Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/02/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del dott. Luca Venditto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 960 R.G. cont. 2018
TRA
- C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
- C.F. , rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'avv. Marianna FABIANO, giusta procura in calce all'atto di citazione, e con essa elettivamente domiciliati in via Roma n. 116 -Terracina (LT) presso lo studio della dott.ssa Liliana L'Aurora;
PARTE ATTRICE
E
- C.F./P. IVA PA P.IVA_1
con sede legale in Roma, al Viale Altiero Spinelli n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Piazza di Priscilla n. 4 -
Roma presso lo studio dell'avv. Massimo BEVERE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
1
C.F./P.IVA per il tramite dalla procuratrice speciale P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Parte_3
in Milano, Piazza Diaz n.
5 - C.F./P.IVA elettivamente domiciliata P.IVA_3
presso la casella presso la casella di posta elettronica certificata Email_1
ed intestata agli avv.ti Roberto Email_2
CALABRESI e Elisa GABOARDI, dai quali, anche in via disgiunta, rappresentata e difesa, giusta procura (Rep. n. 25936 - Racc. n. 19381 a rogito del notaio Per_1
allegata all'atto di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c.;
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: contratti bancari - ripetizione indebito.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 01/07/2024): “Nel richiamare tutto quanto dedotto, richiesto, eccepito e prodotto in atti, ivi comprese le proprie “Osservazioni sulla relazione preliminare di CTU” da intendersi integralmente ribadite e trascritte anche nella presente sede, precisa, come segue, le proprie CONCLUSIONI riportandosi a quelle assegnate nei precedenti scritti di causa ed, in particolare, alla memoria 183 n.1 c.p.c. ed alle precedenti note di trattazione scritta del 09/01/2024 [Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in virtù dei fatti e dei principi di diritto indicati in atti nonché della CTU espletata dal dott. - in via principale, Per_2
accertare la invalidità e/o la nullità e/o la inefficacia della clausola di determinazione del tasso di interesse e/o della clausola di determinazione della commissione di estinzione anticipata e/o di qualsivoglia altra clausola anche per violazione della L. 108/1996 e dichiarare ai sensi dell'art. 1815, comma 2°, c.c. la gratuità del contratto di mutuo oggetto di giudizio con conseguente obbligo di restituzione (sin dall'origine) da parte del mutuatario del capitale erogato e con esclusione di qualsivoglia interesse e/o onere ovvero, in subordine, con esclusione dei soli interessi ed oneri illegitimi ed, in ogni caso, con pronuncia di accertamento della nullità delle clausole illegittime;
- sempre in via principale, accertare la invalidità e/o la nullità e/o la inefficacia del mutuo e/o della clausola degli interessi ultralegali e/o della clausola di determinazione del piano di rimborso, anche per
2 violazione degli artt. 1418, 1346, 1284 c.c., 821 c.c. e 1282 c.c. nonché delle
Istruzioni della Banca D'Italia e della normativa consumeristica nazionale e comunitaria e dichiarare che al mutuo per cui è causa trovano applicazione (sin dall'origine) gli interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7°, D.Lgs. 385/1993 ovvero al tasso legale;
- sempre in via principale, accertare che il contratto di mutuo per cui è causa non rispetta i requisiti di contenuto indicati dalla normativa primaria in tema di trasparenza bancaria e/o dalla Banca D'Italia nelle relative Istruzioni per la trasparenza anche per omessa indicazione per omessa indicazione del regime finanziario applicato per il calcolo delle rate e/o della base di calcolo degli interessi nonché per inesatta e/o omessa indicazione del tasso di interesse e di tutti i prezzi e le condizioni praticate e dichiarare la nullità del mutuo in questione e/o di singole clausole di esso, con conseguente obbligo di restituzione (sin dall'origine) del solo capitale ovvero, in subordine, con obbligo di restituzione del capitale oltre interessi al tasso legale ovvero al tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, TUB ovvero, ancora, al tasso contrattuale ma in regime di capitalizzazione semplice ed, in ogni caso, accertare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale della Banca per effetto della violazione delle norme sulla trasparenza e condannare essa Banca al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore, da calcolarsi, se del caso, in via equitativa anche in base alla differenza tra il tasso di interesse indicato e/o il regime finanziario applicabile ex lege (821 c.c.) rispetto a quello effettivamente praticato (cd. differenziale tra tasso semplice e tasso composto); - sempre in via principale, accertare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale della Banca per effetto della violazione delle norme sulla trasparenza e condannare essa Banca al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore, da calcolarsi, anche in base alla differenza tra il tasso di interesse indicato e/o il regime finanziario applicabile ex lege (821 c.c.) rispetto a quello effettivamente praticato (cd. differenziale tra tasso semplice e tasso composto); - sempre in via principale, accertare che il piano di rimborso del mutuo per cui è causa utilizza la capitalizzazione composta in violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art.
120 TUB, ovvero dell'art. 821, comma 3, c.c. ovvero, comunque, non indicata in contratta e non espressamente accettata dal mutuatario e dichiarare la nullità del mutuo in questione ovvero, in subordine, della singola clausola illegittima e,
3 comunque, del piano di rimborso praticato, con conseguente ricalcolo del dare/avere utilizzando il regime della capitalizzazione semplice ovvero comunque escludendo ogni forma di produzione di interessi su interessi;
- in via subordinata, accertare
l'inesatto adempimento della Banca alle proprie obbligazioni di trasparenza ed alle proprie obbligazioni di ricalcolo delle rate e degli oneri nonché il pagamento di somme sine causa e condannare la Banca alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite nonché condannare essa Banca al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore per effetto dell'inesatto adempimento, da calcolarsi, se del caso, in via equitativa;
- in ogni caso, emettere pronuncia dichiarativa della invalidità delle clausole illegittime e/o di inadempimento della Banca rispetto alle specifiche obbligazioni di trasparenza cui è tenuta e, sempre in ogni caso, previa quantificazione degli interessi corrisposti e rideterminazione dell'esatto rapporto dare/avere tra le parti e del piano di rimborso in ragione delle anomalie riscontrate, condannare la Banca alla restituzione in favore dell'attore di tutte le somme pagate in eccesso maggiorate di interessi, rivalutazione monetaria e/o maggior danno ovvero ricalcolare il piano di rimborso imputando i pagamenti effettuati a titolo di interessi (ovvero la eccedenza di essi) nonché i pagamenti effettuati a titolo di spese ed oneri (ovvero la eccedenza di essi) a rimborso del capitale con quantificazione dell'eventuale debito residuo. In ogni caso, con condanna della Banca alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite maggiorate di interessi, rivalutazione e maggior danno e con interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal momento della domanda. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario ex
D.M. 55/2014 da distrarsi in favore dello scrivente procuratore]. REITERA la richiesta di ammissione di tutti i mezzi istruttori non accolti articolati in atti.
CHIEDE che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.”; per parte convenuta (note scritte del 01/07/2024): “Nel riportarsi al contenuto dei precedenti scritti difensivi ed alle deduzioni eccezioni e conclusioni formulate anche nelle note di trattazione scritta depositate in vista delle precedenti udienze, che si abbiano qui per riportate e trascritte [Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento di tutte le ragioni esposte nel presente atto: in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto
4 di citazione, pe manifesta genericità ed indeterminatezza;
sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile, e conseguentemente rigettare, la proposta azione di ripetizione di indebito, per i motivi esposti nel corpo dell'atto; ancora in via preliminare,: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme presunte indebite, per i motivi innanzi dedotti e nei termini illustrati in atti;
in via principale e nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto e in diritto di tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, oltre che sfornito di qualsivoglia supporto probatorio, rigettare integralmente tutte le eccezioni, deduzioni e domande svolte nei confronti della poiché infondate, CP_3
generiche e non provate;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse, accertare e dichiarare la nullità delle singole clausole ad essi relative, soltanto nella misura in cui tali interessi superino il tasso soglia, con esclusione della ripetizione degli interessi corrispettivi finora corrisposti, degli interessi di mora entra il tasso soglia e della conversione del mutuo;
porre, in ogni caso, in compensazione, le somme eventualmente accertate quali dovute all'attore con quelle dallo stesso ancora dovute alla Banca ad ogni titolo, per sorte capitale ed interessi corrispettivi. In tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge], contesta nuovamente le risultanze della
CTU, basate su presupposto erroneo e ciò sulla paventata, quanto infondata, teoria secondo la quale il piano di ammortamento del mutuo cosi detto “alla francese” comporterebbe l'applicazione di interessi oltre soglia (applicazione dell'interesse Cont composto invece dell'interesse semplice). Per tali motivi, nell'interesse della lo scrivente difensore reitera la richiesta di rinnovazione della CTU, in subordine precisa le proprie conclusioni richiamando integralmente quelle di cui ai propri scritti difensivi, con riserva di argomentare anche sulle risultanze della CTU contabile in sede conclusiva, previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190
c.p.c. che si richiedono”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16/02/2018 ai sensi della legge n. 53 del 1994, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio la al fine di sentir PA
5 accertare, in via principale, l'invalidità, la nullità e l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso di interesse e della commissione di estinzione anticipata per violazione della legge n. 108/1996 e dichiarare la gratuità ai sensi dell'art. 1815,
Per secondo comma, c.c. del contratto di mutuo del 30/10/2008, a rogito del notaio con conseguente possibilità per l'attore/mutuatario di restituire il solo capitale erogato, epurato da qualsiasi interesse e onere;
in via subordinata, accertare e
Par dichiarare la difformità tra l' dichiarato nel contratto e pubblicizzato nel documento di sintesi e quello in concreto applicato, in violazione delle norme sulla trasparenza e per l'effetto, rideterminare l'esatto dare/avere tra le parti, sostituendolo con il tasso di cui all'art. 117 TUB o, previa declaratoria, in via ulteriormente subordinata, della nullità delle contratto di mutuo non rispettoso dei requisiti richiesti dalla Banca d'Italia, escludendo ogni interesse per come pattuito, con conseguente condanna della banca convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Più nel dettaglio le domande sono riportate in epigrafe e di seguito richiamate in sede di delibazione.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice, premesso che in data
30/10/2008 ha stipulato un contratto di mutuo (rep. n. 27147 - racc. n. 10263), ai
Per rogiti del notaio ha dedotto la violazione dell'art. 117 TUB in ragione della rilevata inferiorità dell'ICS (indice sintetico di costo) dichiarato nel contratto, pari al
6,410%, rispetto a quello in concreto applicato, e del TAN (tasso di interesse nominale) indicato nel contratto (pari a 6,20%) rispetto a quello in concreto applicato, nonché l'omessa e errata indicazione dei costi e delle condizioni economiche praticate, concernenti le comunicazioni alla clientela, da cui discenderebbe la nullità delle clausole contrattuali e la sostituzione dell'interesse pari al tasso minimo dei
BOT annuali ai sensi dell'art. 117, settimo comma, TUB.
Parte attrice ha altresì dedotto l'usurarietà del tasso di mora, precisando che il contratto di mutuo stipulato prevede un tasso nominale di mora pari al tasso soglia da applicare, in concreto, non sul solo capitale scaduto e non pagato bensì su ogni somma dovuta e, dunque, anche sulla quota interessi, con evidente superamento del tasso soglia.
Nella prospettazione di parte attrice, l'applicazione del tasso di mora, così come pattuito, anche alla quota interessi determinerebbe, oltre ad un fenomeno
6 anatocistico, l'applicazione di un tasso di mora effettivo pari al 45,7%, superiore al tasso soglia pari a 9,450%, e, dunque, usurario.
L'usurarietà del tasso di mora deriverebbe anche dal metodo di calcolo prescelto, 365/360 anziché 365/365, la cui operatività comporterebbe l'applicazione di un tasso di mora pari al 9,58%, superiore anche in tal caso al tasso soglia (9,450%), nonché dall'inclusione nel tasso di mora delle spese collegate all'erogazione del credito.
La dedotta violazione della legge n. 108/1996 determinerebbe, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c., la gratuità del mutuo, con conseguente obbligo del mutuatario di restituire solo il capitale erogato, con esclusione degli interessi corrispettivi e moratori.
Sulla scorta di tali premesse in fatto, gli attori, precisando che rientrano nell'alveo applicativo della normativa antiusura non solo gli interessi convenzionali e moratori ma anche ogni costo connesso al finanziamento e che la legge punisce la sola stipula di tassi usurari, hanno concluso come in epigrafe.
1.1 Con comparsa depositata telematicamente in data 24/05/2018 si è costituita in giudizio la che ha preliminarmente eccepito PA la nullità dell'atto di citazione per manifesta genericità ed indeterminatezza,
l'inammissibilità e improcedibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., trattandosi di azione esperibile solo alla chiusura del rapporto, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione del presunto indebito, stante l'applicazione ai versamenti aventi natura solutoria del termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4), c.c., decorrente dalla data dei versamenti stessi.
Nel merito, parte convenuta ha dedotto l'infondatezza delle doglianze di parte attrice, escludendo l'operatività, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, di una sommatoria tra interesse corrispettivo e interesse moratorio e voci di spesa, negando l'applicazione della normativa antiusura all'interesse moratorio.
La banca convenuta ha altresì sostenuto che dall'eventuale usurarietà del tasso di mora non può discendere la gratuità del mutuo, come asserito da controparte, potendo essere dichiarata la sola nullità della clausola che prevede gli interessi di mora, ritenuti oltre soglia, e non anche la clausola relativa agli interessi corrispettivi pattuiti.
7 Dedotta la legittimità del piano di ammortamento prescelto, con esclusione di qualsiasi fenomeno anatocistico e, dunque, di un'indebita capitalizzazione degli interessi, parte convenuta ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
1.2 Assegnati sull'istanza formulata dalle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. per l'appendice scritta dell'istruttoria, parte attrice, nella prima memoria, ha contestato quanto dedotto dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta e, specificando ulteriormente le proprie deduzioni, ha lamentato, in merito al regime finanziario (precisando che le contestazioni attengono non al piano di ammortamento bensì al regime finanziario utilizzato per l'individuazione del piano di rimborso), l'omessa indicazione nel contratto del regime finanziario con il quale è stato predisposto il piano di ammortamento, nonché la previsione di una capitalizzazione composta, che, secondo gli attori, determinerebbe un illegittimo effetto anatocistico.
Con ordinanza del 08/06/2022, ritenuta la necessità di svolgere accertamento tecnico d'ufficio, è stato nominato il dott. formulando il Persona_4
seguente quesito: “Esaminati gli atti del procedimento e svolti gli accertamenti preliminari indispensabili, anche accedendo presso uffici pubblici ed enti ove necessario, 1) riferisca sulla struttura e sui caratteri del contratto di mutuo oggetto Per di causa (mutuo fondiario del 30/10/2008 ai rogiti del notaio racc. 10263 – rep.
27147); 2) verifichi, sulla base dell'estratto conto depositato come allegato 4 all'atto di citazione se la banca abbia applicato tassi di mora superiori a quelli pattuiti (art.
4, punto 2, del contratto); svolga l'accertamento in particolare don riferimento alla rata in scadenza il 30/6/2009; quantifichi l'eventuale eccedenza, rispetto al tasso pattuito, che risulta corrisposto dal mutuatario;
3) dica il CTU, sulla scorta dell'esame effettuato al punto 1) ed identificato il sistema di ammortamento come
'alla francese', se in concreto la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
se gli interessi convenzionali siano, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti;
se la corresponsione di ciascuna rata (comprensiva della quota capitale che la compone) determini la
8 riduzione del capitale residuo dovuto dal mutuatario;
4) in caso di esito negativo degli accertamenti di cui al punto 3) - vale a dire nel caso in cui il piano di ammortamento, fuori dalle ipotesi previste, determini effetti anatocistici - riformuli il piano di ammortamento epurando le rate dei medesimi effetti e computando
l'ammontare degli interessi che allo stato risultassero versati in eccesso;
5) depositi copia cartacea della relazione”.
Accettato l'incarico e prestato il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale, depositata telematicamente in data 19/06/2022, l'elaborato peritale definitivo è stato depositato in data 07/12/2022.
All'udienza del 10/01/2024, dato atto del rinvio pregiudiziale alle SS.UU., a norma dell'art. 363-bis c.p.c., per la soluzione di alcune questioni di diritto sollevate dal tribunale di Salerno e considerate dirimenti ai fini decisione della causa, è stato disposto un differimento dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 28/10/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Con atto del 20/11/2024 è intervenuta nel presente giudizio la
[...]
in qualità di cessionaria del credito vantato dalla CP_2 PA
, in virtù di contratto di cessione dei crediti individuabili in blocco ai sensi
[...]
della Legge 30 aprile 1999 n. 130, stipulato in data 26 Settembre 2024, riportandosi agli atti ed alle attività compiute dai propri danti causa, ribadendo ogni domanda, eccezione ed istanza svolta ed insistendo nella conclusioni già rassegnate dalla convenuta.
Come si evince dall'art. 268 c.p.c. (ratione temporis vigente), l'intervento volontario può avere luogo fin quando non vengono precisate le conclusioni, vale a dire prima dell'inizio della fase decisoria.
La disposizione dell'art. 268 c.p.c. va intesa, dunque, nel senso che il termine finale per spiegare intervento è rappresentato dalla precisazione delle conclusioni
(oggi, con la riforma Cartabia, l'intervento è possibile sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione).
9 Avendo le odierne parti in giudizio precisato le conclusioni all'udienza del
02/07/2024 (sostituita, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, depositate dalle parti in data 01/07/2024), l'intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nel presente giudizio della va dichiarato inammissibile. Controparte_2
3. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione per genericità del petitum e della causa petendi, di inammissibilità/improcedibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito e di prescrizione del diritto alla ripetizione del presunto indebito sollevate da parte convenuta.
3.1. La convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza dei fatti costitutivi della domanda.
In particolare, lamenta la banca convenuta che dalla lettura dell'atto introduttivo non sia possibile evincere il ragionamento logico-deduttivo seguito dagli attori nel proporre la domanda, i quali, peraltro, si sarebbero limitati a richiamare la consulenza contabile di parte, senza dare conto dei calcoli effettuati e dei principi applicati.
Va, a tal proposito, ricordato che la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli artt. 163, terzo comma, n. 3) e 4), e 164 c.p.c., sul presupposto dell'indeterminatezza del petitum e della causa petendi deve essere pronunciata solo quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, e la causa petendi, intesa come fondamento giuridico della domanda, risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata.
Ne consegue che tale nullità deve escludersi allorquando gli elementi predetti, sebbene non chiaramente e adeguatamente dedotti negli scritti di parte attrice, siano comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate, ovvero siano desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, fermo restando, in ogni caso, relativamente alla causa petendi, il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti.
10 Pare altresì utile rilevare, con la giurisprudenza di legittimità, che la nullità dell'atto di citazione per petitum omesso o assolutamente incerto postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (Cass. civ. sez. II, 29/01/2015, n. 1681).
Nel caso di specie, l'atto di citazione contiene, sia pure in modo non ordinato, né chiaro e soprattutto sovrabbondante (in contrasto con i principi di sinteticità e chiarezza degli atti), tutti gli elementi essenziali per una compiuta definizione dell'oggetto del giudizio;
se non altro perché la parte attrice ripropone tematiche note da anni nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale nelle controversie in materia bancaria, rispetto alle quali la difesa dell'istituto di credito ha ben potuto prendere compiuta posizione (ciò che di per sé elide l'efficacia della proposta eccezione di nullità).
Non può ritenersi l'atto introduttivo del presente giudizio affetto da incertezza assoluta, con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata.
3.2. Parte convenuta ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta, in quanto il contratto di mutuo sarebbe ancora in corso tra le parti.
A tal proposito, va rilevato che gli attori abbiano agito ai fini dell'accertamento della violazione della legge n. 108/1996 e della normativa sulla trasparenza, al fine di rideterminare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti, con conseguente condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme non dovute.
Non può in primo luogo condividersi la tesi secondo cui l'estinzione del mutuo costituisce una condizione di ammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito (ovverosia un presupposto di carattere processuale), la cui sussistenza dev'essere accertata in riferimento alla data della proposizione della domanda, e la cui mancanza è rilevabile anche d'ufficio senza preclusioni temporali.
11 La pendenza del contratto attiene infatti al merito della domanda, configurandosi, in ipotesi, come fatto ostativo alla ripetizione, fondato sulla considerazione che, prima della chiusura del rapporto, l'illegittimo addebito d'interessi a carico del mutuatario comporta un incremento del debito di quest'ultimo o una riduzione del credito di cui egli dispone, ma non si traduce in un pagamento suscettibile di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., ai fini del quale occorre che si verifichi uno spostamento patrimoniale in favore della banca.
Posto ciò in generale, appare evidente al tribunale che l'eccezione sollevata dalla banca convenuta faccia leva, non tenendone conto nella loro effettiva portata, sull'assunto giurisprudenziale che, nelle diverse fattispecie che ineriscono ai rapporti di conto corrente, afferma: In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. conto aperto), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all' art. 1823, comma 1, c.c. , l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate (Cass. civ., sez. I, 16/05/2024, n. 13586); ed ancora: In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto. In costanza di
12 rapporto di conto corrente, infatti, il correntista conserva l'interesse ad accertare
l'invalidità delle pattuizioni del contratto di conto corrente da cui sono derivate appostazioni indebite, al fine di sapere quale è il saldo sul conto ad una certa data in quanto, ove questo fosse inferiore al saldo risultante delle scritture contabili, ne risulterebbero aumentate le somme affidate ancora a disposizione oppure potrebbe risultare inferiore il saldo passivo da corrispondere alla banca;
la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante ex articolo 100 del Cpc deve essere ritenuta sotto i tre distinti profili della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, del ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento a concesso al correntista eroso da addebiti contra legem e della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto, quando dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito (Cass. civ., sez. I, 11/04/2024, n. 9756).
La presenza, nel contratto di mutuo, di effettivi spostamenti patrimoniali in favore della banca, in termini di pagamento delle rate pattuite per il rimborso, e la palese inapplicabilità a tale rapporto del primo comma dell'art. 1823 c.c. rendono non estensibile la predetta interpretazione formatasi in giurisprudenza su controversie riguardanti il rapporto di conto corrente.
Nessun impedimento, dunque, nei termini eccepiti dalla banca si frappone all'esame delle domande attoree.
Va, ad ogni modo osservato che parte attrice, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c. ha dedotto l'estinzione del contratto di mutuo e tale circostanza non è stata contestata da parte convenuta.
L'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito, sollevata da parte convenuta, è, dunque, infondata.
3.3. Non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito sollevata da parte convenuta.
Nel contratto di mutuo, laddove la restituzione avvenga non in un'unica soluzione ma ratealmente, il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n.
13 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798). Si è, in particolare, spiegato: «la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione (Cass. civ., sez. III, 10/02/2023, ord. n. 4232).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito va disattesa poiché il rapporto, ove pure la chiusura del rapporto sia intervenuta nel corso del giudizio, il termine decennale di prescrizione non può considerarsi in alcun modo decorso.
4. Le domande di parte attrice sono infondate per le ragioni di fatto e di diritto di seguito sinteticamente esposte.
Gli attori e hanno Parte_1 Parte_2 dedotto la violazione dell'art. 117 TUB, ritenendo che l'ICS (indice sintetico di costo) dichiarato nel contratto (pari al 6,410%) fosse inferiore a quello in concreto applicato,
e che il TAN (tasso di interesse nominale) indicato nel contratto (pari a 6,20%) rispetto a quello in concreto applicato;
hanno quindi sostenuto che vi sarebbe stata in contratto omessa ed errata indicazione dei costi e delle condizioni economiche praticate, in particolare quelle concernenti le comunicazioni alla clientela.
Va preliminarmente osservato che l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4/3/2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali […] gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di
Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla
Banca d'Italia.
Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
14 Par Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, Pt_5 nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto” (Cass. civ., sez. I, 14/02/2023, ord. n. 4597).
Sulla violazione dell'art. 117 TUB per l'indicazione di un tasso effettivo del finanziamento inferiore al TAEG effettivamente applicato, la giurisprudenza è, dunque, ferma nel ritenere che in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, volto a rendere edotto il cliente del costo totale effettivo del credito che viene erogato, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto” (Cass. civ., Sez. I, 09/12/2021, n. 39169) (Cass. civ., sez. I, 14/02/2023, ord. n. 4797).
La mancata inclusione di tale voce nell'ISC non determina, dunque, la nullità Par del contratto di mutuo, in quanto è lo stesso a non rientrare nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del
15 1993, invocata, nel caso di specie, da parte attrice (cfr. atto introduttivo e memoria primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice).
La violazione delle norme sulla trasparenza, quale ad esempio l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, semmai, determinando la violazione di regole di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni generali del contratto applicate alla clientela), dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima, ma non la nullità del contratto di mutuo
(cfr. Cass. civ., sez. I, 14/02/2023, ord. n. 4797).
L'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è, dunque, di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca
e danno)” (cfr. Cass. civ., sez. I, 14/02/2023, ord. n. 4797).
Rimedio risarcitorio che, nel caso di specie, non essendo stato in alcun modo evocato, non rientra nel thema decidendum. Par Parte attrice si è limitata a dedurre che l'errata indicazione dell' pubblicizzato, oltre a determinare la nullità dell'intero contratto, costituisce fonte di responsabilità contrattuale e extra contrattuale, senza, tuttavia, allegare e, a fortiori, provare alcun danno.
4.1. In merito tasso annuale nominale (TAN), parte attrice lamenta l'applicazione di un tasso maggiore (6,21%) di quello contrattualmente previsto
(6,20%), con conseguente violazione dell'art. 117 TUB e delle Istruzioni della Banca
d'Italia sulla trasparenza.
Deduce, dunque, che il contratto di mutuo non indichi il tasso di interesse praticato e che il documento di sintesi pubblicizzi un TAN errato per difetto rispetto a quello in concreto applicato.
L'indeterminatezza della misura della pattuizione può essere colmata facendo applicazione del criterio normativamente previsto, dettato dall'art. 117, comma 7, lett.
a), T.U.B., alla stregua del quale in caso di inosservanza del comma 4 (sulla necessità di una specifica indicazione in contratto dei tassi di interesse praticati) e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni
16 ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (Cass. civ., sez. III, 20/09/2023, ord. n. 26957).
L'attenta lettura del contratto di mutuo consente di ritenere pacificamente che il tasso nominale annuale è stato indicato (6,20%), pertanto, alcuna omessa indicazione pare sussistere nel caso di specie.
Né sussiste una difformità tra il TAN contrattualmente pattuito e il tasso effettivamente applicato.
Sul punto, è sufficiente rilevare che il consulente tecnico d'ufficio, in risposta alle osservazione alla CTU di parte attrice, ha confermato che il TAN applicato è quello indicato in contratto (“Circa il tasso annuo nominale TAN che parte attrice ritiene essere pari al 6,21% anziché al 6,20% contrattualmente previsto, occorre evidenziare che nella ricostruzione effettuata da parte attrice non è stato considerato che l'importo dell'ultima rata è di € 550,17 anziché € 823,35, come risulta da piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo. Di conseguenza si conferma che il
TAN indicato in contratto pari al 6,20% è corretto” cfr. pag. 39 elaborato peritale).
4.2. Parte attrice ha altresì dedotto l'omessa e errata indicazione dei costi e delle condizioni economiche praticate, concernenti le comunicazioni periodiche alla clientela e di modifica delle condizioni contrattuali, nonché l'omessa indicazione nel documento di sintesi delle spese di istruttoria e di perizia, in violazione dell'art. 117
TUB.
Il comma 4 dell'art. 117 TUB recita: “i contratti indicano il tasso d'interesse
e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori onere in caso di mora”.
In caso di inosservanza di quanto previsto, il comma 7 dell'art. 117 TUB prevede l'applicazione del tasso di nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione e degli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le
17 corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata
o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
Nel caso oggetto di esame, per stessa ammissione di parte attrice, nell'art. 16 delle condizioni generali del contratto di mutuo stipulato è riportato sia il costo di €
250 per istruttoria che di € 220 per perizia.
Pertanto, non si riscontra alcuna violazione di quanto normativamente previsto, atteso che la disposizione richiamata fa espresso riferimento al contratto e non anche al documento di sintesi.
Né risulta provato che i tassi, i prezzi e le condizioni applicati siano più sfavorevoli di quelli pubblicizzati.
4.2.1 Risulta altresì infondata la deduzione relativa all'omessa indicazione del calcolo del compenso di estinzione anticipata.
A tal proposito, è sufficiente rilevare che l'art. 16 (oneri, commissioni e spese) del contratto di mutuo prevede anche il compenso onnicomprensivo per estinzione anticipata, operando un distinguo in virtù della tipologia di mutuo, e le spese di segreteria per conteggio di estinzione, riportate anche nel documento di sintesi.
4.2.2 Va da ultimo osservato che le istruzioni della Banca d'Italia del 2003, in attuazione delle delibera CICR del 04/03/2003, prevedono l'indicazione nel contratto anche delle voci di spese a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alla comunicazione alla clientela di variazione contrattuale sfavorevole e periodiche.
La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali.
Il rendiconto (che per i rapporti regolati in conto corrente è l'estratto conto) indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate e accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto (cfr. all. 10, sez. VI, n. 3).
Nell'elenco degli oneri, commissioni e spese di cui all'art. 16 delle condizioni generali del contratto di mutuo per cui è causa si annovera anche la spese per l'estratto conto nonché per la spedizione di avviso di pagamento.
Non risultano, al contrario, indicate le spese relative alla comunicazione della variazione contrattuali sfavorevoli alla clientela.
18 Tuttavia, anche laddove si volesse ritenere che nulla è dovuto e che parte attrice abbia diritto alla ripetizione della somma, non risulta provato che tale spesa sia stata sostenuta.
Né può essere disposta la restituzione della somma di € 1.020,44, trattenuta contestualmente all'erogazione del credito, atteso che si tratta di importo corrisposto per il pagamento delle singole voci dettagliatamente riportate nel documento contabile, che la parte mutuataria ha dichiarato di aver ricevuto.
L'azione volta alla ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., si fonda sui presupposti dell'avvenuta esecuzione di una prestazione da parte del solvens e del suo carattere non dovuto in ragione della invalidità o dell'inesistenza del vincolo obbligatorio;
spetta a chi agisce in ripetizione dimostrare, per il caso di un'obbligazione pecuniaria, sia l'avvenuto pagamento sia l'assenza di una causa che lo giustifichi, avuto riguardo ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio.
5. Parte attrice, premesso che la disciplina antiusura (L.108/1996) sia applicabile anche agli interessi moratori, lamenta l'applicazione di un tasso di mora su ogni somma a qualsiasi titolo dovuta in dipendenza dal contratto, e dunque sull'intera rata scaduta (comprensiva anche della quota di interessi), generando un fenomeno anatocistico, da cui, secondo quanto prospettato dagli attori, emergerebbe l'usurarietà del tasso applicato (l'applicazione dell'interesse di mora sull'intera rata, composta anche da interessi corrispettivi, costituisce anatocismo, da cui deriverebbe un maggior costo dato dalla sommatoria tra interesse corrispettivo e interesse moratorio, di cui si deve tener conto ai fini della verifica dell'usurarietà del rapporto).
Gli attori hanno altresì contestato la modalità di calcolo contrattualmente prevista (365/360), che determinerebbe un aumento degli interessi moratori da corrispondere con conseguente superamento del tasso soglia, nonché prospettato la rilevanza, ai fini della verifica dell'usurarietà, delle ulteriori spese poste a carico del mutuatario (spese istruttoria, perizia, etc.).
Ritenuta l'usuararietà del tasso di mora in concreto applicato, parte attrice ha dedotto la gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c..
5.1 Va osservato, in punto di diritto, come la questione relativa all'applicazione della disciplina sull'usura di cui alla legge n. 108 del 1996 (anche)
19 agli interessi di mora, come è noto, abbia dato origine a contrasti giurisprudenziali, composti dal principio, cristallizzato in un recente arresto delle Sezioni Unite, del seguente tenore: “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” (Cass. civ., Sez. un., 18/09/2020, n. 19597).
Ne discende l'applicazione della disciplina di cui alla legge n. 108/96 non soltanto agli interessi corrispettivi e ai costi posti a carico della parte nel caso di regolare adempimento del contratto, ma anche agli interessi di mora e ai costi previsti in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento degli obblighi posti a suo carico.
5.2 È altresì necessario precisare che non risulta allegato da parte attrice alcun superamento del tasso soglia, in caso di corretto adempimento del mutuo (fase fisiologica), essendo rilevabile l'usurarietà del solo tasso di interesse applicato nel corso del rapporto per effetto dell'operare congiunto di numerose voci di costo
(interessi corrispettivi, moratori, spese perizia, spese istruttoria).
Posto quanto sopra, a fronte della specifica doglianza di parte attrice circa la produzione di interessi di mora di ogni somma a qualsiasi titolo dovuta, rimasta inadempiuta, con conseguente usurarietà in concreto del tasso di mora applicato
(dovuta alla sommatoria degli interessi corrispettivi e interessi moratori), va osservato come la tesi attorea della sommatoria del tasso di mora e tasso di interesse corrispettivo o con altri oneri (spese istruttoria, perizia), che sono dovute anche nella fase fisiologica del rapporto, risulta infondata.
In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo
20 globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. civ., sez. I, 29/05/2024, ord. n. 15007).
La giurisprudenza di legittimità unanime esclude la possibilità, al fine di vagliare la violazione della normativa antiusura, di operare una sommatoria tra interesse corrispettivo e interesse di mora, diversamente da quanto sostenuto dall'attore quando si riferisce a quello che viene indicato come 'tasso complessivo'.
A tal proposito, va richiamato il recente principio di diritto, affermato di seguito ed in coerenza con le statuizioni delle citate Sezioni Unite, alla stregua del quale: “La disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto), sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico della medesima parte per il caso, e come conseguenza, dell'inadempimento), esclusa, invece, l'applicazione del c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora” (Cass. civ., sez. I, 05/05/2022, (ord.) n. 14214).
Ne deriva che i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità prevalente, nel riconoscere che il tasso di mora rientra nell'alveo applicativo della disciplina antiusura, presuppongono una valutazione separata e distinta dei due tassi - che vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare - e sono, dunque, del tutto incompatibili con la tesi secondo cui l'eventuale usura dovrebbe essere apprezzata come un fenomeno unitario, ovverosia ricostruendo un unico tasso di interesse - frutto di una sintesi tra tasso degli interessi corrispettivi e tasso di mora - da valutare, poi, confrontandolo con la soglia antiusura posta dalla normativa per quel determinato tipo di contratto di finanziamento. Siffatta incompatibilità è coerente con la constatazione che interessi corrispettivi e interessi di mora sono destinati ad essere applicati
«ricorrendo presupposti diversi ed antitetici» (Cass. 17.10.2019, n. 26286): gli uni in caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto;
gli altri in caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (cfr. parte motiva Cass. civ. sez. I,
05/05/2022, (ord.) n. 14214).
Esclusa l'operatività del criterio della 'sommatoria' del tasso corrispettivo e moratorio, occorre altresì rilevare che la medesima giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. civ., Sez. un., 18/09/2020, n. 19597) prevede un tasso soglia moratorio che
21 mutua i parametri concreti di determinazione di detto tasso dalla disposizione che - nei decreti sulla rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, chiarito che i
TEGM non sono comprensivi degli interessi di mora - afferma che l'indagine statistica condotta ai fini conoscitivi dalla banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 percentuali.
5.2.1 Applicata la regola stabilita dalle SS.UU. del 2020 al caso di specie va preso atto che per il contratto di mutuo in questione, stipulato il 28/01/2008, non dovrà essere utilizzato, nella verifica di usurarietà degli interessi moratori, il tasso soglia semplice indicato nei rispettivi decreti di rilevazione trimestrale, ma, considerato che detti decreti contengono la specifica indicazione della maggiorazione media (2,1%) degli interessi moratori, ritenuta applicabile dalla pronuncia citata, occorrerà incrementare il TEGM del periodo per la categoria “Mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso” della maggiorazione media indicata per gli interessi moratori
(2,1%) e quindi moltiplicare per il coefficiente in aumento (che fino al 2011, come noto, è pari alla metà del TEGM).
A tal proposito, va osservato come l'art. 4 del contratto di mutuo prevede che:
“
1. ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto, rimasta non pagata, produrrà di pieno diritto, dal giorno della scadenza, gli interessi di mora a carico della parte mutuataria e a favore della Banca, interessi non suscettibili di capitalizzazione periodica.
2. il tasso di mora verrà stabilito trimestralmente (dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1°ottobre al 31 dicembre di ogni anno), in misura pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria “mutui con garanzia ipotecaria” praticato dalle banche […], rilevato trimestralmente ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, attualmente pari al 9,45% annuo”.
La consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, ove il CTU ha provveduto a conteggiare gli interessi, applicando i tassi tempo per tempo vigenti, come contrattualmente pattuito e effettuando il calcolo non solo tenuto conto della
22 modalità 365/360 (contestato da parte attrice) ma anche della modalità 365/365, ha consentito di accertare che gli interessi di mora applicati dalla Banca convenuta, secondo la metodologia 365/360, fossero in concreto quelli contrattualmente previsti, ad eccezione del periodo decorrente dal 30/06/2009 al 16/07/2009 e dal 30/09/11 al
28/10/2011, con una differenza totale di 0,33.
Va, tuttavia, osservato come, tenuto conto delle specifiche doglianze di parte attrice (la quale così conclude: “in via principale, accertata la invalidità e/o nullità
e/o la inefficacia della clausola di determinazione del tasso di interesse e/o della clausola di estinzione di determinazione della commissione di estinzione anticipata
e/o di qualsivoglia altra clausola per violazione della L. 108/1996, dichiarare ai sensi dell'art. 1815, comma 2°, c.c. la gratuità del contratto di mutuo stipulato in data 30/10/2008 (rep. 27147 – Notaio con la Persona_5 PA con conseguente obbligo di restituzione (sin dall'origine) da parte del
[...]
mutuatario del solo capitale erogato e con esclusione di qualsivoglia interesse e/o onere ovvero, in subordine, dei soli interessi ed oneri usurari”, deducendo, dunque, la violazione della normativa in materia di usura), il tasso soglia, individuato dal consulente tecnico, in ragione del principio di diritto su richiamato, va aumentato di
2,1 %.
Effettuato tale aumento nei periodi indicati, è agevole rilevare come alcun superamento del tasso soglia possa ritenersi avvenuto in riferimento al tasso di mora contrattualmente pattuito.
5.2.2 Quanto alla commissione di estinzione anticipata del credito, gli attori ipotizzano l'operatività della normativa antiusura, senza, tuttavia, dedurre il superamento del tasso soglia, se non nelle conclusioni, ove si fa riferimento alla violazione della legge n. 108 del 1996.
In merito, va osservato che, sebbene l'art. 1, comma 1, del decreto-legge
29/12/2000, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/2/2001, n. 24, concernente Interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura riconduca alla nozione di interessi usurari quelli convenuti “a qualsiasi titolo”, la voce suddetta costituisce una clausola penale di recesso, che, da un lato, consente al mutuatario, senza vincoli motivazionali, di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata e dall'altro ha funzione
23 compensativa, atteso che in tal caso vengono meno quei vantaggi finanziari che al mutuante sarebbero derivati dall'esecuzione del rapporto in un lungo periodo.
Si tratta, dunque, di una clausola volta ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, che non rientra nell'alveo applicativo della disciplina antiusura e non può, pertanto, essere presa in considerazione al fine di verificare l'avvenuto superamento del tasso soglia.
Tale assunto trova conferma nella giurisprudenza di legittimità più recente che, sebbene si sia occupata della non cumulabilità di voci del costo del credito avente funzioni diverse, ha statuito che “Non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti
a distinte funzioni. È impossibile, pertanto, cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. La prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. I secondi, invece, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. A ben vedere, pertanto, proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente»
(Cass. civ., sez. III, 14/03/2022, n. 8109; Cass. civ., sez. III, 07/03/2022, n. 7352).
Anche tale ipotesi di calcolo ipotizzata da parte attrice non tiene conto del principio suesteso, cosicché in relazione a tale voce non ricorre in alcun modo il superamento del tasso soglia antiusura come prospettato.
5.2.3 Da ultimo va escluso che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, all'interesse di mora vadano cumulate commissioni, remunerazioni e spese
24 previste nel contratto di mutuo, trattandosi di voci di costo aventi funzioni diverse, come già osservato per la commissione di estinzione anticipata.
A ciò si aggiunga, ad abundantiam, che, diversamente da quanto prospettato dagli attori, laddove si accerti la natura usuraria degli interessi di mora pattuiti, si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
Il rimedio, dunque, previsto in tali ipotesi, adottando una lettura interpretativa dell'art. 1815 c.c. che preservi il prezzo del denaro, non è la c.d. gratuità del mutuo, ma la debenza degli interessi nella misura lecitamente pattuita per quelli corrispettivi.
Ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratoria applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali
e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede di cui all'art. 1373 c.c.. pertanto, una volta che il giudice di merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace. In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore di cui all'art. 1224 c.c., commisurato (non più alla misura preconcordata e usuraria ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione” (Cass. civ., sez. un., 18/09/2020, n.
19597).
6. Parte attrice, nella memoria istruttoria di cui al primo termine dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., a fronte delle contestazioni di parte convenuta, ha dedotto l'omessa indicazione nel contratto del piano di ammortamento e del regime finanziario con il quale è stato costruito il piano di ammortamento, nonché la
25 violazione dell'art. 1283 c.c., in quanto nel regime della capitalizzazione composta utilizzato, gli interessi precedentemente maturati, a causa della loro capitalizzazione, sono causa di ulteriori interessi, determinando, dunque, un fenomeno anatocistico.
6.1. Quanto alla prima censura relativa all'omessa indicazione del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi utilizzato appare dirimente il principio di diritto, cristallizzato in un recente intervento delle
Sezioni Unite, alla stregua del quale: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non
è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. civ., sez. unite, 29/05/2024, n. 15130).
6.2. In merito alla presunta violazione del divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., insito, nella prospettazione attorea, nel regime finanziario utilizzato, si osserva quanto segue.
È opportuno rilevare che l'art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata.
Gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ.” (Cass. civ., sez., I, 15/05/2023, ord. n. 13144).
Invero, il piano di ammortamento c.d. “alla francese” (che le parti deducono sussistere nel caso di specie) consiste in un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che
- a parità di tasso di interesse - esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito).
Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto.
26 Ciò è possibile in quanto la quota-capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota-interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento “alla francese” determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante.
Il piano di ammortamento alla francese, in conformità all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.
Nel piano di ammortamento c.d. “alla francese” gli interessi del periodo sono calcolati sul solo capitale residuo.
In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Si può affermare dunque con la assolutamente prevalente giurisprudenza di legittimità che, in materia di mutui, di regola, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri
27 termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.
Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.
Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193
c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.
Sul piano della funzione economica delle pattuizioni qui denunciate di illiceità, si è sostenuto condivisibilmente che il piano di ammortamento alla francese null'altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e via via decrescono con le rate successive.
Ma è questo il prezzo che va pagato se si vuole mantenere una rata costante ed unica nel tempo.
Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso, ciò comunque non comporta la sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque gestire meglio i flussi di cassa.
Pertanto, la capitalizzazione composita prevista nella formula di calcolo del sistema francese, al fine di calcolare la rata costante che consente la chiusura finanziaria dell'operazione, appare quindi estranea al campo di applicazione degli artt. 1283 e 1284 c.c..
Tale assunto ha trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, avallata anche da una recentissima pronuncia delle Sezioni unite civili, secondo cui “deve
28 escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura
Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma
l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi». Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta
(diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo
(quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità:
«nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. n. 34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale) Tra
29 gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.). Non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente
l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n.
9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 cit.). Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la invalidità dei piani di ammortamento «alla francese», può rispondersi avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc'anzi descritta” (cfr. parte motiva, Cass. civ., Sezioni Unite,
29/05/2024, n. 15130).
Ed ancora: “In tema di trattamento degli interessi nel caso di ammortamento
'alla francese' nel contesto dei contratti di mutuo con restituzione frazionata del capitale, non si verifica un effetto anatocistico vietato dalla legge se si considera la natura ordinaria del rapporto di mutuo, il cui divieto di anatocismo si riferisce invece alle situazioni patologiche, ovvero alla maturazione di interessi su interessi scaduti e non pagati alla loro scadenza. La formula di ammortamento alla francese rappresenta una legittima pattuizione contrattuale che rispecchia interessi adeguatamente tutelati dall'ordinamento, tra cui la possibilità che gli interessi siano
30 esigibili anche se il capitale su cui essi maturano non è ancora dovuto o pagato in toto, come evidenziato dall'art. 1820 c.c. Quest'ultimo articolo ammette esplicitamente la risoluzione di un contratto di mutuo in caso di mancato pagamento degli interessi, dimostrando che la scadenza degli interessi è distinta e indipendente da quella del capitale” (Cass. civ., sez. I, 17/01/2025, n. 1168).
La capitalizzazione composta, censurata nel caso di specie, è, dunque, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato (Cass. civ., sez. VI, 02/10/2023, ord. n. 27823 in materia fiscale).
Né un divieto di previsione di interesse composto o un favor per il metodo dell'interesse semplice può ricavarsi sul piano normativo.
L'art. 821, terzo comma, c.c. si limita a prevedere che i frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto, senza, tuttavia, prescrivere in quale modalità (interesse semplice o composto) debba avvenire la descritta progressione (Cass. civ., sez. VI, 02/10/2023, ord. n. 27823 in materia fiscale).
6.2 Nel caso di specie, la consulenza tecnica espletata pone a fondamento delle conclusioni rassegnate un assunto errato, non conforme ai principi di diritto sopra richiamati, vale a dire che il fenomeno anatocistico sia insito nel regime finanziario della capitalizzazione composta, utilizzato nel caso concreto.
Come già osservato, la capitalizzazione composta degli interessi, in cui vi è una variazione della quota di interessi e della quota di capitale al fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in virtù del principio di cui all'art. 1194 c.c., non è di per sé illecita.
Posto quanto sopra sul piano generale, nulla esclude che, nel caso concreto, un fenomeno anatocistico vi possa essere.
Si tratta, tuttavia, di un accertamento caso per caso, tenuto conto delle domande ed eccezioni delle parti, al fine di verificare se in concreto se vi sia o meno una produzione di interessi su interessi.
31 A tal proposito, non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione composta, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato (cfr. parte motiva, Cass. civ., Sez. un., 29/05/2024, n.
15130).
Nel caso in esame, la stessa parte attrice muove dall'assunto per cui è
l'adozione del regime della capitalizzazione composta a determinare di per sé un fenomeno anatocistico, senza dedurre e provare, nemmeno mediante una consulenza di parte (tra l'altro, la consulenza di parte, offerta a sostegno della domanda proposta, attiene alla sola dedotta natura usuraria del tasso di mora applicato), l'effettiva produzione di interessi su interessi, risultando, pertanto, a tal fine il carattere meramente esplorativo di un'eventuale integrazione di CTU.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande di parte attrice sono infondate e vanno, pertanto, integralmente rigettate.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00; applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del tenore delle difese svolte, inutilmente diffuse e non sempre pertinenti) sono regolate secondo i seguenti criteri.
Attesa l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta e la risoluzione della presente controversia anche in virtù dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite, volte a dirimere i contrasti giurisprudenziali insorti e sussistenti al momento dell'introduzione del presente giudizio, le spese di lite vanno parzialmente compensate nella misura di 1/3, ponendo la restante parte a carico di parte soccombente.
Quanto alla posizione della il cui intervento è stato Controparte_2
dichiarato inammissibile, le spese di lite vanno integralmente compensate tra
32 e la la quale ha sostenuto Controparte_2 PA la legittimità dell'intervento spiegato.
Rispetto agli attori, l'inammissibilità dell'intervento implica la soccombenza, con liquidazione limitata alla sola fase della decisione e avuto riguardo ai parametri minimi.
Le spese della CTU, liquidate in separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti nella seguente proporzione: 2/3 parte attrice e 1/3 parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta le domande proposte da e Parte_1 [...]
Parte_2
- compensa parzialmente le spese di lite per 1/3 nei rapporti tra gli attori e la convenuta e condanna e in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, alla rifusione della restante parte (2/3) in favore della
[...]
che liquida € 2.538,66 per compenso al difensore, oltre rimborso PA
delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
- condanna alla rifusione delle spese in favore di parte Controparte_2
attrice, che liquida € 1.452,50 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
- compensa integralmente le spese tra e la Controparte_2 [...]
PA
- pone definitivamente le spese della CTU, liquidate in separato decreto, a Contr carico di parte attrice e convenuta (2/3 parte attrice e 1/3 parte convenuta).
Latina, lì 19/02/2025
Il giudice
Luca Venditto
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