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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 5734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5734 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10279/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa TA TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 22/12/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 10279/2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
C.F. ), Parte_5 C.F._5
C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
C.F. ), Parte_8 C.F._8
C.F. ), Parte_9 C.F._9
(C.F. ), Parte_10 C.F._10
(C.F. , Parte_11 C.F._11
(C.F. , Parte_12 C.F._12
(C.F. ), Parte_13 C.F._13
C.F. ), Parte_14 C.F._14
C.F. , Parte_15 C.F._15
(C.F. ), Parte_16 C.F._16
(C.F. , Parte_17 C.F._17
(C.F. ), Parte_18 C.F._18
(C.F. ), Parte_19 C.F._19
(C.F. ), Parte_20 C.F._20 con il patrocinio dell'avv. DE ANGELIS DOMENICO
ricorrenti
pagina 1 di 15 contro
(C.F. ), con il CP_1 Parte_21 P.IVA_1 patrocinio delle avv.te MAZZOLANI OLGA, MOMINA GIOVANNA, RUGOLO MARINA
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.8.2025, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio , deducendo: Controparte_2
- di essere dipendenti della resistente in qualità di collaboratori professionali sanitario
Infermieri, ex categoria D, attualmente professionisti della salute, giusta previsione del
CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019/2021;
- di prestare la propria attività lavorativa su tre turni: h. 7:00/14:22 - 13:49/21:11 -
20:44/7:27;
- che è riconosciuta loro, in ragione dell'articolazione del lavoro su turni, un'indennità giornaliera di € 4,49, secondo le previsioni dell'art. 86, comma 3 del CCNL Comparto
Sanità Pubblica 2016/2018;
- che, tuttavia, nel caso di turno notturno, ricadente su due giorni, detta indennità – benché ancorata ad ogni giorno di effettivo servizio secondo le previsioni del CCNL – è sempre stata liquidata dalla una sola volta, anziché due;
CP_1
- che, analogamente, la ha riconosciuto in caso di turno notturno una sola indennità CP_1
(anziché due) con riferimento alla indennità prevista dall'art. 86, comma 6, del CCNL
Comparto Sanità Pubblica 2016/2018 per coloro che prestano servizio nei reparti di area critica, di importo pari ad € 4,13 per i reparti di terapia intensiva e sub intensiva e di €
5,16 per i reparti di malattie infettive;
- che la medesima condotta è stata tenuta dall' resistente anche con riferimento CP_3
alla indennità prevista dal nuovo CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019/2021 all'art. 107, comma 2, per il servizio prestato in “particolari UO/servizi” quali malattie infettive, terapie intensive, etc. di importo pari ad € 5,00;
pagina 2 di 15 - che con l'Accordo Sindacale del 5.11.2020, con riferimento al periodo di emergenza epidemiologica per Covid-19, è stata estesa la indennità di Malattie Infettive di cui all'art. 86, comma 6, CCNL 2016/2018 anche ad altri reparti (in favore delle Unità di Terapia
Intensiva e Sub-Intensiva dedicate ai pazienti COVID, nonché in favore dei Reparti di
Malattie Infettive, di Pneumologia, Medicine di Urgenza, Pronto Soccorso, 118, Unità di degenza COVID-19, Servizi diagnostici e terapeutici e settori chirurgici, direttamente coinvolti nell'attività Covid-19) con la previsione espressa del cumulo tra indennità di
Malattie Infettive e indennità di Terapia Intensiva.
Tanto premesso, e specificato per ogni ricorrente il numero di turni notturni effettuati e il reparto di servizio, i ricorrenti hanno lamentato l'illegittimità del riconoscimento di una sola indennità giornaliera (ex art. 86, comma 3 e 6 CCNL 2016/2018 e art. 107, comma 2, CCNL
2019/2021) in occasione dello svolgimento del turno notturno e hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti Parte_1 [...]
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_22 [...]
, Parte_6 Parte_7 Parte_18 Parte_8
, ,
[...] Parte_9 Parte_19 Parte_20 [...]
Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 al pagamento dell'indennità giornaliera, ex art. 86 comma 3 CCNL Comparto Sanità
Pubblica 2016-2018, sia per il monto che lo smonto per ogni turno notturno prestato per i periodi sopra specificati e, nello specifico: n. 147 turni da ottobre Parte_1
2019 a dicembre 2022; n. 186 turni da novembre 2019 a dicembre Parte_2
2022; n. 208 turni da marzo 2019 a dicembre 2022; n. 64 Parte_3 Parte_4 turni da novembre 2019 a dicembre 2022; n. 119 turni da marzo 2019 Parte_5
a dicembre 2022; n. 157 turni da marzo 2019 a dicembre 2022; Parte_6
n. 241 turni da marzo 2019 a dicembre 2022; Parte_7 Parte_18
n. 187 turni da ottobre 2019 a dicembre 2022; n. 42 turni da
[...] Parte_8 giugno 2020 a dicembre 2022; n. 55 turni da novembre 2020 a dicembre Parte_9
2022; n. 92 turni da ottobre 2019 a dicembre 2022; Parte_19 Parte_20
n. 95 turni da marzo 2020 a dicembre 2022; n. 147 turni
[...] Parte_10
pagina 3 di 15 da marzo 2019 a dicembre 2022; n. 22 turni da gennaio 2022 a dicembre Parte_11
2022; n. 50 turni da gennaio 2022 a dicembre 2022; Parte_12 Parte_13
n. 117 turni da novembre 2019 a dicembre 2022; n. 205 turni da Parte_14 novembre 2019 a dicembre 2022; n. 107 turni da gennaio 2020 a dicembre Parte_15
2022; n. 82 turni da ottobre 2019 a dicembre 2022; Parte_16 Parte_17
n. 34 turni da marzo 2021 a dicembre 2022;
[...]
2. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti Parte_2
Parte_22 Parte_6 Parte_18
Parte_9 Parte_19 Parte_13 Pt_14
, al
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 pagamento delle indennità, ex art. 86 comma 6, sia per il monto che per lo smonto, per ogni turno notturno prestato per i periodi sopra specificati e, nello specifico:
[...]
n. 186 turni da novembre 2019 a dicembre 2022; n. 119 Parte_2 Parte_5 turni da novembre 2019a dicembre 2022; n. 157 turni da marzo 2019 a Parte_6 ottobre 2022; n. 187 turni da ottobre 2019 a dicembre 2022; Parte_18
n. 48 turni da novembre 2020 a dicembre 2022; n. 92 Parte_9 Parte_19 turni da ottobre 2019 a dicembre 2022; n. 117 turni da novembre Parte_13
2019 a dicembre 2022; n. 205 turni da marzo 2019 a dicembre 2022; Parte_14
n. 107 turni da gennaio 2020 a dicembre 2022; n. 82 turni Parte_15 Parte_16 da ottobre 2019 a dicembre 2022; n. 34 turni da marzo 2021 a Parte_17 dicembre 2022;
3. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti Parte_1
Parte_2 Parte_5 Parte_18
Parte_9 Parte_19 Parte_11 Parte_13
al Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 pagamento delle indennità ex art. 107 comma 2, sia per il monto che per lo smonto, per ogni turno notturno prestato per il periodo sopra specificato e, nello specifico:
n. 18 turni da luglio 2023 a gennaio 2024; n. 60 Parte_1 Parte_2 turni da gennaio 2023 a gennaio 2024; n. 32 turni da gennaio 2023 a Parte_5 gennaio 2024; n. 62 turni da gennaio 2023 a gennaio 2024; Parte_18
n. 29 turni da febbraio 2023 a gennaio 2024; n. 18 Parte_9 Parte_19 turni da gennaio 2023 ad agosto 2023; n. 35 turni da gennaio 2023 a Parte_11
pagina 4 di 15 gennaio 2024; n. 33 turni da gennaio 2023 a gennaio 2024; Parte_13 Pt_14
n. 38 turni da gennaio 2023 a gennaio 2024; n. 90 turni da
[...] Parte_15 gennaio 2023 a marzo 2025; n. 29 turni da gennaio 2023 a gennaio Parte_16
2024; n. 20 turni da gennaio 2023 a gennaio 2024; Parte_17
4. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti , Parte_1 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_6 Parte_9 Parte_19 Parte_10
, , , al pagamento a titolo di Parte_13 Parte_14 Parte_15 recupero indennità covid per il periodo sopra specificato, ossia, nello specifico, per il n. 18 turni dall'ottobre 2020 al dicembre 2020; per il NI Parte_1
n. 83 turni dal novembre 2020 al dicembre 2022; per la n. 62 Pt_5 Parte_6 turni dall'ottobre 2020 al marzo 2022; per la n. 4 turni dal febbraio 2022 al Parte_9 marzo 2022; per l' n. 30 turni dal marzo 2020 al marzo 2022; per il Parte_19 [...]
n. 7 turni dal gennaio 2021 al febbraio 2022; per la Parte_10 Parte_13
n. 27 turni dal marzo 2020 al gennaio 2021; per il n. 68
[...] Parte_14 turni dal settembre 2020 al dicembre 2021; per la n. 45 turni dall'ottobre Parte_15
2020 al dicembre 2021;
5. Per l'effetto condannare la di Controparte_2
Milano in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del dott. dell'importo di € 824,37 o di altro Parte_1 diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
al pagamento in favore del dott.ssa dell'importo di € 2.094,90 o di altro diverso importo Parte_2 ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
al pagamento al pagamento in favore del dott. dell'importo di € 933,92 o di altro diverso importo Parte_3 ritenuto di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa Parte_4
dell'importo di € 287,36 o di altro diverso importo ritenuto di giustizia, oltre
[...] interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore del dott. dell'importo di € 1.614,06 o Parte_5 di altro diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore pagina 5 di 15 della dott.ssa dell'importo di € 1.673,26 o di altro diverso importo Parte_6 ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa Parte_7
dell'importo di € 1.082,09 o di altro diverso importo ritenuto di giustizia, oltre
[...] interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa dell'importo Parte_18 di € 2.114,55 di altro diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa dell'importo di € 188,58 o di altro Parte_8 diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa dell'importo di € 610,83 o di altro diverso importo ritenuto di giustizia, Parte_9 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore del dott. dell'importo di € Parte_19
1.037,84 o di altro diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa dell'importo di € 426,55 o Parte_20 di altro diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore del dott. dell'importo di € 688,94 o di altro diverso importo Parte_10 ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa
[...] dell'importo di € 273,78 o di altro diverso importo ritenuto di giustizia, oltre Pt_11 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa dell'importo di € 224,50 o Parte_12 di altro diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa dell'importo di € 1.312,86 o di altro diverso importo Parte_13 ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore del dott. Parte_14 dell'importo di € 2.307,98 o di altro diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo pagina 6 di 15 soddisfo;
in favore della dott.ssa dell'importo di € 1.604.54 o di altro Parte_15 diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore del dott. dell'importo di € 936,30 o di altro diverso importo ritenuto di Parte_16 giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa Parte_17 dell'importo di € 393,08 o di altro diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
6. sempre per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 107 c. 2 CCNL Comparto Sanità Pubblica
2019/2021 anche per tutto il periodo che non risulta contemplato negli elaborati conteggi e ciò fino alla data di deposito del presente ricorso, da calcolarsi secondo i medesimi criteri indicati nel presente atto, tenuto conto dei turni effettivamente prestati in tale arco temporale;
7. Condannare la di Milano in Controparte_2 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore al pagamento di spese e competenze professionali di avvocato del presente procedimento, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
8. Solo in caso di specifica contestazione dei conteggi, sin da ora, si chiede l'ammissione di idonea CTU”.
Si è costituita in giudizio , Controparte_2 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
In particolare, la resistente ha dedotto di aver remunerato i ricorrenti in conformità alle disposizioni del C.C.N.L. di settore e della interpretazione delle stesse fornita dall' . CP_4
Ha, inoltre, eccepito, in via preliminare, la la prescrizione per taluni periodi e ricorrenti CP_1
e nello specifico:
- per , e Parte_6 Parte_19 Parte_14 Parte_15
relativamente alla indennità ex art. 86, comma 6, per il periodo antecedente al 28.1.2020;
pagina 7 di 15 - per e relativamente alla indennità regionale Parte_19 Parte_13
Covid per il periodo antecedente al 16.9.2020.
La resistente ha infine rilevato alcune inesattezze nella ricostruzione dei turni effettuati dai ricorrenti , e analiticamente indicate Parte_1 Parte_7 Parte_14
alle pagg. 20 e 21 della memoria e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
1. Per i motivi sopra esposti al punto A1, dichiarare prescritta l'azione dei sigg.ri
, e volta ad Parte_6 Parte_19 Parte_14 Parte_15 ottenere le differenze retributive relative al comma 6 dell'art. 86 CCNL Comparto
Sanità 2016 – 2018 rispetto ai turni effettuati in data antecedente il 28 gennaio 2020; per l'effetto, rigettare le domande rigettare le domande dei ricorrenti , Parte_6
, e relativamente al predetto Parte_19 Parte_14 Parte_15 periodo (con specifico riferimento alle richieste di cui al comma 6 del sopra citato art. 86).
2. Per i motivi sopra esposti al punto A2, dichiarare prescritta l'azione dei sigg.ri e volta ad ottenere il pagamento Parte_19 Parte_13 dell'indennita' regionale Covid relativamente al periodo antecedente il 16 settembre
2020; per l'effetto, rigettare le domande dei medesimi ricorrenti relativamente al predetto periodo.
Nel merito
In via principale:
3. Per i motivi sopra esposti, respingere in toto le domande azionate ex adverso con il ricorso introduttivo perché infondate in fatto e in diritto.
In subordine e salvo gravame:
4. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, comunque ridurre le somme eventualmente riconosciute, tenendo conto di quanto espressamente precisato dall rispetto alle posizioni dei sigg.ri CP_2
, e . Parte_1 Parte_7 Parte_14
In ogni caso:
pagina 8 di 15 5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, inclusi accessori di legge e oneri riflessi CPDEL 23,8 %, (ossia quota di contributi a carico dell'Azienda quale datore di lavoro degli avvocati interni dipendenti dell'Ente) in luogo di CPA 4%.”
Esperito vanamente il tentativo di conciliazione e depositate note contenenti nuovi conteggi, la causa è stata discussa oralmente.
* * * * *
1. – Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono, in continuità all'orientamento già espresso in numerosi precedenti di questo Tribunale (n. 1741/2024 est. ; n. 4787/2025 est. Per_1
n. 5486/2025 est. ) e nella sentenza della Corte d'Appello n. 1071/2024 del Per_2 Per_3
10.12.2024.
2. – L'art. 86 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-2018 al comma 3 prevede che:
“Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su 3 turni, compete un'indennità giornaliera, pari ad €
4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei 3 turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, ovvero sia almeno pari al
20% in relazione al modello di turni adottato nell'azienda o ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”
Il successivo comma 6 dell'art. 86 prevede poi che:
“Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato:
a) nelle terapie intensive nelle sale operatorie: € 4,13;
b) nelle terapie sub intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: € 4,13;
c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal
D.M. Del 30/01/1998 e s.m.i.: € 5,16; (…)”.
Il successivo CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019/2021 ha disciplinato le medesime indennità sopra indicate agli art. 106, comma 2, e 107, comma 2.
L'art. 106, comma 2, prevede che:
“Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione pagina 9 di 15 dell' per un minimo di 12 ore giornaliere ed effettivamente articolata su Parte_23 almeno due turni, compete un'indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata”.
L'art. 107, comma 2, prevede che:
“Il personale assegnato alle UO/servizi di malattie infettive e discipline equipollenti, così come individuate dal DM 30/01/1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapia sub intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/servizi di emergenza/urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, degli importi di seguito indicati (…) € 5,00”.
3. – Benchè solo l'art. 106, comma 2, del CCNL 2019/2021 abbia specificato che l'indennità giornaliera debba essere riconosciuta “ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno” (e a partire dal gennaio 2023 la ha riconosciuto l'indennità in misura doppia CP_1 in occasione del turno notturno), nondimeno il riconoscimento di due indennità in occasione del turno notturno deve ritenersi dovuto anche nella vigenza del CCNL 2016/2018 per le indennità di cui all'art. 86, commi 3 e 6, e per l'indennità di cui all'art. 107, comma 2, del
CCNL 2019/2021 alla luce del tenore letterale delle disposizioni contrattuali citate e della loro interpretazione sistematica.
3.1. – Quanto al CCNL 2016/2018 va in primo luogo evidenziato che l'indennità del comma 3
è qualificata espressamente come “giornaliera” e che quella del comma 6 è riconosciuta “per ogni giornata di effettivo servizio prestato”, con ciò evidentemente ancorando l'emolumento alla giornata di calendario in cui il servizio è svolto (nel caso di turno notturno, due) e non al turno di servizio.
3.2. – D'altra parte, laddove il CCNL ha inteso riconoscere una indennità in correlazione al turno di servizio ha usato espressioni differenti: il comma 13 dell'art. 86 prevede infatti il riconoscimento di una indennità “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo”.
3.3. – Inoltre, va adeguatamente valorizzato il fatto che sia l'indennità del comma 3 che quella del comma 6 (in questo senso si esprime il comma 3 e il comma 11, con riguardo anche pagina 10 di 15 all'indennità del comma 6) non sono corrisposte “nei giorni di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”, ad ulteriore conferma della correlazione con la giornata di servizio e non con il turno.
Ebbene, non può dubitarsi che sia il giorno montante sia il giorno smontante il turno notturno siano giorni di effettivo servizio e non di assenza, di modo che la erogazione di una sola indennità in caso di turno notturno apparirebbe in contrasto con la precisazione citata.
3.4. – La tesi propugnata dai ricorrenti appare infine coerente con la ratio sottesa al riconoscimento delle indennità in questione, da rinvenirsi nella particolare gravosità del lavoro svolto con articolazione su turni o in particolari reparti: è evidente, infatti, che il turno notturno sottopone il lavoratore ad un maggiore onere psicofisico, sia in quanto si riflette su due diverse giornate di lavoro sia in quanto è di durata notevolmente superiore al turno mattutino e pomeridiano (10 ore e 43 minuti a fronte di 7 ore e 22 minuti).
3.5. – Quanto sin qui affermato vale anche con riferimento alla indennità prevista dall'art. 107, comma 2, del CCNL 2019/2021, dal momento che anche detta norma parla di indennità giornaliera, peraltro rafforzando l'espressione con la precisazione “per giornata di presenza”.
3.6. – Va, infine, evidenziato che con riferimento alla indennità di cui all'art. 106 del CCNL
2019/2021 l' , con il parere 3113/2023, ha chiarito che “nel caso tuttavia di due turni CP_4 consecutivi il cui momento di termine del primo turno e di inizio del secondo turno ricadano nella stessa giornata, l'indennità da riconoscere al dipendete è una sola: il comma due infatti precisa che
l'indennità di che trattasi si riferisce alla giornata (…compete una indennità giornaliera…) e non al singolo turno”.
Detto parere, pur non costituendo interpretazione autentica della diposizione contrattuale, possiede comunque una valenza eloquente, provenendo dalla stessa parte datoriale, ed evidenzia in maniera inequivocabile la correlazione della indennità alla giornata di lavoro e non al turno;
esso, inoltre, fondando la predetta interpretazione sulla natura giornaliera della indennità e sul riferimento della previsione alla giornata, pur riguardando specificamente l'art. 106 ben si attaglia anche all'art. 107, il quale, come detto, contiene anche l'ulteriore precisazione del riconoscimento dell'indennità “per giornata di presenza”.
4. – Alla luce di tutto quanto sopra vanno riconosciute ai ricorrenti le indennità di cui agli artt. 86, commi 3 e 6, del CCNL 2016/2018 e 107, comma 2, del CCNL 2019/2021 sia per il pagina 11 di 15 monto che per lo smonto di ogni turno notturno effettuato, anche tenuto conto delle estensioni previste dall'Accordo Sindacale del 5.11.2020.
5. – Preso atto dell'adesione di parte ricorrente ai rilievi sollevati da parte resistente con riguardo al numero di turni effettuati dai ricorrenti , e Parte_1 Parte_7
(e del conseguente riconteggio degli importi effettuato dalla difesa attorea Parte_14
con la nota del 10.11.2025) va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente.
5.1. – Invero, quanto ai ricorrenti , , e Parte_6 Parte_19 Parte_14
, rispetto ai quali la ha eccepito la prescrizione relativamente alla Parte_15 CP_1 indennità ex art. 86, comma 6, per il periodo antecedente al 28.1.2020, deve rilevarsi come sia in atti una missiva di messa in mora inviata alla a mezzo pec in data 28.2.2024 (doc. 2 CP_1
fascicolo ricorrente), con la quale i ricorrenti hanno rivendicato il pagamento della indennità di cui all'articolo 86, comma 3, CCNL, dolendosi altresì del “mancato pagamento di tutte le altre indennità giornaliere, che vanno pagate in misura doppia, sempre per quel che concerne i turni notturni degli ultimi 5 anni”, formula questa che deve ritenersi sufficientemente specifica nell'individuare anche le ulteriori indennità del comma 6, in quanto accomunate dalla medesima natura, fonte e meccanismo di erogazione.
Avendo i ricorrenti in questione rivendicato il pagamento di somme riferite a mensilità a partire dal marzo 2019, nessuna prescrizione è maturata alla luce dell'atto interruttivo del
28.2.2024.
5.2. – Analogamente, quanto ai ricorrenti e , rispetto Parte_19 Parte_13
ai quali la ha eccepito la prescrizione con riferimento alla indennità regionale Covid per CP_1 il periodo antecedente al 16.9.2020, deve rilevarsi come la missiva di messa in mora inviata alla in data 28.2.2024 per e quella inviata a mezzo pec in data 12.11.2024 per CP_1 Pt_19
(docc. 2 e 4 fascicolo ricorrente) fanno riferimento chiaramente alla Parte_13
indennità giornaliera e alla indennità per particolari condizioni di lavoro, ossia proprio le indennità richiamate dall'Accordo Sindacale del 5.11.2020.
Avendo rivendicato le indennità con decorrenza dal mese di ottobre 2019 e Pt_19
con decorrenza dal mese di novembre 2019, la prescrizione non è Parte_13
maturata non essendo intercorso un quinquennio tra la maturazione del rateo e l'atto interruttivo. pagina 12 di 15 6. – Alla luce di quanto sopra vanno riconosciute ai ricorrenti le seguenti somme:
- a € 819,88; Parte_1
- a € 2.094,90; Parte_2
- a 933,92; Parte_3
- a € 287,36; Parte_4
- a 1614,06; Parte_5
- a 1.673,26; Parte_6
- a € 1.064,13; Parte_7
- a 188,58; Parte_8
- a 610,83; Parte_9
- a € 688,94; Parte_10
- a € 273,78; Parte_11
- a € 224,50; Parte_12
- a € 1.312,86; Parte_13
- a 2.294,51; Parte_14
- a 1.604,54; Parte_15
- a € 936,30; Parte_16
- a € 393,08; Parte_17
- a € 2.114,55; Parte_18
- a € 1.037,84; Parte_19
- a € 426,55. Parte_20
7. – Alle somme riconosciute dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94 (il quale dispone che “L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”), peraltro applicabile a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 13624 del 02/07/2020). pagina 13 di 15 8. – In quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come in dispositivo alla luce del D.M. 55/14, alla stregua dei valori minimi dello scaglione di riferimento in considerazione della serialità e unicità della questione trattata. La liquidazione è compiuta con compenso unico e con applicazione degli aumenti di cui all'art. 4, comma 2, del D.M. citato, assumendo come base di calcolo lo scaglione proprio della causa di valore superiore (cfr. Cass., sez. L, ord. n. 602 del
14/01/2019).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_18 Parte_8 Parte_9
, ,
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_10
Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
al pagamento dell'indennità Parte_15 Parte_16 Parte_17
giornaliera, ex art. 86 comma 3 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-2018, sia per il monto che lo smonto per ogni turno notturno prestato per i periodi dedotti;
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti Parte_2 Parte_5
Parte_6 Parte_18 Parte_9 Pt_19
,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Pt_16
al pagamento delle indennità, ex art. 86 comma 6, CCNL
[...] Parte_17
Comparto Sanità Pubblica 2016-2018, sia per il monto che per lo smonto per ogni turno notturno prestato per i periodi dedotti;
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti Parte_1 Parte_2
Parte_5 Parte_18 Parte_9 Pt_19
,
[...] Parte_11 Parte_13 Parte_14 Parte_15
al pagamento delle indennità ex art. 107 Parte_16 Parte_17
comma 2, CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019-2021, sia per il monto che per lo smonto, per ogni turno notturno prestato per i periodi dedotti;
pagina 14 di 15 - accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti Parte_1 Parte_5
Parte_6 Parte_9 Parte_19 Parte_10
al pagamento a titolo di Parte_13 Parte_14 Parte_15 recupero indennità covid per il periodo dedotto;
- per l'effetto condanna parte resistente al pagamento ai ricorrenti dei seguenti importi: a
€ 819,88; a € 2.094,90; a Parte_1 Parte_2 [...]
€ 933,92; a € 287,36; a € Parte_3 Parte_4 Parte_5
1614,06; a € 1.673,26; a € 1.064,13; a Parte_6 Parte_7 [...]
188,58; € 610,83; a € 688,94; a Pt_8 Parte_9 Parte_10
€ 273,78; a € 224,50; a Parte_11 Parte_12 Parte_13
€ 1.312,86; a € 2.294,51; a € 1.604,54; Parte_14 Parte_15 Pt_16
€ 936,30; a € 393,08; a
[...] Parte_17 Parte_18
€ 2.114,55; a € 1.037,84; a
[...] Parte_19 Parte_20
€ 426,55; per tutti oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante
[...]
a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria;
- condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite complessivamente liquidate in € 6.175,80 per compenso, oltre rimborso contributo unificato per € 118,50, rimborso forfettario spese di lite, IVA e CPA alle rispettive aliquote di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
IL GIUDICE
TA TO
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa TA TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 22/12/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 10279/2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
C.F. ), Parte_5 C.F._5
C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
C.F. ), Parte_8 C.F._8
C.F. ), Parte_9 C.F._9
(C.F. ), Parte_10 C.F._10
(C.F. , Parte_11 C.F._11
(C.F. , Parte_12 C.F._12
(C.F. ), Parte_13 C.F._13
C.F. ), Parte_14 C.F._14
C.F. , Parte_15 C.F._15
(C.F. ), Parte_16 C.F._16
(C.F. , Parte_17 C.F._17
(C.F. ), Parte_18 C.F._18
(C.F. ), Parte_19 C.F._19
(C.F. ), Parte_20 C.F._20 con il patrocinio dell'avv. DE ANGELIS DOMENICO
ricorrenti
pagina 1 di 15 contro
(C.F. ), con il CP_1 Parte_21 P.IVA_1 patrocinio delle avv.te MAZZOLANI OLGA, MOMINA GIOVANNA, RUGOLO MARINA
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.8.2025, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio , deducendo: Controparte_2
- di essere dipendenti della resistente in qualità di collaboratori professionali sanitario
Infermieri, ex categoria D, attualmente professionisti della salute, giusta previsione del
CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019/2021;
- di prestare la propria attività lavorativa su tre turni: h. 7:00/14:22 - 13:49/21:11 -
20:44/7:27;
- che è riconosciuta loro, in ragione dell'articolazione del lavoro su turni, un'indennità giornaliera di € 4,49, secondo le previsioni dell'art. 86, comma 3 del CCNL Comparto
Sanità Pubblica 2016/2018;
- che, tuttavia, nel caso di turno notturno, ricadente su due giorni, detta indennità – benché ancorata ad ogni giorno di effettivo servizio secondo le previsioni del CCNL – è sempre stata liquidata dalla una sola volta, anziché due;
CP_1
- che, analogamente, la ha riconosciuto in caso di turno notturno una sola indennità CP_1
(anziché due) con riferimento alla indennità prevista dall'art. 86, comma 6, del CCNL
Comparto Sanità Pubblica 2016/2018 per coloro che prestano servizio nei reparti di area critica, di importo pari ad € 4,13 per i reparti di terapia intensiva e sub intensiva e di €
5,16 per i reparti di malattie infettive;
- che la medesima condotta è stata tenuta dall' resistente anche con riferimento CP_3
alla indennità prevista dal nuovo CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019/2021 all'art. 107, comma 2, per il servizio prestato in “particolari UO/servizi” quali malattie infettive, terapie intensive, etc. di importo pari ad € 5,00;
pagina 2 di 15 - che con l'Accordo Sindacale del 5.11.2020, con riferimento al periodo di emergenza epidemiologica per Covid-19, è stata estesa la indennità di Malattie Infettive di cui all'art. 86, comma 6, CCNL 2016/2018 anche ad altri reparti (in favore delle Unità di Terapia
Intensiva e Sub-Intensiva dedicate ai pazienti COVID, nonché in favore dei Reparti di
Malattie Infettive, di Pneumologia, Medicine di Urgenza, Pronto Soccorso, 118, Unità di degenza COVID-19, Servizi diagnostici e terapeutici e settori chirurgici, direttamente coinvolti nell'attività Covid-19) con la previsione espressa del cumulo tra indennità di
Malattie Infettive e indennità di Terapia Intensiva.
Tanto premesso, e specificato per ogni ricorrente il numero di turni notturni effettuati e il reparto di servizio, i ricorrenti hanno lamentato l'illegittimità del riconoscimento di una sola indennità giornaliera (ex art. 86, comma 3 e 6 CCNL 2016/2018 e art. 107, comma 2, CCNL
2019/2021) in occasione dello svolgimento del turno notturno e hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti Parte_1 [...]
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_22 [...]
, Parte_6 Parte_7 Parte_18 Parte_8
, ,
[...] Parte_9 Parte_19 Parte_20 [...]
Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 al pagamento dell'indennità giornaliera, ex art. 86 comma 3 CCNL Comparto Sanità
Pubblica 2016-2018, sia per il monto che lo smonto per ogni turno notturno prestato per i periodi sopra specificati e, nello specifico: n. 147 turni da ottobre Parte_1
2019 a dicembre 2022; n. 186 turni da novembre 2019 a dicembre Parte_2
2022; n. 208 turni da marzo 2019 a dicembre 2022; n. 64 Parte_3 Parte_4 turni da novembre 2019 a dicembre 2022; n. 119 turni da marzo 2019 Parte_5
a dicembre 2022; n. 157 turni da marzo 2019 a dicembre 2022; Parte_6
n. 241 turni da marzo 2019 a dicembre 2022; Parte_7 Parte_18
n. 187 turni da ottobre 2019 a dicembre 2022; n. 42 turni da
[...] Parte_8 giugno 2020 a dicembre 2022; n. 55 turni da novembre 2020 a dicembre Parte_9
2022; n. 92 turni da ottobre 2019 a dicembre 2022; Parte_19 Parte_20
n. 95 turni da marzo 2020 a dicembre 2022; n. 147 turni
[...] Parte_10
pagina 3 di 15 da marzo 2019 a dicembre 2022; n. 22 turni da gennaio 2022 a dicembre Parte_11
2022; n. 50 turni da gennaio 2022 a dicembre 2022; Parte_12 Parte_13
n. 117 turni da novembre 2019 a dicembre 2022; n. 205 turni da Parte_14 novembre 2019 a dicembre 2022; n. 107 turni da gennaio 2020 a dicembre Parte_15
2022; n. 82 turni da ottobre 2019 a dicembre 2022; Parte_16 Parte_17
n. 34 turni da marzo 2021 a dicembre 2022;
[...]
2. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti Parte_2
Parte_22 Parte_6 Parte_18
Parte_9 Parte_19 Parte_13 Pt_14
, al
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 pagamento delle indennità, ex art. 86 comma 6, sia per il monto che per lo smonto, per ogni turno notturno prestato per i periodi sopra specificati e, nello specifico:
[...]
n. 186 turni da novembre 2019 a dicembre 2022; n. 119 Parte_2 Parte_5 turni da novembre 2019a dicembre 2022; n. 157 turni da marzo 2019 a Parte_6 ottobre 2022; n. 187 turni da ottobre 2019 a dicembre 2022; Parte_18
n. 48 turni da novembre 2020 a dicembre 2022; n. 92 Parte_9 Parte_19 turni da ottobre 2019 a dicembre 2022; n. 117 turni da novembre Parte_13
2019 a dicembre 2022; n. 205 turni da marzo 2019 a dicembre 2022; Parte_14
n. 107 turni da gennaio 2020 a dicembre 2022; n. 82 turni Parte_15 Parte_16 da ottobre 2019 a dicembre 2022; n. 34 turni da marzo 2021 a Parte_17 dicembre 2022;
3. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti Parte_1
Parte_2 Parte_5 Parte_18
Parte_9 Parte_19 Parte_11 Parte_13
al Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 pagamento delle indennità ex art. 107 comma 2, sia per il monto che per lo smonto, per ogni turno notturno prestato per il periodo sopra specificato e, nello specifico:
n. 18 turni da luglio 2023 a gennaio 2024; n. 60 Parte_1 Parte_2 turni da gennaio 2023 a gennaio 2024; n. 32 turni da gennaio 2023 a Parte_5 gennaio 2024; n. 62 turni da gennaio 2023 a gennaio 2024; Parte_18
n. 29 turni da febbraio 2023 a gennaio 2024; n. 18 Parte_9 Parte_19 turni da gennaio 2023 ad agosto 2023; n. 35 turni da gennaio 2023 a Parte_11
pagina 4 di 15 gennaio 2024; n. 33 turni da gennaio 2023 a gennaio 2024; Parte_13 Pt_14
n. 38 turni da gennaio 2023 a gennaio 2024; n. 90 turni da
[...] Parte_15 gennaio 2023 a marzo 2025; n. 29 turni da gennaio 2023 a gennaio Parte_16
2024; n. 20 turni da gennaio 2023 a gennaio 2024; Parte_17
4. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti , Parte_1 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_6 Parte_9 Parte_19 Parte_10
, , , al pagamento a titolo di Parte_13 Parte_14 Parte_15 recupero indennità covid per il periodo sopra specificato, ossia, nello specifico, per il n. 18 turni dall'ottobre 2020 al dicembre 2020; per il NI Parte_1
n. 83 turni dal novembre 2020 al dicembre 2022; per la n. 62 Pt_5 Parte_6 turni dall'ottobre 2020 al marzo 2022; per la n. 4 turni dal febbraio 2022 al Parte_9 marzo 2022; per l' n. 30 turni dal marzo 2020 al marzo 2022; per il Parte_19 [...]
n. 7 turni dal gennaio 2021 al febbraio 2022; per la Parte_10 Parte_13
n. 27 turni dal marzo 2020 al gennaio 2021; per il n. 68
[...] Parte_14 turni dal settembre 2020 al dicembre 2021; per la n. 45 turni dall'ottobre Parte_15
2020 al dicembre 2021;
5. Per l'effetto condannare la di Controparte_2
Milano in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del dott. dell'importo di € 824,37 o di altro Parte_1 diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
al pagamento in favore del dott.ssa dell'importo di € 2.094,90 o di altro diverso importo Parte_2 ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
al pagamento al pagamento in favore del dott. dell'importo di € 933,92 o di altro diverso importo Parte_3 ritenuto di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa Parte_4
dell'importo di € 287,36 o di altro diverso importo ritenuto di giustizia, oltre
[...] interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore del dott. dell'importo di € 1.614,06 o Parte_5 di altro diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore pagina 5 di 15 della dott.ssa dell'importo di € 1.673,26 o di altro diverso importo Parte_6 ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa Parte_7
dell'importo di € 1.082,09 o di altro diverso importo ritenuto di giustizia, oltre
[...] interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa dell'importo Parte_18 di € 2.114,55 di altro diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa dell'importo di € 188,58 o di altro Parte_8 diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa dell'importo di € 610,83 o di altro diverso importo ritenuto di giustizia, Parte_9 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore del dott. dell'importo di € Parte_19
1.037,84 o di altro diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa dell'importo di € 426,55 o Parte_20 di altro diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore del dott. dell'importo di € 688,94 o di altro diverso importo Parte_10 ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa
[...] dell'importo di € 273,78 o di altro diverso importo ritenuto di giustizia, oltre Pt_11 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa dell'importo di € 224,50 o Parte_12 di altro diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa dell'importo di € 1.312,86 o di altro diverso importo Parte_13 ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore del dott. Parte_14 dell'importo di € 2.307,98 o di altro diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo pagina 6 di 15 soddisfo;
in favore della dott.ssa dell'importo di € 1.604.54 o di altro Parte_15 diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore del dott. dell'importo di € 936,30 o di altro diverso importo ritenuto di Parte_16 giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa Parte_17 dell'importo di € 393,08 o di altro diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
6. sempre per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 107 c. 2 CCNL Comparto Sanità Pubblica
2019/2021 anche per tutto il periodo che non risulta contemplato negli elaborati conteggi e ciò fino alla data di deposito del presente ricorso, da calcolarsi secondo i medesimi criteri indicati nel presente atto, tenuto conto dei turni effettivamente prestati in tale arco temporale;
7. Condannare la di Milano in Controparte_2 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore al pagamento di spese e competenze professionali di avvocato del presente procedimento, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
8. Solo in caso di specifica contestazione dei conteggi, sin da ora, si chiede l'ammissione di idonea CTU”.
Si è costituita in giudizio , Controparte_2 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
In particolare, la resistente ha dedotto di aver remunerato i ricorrenti in conformità alle disposizioni del C.C.N.L. di settore e della interpretazione delle stesse fornita dall' . CP_4
Ha, inoltre, eccepito, in via preliminare, la la prescrizione per taluni periodi e ricorrenti CP_1
e nello specifico:
- per , e Parte_6 Parte_19 Parte_14 Parte_15
relativamente alla indennità ex art. 86, comma 6, per il periodo antecedente al 28.1.2020;
pagina 7 di 15 - per e relativamente alla indennità regionale Parte_19 Parte_13
Covid per il periodo antecedente al 16.9.2020.
La resistente ha infine rilevato alcune inesattezze nella ricostruzione dei turni effettuati dai ricorrenti , e analiticamente indicate Parte_1 Parte_7 Parte_14
alle pagg. 20 e 21 della memoria e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
1. Per i motivi sopra esposti al punto A1, dichiarare prescritta l'azione dei sigg.ri
, e volta ad Parte_6 Parte_19 Parte_14 Parte_15 ottenere le differenze retributive relative al comma 6 dell'art. 86 CCNL Comparto
Sanità 2016 – 2018 rispetto ai turni effettuati in data antecedente il 28 gennaio 2020; per l'effetto, rigettare le domande rigettare le domande dei ricorrenti , Parte_6
, e relativamente al predetto Parte_19 Parte_14 Parte_15 periodo (con specifico riferimento alle richieste di cui al comma 6 del sopra citato art. 86).
2. Per i motivi sopra esposti al punto A2, dichiarare prescritta l'azione dei sigg.ri e volta ad ottenere il pagamento Parte_19 Parte_13 dell'indennita' regionale Covid relativamente al periodo antecedente il 16 settembre
2020; per l'effetto, rigettare le domande dei medesimi ricorrenti relativamente al predetto periodo.
Nel merito
In via principale:
3. Per i motivi sopra esposti, respingere in toto le domande azionate ex adverso con il ricorso introduttivo perché infondate in fatto e in diritto.
In subordine e salvo gravame:
4. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, comunque ridurre le somme eventualmente riconosciute, tenendo conto di quanto espressamente precisato dall rispetto alle posizioni dei sigg.ri CP_2
, e . Parte_1 Parte_7 Parte_14
In ogni caso:
pagina 8 di 15 5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, inclusi accessori di legge e oneri riflessi CPDEL 23,8 %, (ossia quota di contributi a carico dell'Azienda quale datore di lavoro degli avvocati interni dipendenti dell'Ente) in luogo di CPA 4%.”
Esperito vanamente il tentativo di conciliazione e depositate note contenenti nuovi conteggi, la causa è stata discussa oralmente.
* * * * *
1. – Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono, in continuità all'orientamento già espresso in numerosi precedenti di questo Tribunale (n. 1741/2024 est. ; n. 4787/2025 est. Per_1
n. 5486/2025 est. ) e nella sentenza della Corte d'Appello n. 1071/2024 del Per_2 Per_3
10.12.2024.
2. – L'art. 86 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-2018 al comma 3 prevede che:
“Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su 3 turni, compete un'indennità giornaliera, pari ad €
4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei 3 turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, ovvero sia almeno pari al
20% in relazione al modello di turni adottato nell'azienda o ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”
Il successivo comma 6 dell'art. 86 prevede poi che:
“Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato:
a) nelle terapie intensive nelle sale operatorie: € 4,13;
b) nelle terapie sub intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: € 4,13;
c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal
D.M. Del 30/01/1998 e s.m.i.: € 5,16; (…)”.
Il successivo CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019/2021 ha disciplinato le medesime indennità sopra indicate agli art. 106, comma 2, e 107, comma 2.
L'art. 106, comma 2, prevede che:
“Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione pagina 9 di 15 dell' per un minimo di 12 ore giornaliere ed effettivamente articolata su Parte_23 almeno due turni, compete un'indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata”.
L'art. 107, comma 2, prevede che:
“Il personale assegnato alle UO/servizi di malattie infettive e discipline equipollenti, così come individuate dal DM 30/01/1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapia sub intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/servizi di emergenza/urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, degli importi di seguito indicati (…) € 5,00”.
3. – Benchè solo l'art. 106, comma 2, del CCNL 2019/2021 abbia specificato che l'indennità giornaliera debba essere riconosciuta “ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno” (e a partire dal gennaio 2023 la ha riconosciuto l'indennità in misura doppia CP_1 in occasione del turno notturno), nondimeno il riconoscimento di due indennità in occasione del turno notturno deve ritenersi dovuto anche nella vigenza del CCNL 2016/2018 per le indennità di cui all'art. 86, commi 3 e 6, e per l'indennità di cui all'art. 107, comma 2, del
CCNL 2019/2021 alla luce del tenore letterale delle disposizioni contrattuali citate e della loro interpretazione sistematica.
3.1. – Quanto al CCNL 2016/2018 va in primo luogo evidenziato che l'indennità del comma 3
è qualificata espressamente come “giornaliera” e che quella del comma 6 è riconosciuta “per ogni giornata di effettivo servizio prestato”, con ciò evidentemente ancorando l'emolumento alla giornata di calendario in cui il servizio è svolto (nel caso di turno notturno, due) e non al turno di servizio.
3.2. – D'altra parte, laddove il CCNL ha inteso riconoscere una indennità in correlazione al turno di servizio ha usato espressioni differenti: il comma 13 dell'art. 86 prevede infatti il riconoscimento di una indennità “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo”.
3.3. – Inoltre, va adeguatamente valorizzato il fatto che sia l'indennità del comma 3 che quella del comma 6 (in questo senso si esprime il comma 3 e il comma 11, con riguardo anche pagina 10 di 15 all'indennità del comma 6) non sono corrisposte “nei giorni di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”, ad ulteriore conferma della correlazione con la giornata di servizio e non con il turno.
Ebbene, non può dubitarsi che sia il giorno montante sia il giorno smontante il turno notturno siano giorni di effettivo servizio e non di assenza, di modo che la erogazione di una sola indennità in caso di turno notturno apparirebbe in contrasto con la precisazione citata.
3.4. – La tesi propugnata dai ricorrenti appare infine coerente con la ratio sottesa al riconoscimento delle indennità in questione, da rinvenirsi nella particolare gravosità del lavoro svolto con articolazione su turni o in particolari reparti: è evidente, infatti, che il turno notturno sottopone il lavoratore ad un maggiore onere psicofisico, sia in quanto si riflette su due diverse giornate di lavoro sia in quanto è di durata notevolmente superiore al turno mattutino e pomeridiano (10 ore e 43 minuti a fronte di 7 ore e 22 minuti).
3.5. – Quanto sin qui affermato vale anche con riferimento alla indennità prevista dall'art. 107, comma 2, del CCNL 2019/2021, dal momento che anche detta norma parla di indennità giornaliera, peraltro rafforzando l'espressione con la precisazione “per giornata di presenza”.
3.6. – Va, infine, evidenziato che con riferimento alla indennità di cui all'art. 106 del CCNL
2019/2021 l' , con il parere 3113/2023, ha chiarito che “nel caso tuttavia di due turni CP_4 consecutivi il cui momento di termine del primo turno e di inizio del secondo turno ricadano nella stessa giornata, l'indennità da riconoscere al dipendete è una sola: il comma due infatti precisa che
l'indennità di che trattasi si riferisce alla giornata (…compete una indennità giornaliera…) e non al singolo turno”.
Detto parere, pur non costituendo interpretazione autentica della diposizione contrattuale, possiede comunque una valenza eloquente, provenendo dalla stessa parte datoriale, ed evidenzia in maniera inequivocabile la correlazione della indennità alla giornata di lavoro e non al turno;
esso, inoltre, fondando la predetta interpretazione sulla natura giornaliera della indennità e sul riferimento della previsione alla giornata, pur riguardando specificamente l'art. 106 ben si attaglia anche all'art. 107, il quale, come detto, contiene anche l'ulteriore precisazione del riconoscimento dell'indennità “per giornata di presenza”.
4. – Alla luce di tutto quanto sopra vanno riconosciute ai ricorrenti le indennità di cui agli artt. 86, commi 3 e 6, del CCNL 2016/2018 e 107, comma 2, del CCNL 2019/2021 sia per il pagina 11 di 15 monto che per lo smonto di ogni turno notturno effettuato, anche tenuto conto delle estensioni previste dall'Accordo Sindacale del 5.11.2020.
5. – Preso atto dell'adesione di parte ricorrente ai rilievi sollevati da parte resistente con riguardo al numero di turni effettuati dai ricorrenti , e Parte_1 Parte_7
(e del conseguente riconteggio degli importi effettuato dalla difesa attorea Parte_14
con la nota del 10.11.2025) va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente.
5.1. – Invero, quanto ai ricorrenti , , e Parte_6 Parte_19 Parte_14
, rispetto ai quali la ha eccepito la prescrizione relativamente alla Parte_15 CP_1 indennità ex art. 86, comma 6, per il periodo antecedente al 28.1.2020, deve rilevarsi come sia in atti una missiva di messa in mora inviata alla a mezzo pec in data 28.2.2024 (doc. 2 CP_1
fascicolo ricorrente), con la quale i ricorrenti hanno rivendicato il pagamento della indennità di cui all'articolo 86, comma 3, CCNL, dolendosi altresì del “mancato pagamento di tutte le altre indennità giornaliere, che vanno pagate in misura doppia, sempre per quel che concerne i turni notturni degli ultimi 5 anni”, formula questa che deve ritenersi sufficientemente specifica nell'individuare anche le ulteriori indennità del comma 6, in quanto accomunate dalla medesima natura, fonte e meccanismo di erogazione.
Avendo i ricorrenti in questione rivendicato il pagamento di somme riferite a mensilità a partire dal marzo 2019, nessuna prescrizione è maturata alla luce dell'atto interruttivo del
28.2.2024.
5.2. – Analogamente, quanto ai ricorrenti e , rispetto Parte_19 Parte_13
ai quali la ha eccepito la prescrizione con riferimento alla indennità regionale Covid per CP_1 il periodo antecedente al 16.9.2020, deve rilevarsi come la missiva di messa in mora inviata alla in data 28.2.2024 per e quella inviata a mezzo pec in data 12.11.2024 per CP_1 Pt_19
(docc. 2 e 4 fascicolo ricorrente) fanno riferimento chiaramente alla Parte_13
indennità giornaliera e alla indennità per particolari condizioni di lavoro, ossia proprio le indennità richiamate dall'Accordo Sindacale del 5.11.2020.
Avendo rivendicato le indennità con decorrenza dal mese di ottobre 2019 e Pt_19
con decorrenza dal mese di novembre 2019, la prescrizione non è Parte_13
maturata non essendo intercorso un quinquennio tra la maturazione del rateo e l'atto interruttivo. pagina 12 di 15 6. – Alla luce di quanto sopra vanno riconosciute ai ricorrenti le seguenti somme:
- a € 819,88; Parte_1
- a € 2.094,90; Parte_2
- a 933,92; Parte_3
- a € 287,36; Parte_4
- a 1614,06; Parte_5
- a 1.673,26; Parte_6
- a € 1.064,13; Parte_7
- a 188,58; Parte_8
- a 610,83; Parte_9
- a € 688,94; Parte_10
- a € 273,78; Parte_11
- a € 224,50; Parte_12
- a € 1.312,86; Parte_13
- a 2.294,51; Parte_14
- a 1.604,54; Parte_15
- a € 936,30; Parte_16
- a € 393,08; Parte_17
- a € 2.114,55; Parte_18
- a € 1.037,84; Parte_19
- a € 426,55. Parte_20
7. – Alle somme riconosciute dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94 (il quale dispone che “L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”), peraltro applicabile a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 13624 del 02/07/2020). pagina 13 di 15 8. – In quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come in dispositivo alla luce del D.M. 55/14, alla stregua dei valori minimi dello scaglione di riferimento in considerazione della serialità e unicità della questione trattata. La liquidazione è compiuta con compenso unico e con applicazione degli aumenti di cui all'art. 4, comma 2, del D.M. citato, assumendo come base di calcolo lo scaglione proprio della causa di valore superiore (cfr. Cass., sez. L, ord. n. 602 del
14/01/2019).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_18 Parte_8 Parte_9
, ,
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_10
Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
al pagamento dell'indennità Parte_15 Parte_16 Parte_17
giornaliera, ex art. 86 comma 3 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-2018, sia per il monto che lo smonto per ogni turno notturno prestato per i periodi dedotti;
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti Parte_2 Parte_5
Parte_6 Parte_18 Parte_9 Pt_19
,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Pt_16
al pagamento delle indennità, ex art. 86 comma 6, CCNL
[...] Parte_17
Comparto Sanità Pubblica 2016-2018, sia per il monto che per lo smonto per ogni turno notturno prestato per i periodi dedotti;
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti Parte_1 Parte_2
Parte_5 Parte_18 Parte_9 Pt_19
,
[...] Parte_11 Parte_13 Parte_14 Parte_15
al pagamento delle indennità ex art. 107 Parte_16 Parte_17
comma 2, CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019-2021, sia per il monto che per lo smonto, per ogni turno notturno prestato per i periodi dedotti;
pagina 14 di 15 - accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti Parte_1 Parte_5
Parte_6 Parte_9 Parte_19 Parte_10
al pagamento a titolo di Parte_13 Parte_14 Parte_15 recupero indennità covid per il periodo dedotto;
- per l'effetto condanna parte resistente al pagamento ai ricorrenti dei seguenti importi: a
€ 819,88; a € 2.094,90; a Parte_1 Parte_2 [...]
€ 933,92; a € 287,36; a € Parte_3 Parte_4 Parte_5
1614,06; a € 1.673,26; a € 1.064,13; a Parte_6 Parte_7 [...]
188,58; € 610,83; a € 688,94; a Pt_8 Parte_9 Parte_10
€ 273,78; a € 224,50; a Parte_11 Parte_12 Parte_13
€ 1.312,86; a € 2.294,51; a € 1.604,54; Parte_14 Parte_15 Pt_16
€ 936,30; a € 393,08; a
[...] Parte_17 Parte_18
€ 2.114,55; a € 1.037,84; a
[...] Parte_19 Parte_20
€ 426,55; per tutti oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante
[...]
a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria;
- condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite complessivamente liquidate in € 6.175,80 per compenso, oltre rimborso contributo unificato per € 118,50, rimborso forfettario spese di lite, IVA e CPA alle rispettive aliquote di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
IL GIUDICE
TA TO
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