Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 04/05/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 67/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
composta dai seguenti magistrati:
Donata CABRAS Presidente Valeria MISTRETTA Consigliere relatore Elena BRANDOLINI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione EG nei confronti di AN NI MA, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F. [...], in proprio e in quanto titolare dell’omonima impresa individuale, con sede in Sindia (NU), via Don Luigi Sturzo n. 1 (P.I. 01065020917), rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo MACCIOTTA (C.F. [...]pec massimo.macciotta@legalmail.it), presso il cui studio in Cagliari, via San Lucifero n. 90, è elettivamente domiciliato.
Visto l’atto di citazione depositato il 17 aprile 2025, iscritto al n. 26325 del registro di Segreteria.
Uditi, nella pubblica udienza del 18 marzo 2026, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Barbara BORGHERO, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pellegrino MARINELLI, e l’Avvocato Massimo MACCIOTTA, nell’interesse di AN NI MA.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
Ritenuto in
AT
Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio il prevenuto per sentirlo condannare al pagamento in favore di AG (per i pagamenti effettuati fino a tutto il 2020) e EA EG (per i pagamenti effettuati nel 2021), della somma di euro 63.934,21 o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia; con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.
In data 12/12/2024, a seguito di denuncia della Guardia di Finanza, Tenenza di Bosa Marina, e previo nulla osta dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, la Procura erariale ha acquisito una notizia di danno, avente a oggetto l’indebita percezione di contributi nel settore della Politica Agricola Comune a valere sui fondi FEAGA e FEASR, per l’importo di euro 63.934,21, da parte di AN NI MA, titolare dell’omonima impresa agricola individuale.
La Procura ha rappresentato che, dall’attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza, è emerso che AN NI MA, titolare dell’omonima impresa individuale esercente l’attività di allevamento di ovini e caprini, ha presentato negli anni dal 2012 al 2021 diverse richieste di contributi, dettagliatamente indicate nell’atto di citazione, a valere sul FEAGA e sul FEASR, benché non potesse ottenere le suddette provvidenze ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), in quanto destinatario di una misura di prevenzione personale definitiva, omettendo di fare menzione della predetta circostanza preclusiva, già in essere all’atto della presentazione delle domande.
Gli accertamenti eseguiti hanno, infatti, evidenziato che AN NI MA, con decreto emesso dal Tribunale di Oristano, Sezione Misure di Prevenzione, in data 28/05/2012, divenuto definitivo in data 31 luglio 2012, è stato destinatario della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni uno e non risulta che abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs. 159/2011 e dell’art. 179 del Codice penale.
Secondo la prospettazione attorea, il comportamento tenuto da AN NI MA sarebbe connotato da dolo, essendo consapevolmente e volontariamente orientato a un’azione contra legem, mediante dichiarazioni mendaci volte a celare la misura di prevenzione definitiva di cui era stato destinatario, tale da indurre in errore l’Organismo pagatore ai fini dell’indebito conseguimento dei benefici in parola.
Sarebbe altresì doloso l’occultamento del danno erariale, emerso solo a seguito degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, sicché il termine di prescrizione dell’azione erariale dovrebbe decorrere solo dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti alla Procura erariale (Comunicazione di Notizia di Reato del 15/10/2021, da cui è originato il procedimento penale n. 2187/2021, promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano), e più correttamente all’atto dell’esercizio dell’azione penale per i medesimi fatti ai quali si riferisce l’atto di citazione.
Prima di tali accertamenti, infatti, non era possibile, né per la Procura, né per l’Amministrazione danneggiata, stante il meccanismo dell’autocertificazione, avvedersi del danno erariale cagionato dal sig. AN.
In data 7/02/2025 l’Ufficio requirente ha depositato l’invito a fornire deduzioni, con contestuale ricorso per sequestro conservativo ante causam fino alla concorrenza di euro 63.934,21, nei confronti di AN NI MA, in proprio e in quanto titolare dell’omonima impresa individuale.
Con decreto n. 7/2025, adottato in data 11/02/2025, il Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Regione EG, accogliendo integralmente l’istanza della Procura regionale, ha autorizzato il sequestro conservativo ante causam nei confronti del presunto responsabile.
All’udienza del 15/04/2025, con ordinanza n. 20/2025, il Giudice designato ha disposto la revoca del sequestro, alla luce delle richieste formulate dal P.M. in udienza e delle dichiarazioni di terzo pervenute, considerato che il sequestro non sarebbe stato idoneo ex se, per l’assenza di beni successivamente accertata, ad adempiere alla propria funzione cautelare.
In data 7/04/2025 il sig. AN NI MA ha depositato le proprie deduzioni scritte, a ministero dell’Avvocato Massimo MACCIOTTA e, con istanza in calce, ha chiesto di essere sentito personalmente; l’audizione si è svolta in data 15/04/2025.
Né le deduzioni difensive né le dichiarazioni rese in sede di audizione personale sono apparse idonee a superare il prospettato addebito di responsabilità.
L’Ufficio requirente non ha ritenuto condivisibile, né l’asserita assenza di dolo, stante quanto rappresentato nel contesto dell’invito a dedurre e dell’atto di citazione, e per come incidentalmente valutato dalla Sezione Giurisdizionale ai fini della fase cautelare, né la destinazione dei contributi alle finalità di conduzione dell’azienda agricola, che è stata solo rappresentata e non comprovata, e comunque non assumerebbe rilevanza ai fini del presente procedimento, attesa la violazione di una specifica disposizione preclusiva alla stessa percezione di quelle provvidenze.
Di conseguenza, nel rispetto del termine di sessanta giorni assegnato dall’ordinanza n. 20/2025, è stato depositato l’atto di citazione.
La procedura per l’accesso ai finanziamenti FEAGA e FEASR prevede che le domande presentate tramite i Centri di Assistenza Agricola siano trasmesse all’Organismo pagatore e che quest’ultimo proceda all’erogazione dei contributi spettanti, qualora la documentazione esibita dimostri il possesso dei “titoli”.
La Procura ha evidenziato che gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno riscontrato la corrispondenza tra i terreni indicati dal richiedente per l’ottenimento dei contributi rispetto a quelli risultanti dalla documentazione acquisita presso i Centri di Assistenza Agricola di competenza.
Per completezza, ha poi rappresentato che l’Agenzia Regionale per il sostegno all’agricoltura (EA EG) è divenuta Organismo pagatore per la Regione Autonoma della EG a titolo definitivo a decorrere dal 16/10/2020, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi in capo all’AG a partire dalle domande presentate in relazione alla campagna 2021.
Nel merito, la Procura ha ricordato che l’art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia”) prevede che “Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza” e che il successivo art. 67, comma 1, stabilisce che “Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: […] g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali […]”.
Nel caso di specie, AN NI MA, titolare dell’omonima impresa individuale, ha presentato negli anni dal 2012 al 2021 numerose richieste di contributi (attraverso Domande Uniche di Pagamento e domande per il sostegno al reddito), benché non potesse ottenere, ai sensi dell’art. 67 del Codice antimafia, le provvidenze a valere sul FEAGA e sul FEASR, in quanto destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno per anni uno, divenuta definitiva anteriormente alla presentazione delle suddette domande.
Non risulta, del resto, che l’interessato abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi dell’art. 70 del D. lgs. 159/2011 e dell’art. 179 del Codice penale.
Secondo la prospettazione attorea, il convenuto avrebbe, quindi, presentato dichiarazioni mendaci nei moduli sottoscritti per chiedere i contributi, ottenendo illecitamente la percezione di danaro pubblico, la cui erogazione è finalizzata al perseguimento di specifici programmi di interesse generale, e nel caso di specie della Politica Agricola Comune dell’Unione Europea (la stabilizzazione dei redditi degli agricoltori, la competitività delle imprese agricole e lo sviluppo rurale); si sarebbe così realizzato quel “rapporto di servizio in senso funzionale”, che la consolidata giurisprudenza (contabile e della Corte di Cassazione in tema di giurisdizione) ravvisa nella percezione di finanziamenti pubblici con specifico vincolo di destinazione.
In conclusione, per la Procura risulterebbe integrato il nesso causale tra l’evento lesivo, costituito dalla sottrazione di risorse pubbliche ai destinatari dotati dei requisiti normativamente prescelti, e il comportamento tenuto da AN NI MA, che sarebbe connotato da dolo, essendo consapevolmente e volontariamente orientato a un’azione contra legem, mediante dichiarazioni mendaci volte a celare la misura di prevenzione definitiva di cui era destinatario, tale da indurre in errore l’Organismo pagatore ai fini dell’indebito conseguimento dei benefici in parola.
Il sig. NI MA AN si è costituito in giudizio a ministero dell’Avvocato Massimo MACCIOTTA con memoria depositata il 16 marzo 2026, nella quale ha contestato la qualificazione della condotta del convenuto in termini di dolo, desunto dalla presentazione di dichiarazioni asseritamente non veritiere, sostenendo che vi sarebbero elementi fattuali decisivi che escluderebbero, o quanto meno porrebbero seriamente in dubbio, la sussistenza di una volontà fraudolenta in capo allo stesso.
In particolare, il patrocinatore ha evidenziato che le domande di contributo oggetto di contestazione sono state presentate, nel corso degli anni, per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA), sulla base di specifici mandati di assistenza conferiti dal sig. AN e che la normativa di settore attribuisce ai CAA precise responsabilità in ordine alla "corretta immissione dei dati" e all'assistenza nell'elaborazione e inoltro delle istanze. L'affidamento riposto dal convenuto nell'operato di un intermediario qualificato, deputato per legge alla corretta gestione di tali pratiche, inciderebbe, quindi, in modo determinante sulla valutazione dell'elemento soggettivo, escludendo la sussistenza di un dolo intenzionale. Eventuali omissioni o inesattezze nella compilazione della modulistica, infatti, non potrebbero essere automaticamente e direttamente imputate alla volontà fraudolenta dell'agricoltore, dovendosi piuttosto verificare se esse non siano ascrivibili a negligenze o errori dell'intermediario stesso.
In secondo luogo, secondo la difesa, la stessa Procura attrice, nel proprio atto, riconosce che le formulazioni delle dichiarazioni antimafia contenute nei moduli di domanda erano "non sempre omogenee". La mancanza di uniformità e chiarezza delle clausole dichiarative predisposte dagli Organismi pagatori (AG/EA) renderebbe assai meno lineare la prova di una volontà unitaria e continuativa di celare la propria condizione. Sarebbe onere dell'accusa dimostrare, per ciascuna annualità, che il sig. AN si sia trovato di fronte a una dichiarazione espressa, chiara e inequivoca, e che l'abbia scientemente e volontariamente disattesa.
Pertanto, la serialità delle domande, la gestione delle stesse tramite un CAA e la riconosciuta disomogeneità delle clausole dichiarative renderebbero del tutto implausibile la ricostruzione di un disegno fraudolento unitario e consapevole.
Nella memoria si contesta, altresì, la prospettazione dell’occultamento doloso del danno per posticipare la decorrenza del termine di prescrizione alla data della Comunicazione di Notizia di Reato della Guardia di Finanza (15/10/2021).
Nel richiamare l'art. 1, comma 2, della Legge n. 20/1994, il patrocinatore ha ricordato che la giurisprudenza contabile è costante nel ritenere che l'occultamento doloso, per essere idoneo a differire il dies a quo della prescrizione, deve consistere in una condotta commissiva o omissiva, ulteriore rispetto alla mera condotta illecita, specificamente diretta a nascondere l'esistenza del danno e a renderne oggettivamente impossibile la conoscenza da parte dell'Amministrazione danneggiata.
Nel caso di specie, mancando il dolo nella condotta produttiva del danno, a maggior ragione non può sussistere un "occultamento doloso", che richiede un quid pluris fraudolento finalizzato proprio a celare il danno prodotto.
In secondo luogo, secondo la prospettazione difensiva, la Procura non avrebbe fornito alcuna prova rigorosa del perché il danno non fosse conoscibile prima del 2021, in quanto la misura di prevenzione a carico del sig. AN, essendo un provvedimento giurisdizionale definitivo, risultava da pubblici registri. L'Amministrazione erogatrice (AG/EA) aveva, non solo la possibilità, ma anche il dovere di effettuare i controlli previsti dalla normativa antimafia, incrociando i dati dei richiedenti con le banche dati a sua disposizione. Il sistema dell'autocertificazione, pur semplificando l'azione amministrativa, non esonera la Pubblica Amministrazione da ogni onere di verifica, specialmente a fronte dell'erogazione di ingenti fondi pubblici. Non si potrebbe, pertanto, sostenere che la mera presentazione della domanda, peraltro tramite CAA, abbia costituito di per sé un'attività idonea a impedire oggettivamente la conoscibilità del fatto dannoso.
In ogni caso, la Procura avrebbe dovuto dimostrare, per ogni singola annualità, le specifiche ragioni che hanno impedito l'accertamento del danno.
Di conseguenza il dies a quo della prescrizione dovrebbe essere individuato, per ciascuna erogazione, nella data del singolo pagamento indebito, momento in cui il danno per l'erario si sarebbe concretamente verificato divenendo conoscibile con l'ordinaria diligenza. Pertanto, tutte le pretese risarcitorie relative a pagamenti effettuati in data anteriore al quinquennio precedente alla notifica dell'invito a dedurre dovrebbero essere dichiarate prescritte.
Infine, nella memoria si sostiene l’infondatezza dei presupposti per la concessione del sequestro conservativo.
In conclusione, la difesa ha chiesto in via principale e nel merito di respingere integralmente la domanda attorea per insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo e, per l'effetto, assolvere il sig. AN da ogni addebito; in subordine, previo accertamento della prescrizione parziale come eccepita, di qualificare la condotta del convenuto in termini di colpa grave e, per l'effetto, ridurre l'ammontare del danno addebitabile secondo giustizia ed equità, ai sensi del potere riduttivo dell'addebito; in ogni caso, di revocare il sequestro conservativo per insussistenza dei presupposti di legge; con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
All’udienza del 18 marzo 2026 il P.M. ha chiesto il rigetto dell’eccezione di prescrizione parziale della pretesa erariale, in quanto formulata oltre il termine di cui all’articolo 90 del codice di giustizia contabile, trattandosi di eccezione in senso proprio e, come tale, non rilevabile d’ufficio.
Ha osservato, altresì, che l’eccezione risulta comunque infondata, atteso che nella condotta del convenuto è ravvisabile un’ipotesi di occultamento doloso del danno, anche in considerazione delle dichiarazioni mendaci rese mediante autocertificazione, secondo la modulistica predisposta dall’Organismo pagatore.
Ha rilevato, al riguardo, che, in presenza di autocertificazione, opera il principio di autoresponsabilità, in forza del quale il contenuto delle dichiarazioni rese, nel caso di specie non veritiere, è imputabile esclusivamente al dichiarante, senza che possa configurarsi alcun profilo di responsabilità né in capo al Centro di assistenza agricola, né in capo all’Organismo pagatore.
Il P.M. ha, quindi insistito per la condanna del convenuto a titolo di dolo per l’importo indicato in citazione, con rigetto di tutte le eccezioni, deduzioni e difese avversarie, con la precisazione che non appare consentita alcuna riqualificazione dell’elemento soggettivo in termini di colpa grave e che, stante la contestazione a titolo di dolo, non può trovare applicazione il potere riduttivo, il cui esercizio risulterebbe comunque precluso in ragione della pacifica sussistenza dell’arricchimento in capo al convenuto.
L’Avvocato MACCIOTTA ha dato atto che l’eccezione di prescrizione deve ritenersi tardivamente formulata per mancato rispetto del termine previsto dalla legge, ma ha osservato che tale circostanza impone alcune precisazioni rilevanti anche ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo.
In particolare, ha evidenziato che il convenuto, soggetto privo di istruzione e dedito all’attività di allevatore, si sarebbe affidato integralmente alle competenze del Centro di Assistenza Agricola per la predisposizione e la presentazione delle domande di finanziamento, in un contesto caratterizzato da modulistica di non agevole comprensione e da formulazioni non omogenee.
Ha ribadito, poi, che il convenuto non contesta la sussistenza della misura di prevenzione a suo carico, ma assume di non essere stato in grado di comprenderne la rilevanza ostativa, né la differenza rispetto a una sentenza di condanna, anche in assenza di adeguate spiegazioni da parte dei soggetti professionalmente coinvolti.
Inoltre, la situazione ostativa sarebbe stata agevolmente accertabile dagli organismi competenti nel corso del rapporto protrattosi per un lungo arco temporale, mentre la reiterazione, per più annualità, delle domande e delle conseguenti erogazioni avrebbe ingenerato nel convenuto un affidamento circa la liceità della prassi seguita.
Secondo il difensore, pertanto, tali circostanze escluderebbero la configurabilità del dolo, non potendosi desumere quest’ultimo dalla sola sottoscrizione dell’autocertificazione, senza una valutazione complessiva di tutti gli elementi del caso concreto.
Ha sottolineato che non vi era un occultamento doloso del danno, ma che il convenuto avrebbe fatto affidamento sull’operato del Centro di Assistenza Agricola, al quale sarebbe da attribuire la responsabilità della vicenda.
Conclusivamente, l’Avvocato MACCIOTTA ha chiesto il rigetto della domanda; in via subordinata, la riqualificazione dell’elemento soggettivo in termini di colpa grave e, in ulteriore subordine, l’applicazione del potere riduttivo. Il difensore ha chiesto, altresì, di depositare il cartaceo corrispondente alla difesa orale svolta.
Il P.M. non si è opposto al deposito e, in replica, ha osservato che le competenze del Centro di assistenza agricola sono espressamente disciplinate dalla legge 17 dicembre 2018, n. 161, articolo 6, e che tra esse non rientra la verifica dei carichi pendenti, né dell’eventuale sussistenza di misure di prevenzione a carico del richiedente, pertanto, l’argomentazione difensiva sul punto non appare conferente.
L’Avvocato MACCIOTTA ha rappresentato che, pur in assenza di una specifica previsione normativa che ponga a carico del Centro di assistenza agricola l’obbligo di effettuare tale verifica, un dovere di diligenza professionale sarebbe comunque desumibile dai principi generali dell’ordinamento e dal rapporto contrattuale intercorrente con il cliente, pertanto, in ragione dell’incarico conferito, il predetto Centro avrebbe dovuto quantomeno suggerire l’effettuazione delle necessarie verifiche preliminari.
In conclusione, la difesa ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Considerato in
IR
Preliminarmente, la Sezione dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 90 c.g.c., l’eccezione di prescrizione formulata dalla difesa perché proposta oltre il termine decadenziale.
La detta eccezione è, infatti, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata dall’Avvocato MACCIOTTA nell’interesse del convenuto nella Segreteria della Sezione in data 16 marzo 2026, appena due giorni prima dell’udienza fissata.
Il Collegio osserva, comunque, che l’erogazione del contributo è avvenuta sulla base delle dichiarazioni del soggetto interessato e ciò ha reso estremamente problematica l’emersione della fattispecie delittuosa, configurando un’ipotesi di occultamento doloso del danno.
Non vi è dubbio, infatti, che, nel caso in esame, per come ricostruito dalla Procura regionale con il supporto delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, le dichiarazioni contenute nelle domande presentate all’Amministrazione competente all’istruttoria e alla liquidazione dei contributi fossero solo all’apparenza corrette. La fattispecie dannosa si è disvelata solo a seguito della specifica attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza, non potendo essa emergere dal mero esame delle domande depositate presso l’organo pagatore, poiché, a prima vista, risultavano regolari.
Conseguentemente, non può ritenersi che la presentazione di tali atti fosse idonea a consentire un’effettiva conoscenza o evidente conoscibilità del fatto, posto che, da un riscontro di rito da parte dell’Amministrazione erogatrice sulla documentazione prodotta per ottenere il contributo, non sarebbero emerse le situazioni che la Procura ha espressamente contestato in atti, che solo diverse e approfondite metodiche di indagine hanno consentito di portare alla luce.
Nel caso in trattazione, pertanto, siamo in presenza di una violazione degli obblighi di comunicazione che integra espressamente un’ipotesi di occultamento doloso del danno anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 1/2026 (art.1, comma 2, legge n. 20/1994, come integrato dalla legge n. 1/2026).
Venendo al merito della contestazione formulata a carico del convenuto, l’esame compiuto degli atti di causa consente di acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura.
Innanzitutto, non è contestato ed è pacifico in atti che il sig. NI MA AN, con decreto emesso dal Tribunale di Oristano, Sezione Misure di Prevenzione, in data 28/05/2012, divenuto definitivo in data 31/07/2012, fosse destinatario della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni uno e che non avesse ottenuto la riabilitazione ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs. 159/2011 e dell’art. 179 del codice penale.
Il decreto legislativo n. 159 del 2011, all’art. 67 - effetti delle misure di prevenzione - stabilisce, per quanto rileva nel caso in esame, al comma 1 che “le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere … g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali” e al comma 8 che “ Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all' articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale , commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all' articolo 640-bis del codice penale.” (comma così modificato dall’art. 24, comma 1, lett. d), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132; successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 6-30 luglio 2021, n. 178, ha dichiarato, tra l’altro: 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 1, lett. d), del citato D.L. n. 113/2018, limitatamente alle parole «e all’articolo 640-bis del codice penale»; 2) l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, del medesimo art. 24, comma 1, lett. d), D.L. n. 113/2018, limitatamente alle parole: «nonché per i reati di cui all’articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico»).
Pertanto, il sig. AN non poteva avere accesso alle contribuzioni pubbliche.
Il patrocinatore ha evidenziato anche la circostanza che le richieste di contributi sono state tutte effettuate a seguito della compilazione di un formulario estremamente complesso e articolato, di difficile comprensione per una persona di scarsa cultura e che le provvidenze sono state destinate correttamente all’attività dell’azienda agricola.
Orbene, il Collegio osserva che il sig. AN ha posto in essere un’attività consapevolmente diretta a ottenere le agevolazioni, nonostante non ne ricorressero i presupposti, violando i vincoli del rapporto di servizio instaurato con l’Ente pubblico in quanto destinatario di fondi statali, falsamente rappresentando la sussistenza delle condizioni per l’accesso e l’erogazione del contributo pubblico in discussione, con una condotta connotata da dolo, in quanto consapevolmente e volontariamente orientata a un’azione contra legem.
Si deve osservare, altresì, che nel caso in esame il pregiudizio è stato dolosamente occultato attraverso la predisposizione da parte del sig. AN di dichiarazioni mendaci, in relazione alle quali l’Amministrazione, destinataria delle istanze finalizzate all’attribuzione degli indennizzi, non aveva la possibilità di rilevare gli illeciti sottesi alle dette istanze.
Pertanto, alla luce delle inequivoche previsioni normative, il pregiudizio erariale determinato dall’illegittima percezione di finanziamenti pubblici in epoca successiva alla condanna, divenuta irrevocabile il 31 luglio 2012, non può che essere causalmente ricondotto all’omessa comunicazione all’Amministrazione erogatrice, da parte del convenuto, dell’intervenuta misura preclusiva, con conseguente falsa rappresentazione delle condizioni di legittima percezione dei contributi in esame.
Occorre considerare, infatti, che dette condizioni erano espressamente richiamate nelle domande di aiuto, nelle quali il richiedente ha dichiarato - sia pure con formulazioni diverse a seconda del modulo di domanda di volta in volta adottato - di conoscere le norme che regolano l’ammissibilità all’aiuto richiesto, di essere in possesso di tutti i requisiti per accedervi e che non sussistevano cause di divieto ai sensi della normativa antimafia.
Deve ritenersi, pertanto, che il convenuto sia responsabile, a titolo di dolo, dell’intero danno erariale derivante dall’indebita percezione dei contributi pubblici sopra richiamati.
Conclusivamente, va emessa pronuncia di condanna nei confronti di NI MA AN al risarcimento in favore di AG (per i pagamenti effettuati fino a tutto il 2020) e di EA EG (per i pagamenti effettuati nel 2021) della somma complessiva di euro 63.934,21.
Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla data dell’ultimo pagamento (30 novembre 2020) e fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all’effettivo pagamento.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione EG, definitivamente pronunciando, condanna NI MA AN in proprio e quale titolare dell’omonima Impresa individuale, a pagare a titolo di risarcimento del danno in favore di AG (per i pagamenti effettuati fino a tutto il 2020) e di EA EG (per i pagamenti effettuati nel 2021) la somma di euro 63.934,21 (diconsi euro sessantatremilanovecentotrentaquattro/21) oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;
-condanna, altresì, il soccombente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell’importo di euro 109,10 (diconsi euro centonove/10).
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.
L'Estensore Il Presidente
(f.to digitalmente V. RE) (f.to digitalmente D. AS)
Depositata in Segreteria il 04/05/2026 Il Dirigente f.to digitalmente P. Carrus