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Sentenza 17 gennaio 2026
Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 17/01/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 248/2026
Depositata il 17/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IC LUCIANO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1434/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pollica
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 2411286 IMU 2016
contro
Comune di Pollica
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31290 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31291 IMU 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31292 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5422/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sollecito di pagamento n. 2411286, notificato in data 26/12/2024 a seguito di immissione in cassetta postale e ritirata dalla ricorrente in data 14/2/2025, il Comune di Pollica intimava alla sig.ra Ricorrente_1 il versamento di € 4.162,03 per IMU anni 2016, 2017 e 2018, quale erede del sig. Nominativo_1, sulla base degli avvisi di accertamento notificati rispettivamente per i primi due anni il 27.12.2021, e per il 2018 in data 8.1.2022.
Propone ricorso la ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 , contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione al difensore antistatario.
A motivi del ricorso eccepisce:
- la omessa o irrituale notifica degli atti presupposti richiamati nell'atto impugnato, non effettuate in modalità conformi alla legge, con conseguente prescrizione del diritto di credito e decadenza dell'Ente impositore ad agire per la riscossione coattiva. Inoltre, precisava che nemmeno la normativa emergenziale legata al
Covid-19 può determinare uno slittamento così significativo dei termini di decadenza. La mera sospensione di 85 giorni prevista dalla risoluzione ministeriale n. 6/2020 non è infatti ritenuta sufficiente a modificare il termine di decadenza quinquennale previsto dalla legge. Inoltre, sotto il profilo successorio, evidenzia che la Corte di Cassazione Sez. Trib. con l'ordinanza n. 14401/2024 ha precisato che la morte del contribuente non determina un'interruzione o sospensione dei termini di decadenza dell'azione accertativa, dovendo l'ente impositore rispettare comunque i termini ordinari previsti dalla legge. La qualità di erede della sig.ra Ricorrente_1 non può quindi determinare un'estensione dei termini di accertamento oltre i limiti stabiliti dalla normativa tributaria;
- la carenza di motivazione e vizi propri dell'atto impugnato non indicante in modo chiaro e preciso i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa tributaria;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 741, lett. b) della Legge n.160/19 e dei principi costituzionali in materia di imposizione tributaria. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 209/2022 ha definitivamente chiarito che l'esenzione IMU per l'abitazione principale spetta al possessore dell'immobile che vi dimori abitualmente e vi risiede anagraficamente, indipendentemente dalla residenza del coniuge in un altro immobile;
- la sussistenza dei requisiti per l'esenzione, come dimostrato dal certificato storico di residenza allegato, avendo il sig. Nominativo_1 stabilito la propria residenza nell'immobile oggetto di imposizione sin dal 9/6/1941, mantenendola ininterrottamente fino alla data del decesso;
- la errata determinazione delle sanzioni, risultando un calcolo erroneo e sproporzionato;
- la carenza di istruttoria e il difetto di motivazione. Ogni atto impositivo deve essere chiaro e preciso, corredato da ogni documento richiamato, per cui si rende necessario richiedere all'Ente l'esibizione dell'intera documentazione istruttoria, comprensiva dei criteri di calcolo utilizzati, delle verifiche effettuate sulla situazione immobiliare e dei presupposti fattuali e giuridici posti a base della pretesa tributaria.
Si costituisce il Comune di Pollica, confutando tutto quanto eccepito dalla ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato, inammissibile ed improponibile, con condanna alle spese del giudizio.
Preliminarmente evidenzia che gli avvisi di accertamento richiamati nell'atto oggi impugnato (nn. 31290/22;
31291/21; 31292/21) sono stati regolarmente notiificati alla ricorrente in data 23/12/2021 come da documentazione depositata in atti.
Prova della regolare notifica è data dall'istanza-reclamo presentata dalla stessa ricorrente per il tramite dello stesso difensore per le annualità 2017 e 2018, puntualmente rigettata dall'Amministrazione con relative controdeduzioni.
Tali atti non risultano poi essere stati impugnati e, quindi, divenuti definitivi, il Comune ha provveduto a notificare in data 26/11/2024 il sollecito di pagamento.
Evidenzia che l'avviso di accertamento per l'annualità 2016 è stato notificato in data 23/12/2021 per il tramite dell'ufficio postale di Bologna, da cui risulta spedito il 27/12/2021, per compiuta giacenza dal 3/1/2022 al
4/2/2022 con avviso al destinatario dell'avvenuto deposito;
nel mentre gli avvisi per le annualità 2017 e 2018 sono stati oggetto di reclamo di controparte.
Per cui, circa la carenza di motivazione eccepita, evidenzia che il medesimo avviso contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti per consentire alla contribuente di esplicare appieno il proprio diritto di opposizione.
L'avviso reca le indicazioni dell'immobile assoggettato all'imposta con ubicazione, individuazione catastale, rendita, valore IMU, percentuale di possesso, mesi di possesso, imposta lorda ed imposta netta, le determinazioni delle sanzioni e degli interessi.
Infine, ribadisce che pure ultimamente codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria, richiamando giurisprudenza della Suprema Corte, ha riconosciuto essere a carico del contribuente la dimostrazione che l'abitazione di residenza sia anche dimora abituale (C.G.T. Sent. n. 6695/2025).
All'udienza di discussione pubblica del 7/11/2025 i rappresentanti delle parti presenti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi ed alle conclusioni negli stessi racchiuse.
La Corte, in funzione monocratica, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con sollecito di pagamento, inviato agli eredi di Nominativo_1 collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio, il Comune di Pollica chiedeva il versamento della imposta IMU anni 2016, 2017 e 2018 sulla base di accertamenti notificati i primi due in data 27/12/2021 ed il terzo in data 8/1/2022, divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione viene contestata la omessa o irregolare notifica degli atti presupposti, doglianza che risulta parzialmente accoglibile, avendo il Comune di Pollica, in sede di costituzione in giudizio, dimostrata l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2017 e 2018, posti a base del sollecito di pagamento.
A conferma della conoscenza di tali atti, il Comune evidenzia che, successivamente alla notifica, la parte, assistita dal medesimo odierno legale, aveva presentato reclamo, dimostrando così l'avvenuta consegna degli atti.
Viene in rilievo, inoltre, che alcuna impugnazione dei predetti avvisi di accertamento risulta essere stata coltivata, dando luogo alla definitività e cristallizzazione delle pretese da tali atti portati, con inammissibilità in questa sede di sollevare eccezioni relative alla non debenza del tributo.
Relativamente all'annualità 2016, va rilevata la carenza di prova in ordine alla notificazione, per cui, per tale annualità, l'avviso di accertamento va annullato.
Egualmente vannno annullate le sanzioni applicate per le annualità 2017 e 2018, non trasmisssibili agli eredi.
Va disattesa la eccezione di carenza di motivazione del sollecito di pagamento basato su avvisi di accertamento regolarmente ricevuti dalla contribuente, consentendo alla stessa di poter svolgere in maniera efficace il proprio diritto di difesa, cosa avvenuta stante la tipologia delle eccezioni sollevate in ricorso.
Da tanto ne deriva che il ricorso è parzialmente fondato con annullamento dell'accertamento relativo all'anno
2016 per intervenuta prescrizione e annullamento delle sanzioni relative alle annualità 2017 e 2018, stante l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento.
L'accoglimento parziale del ricorso consente la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso per come in motivazione. Compensa le spese. Il Giudice monocratico
Depositata il 17/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IC LUCIANO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1434/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pollica
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 2411286 IMU 2016
contro
Comune di Pollica
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31290 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31291 IMU 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31292 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5422/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sollecito di pagamento n. 2411286, notificato in data 26/12/2024 a seguito di immissione in cassetta postale e ritirata dalla ricorrente in data 14/2/2025, il Comune di Pollica intimava alla sig.ra Ricorrente_1 il versamento di € 4.162,03 per IMU anni 2016, 2017 e 2018, quale erede del sig. Nominativo_1, sulla base degli avvisi di accertamento notificati rispettivamente per i primi due anni il 27.12.2021, e per il 2018 in data 8.1.2022.
Propone ricorso la ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 , contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione al difensore antistatario.
A motivi del ricorso eccepisce:
- la omessa o irrituale notifica degli atti presupposti richiamati nell'atto impugnato, non effettuate in modalità conformi alla legge, con conseguente prescrizione del diritto di credito e decadenza dell'Ente impositore ad agire per la riscossione coattiva. Inoltre, precisava che nemmeno la normativa emergenziale legata al
Covid-19 può determinare uno slittamento così significativo dei termini di decadenza. La mera sospensione di 85 giorni prevista dalla risoluzione ministeriale n. 6/2020 non è infatti ritenuta sufficiente a modificare il termine di decadenza quinquennale previsto dalla legge. Inoltre, sotto il profilo successorio, evidenzia che la Corte di Cassazione Sez. Trib. con l'ordinanza n. 14401/2024 ha precisato che la morte del contribuente non determina un'interruzione o sospensione dei termini di decadenza dell'azione accertativa, dovendo l'ente impositore rispettare comunque i termini ordinari previsti dalla legge. La qualità di erede della sig.ra Ricorrente_1 non può quindi determinare un'estensione dei termini di accertamento oltre i limiti stabiliti dalla normativa tributaria;
- la carenza di motivazione e vizi propri dell'atto impugnato non indicante in modo chiaro e preciso i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa tributaria;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 741, lett. b) della Legge n.160/19 e dei principi costituzionali in materia di imposizione tributaria. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 209/2022 ha definitivamente chiarito che l'esenzione IMU per l'abitazione principale spetta al possessore dell'immobile che vi dimori abitualmente e vi risiede anagraficamente, indipendentemente dalla residenza del coniuge in un altro immobile;
- la sussistenza dei requisiti per l'esenzione, come dimostrato dal certificato storico di residenza allegato, avendo il sig. Nominativo_1 stabilito la propria residenza nell'immobile oggetto di imposizione sin dal 9/6/1941, mantenendola ininterrottamente fino alla data del decesso;
- la errata determinazione delle sanzioni, risultando un calcolo erroneo e sproporzionato;
- la carenza di istruttoria e il difetto di motivazione. Ogni atto impositivo deve essere chiaro e preciso, corredato da ogni documento richiamato, per cui si rende necessario richiedere all'Ente l'esibizione dell'intera documentazione istruttoria, comprensiva dei criteri di calcolo utilizzati, delle verifiche effettuate sulla situazione immobiliare e dei presupposti fattuali e giuridici posti a base della pretesa tributaria.
Si costituisce il Comune di Pollica, confutando tutto quanto eccepito dalla ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato, inammissibile ed improponibile, con condanna alle spese del giudizio.
Preliminarmente evidenzia che gli avvisi di accertamento richiamati nell'atto oggi impugnato (nn. 31290/22;
31291/21; 31292/21) sono stati regolarmente notiificati alla ricorrente in data 23/12/2021 come da documentazione depositata in atti.
Prova della regolare notifica è data dall'istanza-reclamo presentata dalla stessa ricorrente per il tramite dello stesso difensore per le annualità 2017 e 2018, puntualmente rigettata dall'Amministrazione con relative controdeduzioni.
Tali atti non risultano poi essere stati impugnati e, quindi, divenuti definitivi, il Comune ha provveduto a notificare in data 26/11/2024 il sollecito di pagamento.
Evidenzia che l'avviso di accertamento per l'annualità 2016 è stato notificato in data 23/12/2021 per il tramite dell'ufficio postale di Bologna, da cui risulta spedito il 27/12/2021, per compiuta giacenza dal 3/1/2022 al
4/2/2022 con avviso al destinatario dell'avvenuto deposito;
nel mentre gli avvisi per le annualità 2017 e 2018 sono stati oggetto di reclamo di controparte.
Per cui, circa la carenza di motivazione eccepita, evidenzia che il medesimo avviso contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti per consentire alla contribuente di esplicare appieno il proprio diritto di opposizione.
L'avviso reca le indicazioni dell'immobile assoggettato all'imposta con ubicazione, individuazione catastale, rendita, valore IMU, percentuale di possesso, mesi di possesso, imposta lorda ed imposta netta, le determinazioni delle sanzioni e degli interessi.
Infine, ribadisce che pure ultimamente codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria, richiamando giurisprudenza della Suprema Corte, ha riconosciuto essere a carico del contribuente la dimostrazione che l'abitazione di residenza sia anche dimora abituale (C.G.T. Sent. n. 6695/2025).
All'udienza di discussione pubblica del 7/11/2025 i rappresentanti delle parti presenti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi ed alle conclusioni negli stessi racchiuse.
La Corte, in funzione monocratica, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con sollecito di pagamento, inviato agli eredi di Nominativo_1 collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio, il Comune di Pollica chiedeva il versamento della imposta IMU anni 2016, 2017 e 2018 sulla base di accertamenti notificati i primi due in data 27/12/2021 ed il terzo in data 8/1/2022, divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione viene contestata la omessa o irregolare notifica degli atti presupposti, doglianza che risulta parzialmente accoglibile, avendo il Comune di Pollica, in sede di costituzione in giudizio, dimostrata l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2017 e 2018, posti a base del sollecito di pagamento.
A conferma della conoscenza di tali atti, il Comune evidenzia che, successivamente alla notifica, la parte, assistita dal medesimo odierno legale, aveva presentato reclamo, dimostrando così l'avvenuta consegna degli atti.
Viene in rilievo, inoltre, che alcuna impugnazione dei predetti avvisi di accertamento risulta essere stata coltivata, dando luogo alla definitività e cristallizzazione delle pretese da tali atti portati, con inammissibilità in questa sede di sollevare eccezioni relative alla non debenza del tributo.
Relativamente all'annualità 2016, va rilevata la carenza di prova in ordine alla notificazione, per cui, per tale annualità, l'avviso di accertamento va annullato.
Egualmente vannno annullate le sanzioni applicate per le annualità 2017 e 2018, non trasmisssibili agli eredi.
Va disattesa la eccezione di carenza di motivazione del sollecito di pagamento basato su avvisi di accertamento regolarmente ricevuti dalla contribuente, consentendo alla stessa di poter svolgere in maniera efficace il proprio diritto di difesa, cosa avvenuta stante la tipologia delle eccezioni sollevate in ricorso.
Da tanto ne deriva che il ricorso è parzialmente fondato con annullamento dell'accertamento relativo all'anno
2016 per intervenuta prescrizione e annullamento delle sanzioni relative alle annualità 2017 e 2018, stante l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento.
L'accoglimento parziale del ricorso consente la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso per come in motivazione. Compensa le spese. Il Giudice monocratico