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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/12/2025, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3381/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO
Il GOP, avv. Chiara Malerba, all'udienza del 17/12/2025, nella causa civile in epigrafe indicata,
Considerato che
-con decreto, debitamente comunicato alle parti mediante inserimento nel fascicolo telematico, si disponeva che l'udienza dovesse tenersi a trattazione scritta;
-le parti hanno fatto pervenire, per via telematica, note scritte con cui chiedevano che la causa fosse decisa;
-letto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Decide la causa come da sentenza allegata a verbale di udienza.
Potenza, li 23/12/2025
Il GOP
Avv. Chiara Malerba
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.12.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3381/2019 del ruolo generale affari contenziosi in data 25/11/2019 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 17/12/2025 vertente tra
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Loredana De Rocco, come da mandato in atti
parte opponente contro
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Angelo Austoni, giusta procura in atti
parte opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato, la nella persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 934/2019, R.G.
2 n. 2644/2019, con cui il Tribunale di Potenza, su istanza della ingiungeva ad Controparte_1 essa opponente il pagamento della somma di € 6.684,21, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 decorrenti secondo quanto previsto dal decreto fino al soddisfo, dovuta a fronte delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo.
Eccepiva l'opponente n via preliminare la nullità del ricorso per carenza dell'elemento oggettivo non essendo stato indicato il titolo giuridico della pretesa creditoria vantata;
sempre in via preliminare la nullità del ricorso per carenza di prova idonea in ordine alla sussistenza del presunto credito non potendosi ritenere tale le fatture poste a base del decreto opposto;
nel merito contestava la sussistenza del credito atteso che il mezzo consegnato a nolo presentava vizi/difetti tali che ne rendevano difficoltoso l'utilizzo. In ogni caso avendo versato la somma di € 5.000,00 in data successiva alla emissione delle fatture, al massimo la somma dovuta ammontava a € 1.684,21.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ritenendo di nulla dovere, con conseguente condanna della società opposta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 21/4/2020 si costituiva la chiedendo il rigetto della Controparte_1 opposizione essendo destituita di ogni fondamento e dilatoria atteso che dalla documentazione prodotta in sede di procedimento monitorio, che comunque riproduceva, tra le parti era intervenuto contratto di noleggio di attrezzature, che le somme dovute dalla opponente, in forza dei rapporti intercorsi tra le parti come da fatture prodotte, ammontavano ad € 11.684,21, da cui era stato detratto l'importo di € 5.000,00 versato con assegno, per cui residuava l'importo ingiunto.
Autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. ed espletati i mezzi di prova richiesti, la causa veniva rinviata all'udienza del 22/11/2023 per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 6/5/2025, tenutasi in modalità cartolare, precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata al 17/12/2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cassazione nn.
7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr.
3 Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006). Restano, pertanto, irrilevanti ai fini del predetto accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'esistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (cfr. Cassazione n.419/2006).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è bene rimarcarlo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005).
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell'attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni Unite n.13533 del
30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il
4 limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Rileva questo giudicante che, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, ossia secondo una serie differenziata di criteri razionali, cui certamente appartengono le leggi scientifiche e le regole o le massime d'esperienza, dei quali il giudice è tenuto ad avvalersi nell'apprezzare il significato variabile e l'incidenza decisoria dei risultati probatori assicurati al processo dai mezzi di prova disponibili.
Va ancora sottolineato che, al fine di pervenire alla decisione, quale naturale epilogo del giudizio, il giudice è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta devesi pervenire alla decisione che il creditore opposto abbia fornito la prova non solo della fonte negoziale del proprio diritto di credito, quand'anche del proprio adempimento.
Le generiche contestazioni dell'opponente e la carenza di prova in ordine alla inutilizzabilità del sollevatore telescopico, oggetto del contratto di noleggio, ma soprattutto la carenza di prova in ordine alle contestazioni dei vizi presuntivamente eseguite, in ordine, altresì, al presunto danno per non aver potuto lavorare a causa del cattivo funzionamento del macchinario stesso, la mancata produzione della presunta “fitta corrispondenza” idonea a dimostrare la contestazione del vizio e la richiesta di intervento o sostituzione del macchinario, a fronte dell'assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, sono insufficienti a fondare la opposizione.
Quanto al pagamento della somma di € 5.000,00, versata a mezzo assegno bancario, va osservato che in tema di prova del pagamento, allorchè il debitore dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, l'onere di provare l'esistenza di tale altro credito,
5 nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione.(Cass.
21512/2019)
Nel caso di specie, la prova dell'esistenza dell'altro credito vantato, cui imputare l'importo portato dall'assegno, è stata fornita dal creditore opposto mediante la produzione delle fatture emesse in favore della società opponente per le causali ivi riportate e precisamente le fatture n. 00063/BO del
09.08.2018, n. 001066/BO del 29.09.2018, n. 001133/BO del 29.10.2018, n. 001192/BO del
31.10.2018, n. 001300/BO del 30.11.2018, per l'importo complessivo di Euro 11.684,21, da cui è stato detratto l'importo di € 5.000,00, così residuando una differenza di € 6.684,21 richiesta con il decreto ingiuntivo opposto.
Tali fatture, ma soprattutto le causali per cui sono state emesse le dette fatture, sono rimaste incontestate, così come incontestata è rimasta l'imputazione della somma di € 5.000,00 versata a mezzo dell'assegno versato in atti.
Costante è l'orientamento giurisprudenziale, che si ritiene di condividere, secondo cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche, ma deve supportare la domanda di revoca del decreto ingiuntivo allegando, in maniera specifica, fatti estintivi, impeditivi e modificativi del credito;
in altri termini l'opponente, in qualità di debitore, è tenuto a contestare attivamente il decreto. (Trib. Perugia sent. n. 1774/2019; Trib. Napoli sent. n.
4082/2016; Trib. Milano sent. 2312/2020)
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve rigettarsi l'opposizione avanzata, in quanto infondata, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il G.O.P., avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 934/2019- R.G. 2644/2019, emesso dal Tribunale di Potenza, proposta con atto di citazione ritualmente notificato dalla nella persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, nei confronti della nella persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, così provvede:
6 1)rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo, per quanto esposto nella parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2)condanna la società opponente al rimborso delle spese di giudizio in favore della società opposta, che liquida in complessivi € 2.552, 00 per compenso di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie, come per legge.
Così deciso in Potenza, li 23/12/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO
Il GOP, avv. Chiara Malerba, all'udienza del 17/12/2025, nella causa civile in epigrafe indicata,
Considerato che
-con decreto, debitamente comunicato alle parti mediante inserimento nel fascicolo telematico, si disponeva che l'udienza dovesse tenersi a trattazione scritta;
-le parti hanno fatto pervenire, per via telematica, note scritte con cui chiedevano che la causa fosse decisa;
-letto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Decide la causa come da sentenza allegata a verbale di udienza.
Potenza, li 23/12/2025
Il GOP
Avv. Chiara Malerba
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.12.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3381/2019 del ruolo generale affari contenziosi in data 25/11/2019 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 17/12/2025 vertente tra
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Loredana De Rocco, come da mandato in atti
parte opponente contro
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Angelo Austoni, giusta procura in atti
parte opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato, la nella persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 934/2019, R.G.
2 n. 2644/2019, con cui il Tribunale di Potenza, su istanza della ingiungeva ad Controparte_1 essa opponente il pagamento della somma di € 6.684,21, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 decorrenti secondo quanto previsto dal decreto fino al soddisfo, dovuta a fronte delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo.
Eccepiva l'opponente n via preliminare la nullità del ricorso per carenza dell'elemento oggettivo non essendo stato indicato il titolo giuridico della pretesa creditoria vantata;
sempre in via preliminare la nullità del ricorso per carenza di prova idonea in ordine alla sussistenza del presunto credito non potendosi ritenere tale le fatture poste a base del decreto opposto;
nel merito contestava la sussistenza del credito atteso che il mezzo consegnato a nolo presentava vizi/difetti tali che ne rendevano difficoltoso l'utilizzo. In ogni caso avendo versato la somma di € 5.000,00 in data successiva alla emissione delle fatture, al massimo la somma dovuta ammontava a € 1.684,21.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ritenendo di nulla dovere, con conseguente condanna della società opposta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 21/4/2020 si costituiva la chiedendo il rigetto della Controparte_1 opposizione essendo destituita di ogni fondamento e dilatoria atteso che dalla documentazione prodotta in sede di procedimento monitorio, che comunque riproduceva, tra le parti era intervenuto contratto di noleggio di attrezzature, che le somme dovute dalla opponente, in forza dei rapporti intercorsi tra le parti come da fatture prodotte, ammontavano ad € 11.684,21, da cui era stato detratto l'importo di € 5.000,00 versato con assegno, per cui residuava l'importo ingiunto.
Autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. ed espletati i mezzi di prova richiesti, la causa veniva rinviata all'udienza del 22/11/2023 per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 6/5/2025, tenutasi in modalità cartolare, precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata al 17/12/2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cassazione nn.
7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr.
3 Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006). Restano, pertanto, irrilevanti ai fini del predetto accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'esistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (cfr. Cassazione n.419/2006).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è bene rimarcarlo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005).
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell'attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni Unite n.13533 del
30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il
4 limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Rileva questo giudicante che, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, ossia secondo una serie differenziata di criteri razionali, cui certamente appartengono le leggi scientifiche e le regole o le massime d'esperienza, dei quali il giudice è tenuto ad avvalersi nell'apprezzare il significato variabile e l'incidenza decisoria dei risultati probatori assicurati al processo dai mezzi di prova disponibili.
Va ancora sottolineato che, al fine di pervenire alla decisione, quale naturale epilogo del giudizio, il giudice è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta devesi pervenire alla decisione che il creditore opposto abbia fornito la prova non solo della fonte negoziale del proprio diritto di credito, quand'anche del proprio adempimento.
Le generiche contestazioni dell'opponente e la carenza di prova in ordine alla inutilizzabilità del sollevatore telescopico, oggetto del contratto di noleggio, ma soprattutto la carenza di prova in ordine alle contestazioni dei vizi presuntivamente eseguite, in ordine, altresì, al presunto danno per non aver potuto lavorare a causa del cattivo funzionamento del macchinario stesso, la mancata produzione della presunta “fitta corrispondenza” idonea a dimostrare la contestazione del vizio e la richiesta di intervento o sostituzione del macchinario, a fronte dell'assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, sono insufficienti a fondare la opposizione.
Quanto al pagamento della somma di € 5.000,00, versata a mezzo assegno bancario, va osservato che in tema di prova del pagamento, allorchè il debitore dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, l'onere di provare l'esistenza di tale altro credito,
5 nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione.(Cass.
21512/2019)
Nel caso di specie, la prova dell'esistenza dell'altro credito vantato, cui imputare l'importo portato dall'assegno, è stata fornita dal creditore opposto mediante la produzione delle fatture emesse in favore della società opponente per le causali ivi riportate e precisamente le fatture n. 00063/BO del
09.08.2018, n. 001066/BO del 29.09.2018, n. 001133/BO del 29.10.2018, n. 001192/BO del
31.10.2018, n. 001300/BO del 30.11.2018, per l'importo complessivo di Euro 11.684,21, da cui è stato detratto l'importo di € 5.000,00, così residuando una differenza di € 6.684,21 richiesta con il decreto ingiuntivo opposto.
Tali fatture, ma soprattutto le causali per cui sono state emesse le dette fatture, sono rimaste incontestate, così come incontestata è rimasta l'imputazione della somma di € 5.000,00 versata a mezzo dell'assegno versato in atti.
Costante è l'orientamento giurisprudenziale, che si ritiene di condividere, secondo cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche, ma deve supportare la domanda di revoca del decreto ingiuntivo allegando, in maniera specifica, fatti estintivi, impeditivi e modificativi del credito;
in altri termini l'opponente, in qualità di debitore, è tenuto a contestare attivamente il decreto. (Trib. Perugia sent. n. 1774/2019; Trib. Napoli sent. n.
4082/2016; Trib. Milano sent. 2312/2020)
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve rigettarsi l'opposizione avanzata, in quanto infondata, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il G.O.P., avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 934/2019- R.G. 2644/2019, emesso dal Tribunale di Potenza, proposta con atto di citazione ritualmente notificato dalla nella persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, nei confronti della nella persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, così provvede:
6 1)rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo, per quanto esposto nella parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2)condanna la società opponente al rimborso delle spese di giudizio in favore della società opposta, che liquida in complessivi € 2.552, 00 per compenso di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie, come per legge.
Così deciso in Potenza, li 23/12/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
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