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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IA CA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 377/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISORETTIFICA n. 04322532286 RETTIFICA
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) - accertare il diritto della ricorrente alla detrazione di € 500,00 per l'intervento di ristrutturazione edilizia di realizzazione di un impianto fotovoltaico in quanto non necessaria la documentazione indicata obbligatoria con il controllo effettuato;
- ridurre la pretesa maggiore imposta da
€ 1000,00 a € 500,00 e di conseguenza le relative sanzioni, importo pari alla maggiore imposta effettivamente dovuta per l'errata duplicazione della richiesta portata nella dichiarazione 730/2022 pe l'anno di imposta
2021; - condannare l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Crotone AGENZIA DELLE ENTRATE –
Direzione Provinciale di Crotone – Ufficio Territoriale di Crotone (C.F. P.IVA_1), in persona del Direttore p.t., con sede in (88900) Crotone (KR), Via Botteghelle, Email_3 Email_2 alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
Agenzia delle Entrate: “(…) preliminarmente, dichiarare il ricorso inammissibile per violazione dell'art 19 del d. lgs. 546/92. Nel merito, senza rinuncia alla preliminare eccezione, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione di esito del controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973 e il conseguente avviso di rettifica indicato in epigrafe, deducendo l'illegittimità della ripresa a tassazione di una detrazione pari ad euro 500,00, riconoscendo invece come indebita l'ulteriore quota di euro 500,00, asseritamente indicata due volte per mero errore materiale.
In particolare, la ricorrente sosteneva che la detrazione residua di euro 500,00 fosse riferita a un intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella realizzazione di un impianto fotovoltaico, per il quale – richiamando la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013 – non sarebbe stata necessaria la produzione di asseverazioni tecniche o certificazioni attestanti il risparmio energetico.
1.2. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, sul presupposto che la comunicazione ex art. 36-ter non rientrerebbe tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
Nel merito, l'Ufficio deduceva l'infondatezza del ricorso, rilevando che la spesa oggetto di detrazione era stata qualificata come intervento di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale mediante pompa di calore, per il quale la normativa vigente richiede specifici requisiti tecnici e la relativa documentazione, nella specie non prodotta.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Ufficio è infondata.
Invero, la tassatività dell'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 deve intendersi riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati, bensì alle categorie di atti idonei a incidere in via diretta e immediata sulla sfera giuridico-patrimoniale del contribuente, con la conseguenza che sono impugnabili anche atti atipici o diversamente denominati, purché produttivi di effetti sostanziali analoghi a quelli degli atti tipizzati.
Nel caso di specie, la comunicazione di esito del controllo ex art. 36-ter, seguita dall'avviso di rettifica, ha determinato una pretesa tributaria definita e attuale, con indicazione dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi dovuti, incidendo direttamente sulla posizione giuridica della contribuente.
Ne consegue che il ricorso deve ritenersi ammissibile.
3. Nel merito, il ricorso è infondato.
È principio pacifico che in materia di agevolazioni e detrazioni fiscali, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano il beneficio grava sul contribuente che lo invoca (Cass. civ. 1 dicembre 2023 n. 23228 del Cass. civ. 4 ottobre 2017 n. 23228; Cass. civ. 30 novembre 2012 n. 21406).
Nel caso in esame, la spettanza della detrazione dipende in modo dirimente dalla natura dell'intervento edilizio per il quale la spesa è stata sostenuta, atteso che: per l'installazione di impianti fotovoltaici la normativa e la prassi amministrativa prevedono un regime documentale meno rigoroso;
per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale mediante pompe di calore è invece richiesta una specifica documentazione tecnica (asseverazione, requisiti di efficienza, adempimenti Società_1 ), espressamente prevista dalla normativa di settore.
La contribuente, pur richiamando la disciplina e la prassi relative agli impianti fotovoltaici, non ha fornito prova idonea e univoca che l'intervento per cui è causa rientrasse effettivamente in tale categoria, né ha prodotto documentazione tecnica dalla quale desumere con certezza la natura dell'impianto installato. In difetto di tale prova, non può trovare applicazione il regime agevolativo invocato dalla ricorrente, dovendo ritenersi legittima la ripresa a tassazione operata dall'Ufficio.
Ne consegue che, non avendo la contribuente assolto l'onere probatorio su di essa gravante, la detrazione per l'importo di euro 500,00 non può essere riconosciuta.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
4. Le spese di giudizio, avuto riguardo alla natura della controversia e al valore della lite, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Crotone, Sezione Seconda, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate.
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
IL GIUDICE
CA AN
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IA CA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 377/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISORETTIFICA n. 04322532286 RETTIFICA
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) - accertare il diritto della ricorrente alla detrazione di € 500,00 per l'intervento di ristrutturazione edilizia di realizzazione di un impianto fotovoltaico in quanto non necessaria la documentazione indicata obbligatoria con il controllo effettuato;
- ridurre la pretesa maggiore imposta da
€ 1000,00 a € 500,00 e di conseguenza le relative sanzioni, importo pari alla maggiore imposta effettivamente dovuta per l'errata duplicazione della richiesta portata nella dichiarazione 730/2022 pe l'anno di imposta
2021; - condannare l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Crotone AGENZIA DELLE ENTRATE –
Direzione Provinciale di Crotone – Ufficio Territoriale di Crotone (C.F. P.IVA_1), in persona del Direttore p.t., con sede in (88900) Crotone (KR), Via Botteghelle, Email_3 Email_2 alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
Agenzia delle Entrate: “(…) preliminarmente, dichiarare il ricorso inammissibile per violazione dell'art 19 del d. lgs. 546/92. Nel merito, senza rinuncia alla preliminare eccezione, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione di esito del controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973 e il conseguente avviso di rettifica indicato in epigrafe, deducendo l'illegittimità della ripresa a tassazione di una detrazione pari ad euro 500,00, riconoscendo invece come indebita l'ulteriore quota di euro 500,00, asseritamente indicata due volte per mero errore materiale.
In particolare, la ricorrente sosteneva che la detrazione residua di euro 500,00 fosse riferita a un intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella realizzazione di un impianto fotovoltaico, per il quale – richiamando la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013 – non sarebbe stata necessaria la produzione di asseverazioni tecniche o certificazioni attestanti il risparmio energetico.
1.2. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, sul presupposto che la comunicazione ex art. 36-ter non rientrerebbe tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
Nel merito, l'Ufficio deduceva l'infondatezza del ricorso, rilevando che la spesa oggetto di detrazione era stata qualificata come intervento di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale mediante pompa di calore, per il quale la normativa vigente richiede specifici requisiti tecnici e la relativa documentazione, nella specie non prodotta.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Ufficio è infondata.
Invero, la tassatività dell'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 deve intendersi riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati, bensì alle categorie di atti idonei a incidere in via diretta e immediata sulla sfera giuridico-patrimoniale del contribuente, con la conseguenza che sono impugnabili anche atti atipici o diversamente denominati, purché produttivi di effetti sostanziali analoghi a quelli degli atti tipizzati.
Nel caso di specie, la comunicazione di esito del controllo ex art. 36-ter, seguita dall'avviso di rettifica, ha determinato una pretesa tributaria definita e attuale, con indicazione dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi dovuti, incidendo direttamente sulla posizione giuridica della contribuente.
Ne consegue che il ricorso deve ritenersi ammissibile.
3. Nel merito, il ricorso è infondato.
È principio pacifico che in materia di agevolazioni e detrazioni fiscali, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano il beneficio grava sul contribuente che lo invoca (Cass. civ. 1 dicembre 2023 n. 23228 del Cass. civ. 4 ottobre 2017 n. 23228; Cass. civ. 30 novembre 2012 n. 21406).
Nel caso in esame, la spettanza della detrazione dipende in modo dirimente dalla natura dell'intervento edilizio per il quale la spesa è stata sostenuta, atteso che: per l'installazione di impianti fotovoltaici la normativa e la prassi amministrativa prevedono un regime documentale meno rigoroso;
per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale mediante pompe di calore è invece richiesta una specifica documentazione tecnica (asseverazione, requisiti di efficienza, adempimenti Società_1 ), espressamente prevista dalla normativa di settore.
La contribuente, pur richiamando la disciplina e la prassi relative agli impianti fotovoltaici, non ha fornito prova idonea e univoca che l'intervento per cui è causa rientrasse effettivamente in tale categoria, né ha prodotto documentazione tecnica dalla quale desumere con certezza la natura dell'impianto installato. In difetto di tale prova, non può trovare applicazione il regime agevolativo invocato dalla ricorrente, dovendo ritenersi legittima la ripresa a tassazione operata dall'Ufficio.
Ne consegue che, non avendo la contribuente assolto l'onere probatorio su di essa gravante, la detrazione per l'importo di euro 500,00 non può essere riconosciuta.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
4. Le spese di giudizio, avuto riguardo alla natura della controversia e al valore della lite, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Crotone, Sezione Seconda, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate.
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
IL GIUDICE
CA AN