TRIB
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/12/2025, n. 11494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11494 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 17014/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17014 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] – C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandra Angelino, presso il cui studio in Caivano alla Via De Gasperi n.33, è elettivamente domiciliata in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...]– C.F. ) rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso dall' Avv. Lucia Sibilla e presso il cui studio in Napoli, alla Via. A.Righi n. 31, è elettivamente domiciliato in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per la pronuncia della separazione con conferma della disciplina provvisoria.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.07.2025 deduceva che aveva contratto matrimonio Parte_1 con in Frattamaggiore il 13.10.2007; che dalla predetta unione erano nati tre Controparte_1 figli, il 21.7.2008, il 12.7.2011 e l'11.2.2016; che tuttavia nel Per_1 ER Parte_2 corso del tempo il rapporto si era deteriorato a causa del carattere accentratore del marito, il quale esercitava nei suoi confronti atteggiamenti di violenza psicologica ed economica, al punto tale da avere un controllo coercitivo;
che tali atteggiamenti erano poi sfociati anche in condotte violente, la più grave, in data 27.1.2025, a seguito della quale era stata costretta a sporgere denuncia presso la
Stazione dei Carabinieri di Napoli Bagnoli il 29.1.2025; che a seguito di tale denuncia i coniugi si erano separati di fatto, in quanto il marito si era trasferito presso l'abitazione della madre, mentre ella con i figli era rimasta nella casa famigliare;
che al fine di non esporre se stessa ed i figli minori a continue interferenze nella vita quotidiana, ella aveva individuato una soluzione abitativa idonea nel Comune di Cardito nei pressi dell'abitazione della sua famiglia di origine.
Tutto ciò promesso chiedeva, in via cautelare e urgente ai sensi dell'art. 473 bis 50 c.p.c. e inaudita altera parte l'autorizzazione al trasferimento della propria residenza e di quella dei figli minori nel
Comune di Cardito, alla Via Vallante n. 113 ed al cambio di scuola dei figli per l'anno scolastico
2025/2026, l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sè, la regolamentazione del diritto di visita del padre con modalità protette, la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento per i figli nella misura di euro
1.200,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie, il pagamento di 250,00 euro, a carico del coniuge, per il canone di locazione dell'immobile a Cardito, l'attribuzione integrale dell'assegno unico. Nel merito chiedeva la pronuncia della separazione con addebito a carico del coniuge.
Il giudice delegato alla trattazione del procedimento, con decreto del 7.8.2025 dichiarava inammissibile la richiesta di provvedimenti inaudita altera parte ai sensi dell'art. 473 bis 50 c.p.c., in ogni caso rigettava la richiesta di provvedimenti inaudita altera parte e fissava l'udienza di comparizione delle parti ex artt. 473 bis 14 e 40 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla domanda di separazione, Controparte_1 ma contestava tutto quanto riportato in ricorso, chiedendo il rigetto della domanda di addebito. In particolare deduceva che le accuse mosse nei suoi confronti e poi formalizzate nella denuncia del
29.1.2025 erano false, infondate e meramente strumentali, aspetto che risultava confermato dalla successiva archiviazione del procedimento aperto nei suoi confronti;
che nel mese di settembre egli aveva autorizzato il trasferimento del coniuge, a Cardito, con i minori e ER [...]
decidendo il minore di continuare a restare presso di lui. Parte_2 Per_1 Tutto ciò premesso, chiedeva rigettare della domanda di addebito della separazione;
disporre l'affido condiviso dei minori, con collocazione del minore presso di lui e dei minori Per_1
e presso la madre;
porre a carico del coniuge la somma di 250,00 euro ER Parte_2
a titolo di mantenimento per e disporre a suo carico la somma di 500,00 euro a titolo di Per_1 mantenimento per e porre a carico di ciascun coniuge il 50 % delle ER Parte_2 spese straordinarie;
rigettare la richiesta di porre a suo carico la somma di 250,00 euro a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione dell'appartamento a Cardito;
ripartire l'assegno unico al 50 % tra i coniugi.
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c..
All'udienza del 28.10.2025 di comparizione personale delle parti, sentite le stesse, il giudice delegato alla trattazione del procedimento, le autorizzava a vivere separatamente, affidava i figli minori ad entrambi i genitori, stabilendo, in ragione di quanto già avvenuto di fatto, la residenza privilegiata di e presso la madre e di presso il padre, ER Parte_2 Per_1 disciplinando i tempi di permanenza presso il genitore non collocatario in modo da garantire il diritto alla fratria;
poneva a carico di un assegno mensile di € 250,00 a titolo di Parte_1 contributo nel mantenimento di e a carico di un assegno mensile di € Per_1 Controparte_1
1.000,00 a titolo di contributo nel mantenimento di e poneva a carico ER Parte_2 di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie per i figli individuate come da Protocollo
d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018. Rigettate le richieste istruttorie, i procuratori venivano invitati alla discussione orale e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per il parere.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel con- tempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito.
In linea generale deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che
"in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie deve evidenziarsi che la ricorrente non ha allegato, prima ancora che provato, specifiche condotte poste in essere dal coniuge costituenti violazione dei doveri coniugali nè il nesso di causalità tra le stesse e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Le prove orali non sono state ammesse dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento, con valutazione condivisa dal Collegio, vertendo su circostanze generiche e il procedimento penale a carico del , aperto a seguito della denuncia della ricorrente del 29.1.2025 è stato CP_1 archiviato.
Pertanto la domanda di addebito va rigettata.
Passando alle questioni relative ai figli minori, in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non sussistono motivi per derogare al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, come del resto chiesto da entrambe le parti;
per quanto concerne il collocamento, in considerazione delle dichiarazioni rese dalle parti, si conferma la collocazione di presso il padre e quella di e presso la madre. Per_1 ER Parte_2
Così come stabilito con il provvedimento provvisorio, al fine di garantire anche il diritto alla fratria, il minore starà con la madre il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle 20,30 e e Per_1 ER staranno con il padre il martedì dall'uscita di scuola fino alle 20,30, nonché a Parte_2 settimane alterne i tre ragazzi staranno con il padre o con la madre dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 20,30, e, ad anni alterni trascorreranno con ciascun genitore, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 6 gennaio e così il giorno di Pasqua o il Lunedì in
Albis, infine, quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
In ordine al contributo nel mantenimento dei minori occorre considerare che, secondo il costante orientamento dei Giudici di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020) “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza”; in altre decisioni si afferma che :”…. al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr Cass. Sez. 6, Ord. 19299 del 16.09.2020).
Sulla base dei principi esposti, in ordine al tenore di vita goduto dai minori durante la convivenza con entrambi i genitori, va esaminata la documentazione prodotta in atti, tenendo conto, altresì, delle dichiarazioni rese dai coniugi in udienza.
Occorre quindi considerare da un lato che la ricorrente, diplomata in ragioneria, è in cerca di occupazione, avendo in passato collaborato nell'attività gestita dal marito, si è trasferita in una casa in locazione per un canone di € 500,00 e € 80,00 di condominio;
che il resistente, titolare della società Filmar s.r.l., risulta proprietario di un immobile in Napoli, alla via A. Righi n. 31, destinato ad abitazione familiare, di un locale terraneo, sempre sito alla via A. Righi, utilizzato come laboratorio per lo svolgimento della propria attività di tappezziere, e di un immobile in Pozzuoli, a via Pisciarelli, concesso in locazione al canone di 450,00 euro;
che inoltre risulta titolare di diversi beni mobili registrati ( tre autovetture, un motociclo ed un autocarro); che dall'ultima dichiarazione dei redditi del medesimo risulta un reddito complessivo di circa € 5.000,00; che l'assegno unico per i tre ragazzi ammonta allo stato ad € 700,00.
Sul punto, come già osservato nel provvedimento reso ai sensi dell'art. 473 bis 22
c.p.c., va ribadito che “Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione del giudice della separazione personale tra coniugi, il cui convinci-mento si era fondato, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, sull'alto tenore di vita ed il rilevante potere di acquisto dimostrato dal coniuge onerato)” (cfr. Cass. N. 18196/2015).
Certamente va evidenziato che nel caso di specie è palese che le dichiarazioni dei redditi prodotte dal resistente non rispecchiano la reale situazione economica del medesimo, sol che si consideri che
è pacifico che l'unica fonte di reddito della famiglia, composta da cinque persone, è stata rappresentata dall'attività svolta dal , cui per un periodo ha collaborato anche la moglie. CP_1
Tenuto conto del tenore di vita dei minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, come presumibile sulla base di tutti gli elementi fin qui riportati, dell'età dei minori, dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, della valenza dei compiti di cura e assistenza, della valenza economica della disponibilità della casa famigliare in capo al resistente, si ritiene congruo confermare l'importo come quantificato in via provvisoria, quindi porre a carico di
- tenuto altresì conto della presunzione della produzione di reddito in considerazione Parte_1 della capacità lavorativa generica che impone anche al genitore disoccupato di attivarsi per contribuire al mantenimento del figlio con imposizione di assegno minimo - un assegno mensile di
€ 250,00 a titolo di contributo nel mantenimento di e a carico di un Per_1 Controparte_1 assegno mensile di € 1.000,00 a titolo di contributo nel mantenimento di e ER [...]
da versare il 5 di ogni mese, e porre altresì a carico di ciascun genitore il 50% delle Parte_2 spese straordinarie per i figli individuate come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale
e COA del 7/03/2018. Tale importo va rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da dicembre 2026. Non può accogliersi la richiesta della ricorrente di porre a carico del resistente un importo a titolo di contribuzione per il canone di locazione dell'immobile in Cardito, giacché
l'importo del mantenimento ordinario è già determinato tenendo conto delle esigenze abitative dei minori.
Va altresì rigettata la richiesta della ricorrente di attribuzione per intero dell'assegno unico per i minori, non essendo state allegate particolari circostanze a fondamento della stessa.
Venendo alle spese di lite, tenuto conto della natura della causa e dell'esito della stessa, si ritiene di compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da così provvede: Parte_1 a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e (atto n. Atto n.152 Parte Parte_1 Controparte_1
I| Serie A, Anno 2007)
b) rigetta la domanda di addebito;
c) affida i figli minori ad entrambi, collocando presso il padre e e Per_1 ER Parte_2 presso la madre.
d) disciplina i tempi di permanenza dei minori presso il genitore non collocatario come in parte motiva riportato;
e) pone a carico pone a carico di un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo nel Parte_1 mantenimento di e a carico di un assegno mensile di € 1.000,00 a titolo di Per_1 Controparte_1 contributo nel mantenimento di e oltre a carico di ciascun genitore il 50% ER Parte_2 delle spese straordinarie per i figli individuate come da Protocollo richiamato in parte motiva ed oltre rivalutazione ISTAT come in parte motiva;
f) rigetta le ulteriori domande proposte da parte ricorrente;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di FRATTAMAGGIORE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
h) compensa interamente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17014 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] – C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandra Angelino, presso il cui studio in Caivano alla Via De Gasperi n.33, è elettivamente domiciliata in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...]– C.F. ) rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso dall' Avv. Lucia Sibilla e presso il cui studio in Napoli, alla Via. A.Righi n. 31, è elettivamente domiciliato in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per la pronuncia della separazione con conferma della disciplina provvisoria.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.07.2025 deduceva che aveva contratto matrimonio Parte_1 con in Frattamaggiore il 13.10.2007; che dalla predetta unione erano nati tre Controparte_1 figli, il 21.7.2008, il 12.7.2011 e l'11.2.2016; che tuttavia nel Per_1 ER Parte_2 corso del tempo il rapporto si era deteriorato a causa del carattere accentratore del marito, il quale esercitava nei suoi confronti atteggiamenti di violenza psicologica ed economica, al punto tale da avere un controllo coercitivo;
che tali atteggiamenti erano poi sfociati anche in condotte violente, la più grave, in data 27.1.2025, a seguito della quale era stata costretta a sporgere denuncia presso la
Stazione dei Carabinieri di Napoli Bagnoli il 29.1.2025; che a seguito di tale denuncia i coniugi si erano separati di fatto, in quanto il marito si era trasferito presso l'abitazione della madre, mentre ella con i figli era rimasta nella casa famigliare;
che al fine di non esporre se stessa ed i figli minori a continue interferenze nella vita quotidiana, ella aveva individuato una soluzione abitativa idonea nel Comune di Cardito nei pressi dell'abitazione della sua famiglia di origine.
Tutto ciò promesso chiedeva, in via cautelare e urgente ai sensi dell'art. 473 bis 50 c.p.c. e inaudita altera parte l'autorizzazione al trasferimento della propria residenza e di quella dei figli minori nel
Comune di Cardito, alla Via Vallante n. 113 ed al cambio di scuola dei figli per l'anno scolastico
2025/2026, l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sè, la regolamentazione del diritto di visita del padre con modalità protette, la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento per i figli nella misura di euro
1.200,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie, il pagamento di 250,00 euro, a carico del coniuge, per il canone di locazione dell'immobile a Cardito, l'attribuzione integrale dell'assegno unico. Nel merito chiedeva la pronuncia della separazione con addebito a carico del coniuge.
Il giudice delegato alla trattazione del procedimento, con decreto del 7.8.2025 dichiarava inammissibile la richiesta di provvedimenti inaudita altera parte ai sensi dell'art. 473 bis 50 c.p.c., in ogni caso rigettava la richiesta di provvedimenti inaudita altera parte e fissava l'udienza di comparizione delle parti ex artt. 473 bis 14 e 40 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla domanda di separazione, Controparte_1 ma contestava tutto quanto riportato in ricorso, chiedendo il rigetto della domanda di addebito. In particolare deduceva che le accuse mosse nei suoi confronti e poi formalizzate nella denuncia del
29.1.2025 erano false, infondate e meramente strumentali, aspetto che risultava confermato dalla successiva archiviazione del procedimento aperto nei suoi confronti;
che nel mese di settembre egli aveva autorizzato il trasferimento del coniuge, a Cardito, con i minori e ER [...]
decidendo il minore di continuare a restare presso di lui. Parte_2 Per_1 Tutto ciò premesso, chiedeva rigettare della domanda di addebito della separazione;
disporre l'affido condiviso dei minori, con collocazione del minore presso di lui e dei minori Per_1
e presso la madre;
porre a carico del coniuge la somma di 250,00 euro ER Parte_2
a titolo di mantenimento per e disporre a suo carico la somma di 500,00 euro a titolo di Per_1 mantenimento per e porre a carico di ciascun coniuge il 50 % delle ER Parte_2 spese straordinarie;
rigettare la richiesta di porre a suo carico la somma di 250,00 euro a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione dell'appartamento a Cardito;
ripartire l'assegno unico al 50 % tra i coniugi.
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c..
All'udienza del 28.10.2025 di comparizione personale delle parti, sentite le stesse, il giudice delegato alla trattazione del procedimento, le autorizzava a vivere separatamente, affidava i figli minori ad entrambi i genitori, stabilendo, in ragione di quanto già avvenuto di fatto, la residenza privilegiata di e presso la madre e di presso il padre, ER Parte_2 Per_1 disciplinando i tempi di permanenza presso il genitore non collocatario in modo da garantire il diritto alla fratria;
poneva a carico di un assegno mensile di € 250,00 a titolo di Parte_1 contributo nel mantenimento di e a carico di un assegno mensile di € Per_1 Controparte_1
1.000,00 a titolo di contributo nel mantenimento di e poneva a carico ER Parte_2 di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie per i figli individuate come da Protocollo
d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018. Rigettate le richieste istruttorie, i procuratori venivano invitati alla discussione orale e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per il parere.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel con- tempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito.
In linea generale deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che
"in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie deve evidenziarsi che la ricorrente non ha allegato, prima ancora che provato, specifiche condotte poste in essere dal coniuge costituenti violazione dei doveri coniugali nè il nesso di causalità tra le stesse e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Le prove orali non sono state ammesse dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento, con valutazione condivisa dal Collegio, vertendo su circostanze generiche e il procedimento penale a carico del , aperto a seguito della denuncia della ricorrente del 29.1.2025 è stato CP_1 archiviato.
Pertanto la domanda di addebito va rigettata.
Passando alle questioni relative ai figli minori, in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non sussistono motivi per derogare al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, come del resto chiesto da entrambe le parti;
per quanto concerne il collocamento, in considerazione delle dichiarazioni rese dalle parti, si conferma la collocazione di presso il padre e quella di e presso la madre. Per_1 ER Parte_2
Così come stabilito con il provvedimento provvisorio, al fine di garantire anche il diritto alla fratria, il minore starà con la madre il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle 20,30 e e Per_1 ER staranno con il padre il martedì dall'uscita di scuola fino alle 20,30, nonché a Parte_2 settimane alterne i tre ragazzi staranno con il padre o con la madre dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 20,30, e, ad anni alterni trascorreranno con ciascun genitore, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 6 gennaio e così il giorno di Pasqua o il Lunedì in
Albis, infine, quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
In ordine al contributo nel mantenimento dei minori occorre considerare che, secondo il costante orientamento dei Giudici di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020) “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza”; in altre decisioni si afferma che :”…. al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr Cass. Sez. 6, Ord. 19299 del 16.09.2020).
Sulla base dei principi esposti, in ordine al tenore di vita goduto dai minori durante la convivenza con entrambi i genitori, va esaminata la documentazione prodotta in atti, tenendo conto, altresì, delle dichiarazioni rese dai coniugi in udienza.
Occorre quindi considerare da un lato che la ricorrente, diplomata in ragioneria, è in cerca di occupazione, avendo in passato collaborato nell'attività gestita dal marito, si è trasferita in una casa in locazione per un canone di € 500,00 e € 80,00 di condominio;
che il resistente, titolare della società Filmar s.r.l., risulta proprietario di un immobile in Napoli, alla via A. Righi n. 31, destinato ad abitazione familiare, di un locale terraneo, sempre sito alla via A. Righi, utilizzato come laboratorio per lo svolgimento della propria attività di tappezziere, e di un immobile in Pozzuoli, a via Pisciarelli, concesso in locazione al canone di 450,00 euro;
che inoltre risulta titolare di diversi beni mobili registrati ( tre autovetture, un motociclo ed un autocarro); che dall'ultima dichiarazione dei redditi del medesimo risulta un reddito complessivo di circa € 5.000,00; che l'assegno unico per i tre ragazzi ammonta allo stato ad € 700,00.
Sul punto, come già osservato nel provvedimento reso ai sensi dell'art. 473 bis 22
c.p.c., va ribadito che “Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione del giudice della separazione personale tra coniugi, il cui convinci-mento si era fondato, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, sull'alto tenore di vita ed il rilevante potere di acquisto dimostrato dal coniuge onerato)” (cfr. Cass. N. 18196/2015).
Certamente va evidenziato che nel caso di specie è palese che le dichiarazioni dei redditi prodotte dal resistente non rispecchiano la reale situazione economica del medesimo, sol che si consideri che
è pacifico che l'unica fonte di reddito della famiglia, composta da cinque persone, è stata rappresentata dall'attività svolta dal , cui per un periodo ha collaborato anche la moglie. CP_1
Tenuto conto del tenore di vita dei minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, come presumibile sulla base di tutti gli elementi fin qui riportati, dell'età dei minori, dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, della valenza dei compiti di cura e assistenza, della valenza economica della disponibilità della casa famigliare in capo al resistente, si ritiene congruo confermare l'importo come quantificato in via provvisoria, quindi porre a carico di
- tenuto altresì conto della presunzione della produzione di reddito in considerazione Parte_1 della capacità lavorativa generica che impone anche al genitore disoccupato di attivarsi per contribuire al mantenimento del figlio con imposizione di assegno minimo - un assegno mensile di
€ 250,00 a titolo di contributo nel mantenimento di e a carico di un Per_1 Controparte_1 assegno mensile di € 1.000,00 a titolo di contributo nel mantenimento di e ER [...]
da versare il 5 di ogni mese, e porre altresì a carico di ciascun genitore il 50% delle Parte_2 spese straordinarie per i figli individuate come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale
e COA del 7/03/2018. Tale importo va rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da dicembre 2026. Non può accogliersi la richiesta della ricorrente di porre a carico del resistente un importo a titolo di contribuzione per il canone di locazione dell'immobile in Cardito, giacché
l'importo del mantenimento ordinario è già determinato tenendo conto delle esigenze abitative dei minori.
Va altresì rigettata la richiesta della ricorrente di attribuzione per intero dell'assegno unico per i minori, non essendo state allegate particolari circostanze a fondamento della stessa.
Venendo alle spese di lite, tenuto conto della natura della causa e dell'esito della stessa, si ritiene di compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da così provvede: Parte_1 a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e (atto n. Atto n.152 Parte Parte_1 Controparte_1
I| Serie A, Anno 2007)
b) rigetta la domanda di addebito;
c) affida i figli minori ad entrambi, collocando presso il padre e e Per_1 ER Parte_2 presso la madre.
d) disciplina i tempi di permanenza dei minori presso il genitore non collocatario come in parte motiva riportato;
e) pone a carico pone a carico di un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo nel Parte_1 mantenimento di e a carico di un assegno mensile di € 1.000,00 a titolo di Per_1 Controparte_1 contributo nel mantenimento di e oltre a carico di ciascun genitore il 50% ER Parte_2 delle spese straordinarie per i figli individuate come da Protocollo richiamato in parte motiva ed oltre rivalutazione ISTAT come in parte motiva;
f) rigetta le ulteriori domande proposte da parte ricorrente;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di FRATTAMAGGIORE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
h) compensa interamente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino