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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 786/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FR ANNA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4876/2025 depositato il 03/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OL - Piazza Osvaldo Mazza 81030 OL CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250029095757000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250029095757000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso la cartella i pagaemnto n. 02820250029095757000 emessa dall'Ufficio Tributi di OL , notificata il 3.9.25 ed avente d oggetto l'iscrizione a ruolo della TARI dovuta per gli anni 2015- 2018 contro il
Comune di OL , come in epigrafe indicato, esponendone i motivi.
Si costituiva in giudizio il Comune di OL che chiedeva il rigetto del ricorso .
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, il giudice riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura degli atti del presente giudizio emerge che , il ricorso può accogliersi parzialmente , con esclusivo riguardo alle somme pretese per annualità antecedenti a quella del 2018.
Invero dalla documentazione prodotta dall'Ente resistente emerge che l'atto oggetto di gravame risulta preceduto dalla notifica degli avvisi di accertamento n. 2267 e n. 2265 del 19.4.22 , notificati il 9.11.22. Pertanto, diversamente da quanto il ricorrente deduce, l'atto oggetto del presente gravame risulta preceduto dalla notifica di atti presupposti , in ordine alla annualità 2018.
Pertanto il presente atto impugnato risulta preceduto dalla notifica dell'atto prodromico e ,di conseguenza, si è formato il giudicato per effetto della mancata impugnativa nei termini.
In tal senso la Suprema Corte di cassazione – sent. N. 34416/2013 secondo cui l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo . La mancata notifica di tale atto presupposto ha determinato la cognizione dell'atto sul quale si fonda la pretesa creditoria, la quale, oramai, risulta consolidata, essendo stata rispettata la sequenza di atti prevista dalla normativa del procedimento di notifica.
Ne deriva la assoluta infondatezza delle censure mosse dal ricorrente , dato che la regolare notifica degli atti presupposti, ha reso possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario e, dunque, non possono essere fatti più valere le questioni attinenti alla fondatezza della pretesa tributaria .
Infatti, l'atto prodromico non è stato impugnato, pur essendo stata rispettata la sequenza procedimentale degli atti.
Infine, come previsto dall'art. 19 Dlvo 546/1992 , solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto oggetto di gravame , ne consente la impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Nel caso di specie, essendo acclarata la cognizione dell'atto prodromico da parte del ricorrente , come da documentazione prodotta in atti , appunto, in tale sede egli avrebbe dovuto e potuto far valere le sue rimostranze, dato che non è più possibile attualmente far valere alcuna doglianza.
Con riferimento alle annualità precedenti all'anno 2018 , nulla è stato prodotto da parte resistente e, dunque, come evidenziato dal ricorrente, la cartella di pagamento attiene a crediti da omesso pagamento TARI 2015 , in assenza di prova di notifica di atti notificati , a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le denunce o il versamento sono state o avrebbero dovuto essere effettuate . La notifica degli avvisi del 9.11.22 risulta inidonea a superare tale limite imposto dalla legge, dato che sarebbe stata notificata ben oltre sette anni dopo mil mancato pagamento del tributo .
Alla luce delle suesposte osservazioni il ricorso va parzialmente accolto .
Le spese si compensano, data la peculiarità della questione .
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FR ANNA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4876/2025 depositato il 03/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OL - Piazza Osvaldo Mazza 81030 OL CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250029095757000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250029095757000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso la cartella i pagaemnto n. 02820250029095757000 emessa dall'Ufficio Tributi di OL , notificata il 3.9.25 ed avente d oggetto l'iscrizione a ruolo della TARI dovuta per gli anni 2015- 2018 contro il
Comune di OL , come in epigrafe indicato, esponendone i motivi.
Si costituiva in giudizio il Comune di OL che chiedeva il rigetto del ricorso .
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, il giudice riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura degli atti del presente giudizio emerge che , il ricorso può accogliersi parzialmente , con esclusivo riguardo alle somme pretese per annualità antecedenti a quella del 2018.
Invero dalla documentazione prodotta dall'Ente resistente emerge che l'atto oggetto di gravame risulta preceduto dalla notifica degli avvisi di accertamento n. 2267 e n. 2265 del 19.4.22 , notificati il 9.11.22. Pertanto, diversamente da quanto il ricorrente deduce, l'atto oggetto del presente gravame risulta preceduto dalla notifica di atti presupposti , in ordine alla annualità 2018.
Pertanto il presente atto impugnato risulta preceduto dalla notifica dell'atto prodromico e ,di conseguenza, si è formato il giudicato per effetto della mancata impugnativa nei termini.
In tal senso la Suprema Corte di cassazione – sent. N. 34416/2013 secondo cui l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo . La mancata notifica di tale atto presupposto ha determinato la cognizione dell'atto sul quale si fonda la pretesa creditoria, la quale, oramai, risulta consolidata, essendo stata rispettata la sequenza di atti prevista dalla normativa del procedimento di notifica.
Ne deriva la assoluta infondatezza delle censure mosse dal ricorrente , dato che la regolare notifica degli atti presupposti, ha reso possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario e, dunque, non possono essere fatti più valere le questioni attinenti alla fondatezza della pretesa tributaria .
Infatti, l'atto prodromico non è stato impugnato, pur essendo stata rispettata la sequenza procedimentale degli atti.
Infine, come previsto dall'art. 19 Dlvo 546/1992 , solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto oggetto di gravame , ne consente la impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Nel caso di specie, essendo acclarata la cognizione dell'atto prodromico da parte del ricorrente , come da documentazione prodotta in atti , appunto, in tale sede egli avrebbe dovuto e potuto far valere le sue rimostranze, dato che non è più possibile attualmente far valere alcuna doglianza.
Con riferimento alle annualità precedenti all'anno 2018 , nulla è stato prodotto da parte resistente e, dunque, come evidenziato dal ricorrente, la cartella di pagamento attiene a crediti da omesso pagamento TARI 2015 , in assenza di prova di notifica di atti notificati , a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le denunce o il versamento sono state o avrebbero dovuto essere effettuate . La notifica degli avvisi del 9.11.22 risulta inidonea a superare tale limite imposto dalla legge, dato che sarebbe stata notificata ben oltre sette anni dopo mil mancato pagamento del tributo .
Alla luce delle suesposte osservazioni il ricorso va parzialmente accolto .
Le spese si compensano, data la peculiarità della questione .
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese