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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/05/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, P.I. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, dr. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Cavalcanti Vittorio
OPPONENTE
E
, ( ), rappresentato e difeso da sé Controparte_1 C.F._1 medesimo
OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 15 novembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 5 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l' Pt_1 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 631/2021, pronunciato dal
Tribunale di Castrovillari in data 18/10/2021, al fine di ottenerne la revoca.
A sostegno della propria richiesta sosteneva di aver conferito incarico all'avv.
al fine di proporre due ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria CP_1
Provinciale di Cosenza, esclusivamente dietro specificazione che il ricorrente avrebbe potuto agire per consentire il mantenimento dell'agevolazione in favore del suo stretto congiunto. Pertanto, nessun compenso era dovuto.
In ogni caso precisava che l' era stata ammessa a Pt_1 Parte_1 concordato preventivo e conseguentemente non sarebbe stato possibile, in ogni caso, procedere al pagamento delle spettanze professionali richieste. concludeva per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese.
Con comparsa di costituzione e di risposta si c ostituiva l'opposto, che contestava le avverse rappresentazioni sia nella esposizione dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese.
Istruita la causa documentalmente, precisate le conclusioni, concessi i termini ex art. 190 c.p.c, viene per la decisione.
^^^
L'Agenzia delle Entrate aveva irrogato all'odierna opponente una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 5.674,00, oltre € 1.891,33 per sanzioni Iva, interessi e spese di notifica, con riferimento all'anno 2009.
In difetto di impugnativa nelle opportune sedi, eran o notificate le conseguenti cartelle di pagamento stante il mancato pagamento delle sanzioni inflitte.
L'opponente conferiva mandato all'avv. , che proponeva opposizione CP_1 avverso tutti i predetti atti a mezzo ricorsi che, previa riunione, erano accolti dalla
. Controparte_2
Difetta la prova di un eventuale accordo tra le parti della gratuità del mandato difensivo.
Parte opponente non nega il conferimento dell'incarico professionale per i motivi di cui sopra ma asserisce che i compensi per l'attività professionale non erano dovuti poichè l'impulso all'opposizione era riconducibile a situazione afferente ad uno stretto congiunto del professionista.
Pagina 2 di 5 E' evidente, che le motivazioni attinenti e che hanno formato oggetto di merito del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria esulano dalla presente opposizione per carenza di elementi giuridici e fattuali.
Nel contesto per cui è causa, avente ad oggetto il pagamento dei compensi per prestazioni professionali di natura intellettuale, le summenzionate regole di riparto dell'onere della prova si traducono nel principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui incombe sul professionista dare prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni svolte (cfr. Cass. n. 8770/2022; Cass. n.
21522/2019; Cass. n. 7413/2015; Cass. n. 14556/2004; Cass. n. 736/2000; Cass. n.
3627/1999; Cass. n. 5897/1994). Con l'ulteriore opportuna precisazione, adatta al caso di specie, per la quale: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività, è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere -dovere di verificare anche il "quantum debeatur" senza incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.” (cfr. Cass. n.
230/2016).
Vero che parte attrice non ha mai contestato il quantum della pretesa creditoria del convenuto tuttavia è da condividere il principio secondo cui la parcella corredata dal parere del consiglio dell'ordine < monitoria, non lo è nel giudizio di opposizione, poiché il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, la effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, ne' è vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari >> (Cass.
5321//2003).
Non risulta condivisibile la quantificazione effettuata dall'Ordine degli Avvocati di
Castrovillari.
Le prestazioni rese in adempimento del mandato per le quali l'avv. CP_1 richiede il saldo del compenso trovano puntuale riscontro nella documentazione depositata in atti dall'opposto e non sono oggetto di contestazione, se non sotto il profilo della loro autonoma rilevanza ai fini della qualificazione del corrispettivo.
Ed invero, ritenuto sussistente l'adempimento al mandato professionale conferitogli, questi - l'avv. - ha diritto al pagamento del compenso nella CP_1 misura di cui infra.
La liquidazione deve avvenire in base ai parametri introdotti dal D.M. 140/2012, trattandosi di compensi professionali afferenti ad un giudizio conclusosi dopo la sua entrata in vigore (si vedano, sul punto, l'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1,
Pagina 3 di 5 conv. con mod. in L. 24 marzo 2012 n. 27, l'art. 41 D.M. 20 luglio 2012 n. 140 e l'art. 28 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55; si vedano, altresì, C. Cost. 7 novembre
2014 n. 261, Cass. civ. SS.UU. 12 ottobre 2012 n. 17406, Cass. civ. 23 novembre
2012 n. 20762, nonché, per la giurisprudenza di merito, Trib. Termini Imerese, sent. 17 settembre 2012 n. 1252; Tar Lombardia - Brescia, sez. I, ord. 10 settembre
2012 n. 1528; Trib. Varese, sez. I civ., decreto 17 settembre 2012 n. 1252: dette pronunce ribadiscono il principio - già maturato nel vigore del sistema tariffario - per cui, in caso di successione di decreti ministeriali che nel tempo disciplinano il compenso dell'avvocato, per stabilire in base a quale di essi debba essere liquidato il compenso spettante al professionista, occorre tenere conto del momento decisionale del giudice).
Il DM 55/2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014 indi non può essere applicato al caso per cui è processo.
Trattasi di sentenza pronunciata dalla in data 14.03.2014. Controparte_2
Applicando i parametri medi previsti per giudizi innanzi alla Commissione
Tributaria di primo grado spetta all'avv. la somma complessiva di euro CP_1
2.100,00 (fase di studio euro 550,00, fase introduttiva euro 300,00, fase istruttoria euro 550,00, fase decisionale euro 700,00) compenso aumentato del 30% stante la riunione di più giudizi.
La somma richiesta con decreto ingiuntivo va pertanto rideterminata nella misura di euro 2.730,00.
^^^
Sul concordato preventivo.
Secondo un orientamento ormai consolidato e risalente nel tempo "La Corte, sul punto, rileva che "la procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione;
per effetto di tale sentenza è da ritenere che venga meno il potere di gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell'ambito del suo mandato e perciò limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione" (Cass. n. 7661 del 2005).
In tale ottica, infatti, il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno spossessamento attenuato, in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietà ,
l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse
Pagina 4 di 5 alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato. In particolare, nel concordato con cessione dei beni, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce in una veste generalmente qualificata come di mandatario dei creditori, mentre il debitore in ogni caso mantiene (oltre che la proprietà dei beni) la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione analoga a quella dettata dalla L. Fall., art. 43, per il fallimento " (Cass. n. 6211 del
2007).
Nel caso per cui è processo trattasi di accertare il riconoscimento del diritto e non dell'esecuzione.
Segue il rigetto dell'eccezione.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 .
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3025/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di
Euro 2.730,00 oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opposto, che liquida in Euro 2.540,00 (fase di studio euro 460,00, fase introduttiva euro 340,00, fase istruttoria euro 840,00, fase decisionale euro 850,00) per compensi oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Castrovillari il 24 maggio 2024
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, P.I. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, dr. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Cavalcanti Vittorio
OPPONENTE
E
, ( ), rappresentato e difeso da sé Controparte_1 C.F._1 medesimo
OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 15 novembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 5 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l' Pt_1 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 631/2021, pronunciato dal
Tribunale di Castrovillari in data 18/10/2021, al fine di ottenerne la revoca.
A sostegno della propria richiesta sosteneva di aver conferito incarico all'avv.
al fine di proporre due ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria CP_1
Provinciale di Cosenza, esclusivamente dietro specificazione che il ricorrente avrebbe potuto agire per consentire il mantenimento dell'agevolazione in favore del suo stretto congiunto. Pertanto, nessun compenso era dovuto.
In ogni caso precisava che l' era stata ammessa a Pt_1 Parte_1 concordato preventivo e conseguentemente non sarebbe stato possibile, in ogni caso, procedere al pagamento delle spettanze professionali richieste. concludeva per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese.
Con comparsa di costituzione e di risposta si c ostituiva l'opposto, che contestava le avverse rappresentazioni sia nella esposizione dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese.
Istruita la causa documentalmente, precisate le conclusioni, concessi i termini ex art. 190 c.p.c, viene per la decisione.
^^^
L'Agenzia delle Entrate aveva irrogato all'odierna opponente una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 5.674,00, oltre € 1.891,33 per sanzioni Iva, interessi e spese di notifica, con riferimento all'anno 2009.
In difetto di impugnativa nelle opportune sedi, eran o notificate le conseguenti cartelle di pagamento stante il mancato pagamento delle sanzioni inflitte.
L'opponente conferiva mandato all'avv. , che proponeva opposizione CP_1 avverso tutti i predetti atti a mezzo ricorsi che, previa riunione, erano accolti dalla
. Controparte_2
Difetta la prova di un eventuale accordo tra le parti della gratuità del mandato difensivo.
Parte opponente non nega il conferimento dell'incarico professionale per i motivi di cui sopra ma asserisce che i compensi per l'attività professionale non erano dovuti poichè l'impulso all'opposizione era riconducibile a situazione afferente ad uno stretto congiunto del professionista.
Pagina 2 di 5 E' evidente, che le motivazioni attinenti e che hanno formato oggetto di merito del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria esulano dalla presente opposizione per carenza di elementi giuridici e fattuali.
Nel contesto per cui è causa, avente ad oggetto il pagamento dei compensi per prestazioni professionali di natura intellettuale, le summenzionate regole di riparto dell'onere della prova si traducono nel principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui incombe sul professionista dare prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni svolte (cfr. Cass. n. 8770/2022; Cass. n.
21522/2019; Cass. n. 7413/2015; Cass. n. 14556/2004; Cass. n. 736/2000; Cass. n.
3627/1999; Cass. n. 5897/1994). Con l'ulteriore opportuna precisazione, adatta al caso di specie, per la quale: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività, è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere -dovere di verificare anche il "quantum debeatur" senza incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.” (cfr. Cass. n.
230/2016).
Vero che parte attrice non ha mai contestato il quantum della pretesa creditoria del convenuto tuttavia è da condividere il principio secondo cui la parcella corredata dal parere del consiglio dell'ordine < monitoria, non lo è nel giudizio di opposizione, poiché il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, la effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, ne' è vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari >> (Cass.
5321//2003).
Non risulta condivisibile la quantificazione effettuata dall'Ordine degli Avvocati di
Castrovillari.
Le prestazioni rese in adempimento del mandato per le quali l'avv. CP_1 richiede il saldo del compenso trovano puntuale riscontro nella documentazione depositata in atti dall'opposto e non sono oggetto di contestazione, se non sotto il profilo della loro autonoma rilevanza ai fini della qualificazione del corrispettivo.
Ed invero, ritenuto sussistente l'adempimento al mandato professionale conferitogli, questi - l'avv. - ha diritto al pagamento del compenso nella CP_1 misura di cui infra.
La liquidazione deve avvenire in base ai parametri introdotti dal D.M. 140/2012, trattandosi di compensi professionali afferenti ad un giudizio conclusosi dopo la sua entrata in vigore (si vedano, sul punto, l'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1,
Pagina 3 di 5 conv. con mod. in L. 24 marzo 2012 n. 27, l'art. 41 D.M. 20 luglio 2012 n. 140 e l'art. 28 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55; si vedano, altresì, C. Cost. 7 novembre
2014 n. 261, Cass. civ. SS.UU. 12 ottobre 2012 n. 17406, Cass. civ. 23 novembre
2012 n. 20762, nonché, per la giurisprudenza di merito, Trib. Termini Imerese, sent. 17 settembre 2012 n. 1252; Tar Lombardia - Brescia, sez. I, ord. 10 settembre
2012 n. 1528; Trib. Varese, sez. I civ., decreto 17 settembre 2012 n. 1252: dette pronunce ribadiscono il principio - già maturato nel vigore del sistema tariffario - per cui, in caso di successione di decreti ministeriali che nel tempo disciplinano il compenso dell'avvocato, per stabilire in base a quale di essi debba essere liquidato il compenso spettante al professionista, occorre tenere conto del momento decisionale del giudice).
Il DM 55/2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014 indi non può essere applicato al caso per cui è processo.
Trattasi di sentenza pronunciata dalla in data 14.03.2014. Controparte_2
Applicando i parametri medi previsti per giudizi innanzi alla Commissione
Tributaria di primo grado spetta all'avv. la somma complessiva di euro CP_1
2.100,00 (fase di studio euro 550,00, fase introduttiva euro 300,00, fase istruttoria euro 550,00, fase decisionale euro 700,00) compenso aumentato del 30% stante la riunione di più giudizi.
La somma richiesta con decreto ingiuntivo va pertanto rideterminata nella misura di euro 2.730,00.
^^^
Sul concordato preventivo.
Secondo un orientamento ormai consolidato e risalente nel tempo "La Corte, sul punto, rileva che "la procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione;
per effetto di tale sentenza è da ritenere che venga meno il potere di gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell'ambito del suo mandato e perciò limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione" (Cass. n. 7661 del 2005).
In tale ottica, infatti, il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno spossessamento attenuato, in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietà ,
l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse
Pagina 4 di 5 alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato. In particolare, nel concordato con cessione dei beni, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce in una veste generalmente qualificata come di mandatario dei creditori, mentre il debitore in ogni caso mantiene (oltre che la proprietà dei beni) la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione analoga a quella dettata dalla L. Fall., art. 43, per il fallimento " (Cass. n. 6211 del
2007).
Nel caso per cui è processo trattasi di accertare il riconoscimento del diritto e non dell'esecuzione.
Segue il rigetto dell'eccezione.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 .
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3025/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di
Euro 2.730,00 oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opposto, che liquida in Euro 2.540,00 (fase di studio euro 460,00, fase introduttiva euro 340,00, fase istruttoria euro 840,00, fase decisionale euro 850,00) per compensi oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Castrovillari il 24 maggio 2024
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
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