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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 16/07/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2252/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2252/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DALMARTELLO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE; attore opponente contro
N PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. CITOSSI ANGELICA;
convenuto opposto avente ad oggetto: fornitura di energia elettrica e gas;
opposizione a decreto ingiuntivo n. 97/2024 del Tribunale di Trieste;
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da atto di citazione:
“IN VIA PREGIUDIZIALE
Autorizzarsi la chiamata in causa, per i motivi dedotti e come sopra richiesto, del sig. CP_2
residente in [...] (c.f. , affinché tenga
[...] C.F._2 pagina 1 di 5 indenne e manlevi il sig. nella denegata ipotesi di sua condanna, o quantomeno Parte_1 affinché venga dichiarato solidale al pagamento degli importi, qualora accertati ed effettivamente dovuti, disponendo il differimento della prima udienza di comparizione ex art. 269 c.p.c.
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposto Controparte_3
[...]
Accogliere l'opposizione e dichiararsi nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi dedotti, revocandosi il decreto ingiuntivo.
IN VIA GRADATA
Nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto e di condanna del sig.
[...]
dichiarare che il sig. sia obbligato a tenere indenne ed a manlevare il sig. Pt_1 CP_2 dal pagamento di qualsiasi somma in favore di o quantomeno Parte_1 Controparte_1 affinché venga dichiarato corresponsabile e, dunque, solidale al pagamento degli importi, qualora accertati ed effettivamente dovuti.
Con vittoria di compensi e spese di lite”.
PER PARTE CONVENUTA: come da comparsa di costituzione:
“voglia l'ecc.mo Tribunale adito in via preliminare:
- alla luce di quanto sopra esposto rigettare la richiesta avanzata da in Parte_1 proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale di accertamento del difetto di legittimazione attiva di Controparte_1 nel merito: -
condannare in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, al Parte_1 versamento di Euro 8.285,27, oltre ad interessi moratori, nonchè ogni altra conseguenza di legge;
in ogni caso:
- competenze e spese sia del procedimento monitorio, che di opposizione, integralmente rifuse”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 645 c.p.c. avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 97/2024 emesso dal Tribunale di Trieste il 23/02/2024, con il quale gli è stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € 12.643,71, oltre interessi e spese di Controparte_1 pagina 2 di 5 lite.
I crediti azionati da derivano da contratti di somministrazione di energia elettrica e gas CP_1 sottoscritti tra le parti per la gestione del ristorante Royal Punjab, sito in Venezia, in corso del
Popolo n. 78, di cui l'opponente risulta titolare, ed a fondamento del ricorso sono state depositate le fatture n. 415108691 del 10/08/22 (di € 4.065,17), n. 415133355 del 09/09/22 (di € 3.584,96), n.
832202887299 del 10/11/22 (di € 3.312,80), n. 832203285116 del 05/12/22 (di € 1.045,64), n.
501188003 del 06/09/22 (di € 538,76) e n. 832300265496 del 11/01/23 (di € 1.445,15).
2. L'opposizione si fonda sui seguenti motivi:
a. Parte opponente eccepisce che l'opposta non ha la legittimazione attiva per azionare i crediti derivanti da quattro delle sei fatture indicate nel ricorso, poiché due di queste sono state emesse da ed altre due da TR _5
, dunque, chiederebbe il pagamento anche di fatture emesse da altri soggetti,
[...] senza peraltro produrre i contratti di somministrazione, le comunicazioni di cambio del gestore e i documenti di aggiornamento delle condizioni economiche nonché l'eventuale sua adesione e le raccomandate e/o pec di diffida al pagamento delle fatture.
b. La reale gestione del ristorante sarebbe stata temporaneamente svolta dal fratello minore dell'opponente, il sig. Questi, dunque, dovrebbe essere l'unico soggetto CP_2 cui addebitare le asserite morosità di cui al decreto ingiuntivo opposto.
3. si è costituita in giudizio ed ha inteso resistere all'opposizione contestando i Controparte_1 motivi di opposizione.
Riguardo l'eccezione del difetto di legittimazione attiva, ha allegato che nel 2022
[...]
e sono state fuse per incorporazione con che ha CP_4 _5 Controparte_1 assunto i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti. Dunque, la convenuta opposta sarebbe senz'altro legittimata ad agire giudizialmente per il recupero delle somme dovute anche a tali società. La società avrebbe, inoltre, dato opportuna comunicazione di cambio del gestore all'attore opponente ed avrebbe anche trasmesso i solleciti di pagamento;
sottolinea, poi, che non sono stati apportati aggiornamenti delle condizioni economiche contrattuali.
Infine, l'opposta ha precisato che, ai sensi della delibera di ARERA n. 593/2017/R, ha riscosso, in data 23/05/2024, € 4.358,44 a titolo di indennizzo CMOR, e pertanto nulla ha inteso più richiedere in relazione alla fattura n. 2022-415108691 del 01/10/22; quanto alla fattura n. 2022-415133355 del 01/10/22 pari ad € 3.584,96, ha ridotto la sua pretesa ad € 1.942,92. In definitiva, la somma pagina 3 di 5 richiesta viene rideterminata in € 8.285,27.
4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, quanto al difetto di legittimazione ad agire, deve osservarsi preliminarmente che l'eccezione proposta dall'opponente propriamente attiene alla fondatezza della domanda. Come infatti ha avuto modo di precisare anche la Suprema Corte “La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne
l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva ….” (vedi ad esempio Cass. Sez. 3, Sentenza n.
14468 del 30/05/2008). Un tanto chiarito, la società risulta in effetti titolare del credito CP_1 verso il signor poiché essa, in ragione dell'operazione di fusione per Parte_1 incorporazione risultante dalla visura camerale (doc. 1 conv.), è succeduta in tutti i rapporti delle società incorporate e di ciò risulta esservi stata anche comunicazione all'opponente (doc. 13 conv.).
Quanto all'esistenza del rapporto contrattuale, vi è prova nel contratto di fornitura sottoscritto dal signor (doc. 12 conv.). Parte_1
5. Non meritano accoglimento neppure le eccezioni svolte dal signor circa Parte_1
l'effettivo svolgimento dell'attività di impresa con l'insegna Royal Punjab da parte del fratello del quale ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa, rigettata col decreto del CP_2
04/09/2024. È infatti il signor presentatosi come imprenditore e gestore Parte_1 dell'attività di ristorazione esercitata di corso del Popolo n. 78 a Venezia, ad essersi obbligato nei confronti della società fornitrice di energia elettrica. Altre vicende fattuali o giuridiche intervenute col fratello, in assenza di un'espressa norma che vi attribuisca rilevanza esterna in deroga al principio di relatività degli effetti del contratto (art. 1372 c.c.), non possono avere effetti nei confronti della convenuta.
Da queste considerazioni segue il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto opposto, che viene dichiarato definitivamente esecutivo.
6. Si dà comunque atto che la pretesa azionata è stata ridotta, in ragione del parziale pagamento avvenuto in corso di causa (tramite indennizzo CMOR), alla somma di € 8.285,27, per la quale è dunque ancora obbligato al pagamento il signor Parte_1
6. Le spese di lite seguono la soccombenza secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e pagina 4 di 5 sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione di valore della causa (da € 5.201 a € 26.000) e applicando i valori minimi in ragione della semplicità della causa e dell'istruttoria soltanto documentale.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di
Trieste così provvede:
1. rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Trieste n. 97/2024 proposta da parte attrice;
2. dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo di cui al capo precedente;
3. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.540,00 per Parte_1 competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 16.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2252/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DALMARTELLO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE; attore opponente contro
N PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. CITOSSI ANGELICA;
convenuto opposto avente ad oggetto: fornitura di energia elettrica e gas;
opposizione a decreto ingiuntivo n. 97/2024 del Tribunale di Trieste;
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da atto di citazione:
“IN VIA PREGIUDIZIALE
Autorizzarsi la chiamata in causa, per i motivi dedotti e come sopra richiesto, del sig. CP_2
residente in [...] (c.f. , affinché tenga
[...] C.F._2 pagina 1 di 5 indenne e manlevi il sig. nella denegata ipotesi di sua condanna, o quantomeno Parte_1 affinché venga dichiarato solidale al pagamento degli importi, qualora accertati ed effettivamente dovuti, disponendo il differimento della prima udienza di comparizione ex art. 269 c.p.c.
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposto Controparte_3
[...]
Accogliere l'opposizione e dichiararsi nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi dedotti, revocandosi il decreto ingiuntivo.
IN VIA GRADATA
Nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto e di condanna del sig.
[...]
dichiarare che il sig. sia obbligato a tenere indenne ed a manlevare il sig. Pt_1 CP_2 dal pagamento di qualsiasi somma in favore di o quantomeno Parte_1 Controparte_1 affinché venga dichiarato corresponsabile e, dunque, solidale al pagamento degli importi, qualora accertati ed effettivamente dovuti.
Con vittoria di compensi e spese di lite”.
PER PARTE CONVENUTA: come da comparsa di costituzione:
“voglia l'ecc.mo Tribunale adito in via preliminare:
- alla luce di quanto sopra esposto rigettare la richiesta avanzata da in Parte_1 proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale di accertamento del difetto di legittimazione attiva di Controparte_1 nel merito: -
condannare in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, al Parte_1 versamento di Euro 8.285,27, oltre ad interessi moratori, nonchè ogni altra conseguenza di legge;
in ogni caso:
- competenze e spese sia del procedimento monitorio, che di opposizione, integralmente rifuse”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 645 c.p.c. avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 97/2024 emesso dal Tribunale di Trieste il 23/02/2024, con il quale gli è stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € 12.643,71, oltre interessi e spese di Controparte_1 pagina 2 di 5 lite.
I crediti azionati da derivano da contratti di somministrazione di energia elettrica e gas CP_1 sottoscritti tra le parti per la gestione del ristorante Royal Punjab, sito in Venezia, in corso del
Popolo n. 78, di cui l'opponente risulta titolare, ed a fondamento del ricorso sono state depositate le fatture n. 415108691 del 10/08/22 (di € 4.065,17), n. 415133355 del 09/09/22 (di € 3.584,96), n.
832202887299 del 10/11/22 (di € 3.312,80), n. 832203285116 del 05/12/22 (di € 1.045,64), n.
501188003 del 06/09/22 (di € 538,76) e n. 832300265496 del 11/01/23 (di € 1.445,15).
2. L'opposizione si fonda sui seguenti motivi:
a. Parte opponente eccepisce che l'opposta non ha la legittimazione attiva per azionare i crediti derivanti da quattro delle sei fatture indicate nel ricorso, poiché due di queste sono state emesse da ed altre due da TR _5
, dunque, chiederebbe il pagamento anche di fatture emesse da altri soggetti,
[...] senza peraltro produrre i contratti di somministrazione, le comunicazioni di cambio del gestore e i documenti di aggiornamento delle condizioni economiche nonché l'eventuale sua adesione e le raccomandate e/o pec di diffida al pagamento delle fatture.
b. La reale gestione del ristorante sarebbe stata temporaneamente svolta dal fratello minore dell'opponente, il sig. Questi, dunque, dovrebbe essere l'unico soggetto CP_2 cui addebitare le asserite morosità di cui al decreto ingiuntivo opposto.
3. si è costituita in giudizio ed ha inteso resistere all'opposizione contestando i Controparte_1 motivi di opposizione.
Riguardo l'eccezione del difetto di legittimazione attiva, ha allegato che nel 2022
[...]
e sono state fuse per incorporazione con che ha CP_4 _5 Controparte_1 assunto i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti. Dunque, la convenuta opposta sarebbe senz'altro legittimata ad agire giudizialmente per il recupero delle somme dovute anche a tali società. La società avrebbe, inoltre, dato opportuna comunicazione di cambio del gestore all'attore opponente ed avrebbe anche trasmesso i solleciti di pagamento;
sottolinea, poi, che non sono stati apportati aggiornamenti delle condizioni economiche contrattuali.
Infine, l'opposta ha precisato che, ai sensi della delibera di ARERA n. 593/2017/R, ha riscosso, in data 23/05/2024, € 4.358,44 a titolo di indennizzo CMOR, e pertanto nulla ha inteso più richiedere in relazione alla fattura n. 2022-415108691 del 01/10/22; quanto alla fattura n. 2022-415133355 del 01/10/22 pari ad € 3.584,96, ha ridotto la sua pretesa ad € 1.942,92. In definitiva, la somma pagina 3 di 5 richiesta viene rideterminata in € 8.285,27.
4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, quanto al difetto di legittimazione ad agire, deve osservarsi preliminarmente che l'eccezione proposta dall'opponente propriamente attiene alla fondatezza della domanda. Come infatti ha avuto modo di precisare anche la Suprema Corte “La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne
l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva ….” (vedi ad esempio Cass. Sez. 3, Sentenza n.
14468 del 30/05/2008). Un tanto chiarito, la società risulta in effetti titolare del credito CP_1 verso il signor poiché essa, in ragione dell'operazione di fusione per Parte_1 incorporazione risultante dalla visura camerale (doc. 1 conv.), è succeduta in tutti i rapporti delle società incorporate e di ciò risulta esservi stata anche comunicazione all'opponente (doc. 13 conv.).
Quanto all'esistenza del rapporto contrattuale, vi è prova nel contratto di fornitura sottoscritto dal signor (doc. 12 conv.). Parte_1
5. Non meritano accoglimento neppure le eccezioni svolte dal signor circa Parte_1
l'effettivo svolgimento dell'attività di impresa con l'insegna Royal Punjab da parte del fratello del quale ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa, rigettata col decreto del CP_2
04/09/2024. È infatti il signor presentatosi come imprenditore e gestore Parte_1 dell'attività di ristorazione esercitata di corso del Popolo n. 78 a Venezia, ad essersi obbligato nei confronti della società fornitrice di energia elettrica. Altre vicende fattuali o giuridiche intervenute col fratello, in assenza di un'espressa norma che vi attribuisca rilevanza esterna in deroga al principio di relatività degli effetti del contratto (art. 1372 c.c.), non possono avere effetti nei confronti della convenuta.
Da queste considerazioni segue il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto opposto, che viene dichiarato definitivamente esecutivo.
6. Si dà comunque atto che la pretesa azionata è stata ridotta, in ragione del parziale pagamento avvenuto in corso di causa (tramite indennizzo CMOR), alla somma di € 8.285,27, per la quale è dunque ancora obbligato al pagamento il signor Parte_1
6. Le spese di lite seguono la soccombenza secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e pagina 4 di 5 sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione di valore della causa (da € 5.201 a € 26.000) e applicando i valori minimi in ragione della semplicità della causa e dell'istruttoria soltanto documentale.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di
Trieste così provvede:
1. rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Trieste n. 97/2024 proposta da parte attrice;
2. dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo di cui al capo precedente;
3. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.540,00 per Parte_1 competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 16.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio pagina 5 di 5