Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Firenze, relativamente ai dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri, gli accordi collettivi integrativi 3 maggio 1955, 22 gennaio 1960 e 16 febbraio 1960, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri della, provincia di Firenze.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Firenze, relativamente ai dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri, gli accordi collettivi integrativi 3 maggio 1955, 22 gennaio 1960 e 16 febbraio 1960, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri della, provincia di Firenze.