Articolo 807 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 806Articolo 798 bis
Versione
9 ottobre 2010
Art. 807. Personale al quale e' riconosciuto il trattamento pensionistico di guerra 1. I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa ai quali e' stato riconosciuto il trattamento pensionistico di guerra possono essere iscritti nel ruolo d'onore anche se il relativo decreto e' stato emanato dopo la cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di eta', a condizione che la domanda di concessione sia antecedente alla predetta cessazione dal servizio permanente.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente