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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 18/10/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 640/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di UO, Sezione Civile, in persona del giudice Dott.ssa Tiziana
Longu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 6.6.2022 e segnata al n. 640/2022 R.G. pendente tra:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CEDRINO GABRIELLA, elettivamente domiciliato in VIA P.
CATTE N. 94/A, NUORO, presso lo studio del difensore
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. TILOCCA SALVATORICA NAZARENA, elettivamente domiciliato in VIA
CARDUCCI N. 20, NUORO, presso lo studio del difensore
E
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. DI SALVATORE GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in VIA F.LLI KENNEDY N. 10, NUORO, presso lo studio del difensore
CONVENUTI
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio Parte_1
, chiedendo “1) accertare e dichiarare che a carico del fondo attoreo Controparte_1 censito al Catasto Terreni di Bottidda col foglio 8, mappale 681 e mappale 2063
(corrispondente all'area urbana riportata in Catasto Fabbricati di Bottidda col foglio 8, mappale 2063 sub 3) non esiste una servitù di passaggio diversa e/o ulteriore da quella costituita con l'atto di divisione ricevuto dal Notaio in data 21.03.1979, Persona_1
Rep. 43430/5242, in favore del fondo censito al Catasto Terreni di Bottidda col foglio 8, mappale 682, di proprietà del convenuto;
2) accertare e dichiarare che la servitù di passaggio costituita con l'atto di divisione ricevuto dal Notaio in data Persona_1
21.03.1979, Rep. 43430/5242, di cui al precedente capo 1°, deve essere esercitata lungo una fascia del fondo attoreo che, partendo dalla via Monte Rasu sino al predetto mappale 682, corre parallela alla linea del confine catastale del mappale 119 con i mappali 681 e 2063 del foglio 8 Catasto Terreni di Bottidda per una larghezza di due metri dal detto confine, come da termini apposti dalle parti in data 1.7.2019; 3) per l'effetto, condannare alla immediata cessazione del passaggio Controparte_1 abusivamente esercitato su area diversa da quella destinata alla servitù costituita il
21.03.1979, come meglio individuata nel precedente capo 2°, contestualmente ordinando al convenuto la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore; 4) accertare e dichiarare che non esiste alcuna servitù di condutture a carico del fondo attoreo censito al Catasto Terreni di Bottidda col foglio 8, mappale 681 e mappale 2063 (in particolare nella parte corrispondente all'area urbana riportata in Catasto Fabbricati di Bottidda col foglio 8, mappale 2063 sub 3); 5) per l'effetto, condannare a rimuovere a propria cura e spese, entro e Controparte_1 non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito della sentenza, tutti i manufatti e le condutture insistenti nei predetti mappali 681 e 2063 (in particolare nella parte corrispondente all'area urbana riportata in Catasto Fabbricati di Bottidda col foglio 8, mappale 2063 sub 3); 6) condannare a pagare in favore dell'attore Controparte_1
l'importo di € 50,00, ovvero la diversa, maggiore o minore somma determinata dal giudicante, per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione spontanea ed integrale dei provvedimenti di cui ai capi 3° e 5° che precedono;
7) condannare a risarcire tutti i danni cagionati medio tempore all'attore Controparte_1 dalla vicenda in oggetto, sino alla effettiva rimozione delle opere e alla effettiva cessazione delle condotte moleste, come indicati e quantificati in corso di causa ovvero nella somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa;
8) con vittoria delle competenze di lite”.
La parte attrice ha dedotto che, con atto pubblico di scioglimento della comunione Per ereditaria a rogito notaio del 21.3.1979, i germani Parte_1
Pag. 2 di 13 , e AB hanno diviso in quattro parti il terreno sito in CP_1 Controparte_2
Bottida, loc. “Don Pera”, originariamente appartenente al comune padre;
che per effetto di tale divisione all'attore è stata assegnata la porzione di terreno distinta al fg. 8, mapp.
119, al convenuto quella distinta al fg. 8, mapp. 682 e a Controparte_1 [...]
la porzione identificata al fg. 8, mappali 45 e 681; che con il medesimo atto CP_2 pubblico è stata costituita una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore del fondo distinto al fg. 8, mapp. 682 assegnato a e a carico dei mappali Controparte_1
45 e 681, da esercitarsi a cavallo dei mappali 45 e 119/A; che con atto del 26.11.2010 a rogito notaio e hanno Per_2 Parte_1 Controparte_2 permutato tra loro gli immobili ricevuti con l'atto di divisione del 1979, per cui l'attore
è divenuto proprietario dei terreni distinti al fg. 8, mappali 45 e 681; che la servitù di passaggio prevista dall'atto pubblico di divisione del 1979 per anni è rimasta non apparente, non essendovi segni di demarcazione;
che nel mese di maggio 2019 i tecnici incaricati dalle parti per individuare la linea di confine tra i terreni hanno appurato che la sede del passaggio utilizzata da per accedere al proprio fondo non Controparte_1 corrispondeva a quella individuata nell'atto pubblico di divisione del 1979 in quanto il camminamento non era posto a cavallo fra i mapp.li 2063 (ex 45), 681 e 119 (ex 119
A), ma era traslato e ricadeva totalmente all'interno del mapp.le 119 e del mapp.le
2063; che in data 21.5.2019 i germani hanno raggiunto un accordo per la CP_1 delimitazione della sede del passaggio mantenendo lo status quo;
che con ulteriore accordo datato 1.7.2019 le parti hanno individuato i confini del passaggio in conformità con quanto previsto dall'accordo di divisione del 1979; che, nonostante l'accordo raggiunto, ha continuato ad utilizzare il precedente stradello sui Controparte_1 mapp.li 2063 e 119; che ha acconsentito al passaggio del Parte_1 convenuto in tale sede alternativa per mera tolleranza;
che si è Controparte_1 adoperato per rimuovere un palo elettrico dalla sede del passaggio individuata con l'accordo dell'1.7.2019 per poterlo utilizzare anche con i mezzi, ma le attività di rimozione e spostamento del palo non si sono concluse;
che nel mese di marzo 2020 il convenuto ha proposto azione di manutenzione per la reintegrazione nel possesso lamentando la riduzione della sede stradale da parte di che Parte_1 il Tribunale di UO ha riconosciuto l'avvenuto spoglio e ha condannato
[...] all'arretramento della recinzione;
che nel corso di quel giudizio Parte_1 possessorio ha dichiarato che nella porzione di terreno in Controparte_1
Pag. 3 di 13 contestazione passano i tubi di conduzione dell'acqua e delle fogne alla propria abitazione, nonché il tubo di raccolta delle acque che da tale abitazione confluisce nella via Monte Rasu;
che la parte attrice non ha mai acconsentito a dette servitù e che ha appreso della loro esistenza solo al momento del ricevimento della notifica del ricorso per la reintegra nel possesso, in quanto non visibili;
che non esiste un titolo costitutivo delle stesse;
che, a causa delle condotte poste in essere dal convenuto,
[...] ha subito dei pregiudizi economici in quanto l'imposizione delle Parte_1 servitù determina una perdita di valore del fondo asservito, egli non ha più accesso al proprio immobile dalla via Monte Rasu, ha dovuto interrompere i lavori di sopraelevazione dello stesso, ha dovuto rinnovare la relativa concessione edilizia con aggravio di costi, ha ingiustamente subito un procedimento possessorio.
Con comparsa depositata il 28.9.2022 si è costituito in giudizio CP_1
, il quale ha chiesto dichiarare “in via preliminare:
[...]
l'improcedibilità/inammissibilità dell'azione per decorrenza del termine per proporre l'azione; con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio. In subordine: Rigettare
l'avversa domanda, in quanto infondata, in fatto e in diritto. In ulteriore subordine: accertare e dichiarare la servitù di passaggio e la servitù delle tubature e fognature esistenti, con scolo delle acque in Via Monte Rasu da oltre vent'anni sul fondo in questione ad esercizio del Sig. ; Con vittoria di spese, diritti e onorari Controparte_1 di giudizio”.
Il convenuto ha dedotto di essere proprietario del terreno distinto al fg. 8, mapp.
682 e del fabbricato distinto al fg. 8, mapp. 2265 del comune di Bottidda;
che da oltre vent'anni esercita il possesso pieno, pacifico e ininterrotto dei predetti immobili;
che ha da sempre esercitato la servitù di passaggio transitandovi sia a piedi che in macchina per accedere al proprio fabbricato dalla pubblica via Monte Rasu;
che nella medesima servitù di passaggio passano anche i tubi dell'acqua e delle fogne nonché il tubo di raccolta delle acque del fabbricato del convenuto, per poi confluire nella via Monte
Rasu; che potrebbe accedere al proprio fondo passando a Parte_1 destra del confine della servitù di passaggio;
che nel mese di marzo 2020
[...]
e hanno recintato l'area adibita al transito per Parte_1 Per_3 Per_4 accedere all'abitazione del convenuto;
che con ordinanza dell'1.4.2021, il Tribunale di
UO ha accolto il ricorso per la reintegra nel possesso promosso dal CP_1
contro che nel corso del procedimento
[...] Parte_1
Pag. 4 di 13 possessorio sono state prodotte le immagini raffiguranti il tubo di scolo delle acque e che dunque tale servitù è apparente;
che tutti i germani nonché la comune CP_1 madre hanno prestato il proprio consenso alla servitù di Controparte_3 passaggio e al transito delle tubature e della fognatura nel terreno in contestazione.
All'udienza del 18.10.2022 il convenuto ha precisato che la domanda formulata in via subordinata dev'essere intesa come domanda riconvenzionale volta ad accertare l'usucapione della servitù di passaggio e della servitù di fognatura.
Disposta l'integrazione del contraddittorio, con comparsa depositata il 30.5.2023 si è costituita in giudizio , la quale ha domandato “in via Controparte_2 principale e nel merito: previo accertamento, dichiarare per intervenuta usucapione la servitù di passaggio e la servitù delle tubature e fognature esistenti, con scolo delle acque in Via Monte Rasu siccome presenti da oltre vent'anni sul fondo in questione F.8 mapp.li 119, 2063 (ex 45), 681, 682 ad esercizio di;
in ogni caso: con Controparte_1 vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
La convenuta ha dedotto di aver ceduto con atto di permuta a Parte_1 il terreno distinto al fg. 8, mappali 45 e 681 e di aver ricevuto dallo stesso, con
[...] il medesimo atto, l'immobile distinto al fg. 8, mapp. 119; che sui suddetti mappali esiste da oltre venti anni una servitù di passaggio che dalla pubblica via Monte Rasu conduce all'immobile di e che negli stessi mappali passano anche le tubature Controparte_1 delle fogne e delle acque bianche provenienti dalla casa di;
che le Controparte_1 predette servitù sono state costituite con il permesso di tutti i germani e della CP_1 comune madre Controparte_3
Esperita la procedura di mediazione obbligatoria con esito negativo, svolta la ctu, all'udienza del 15.4.2025 le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate nelle rispettive memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
La parte attrice ha concluso domandando: “1°) accertare e dichiarare che a carico del fondo attoreo censito al Catasto Terreni di Bottidda col foglio 8, mappale 681 e mappale 2063 (corrispondente all'area urbana riportata in Catasto Fabbricati di Bottidda col foglio 8, mappale 2063 sub 3) non esiste una servitù di passaggio diversa e/o ulteriore da quella costituita con l'atto di divisione ricevuto dal Notaio in Persona_1 data 21.03.1979, Rep. 43430/5242, in favore del fondo censito al Catasto Terreni di
Bottidda col foglio 8, mappale 682, di proprietà del convenuto;
2°) accertare e dichiarare che la servitù di passaggio costituita con l'atto di divisione ricevuto dal
Pag. 5 di 13 Notaio in data 21.03.1979, Rep. 43430/5242, di cui al precedente capo 1°, Persona_1 deve essere esercitata lungo una fascia del fondo attoreo che, partendo dalla via Monte
Rasu sino al predetto mappale 682, corre parallela alla linea del confine catastale del mappale 119 con i mappali 681 e 2063 del foglio 8 Catasto Terreni di Bottidda per una larghezza di due metri dal detto confine, come da termini apposti dalle parti in data
1.7.2019; 3°) per l'effetto, condannare alla immediata cessazione del Controparte_1 passaggio abusivamente esercitato su area diversa da quella destinata alla servitù costituita il 21.03.1979, come meglio individuata nel precedente capo 2°, contestualmente ordinando al convenuto la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore; 4°) accertare e dichiarare che non esiste alcuna servitù di condutture a carico del fondo attoreo censito al Catasto
Terreni di Bottidda col foglio 8, mappale 681 e mappale 2063 (in particolare nella parte corrispondente all'area urbana riportata in Catasto Fabbricati di Bottidda col foglio 8, mappale 2063 sub 3); 5°) per l'effetto, condannare a rimuovere a Controparte_1 propria cura e spese, entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito della sentenza, tutti i manufatti e le condutture insistenti nei predetti mappali 681 e 2063
(in particolare nella parte corrispondente all'area urbana riportata in Catasto Fabbricati di Bottidda col foglio 8, mappale 2063 sub 3); 6°) condannare a Controparte_1 pagare in favore dell'attore l'importo di € 50,00, ovvero la diversa, maggiore o minore somma determinata dal giudicante, per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione spontanea ed integrale dei provvedimenti di cui ai capi 3° e 5° che precedono;
7°) condannare a risarcire tutti i danni cagionati medio Controparte_1 tempore all'attore dalla vicenda in oggetto, sino alla effettiva rimozione delle opere e alla effettiva cessazione delle condotte moleste, come indicati e quantificati in corso di causa ovvero nella somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa;
Sulla domanda riconvenzionale 8°) rigettare ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto;
In ogni caso 9°) con vittoria di spese e competenze di lite”.
Il convenuto ha chiesto “A. Rigettare l'avversa domanda, in Controparte_1 quanto infondata, in fatto e in diritto con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di giudizio;
B. Accertare e dichiarare l'acquisto per intervenuta usucapione della servitù di passaggio e della servitù delle tubature e fognature esistenti, con scolo delle acque in
Via Monte Rasu da oltre vent'anni sul fondo in questione F.8 mapp.li 119, 2063 (ex 45),
682, 681 ad esercizio del Sig. proprietario e possessore Controparte_1
Pag. 6 di 13 dell'immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Bottidda al F.8 mapp.le 2265;
C. per l'effetto ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sassari la trascrizione della sentenza di usucapione a favore dell'istante e controparte convenuta , nonché le conseguenti volture;
D. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
La convenuta ha domandato “in via principale e Controparte_2 nel merito: a.- previo accertamento, dichiarare l'acquisto per intervenuta usucapione della servitù di passaggio e della servitù delle tubature e fognature esistenti, con scolo delle acque in Via Monte Rasu siccome presenti da oltre vent'anni sul fondo in questioneF.8 mapp.li 119, 2063 (ex 45), 681, 682 ad esercizio di;
in Controparte_1 ogni caso: b.-con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
1) La domanda di parte attrice volta ad accertare che la servitù di passaggio Per costituita con l'atto di divisione a rogito notaio del 21.3.2019 deve essere esercitata sul fondo attoreo secondo i termini apposti dalle parti in data 1.7.2019 è fondata e va accolta.
Secondo ciò che risulta dai documenti prodotti, con atto pubblico del 21.3.1979
in qualità di genitore esercente la potestà sulla minore Controparte_3
, Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
hanno diviso il terreno sito in Bottidda loc. Don Pera mediante Controparte_4
l'assegnazione a della porzione di Ha.
0.13.60 censita al CP_1 Controparte_2
Catasto Terreni al F. 8, mapp.li 45 e 681; a della porzione Parte_1 di Ha.
0.13.60 censita al Catasto al F. 8, mapp.le 119; a della Controparte_4 porzione di Ha 0.12.55 censita al Catasto al F. 8, mapp.le 577; a Controparte_1 della porzione di Ha.
0.12.55 censita al Catasto al F. 9, mapp.le 682. Nell'atto di divisione si costituisce a favore del terreno censito al mapp.le 682 una servitù di passaggio dalla strada pubblica sui mapp.li 681 e 45 da esercitarsi a cavallo del mapp.le
45 e 119/A sia a piedi che con automezzi.
Con atto di permuta del 6.11.2010 ha trasferito il suo Parte_1 diritto di nuda proprietà sul terreno distinto al mapp.le 119 a Controparte_2
mentre ha trasferito a il
[...] Controparte_2 Parte_1 diritto di nuda proprietà sui terreni censiti ai mapp.li 45 e 681.
Pag. 7 di 13 Mediante scrittura privata dell'1.7.2019 le parti hanno dato atto di aver provveduto a delimitare le rispettive proprietà mediante il picchettamento dei termini catastali intercorrenti trai mappali 682, 681, 119 e 2063 (ex 45) e all'apposizione dei termini planimetrici relativi alla servitù di passaggio a favore del mapp.le 682. Nello stesso atto si è precisato che le parti interessate “sono convenute di comune accordo alla definizione della soluzione di passaggio come in loco materializzata e come risulta dagli elaborati tecnici allegati alla scrittura”. Nella planimetria allegata, sottoscritta da tutte le parti, è rappresentato il luogo destinato alla servitù di passaggio sul mapp.le 681 e in parte sui mapp.li 119 e 2063.
Come è stato evidenziato dal ctu, nello schema di apposizione dei termini della servitù di passaggio dell'1.7.2019 è stato individuato uno stradello della larghezza di
4,00 metri che dalla via Monte Rasu conduce al fondo del convenuto. Il ctu ha evidenziato che la delimitazione effettuata con picchettamento dalle parti con l'accordo dell'1.7.2019, salve le distorsioni derivanti da un leggero indice di deformazione della mappa catastale, corrisponde alla previsione dell'atto di divisione del 1979.
Il ctu ha altresì riscontrato che il convenuto esercita il Controparte_1 passaggio in uno stradello che ricade in parte nella particella 119 di proprietà della sig.ra in parte nella particella 681 e 2063 (ex 45) di Controparte_2 proprietà del sig. fino a giungere al fondo dominante Parte_1 ovvero alla particella 682 di proprietà del sig. in una porzione di Controparte_1 terreno parzialmente diversa da quella individuata nell'accordo dell'1.7.2019, come emerge dalla seguente planimetria:
Pag. 8 di 13 E' altresì pacifico, essendo stato ammesso dallo stesso attore, che dal 1979 al
2019 abbia esercitato il passaggio sull'area contrassegnata in grigio Controparte_1 nella planimetria sopra indicata.
Ciò premesso, considerato che la servitù prediale può essere costituita volontariamente, deve ritenersi che, con la scrittura privata del 2019, le parti abbiano modificato il tracciato della servitù di passaggio già esercitata da Controparte_1 stabilendo che la stessa debba essere esercitata nella porzione di terreno indicata nella planimetria allegata e corrispondente a quella sopra individuata contrassegnata con la linea blu.
Considerato il contenuto dell'accordo sottoscritto dalle parti, non può assumere rilevanza che abbia esercitato la servitù di passaggio dal 1979 in un Controparte_1 luogo diverso da quello individuato nella scrittura dell'1.7.2019, in quanto, anche là dove si volesse ritenere che lo stesso aveva acquistato il diritto di passaggio nella stradina individuata con colore grigio nella planimetria allegata dal ctu per effetto dell'usucapione, il contenuto della servitù di passaggio è stato modificato in virtù dell'accordo sottoscritto dalle parti.
Non può assumere rilevanza la circostanza che successivamente all'accordo il sig. abbia continuato ad esercitare il passaggio nella stradina sopra indicata, in CP_1 quanto, stante la decorrenza di un nuovo termine per l'esercizio del possesso
Pag. 9 di 13 corrispondente alla servitù di passaggio, non sarebbe comunque trascorso il tempo ventennale necessario per l'acquisto del diritto per effetto dell'usucapione.
Di conseguenza, non può essere accolta la domanda riconvenzionale avanzata da e da volta a dichiarare che Controparte_1 Controparte_2 CP_1
ha acquistato il diritto della servitù di passaggio sul terreno distino al F.8
[...] mapp.li 119, 2063 (ex 45), 682, 681 per effetto dell'usucapione.
Va accolta invece la domanda di parte attrice volta a condannare CP_1
alla cessazione del passaggio esercitato su area diversa da quella destinata alla
[...] servitù costituita il 21.03.1979, meglio individuata nella scrittura privata dell'1.7.2019.
2) La domanda di parte attrice diretta ad accertare l'inesistenza di una servitù di condutture sul proprio fondo distinto al F. 8, mapp. 2063 (ex 45), è fondata e va accolta.
In tema di azione negatoria, mentre spetta all'attore dimostrare, anche per via presuntiva, il mero esercizio del possesso del fondo in forza di un titolo valido, grava sul convenuto che eccepisca la titolarità di un diritto reale limitato sul bene, fornire la relativa prova (Cass. Civ., ord. n. 6806/2025; ord. n. 1905/2023).
Nel caso di specie ha dedotto di aver acquistato per effetto Controparte_1 dell'usucapione il diritto di servitù di acquedotto e di fognatura lungo la stessa area su cui esercita la servitù di passaggio. Tuttavia quest'ultimo non ha Controparte_1 dedotto istanze istruttorie idonee a dimostrare l'esistenza di tali tubature e la presenza di opere visibili e permanenti idonee a rivelare in maniera inequivoca l'insistenza del peso gravante sul terreno di proprietà dell'attore da oltre vent'anni. A tal fine non può ritenersi sufficiente il capitolo di prova testimoniale dedotto nella memoria depositata il
21.1.2024: “Vero che oltre a transitare nella predetta servitù di passaggio, nella predetta servitù di passaggio passano anche i tubi dell'acqua e delle fogne nonché il tubo della raccolta delle acque del fabbricato del Sig. per poi confluire in Via Controparte_1
Monte Rasu”.
Pertanto va respinta la domanda riconvenzionale avanzata da e Controparte_1 volta a dichiarare in capo al convenuto l'acquisto per Controparte_2 intervenuta usucapione “della servitù delle tubature e fognature esistenti, con scolo delle acque in Via Monte Rasu” sul fondo distinto F.8 mapp.li 119, 2063 (ex 45), 682, 681.
Né il convenuto ha dedotto un titolo diverso dall'usucapione.
Per l'effetto va accolta la domanda dell'attore volta a condannare CP_1
a rimuovere a propria cura e spese, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla
[...]
Pag. 10 di 13 notifica della sentenza, le condutture insistenti nei predetti mappali 681 e 2063 destinati ad esercitare la servitù di acquedotto e di scolo.
Come richiesto dalla parte attrice, va fissata, ai sensi dell'art. 614 bis, c.p.c., tenuto conto del valore della controversia e della natura della prestazione dovuta, la somma di € 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della rimozione a decorrere dal 150° giorno successivo alla notifica della sentenza.
4) La domanda di parte attrice volta a condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni causati all'attore va accolta.
Secondo quanto sostenuto da l'esercizio delle servitù Parte_1 sopra indicate ha determinato una limitazione del godimento del fondo. In particolare l'attore ha sostenuto che dall'estate del 2019 l'attore non ha più un accesso nella parte del suo terreno distinta in Catasto Terreni col foglio 8, mappale 681 e per l'adiacente parte del mappale 2063 esattamente corrispondente all'area urbana censita in Catasto
Fabbricati col foglio 8, mappale 2063 sub 3, posta a livello dell'ex lastrico solare, in quanto e hanno collocato una catena e un lucchetto al CP_2 Controparte_1 cancello esistente;
che sono stati interrotti i lavori di sopraelevazione della casa iniziati nel marzo del 2020 a causa dell'impossibilità di scavare e realizzare la rampa di accesso diretto dalla via Monte Rasu;
che sarà necessario rinnovare la concessione edilizia, con ulteriore aggravio dei costi;
che ha subito un processo possessorio nonostante la consapevolezza di di non essere titolare di alcun diritto reale. Controparte_1
Secondo ciò che risulta dalla documentazione prodotta, in data 17.10.2019
è stato autorizzato dal comune di Bottidda a realizzare la Parte_1 sopraelevazione dell'unità immobiliare dita in Monte Rasu 16 (v. doc. 12 fasc. ricorrente). Come emerge dalla proposta progettuale, al confine con il mapp.le 119, è stata prevista la realizzazione di una rampa. Il convenuto si è opposto allo sbancamento per l'esecuzione della rampa a causa della presenza delle tubature (v. doc. 20 fasc. attore).
Sulla base di tale documentazione può ritenersi dimostrato che la presenza dei tubi dell'acqua e delle fognature abbia ostacolato l'esecuzione dei lavori da parte dell'attore; tuttavia non è stato allegato alcun documento che consenta di accertare la maggiore entità dei costi sostenuti da parte attrice.
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la lesione del diritto di proprietà conseguente all'esercizio abusivo di una servitù è di per sé produttiva di un
Pag. 11 di 13 danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, un parametro di liquidazione equitativa (Cass., n.12630 del 13 maggio
2019; Cass., n. 22835/2024).
Considerato che, a causa della presenza delle tubature e dell'esercizio della servitù di passaggio in un luogo parzialmente diverso da quello concordato tra le parti senza il consenso dell'attore dal dicembre 2020 ad oggi, ha subito Parte_1 una limitazione nel godimento del suo fondo per cinque anni, con la creazione di ostacoli all'esecuzione dei lavori, e che le parti hanno indicato nella permuta del
26.11.2010 il valore dell'immobile in € 10.000,00, rivalutato alla data attuale in €
12.980,00, si ritiene che debba essere liquidata in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni la somma di € 5.192,00 (corrispondente all'8% del valore dell'immobile moltiplicato per 5 anni), da considerarsi al valore attuale della moneta. Deve escludersi invece il risarcimento del danno per aver subito un procedimento possessorio, stante l'illegittimità della condotta di spoglio dell'attore accertata con l'ordinanza del
31.03.2021.
Pertanto va condannato a corrispondere a favore dell'attore a Controparte_1 titolo di risarcimento dei danni la somma di € 5.192,00.
4) Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue il criterio della soccombenza. Le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico del convenuto e della parte intervenuta in pari misura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così dispone:
- accerta che sul fondo di proprietà dell'attore censito al Catasto Terreni di
Bottidda col foglio 8, mappale 681 e mappale 2063 insiste la servitù di passaggio in favore del fondo censito al Catasto Terreni di Bottidda al foglio 8, mappale 682, di proprietà del convenuto secondo i termini indicati nella scrittura privata dell'1.7.2019 e nella planimetria allegata e per l'effetto ordina a la cessazione del Controparte_1 passaggio esercitato su area diversa da quella destinata alla servitù individuata nella scrittura privata dell'1.7.2019;
- accerta che sul fondo di proprietà dell'attore censito al Catasto Terreni di
Bottidda al foglio 8, mappale 681 e mappale 2063 non insiste la servitù di condutture a favore del fondo censito al Catasto Terreni di Bottidda col foglio 8, mappale 682, e per
Pag. 12 di 13 l'effetto condanna il convenuto alla rimozione a propria cura e spese, entro il termine di
60 giorni dalla notifica della sentenza, delle condutture insistenti nei predetti mappali
681 e 2063 destinati ad esercitare la servitù di acquedotto e di scolo;
- dispone che versi all'attore la somma di € 10,00 per ogni Controparte_1 giorno di ritardo nell'esecuzione della rimozione a decorrere dal 150° giorno successivo alla notifica della sentenza;
- condanna a corrispondere a favore dell'attore a titolo di Controparte_1 risarcimento dei danni la somma di € 5.192,00;
- respinge le domande avanzate da e da Controparte_1 Controparte_2
[...]
- condanna e a corrispondere a Controparte_1 Controparte_2 favore dell'attore le spese di lite che liquida in € 3.807,65 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico di e Controparte_1 [...]
in pari misura. Controparte_2
Così deciso in UO il 17 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Tiziana Longu
Pag. 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di UO, Sezione Civile, in persona del giudice Dott.ssa Tiziana
Longu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 6.6.2022 e segnata al n. 640/2022 R.G. pendente tra:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CEDRINO GABRIELLA, elettivamente domiciliato in VIA P.
CATTE N. 94/A, NUORO, presso lo studio del difensore
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. TILOCCA SALVATORICA NAZARENA, elettivamente domiciliato in VIA
CARDUCCI N. 20, NUORO, presso lo studio del difensore
E
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. DI SALVATORE GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in VIA F.LLI KENNEDY N. 10, NUORO, presso lo studio del difensore
CONVENUTI
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio Parte_1
, chiedendo “1) accertare e dichiarare che a carico del fondo attoreo Controparte_1 censito al Catasto Terreni di Bottidda col foglio 8, mappale 681 e mappale 2063
(corrispondente all'area urbana riportata in Catasto Fabbricati di Bottidda col foglio 8, mappale 2063 sub 3) non esiste una servitù di passaggio diversa e/o ulteriore da quella costituita con l'atto di divisione ricevuto dal Notaio in data 21.03.1979, Persona_1
Rep. 43430/5242, in favore del fondo censito al Catasto Terreni di Bottidda col foglio 8, mappale 682, di proprietà del convenuto;
2) accertare e dichiarare che la servitù di passaggio costituita con l'atto di divisione ricevuto dal Notaio in data Persona_1
21.03.1979, Rep. 43430/5242, di cui al precedente capo 1°, deve essere esercitata lungo una fascia del fondo attoreo che, partendo dalla via Monte Rasu sino al predetto mappale 682, corre parallela alla linea del confine catastale del mappale 119 con i mappali 681 e 2063 del foglio 8 Catasto Terreni di Bottidda per una larghezza di due metri dal detto confine, come da termini apposti dalle parti in data 1.7.2019; 3) per l'effetto, condannare alla immediata cessazione del passaggio Controparte_1 abusivamente esercitato su area diversa da quella destinata alla servitù costituita il
21.03.1979, come meglio individuata nel precedente capo 2°, contestualmente ordinando al convenuto la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore; 4) accertare e dichiarare che non esiste alcuna servitù di condutture a carico del fondo attoreo censito al Catasto Terreni di Bottidda col foglio 8, mappale 681 e mappale 2063 (in particolare nella parte corrispondente all'area urbana riportata in Catasto Fabbricati di Bottidda col foglio 8, mappale 2063 sub 3); 5) per l'effetto, condannare a rimuovere a propria cura e spese, entro e Controparte_1 non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito della sentenza, tutti i manufatti e le condutture insistenti nei predetti mappali 681 e 2063 (in particolare nella parte corrispondente all'area urbana riportata in Catasto Fabbricati di Bottidda col foglio 8, mappale 2063 sub 3); 6) condannare a pagare in favore dell'attore Controparte_1
l'importo di € 50,00, ovvero la diversa, maggiore o minore somma determinata dal giudicante, per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione spontanea ed integrale dei provvedimenti di cui ai capi 3° e 5° che precedono;
7) condannare a risarcire tutti i danni cagionati medio tempore all'attore Controparte_1 dalla vicenda in oggetto, sino alla effettiva rimozione delle opere e alla effettiva cessazione delle condotte moleste, come indicati e quantificati in corso di causa ovvero nella somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa;
8) con vittoria delle competenze di lite”.
La parte attrice ha dedotto che, con atto pubblico di scioglimento della comunione Per ereditaria a rogito notaio del 21.3.1979, i germani Parte_1
Pag. 2 di 13 , e AB hanno diviso in quattro parti il terreno sito in CP_1 Controparte_2
Bottida, loc. “Don Pera”, originariamente appartenente al comune padre;
che per effetto di tale divisione all'attore è stata assegnata la porzione di terreno distinta al fg. 8, mapp.
119, al convenuto quella distinta al fg. 8, mapp. 682 e a Controparte_1 [...]
la porzione identificata al fg. 8, mappali 45 e 681; che con il medesimo atto CP_2 pubblico è stata costituita una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore del fondo distinto al fg. 8, mapp. 682 assegnato a e a carico dei mappali Controparte_1
45 e 681, da esercitarsi a cavallo dei mappali 45 e 119/A; che con atto del 26.11.2010 a rogito notaio e hanno Per_2 Parte_1 Controparte_2 permutato tra loro gli immobili ricevuti con l'atto di divisione del 1979, per cui l'attore
è divenuto proprietario dei terreni distinti al fg. 8, mappali 45 e 681; che la servitù di passaggio prevista dall'atto pubblico di divisione del 1979 per anni è rimasta non apparente, non essendovi segni di demarcazione;
che nel mese di maggio 2019 i tecnici incaricati dalle parti per individuare la linea di confine tra i terreni hanno appurato che la sede del passaggio utilizzata da per accedere al proprio fondo non Controparte_1 corrispondeva a quella individuata nell'atto pubblico di divisione del 1979 in quanto il camminamento non era posto a cavallo fra i mapp.li 2063 (ex 45), 681 e 119 (ex 119
A), ma era traslato e ricadeva totalmente all'interno del mapp.le 119 e del mapp.le
2063; che in data 21.5.2019 i germani hanno raggiunto un accordo per la CP_1 delimitazione della sede del passaggio mantenendo lo status quo;
che con ulteriore accordo datato 1.7.2019 le parti hanno individuato i confini del passaggio in conformità con quanto previsto dall'accordo di divisione del 1979; che, nonostante l'accordo raggiunto, ha continuato ad utilizzare il precedente stradello sui Controparte_1 mapp.li 2063 e 119; che ha acconsentito al passaggio del Parte_1 convenuto in tale sede alternativa per mera tolleranza;
che si è Controparte_1 adoperato per rimuovere un palo elettrico dalla sede del passaggio individuata con l'accordo dell'1.7.2019 per poterlo utilizzare anche con i mezzi, ma le attività di rimozione e spostamento del palo non si sono concluse;
che nel mese di marzo 2020 il convenuto ha proposto azione di manutenzione per la reintegrazione nel possesso lamentando la riduzione della sede stradale da parte di che Parte_1 il Tribunale di UO ha riconosciuto l'avvenuto spoglio e ha condannato
[...] all'arretramento della recinzione;
che nel corso di quel giudizio Parte_1 possessorio ha dichiarato che nella porzione di terreno in Controparte_1
Pag. 3 di 13 contestazione passano i tubi di conduzione dell'acqua e delle fogne alla propria abitazione, nonché il tubo di raccolta delle acque che da tale abitazione confluisce nella via Monte Rasu;
che la parte attrice non ha mai acconsentito a dette servitù e che ha appreso della loro esistenza solo al momento del ricevimento della notifica del ricorso per la reintegra nel possesso, in quanto non visibili;
che non esiste un titolo costitutivo delle stesse;
che, a causa delle condotte poste in essere dal convenuto,
[...] ha subito dei pregiudizi economici in quanto l'imposizione delle Parte_1 servitù determina una perdita di valore del fondo asservito, egli non ha più accesso al proprio immobile dalla via Monte Rasu, ha dovuto interrompere i lavori di sopraelevazione dello stesso, ha dovuto rinnovare la relativa concessione edilizia con aggravio di costi, ha ingiustamente subito un procedimento possessorio.
Con comparsa depositata il 28.9.2022 si è costituito in giudizio CP_1
, il quale ha chiesto dichiarare “in via preliminare:
[...]
l'improcedibilità/inammissibilità dell'azione per decorrenza del termine per proporre l'azione; con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio. In subordine: Rigettare
l'avversa domanda, in quanto infondata, in fatto e in diritto. In ulteriore subordine: accertare e dichiarare la servitù di passaggio e la servitù delle tubature e fognature esistenti, con scolo delle acque in Via Monte Rasu da oltre vent'anni sul fondo in questione ad esercizio del Sig. ; Con vittoria di spese, diritti e onorari Controparte_1 di giudizio”.
Il convenuto ha dedotto di essere proprietario del terreno distinto al fg. 8, mapp.
682 e del fabbricato distinto al fg. 8, mapp. 2265 del comune di Bottidda;
che da oltre vent'anni esercita il possesso pieno, pacifico e ininterrotto dei predetti immobili;
che ha da sempre esercitato la servitù di passaggio transitandovi sia a piedi che in macchina per accedere al proprio fabbricato dalla pubblica via Monte Rasu;
che nella medesima servitù di passaggio passano anche i tubi dell'acqua e delle fogne nonché il tubo di raccolta delle acque del fabbricato del convenuto, per poi confluire nella via Monte
Rasu; che potrebbe accedere al proprio fondo passando a Parte_1 destra del confine della servitù di passaggio;
che nel mese di marzo 2020
[...]
e hanno recintato l'area adibita al transito per Parte_1 Per_3 Per_4 accedere all'abitazione del convenuto;
che con ordinanza dell'1.4.2021, il Tribunale di
UO ha accolto il ricorso per la reintegra nel possesso promosso dal CP_1
contro che nel corso del procedimento
[...] Parte_1
Pag. 4 di 13 possessorio sono state prodotte le immagini raffiguranti il tubo di scolo delle acque e che dunque tale servitù è apparente;
che tutti i germani nonché la comune CP_1 madre hanno prestato il proprio consenso alla servitù di Controparte_3 passaggio e al transito delle tubature e della fognatura nel terreno in contestazione.
All'udienza del 18.10.2022 il convenuto ha precisato che la domanda formulata in via subordinata dev'essere intesa come domanda riconvenzionale volta ad accertare l'usucapione della servitù di passaggio e della servitù di fognatura.
Disposta l'integrazione del contraddittorio, con comparsa depositata il 30.5.2023 si è costituita in giudizio , la quale ha domandato “in via Controparte_2 principale e nel merito: previo accertamento, dichiarare per intervenuta usucapione la servitù di passaggio e la servitù delle tubature e fognature esistenti, con scolo delle acque in Via Monte Rasu siccome presenti da oltre vent'anni sul fondo in questione F.8 mapp.li 119, 2063 (ex 45), 681, 682 ad esercizio di;
in ogni caso: con Controparte_1 vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
La convenuta ha dedotto di aver ceduto con atto di permuta a Parte_1 il terreno distinto al fg. 8, mappali 45 e 681 e di aver ricevuto dallo stesso, con
[...] il medesimo atto, l'immobile distinto al fg. 8, mapp. 119; che sui suddetti mappali esiste da oltre venti anni una servitù di passaggio che dalla pubblica via Monte Rasu conduce all'immobile di e che negli stessi mappali passano anche le tubature Controparte_1 delle fogne e delle acque bianche provenienti dalla casa di;
che le Controparte_1 predette servitù sono state costituite con il permesso di tutti i germani e della CP_1 comune madre Controparte_3
Esperita la procedura di mediazione obbligatoria con esito negativo, svolta la ctu, all'udienza del 15.4.2025 le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate nelle rispettive memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
La parte attrice ha concluso domandando: “1°) accertare e dichiarare che a carico del fondo attoreo censito al Catasto Terreni di Bottidda col foglio 8, mappale 681 e mappale 2063 (corrispondente all'area urbana riportata in Catasto Fabbricati di Bottidda col foglio 8, mappale 2063 sub 3) non esiste una servitù di passaggio diversa e/o ulteriore da quella costituita con l'atto di divisione ricevuto dal Notaio in Persona_1 data 21.03.1979, Rep. 43430/5242, in favore del fondo censito al Catasto Terreni di
Bottidda col foglio 8, mappale 682, di proprietà del convenuto;
2°) accertare e dichiarare che la servitù di passaggio costituita con l'atto di divisione ricevuto dal
Pag. 5 di 13 Notaio in data 21.03.1979, Rep. 43430/5242, di cui al precedente capo 1°, Persona_1 deve essere esercitata lungo una fascia del fondo attoreo che, partendo dalla via Monte
Rasu sino al predetto mappale 682, corre parallela alla linea del confine catastale del mappale 119 con i mappali 681 e 2063 del foglio 8 Catasto Terreni di Bottidda per una larghezza di due metri dal detto confine, come da termini apposti dalle parti in data
1.7.2019; 3°) per l'effetto, condannare alla immediata cessazione del Controparte_1 passaggio abusivamente esercitato su area diversa da quella destinata alla servitù costituita il 21.03.1979, come meglio individuata nel precedente capo 2°, contestualmente ordinando al convenuto la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore; 4°) accertare e dichiarare che non esiste alcuna servitù di condutture a carico del fondo attoreo censito al Catasto
Terreni di Bottidda col foglio 8, mappale 681 e mappale 2063 (in particolare nella parte corrispondente all'area urbana riportata in Catasto Fabbricati di Bottidda col foglio 8, mappale 2063 sub 3); 5°) per l'effetto, condannare a rimuovere a Controparte_1 propria cura e spese, entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito della sentenza, tutti i manufatti e le condutture insistenti nei predetti mappali 681 e 2063
(in particolare nella parte corrispondente all'area urbana riportata in Catasto Fabbricati di Bottidda col foglio 8, mappale 2063 sub 3); 6°) condannare a Controparte_1 pagare in favore dell'attore l'importo di € 50,00, ovvero la diversa, maggiore o minore somma determinata dal giudicante, per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione spontanea ed integrale dei provvedimenti di cui ai capi 3° e 5° che precedono;
7°) condannare a risarcire tutti i danni cagionati medio Controparte_1 tempore all'attore dalla vicenda in oggetto, sino alla effettiva rimozione delle opere e alla effettiva cessazione delle condotte moleste, come indicati e quantificati in corso di causa ovvero nella somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa;
Sulla domanda riconvenzionale 8°) rigettare ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto;
In ogni caso 9°) con vittoria di spese e competenze di lite”.
Il convenuto ha chiesto “A. Rigettare l'avversa domanda, in Controparte_1 quanto infondata, in fatto e in diritto con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di giudizio;
B. Accertare e dichiarare l'acquisto per intervenuta usucapione della servitù di passaggio e della servitù delle tubature e fognature esistenti, con scolo delle acque in
Via Monte Rasu da oltre vent'anni sul fondo in questione F.8 mapp.li 119, 2063 (ex 45),
682, 681 ad esercizio del Sig. proprietario e possessore Controparte_1
Pag. 6 di 13 dell'immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Bottidda al F.8 mapp.le 2265;
C. per l'effetto ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sassari la trascrizione della sentenza di usucapione a favore dell'istante e controparte convenuta , nonché le conseguenti volture;
D. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
La convenuta ha domandato “in via principale e Controparte_2 nel merito: a.- previo accertamento, dichiarare l'acquisto per intervenuta usucapione della servitù di passaggio e della servitù delle tubature e fognature esistenti, con scolo delle acque in Via Monte Rasu siccome presenti da oltre vent'anni sul fondo in questioneF.8 mapp.li 119, 2063 (ex 45), 681, 682 ad esercizio di;
in Controparte_1 ogni caso: b.-con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
1) La domanda di parte attrice volta ad accertare che la servitù di passaggio Per costituita con l'atto di divisione a rogito notaio del 21.3.2019 deve essere esercitata sul fondo attoreo secondo i termini apposti dalle parti in data 1.7.2019 è fondata e va accolta.
Secondo ciò che risulta dai documenti prodotti, con atto pubblico del 21.3.1979
in qualità di genitore esercente la potestà sulla minore Controparte_3
, Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
hanno diviso il terreno sito in Bottidda loc. Don Pera mediante Controparte_4
l'assegnazione a della porzione di Ha.
0.13.60 censita al CP_1 Controparte_2
Catasto Terreni al F. 8, mapp.li 45 e 681; a della porzione Parte_1 di Ha.
0.13.60 censita al Catasto al F. 8, mapp.le 119; a della Controparte_4 porzione di Ha 0.12.55 censita al Catasto al F. 8, mapp.le 577; a Controparte_1 della porzione di Ha.
0.12.55 censita al Catasto al F. 9, mapp.le 682. Nell'atto di divisione si costituisce a favore del terreno censito al mapp.le 682 una servitù di passaggio dalla strada pubblica sui mapp.li 681 e 45 da esercitarsi a cavallo del mapp.le
45 e 119/A sia a piedi che con automezzi.
Con atto di permuta del 6.11.2010 ha trasferito il suo Parte_1 diritto di nuda proprietà sul terreno distinto al mapp.le 119 a Controparte_2
mentre ha trasferito a il
[...] Controparte_2 Parte_1 diritto di nuda proprietà sui terreni censiti ai mapp.li 45 e 681.
Pag. 7 di 13 Mediante scrittura privata dell'1.7.2019 le parti hanno dato atto di aver provveduto a delimitare le rispettive proprietà mediante il picchettamento dei termini catastali intercorrenti trai mappali 682, 681, 119 e 2063 (ex 45) e all'apposizione dei termini planimetrici relativi alla servitù di passaggio a favore del mapp.le 682. Nello stesso atto si è precisato che le parti interessate “sono convenute di comune accordo alla definizione della soluzione di passaggio come in loco materializzata e come risulta dagli elaborati tecnici allegati alla scrittura”. Nella planimetria allegata, sottoscritta da tutte le parti, è rappresentato il luogo destinato alla servitù di passaggio sul mapp.le 681 e in parte sui mapp.li 119 e 2063.
Come è stato evidenziato dal ctu, nello schema di apposizione dei termini della servitù di passaggio dell'1.7.2019 è stato individuato uno stradello della larghezza di
4,00 metri che dalla via Monte Rasu conduce al fondo del convenuto. Il ctu ha evidenziato che la delimitazione effettuata con picchettamento dalle parti con l'accordo dell'1.7.2019, salve le distorsioni derivanti da un leggero indice di deformazione della mappa catastale, corrisponde alla previsione dell'atto di divisione del 1979.
Il ctu ha altresì riscontrato che il convenuto esercita il Controparte_1 passaggio in uno stradello che ricade in parte nella particella 119 di proprietà della sig.ra in parte nella particella 681 e 2063 (ex 45) di Controparte_2 proprietà del sig. fino a giungere al fondo dominante Parte_1 ovvero alla particella 682 di proprietà del sig. in una porzione di Controparte_1 terreno parzialmente diversa da quella individuata nell'accordo dell'1.7.2019, come emerge dalla seguente planimetria:
Pag. 8 di 13 E' altresì pacifico, essendo stato ammesso dallo stesso attore, che dal 1979 al
2019 abbia esercitato il passaggio sull'area contrassegnata in grigio Controparte_1 nella planimetria sopra indicata.
Ciò premesso, considerato che la servitù prediale può essere costituita volontariamente, deve ritenersi che, con la scrittura privata del 2019, le parti abbiano modificato il tracciato della servitù di passaggio già esercitata da Controparte_1 stabilendo che la stessa debba essere esercitata nella porzione di terreno indicata nella planimetria allegata e corrispondente a quella sopra individuata contrassegnata con la linea blu.
Considerato il contenuto dell'accordo sottoscritto dalle parti, non può assumere rilevanza che abbia esercitato la servitù di passaggio dal 1979 in un Controparte_1 luogo diverso da quello individuato nella scrittura dell'1.7.2019, in quanto, anche là dove si volesse ritenere che lo stesso aveva acquistato il diritto di passaggio nella stradina individuata con colore grigio nella planimetria allegata dal ctu per effetto dell'usucapione, il contenuto della servitù di passaggio è stato modificato in virtù dell'accordo sottoscritto dalle parti.
Non può assumere rilevanza la circostanza che successivamente all'accordo il sig. abbia continuato ad esercitare il passaggio nella stradina sopra indicata, in CP_1 quanto, stante la decorrenza di un nuovo termine per l'esercizio del possesso
Pag. 9 di 13 corrispondente alla servitù di passaggio, non sarebbe comunque trascorso il tempo ventennale necessario per l'acquisto del diritto per effetto dell'usucapione.
Di conseguenza, non può essere accolta la domanda riconvenzionale avanzata da e da volta a dichiarare che Controparte_1 Controparte_2 CP_1
ha acquistato il diritto della servitù di passaggio sul terreno distino al F.8
[...] mapp.li 119, 2063 (ex 45), 682, 681 per effetto dell'usucapione.
Va accolta invece la domanda di parte attrice volta a condannare CP_1
alla cessazione del passaggio esercitato su area diversa da quella destinata alla
[...] servitù costituita il 21.03.1979, meglio individuata nella scrittura privata dell'1.7.2019.
2) La domanda di parte attrice diretta ad accertare l'inesistenza di una servitù di condutture sul proprio fondo distinto al F. 8, mapp. 2063 (ex 45), è fondata e va accolta.
In tema di azione negatoria, mentre spetta all'attore dimostrare, anche per via presuntiva, il mero esercizio del possesso del fondo in forza di un titolo valido, grava sul convenuto che eccepisca la titolarità di un diritto reale limitato sul bene, fornire la relativa prova (Cass. Civ., ord. n. 6806/2025; ord. n. 1905/2023).
Nel caso di specie ha dedotto di aver acquistato per effetto Controparte_1 dell'usucapione il diritto di servitù di acquedotto e di fognatura lungo la stessa area su cui esercita la servitù di passaggio. Tuttavia quest'ultimo non ha Controparte_1 dedotto istanze istruttorie idonee a dimostrare l'esistenza di tali tubature e la presenza di opere visibili e permanenti idonee a rivelare in maniera inequivoca l'insistenza del peso gravante sul terreno di proprietà dell'attore da oltre vent'anni. A tal fine non può ritenersi sufficiente il capitolo di prova testimoniale dedotto nella memoria depositata il
21.1.2024: “Vero che oltre a transitare nella predetta servitù di passaggio, nella predetta servitù di passaggio passano anche i tubi dell'acqua e delle fogne nonché il tubo della raccolta delle acque del fabbricato del Sig. per poi confluire in Via Controparte_1
Monte Rasu”.
Pertanto va respinta la domanda riconvenzionale avanzata da e Controparte_1 volta a dichiarare in capo al convenuto l'acquisto per Controparte_2 intervenuta usucapione “della servitù delle tubature e fognature esistenti, con scolo delle acque in Via Monte Rasu” sul fondo distinto F.8 mapp.li 119, 2063 (ex 45), 682, 681.
Né il convenuto ha dedotto un titolo diverso dall'usucapione.
Per l'effetto va accolta la domanda dell'attore volta a condannare CP_1
a rimuovere a propria cura e spese, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla
[...]
Pag. 10 di 13 notifica della sentenza, le condutture insistenti nei predetti mappali 681 e 2063 destinati ad esercitare la servitù di acquedotto e di scolo.
Come richiesto dalla parte attrice, va fissata, ai sensi dell'art. 614 bis, c.p.c., tenuto conto del valore della controversia e della natura della prestazione dovuta, la somma di € 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della rimozione a decorrere dal 150° giorno successivo alla notifica della sentenza.
4) La domanda di parte attrice volta a condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni causati all'attore va accolta.
Secondo quanto sostenuto da l'esercizio delle servitù Parte_1 sopra indicate ha determinato una limitazione del godimento del fondo. In particolare l'attore ha sostenuto che dall'estate del 2019 l'attore non ha più un accesso nella parte del suo terreno distinta in Catasto Terreni col foglio 8, mappale 681 e per l'adiacente parte del mappale 2063 esattamente corrispondente all'area urbana censita in Catasto
Fabbricati col foglio 8, mappale 2063 sub 3, posta a livello dell'ex lastrico solare, in quanto e hanno collocato una catena e un lucchetto al CP_2 Controparte_1 cancello esistente;
che sono stati interrotti i lavori di sopraelevazione della casa iniziati nel marzo del 2020 a causa dell'impossibilità di scavare e realizzare la rampa di accesso diretto dalla via Monte Rasu;
che sarà necessario rinnovare la concessione edilizia, con ulteriore aggravio dei costi;
che ha subito un processo possessorio nonostante la consapevolezza di di non essere titolare di alcun diritto reale. Controparte_1
Secondo ciò che risulta dalla documentazione prodotta, in data 17.10.2019
è stato autorizzato dal comune di Bottidda a realizzare la Parte_1 sopraelevazione dell'unità immobiliare dita in Monte Rasu 16 (v. doc. 12 fasc. ricorrente). Come emerge dalla proposta progettuale, al confine con il mapp.le 119, è stata prevista la realizzazione di una rampa. Il convenuto si è opposto allo sbancamento per l'esecuzione della rampa a causa della presenza delle tubature (v. doc. 20 fasc. attore).
Sulla base di tale documentazione può ritenersi dimostrato che la presenza dei tubi dell'acqua e delle fognature abbia ostacolato l'esecuzione dei lavori da parte dell'attore; tuttavia non è stato allegato alcun documento che consenta di accertare la maggiore entità dei costi sostenuti da parte attrice.
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la lesione del diritto di proprietà conseguente all'esercizio abusivo di una servitù è di per sé produttiva di un
Pag. 11 di 13 danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, un parametro di liquidazione equitativa (Cass., n.12630 del 13 maggio
2019; Cass., n. 22835/2024).
Considerato che, a causa della presenza delle tubature e dell'esercizio della servitù di passaggio in un luogo parzialmente diverso da quello concordato tra le parti senza il consenso dell'attore dal dicembre 2020 ad oggi, ha subito Parte_1 una limitazione nel godimento del suo fondo per cinque anni, con la creazione di ostacoli all'esecuzione dei lavori, e che le parti hanno indicato nella permuta del
26.11.2010 il valore dell'immobile in € 10.000,00, rivalutato alla data attuale in €
12.980,00, si ritiene che debba essere liquidata in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni la somma di € 5.192,00 (corrispondente all'8% del valore dell'immobile moltiplicato per 5 anni), da considerarsi al valore attuale della moneta. Deve escludersi invece il risarcimento del danno per aver subito un procedimento possessorio, stante l'illegittimità della condotta di spoglio dell'attore accertata con l'ordinanza del
31.03.2021.
Pertanto va condannato a corrispondere a favore dell'attore a Controparte_1 titolo di risarcimento dei danni la somma di € 5.192,00.
4) Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue il criterio della soccombenza. Le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico del convenuto e della parte intervenuta in pari misura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così dispone:
- accerta che sul fondo di proprietà dell'attore censito al Catasto Terreni di
Bottidda col foglio 8, mappale 681 e mappale 2063 insiste la servitù di passaggio in favore del fondo censito al Catasto Terreni di Bottidda al foglio 8, mappale 682, di proprietà del convenuto secondo i termini indicati nella scrittura privata dell'1.7.2019 e nella planimetria allegata e per l'effetto ordina a la cessazione del Controparte_1 passaggio esercitato su area diversa da quella destinata alla servitù individuata nella scrittura privata dell'1.7.2019;
- accerta che sul fondo di proprietà dell'attore censito al Catasto Terreni di
Bottidda al foglio 8, mappale 681 e mappale 2063 non insiste la servitù di condutture a favore del fondo censito al Catasto Terreni di Bottidda col foglio 8, mappale 682, e per
Pag. 12 di 13 l'effetto condanna il convenuto alla rimozione a propria cura e spese, entro il termine di
60 giorni dalla notifica della sentenza, delle condutture insistenti nei predetti mappali
681 e 2063 destinati ad esercitare la servitù di acquedotto e di scolo;
- dispone che versi all'attore la somma di € 10,00 per ogni Controparte_1 giorno di ritardo nell'esecuzione della rimozione a decorrere dal 150° giorno successivo alla notifica della sentenza;
- condanna a corrispondere a favore dell'attore a titolo di Controparte_1 risarcimento dei danni la somma di € 5.192,00;
- respinge le domande avanzate da e da Controparte_1 Controparte_2
[...]
- condanna e a corrispondere a Controparte_1 Controparte_2 favore dell'attore le spese di lite che liquida in € 3.807,65 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico di e Controparte_1 [...]
in pari misura. Controparte_2
Così deciso in UO il 17 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Tiziana Longu
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