Art. 23. Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati:
criteri di delega 1. L'attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio, del 26 ottobre 1998 , che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) classificare gli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati in base ai rischi che comportano per la salute umana e per l'ambiente;
b) assicurare il controllo sulle attivita' di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;
c) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;
d) prevedere l'elaborazione di piani di emergenza relativi al rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati;
e) prevedere misure adeguate per il controllo dell'eliminazione del materiale derivante dagli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati;
f) recepire il completamento dell'allegato II, parti B e C, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20-bis, introdotto dalla direttiva, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'ambiente;
g) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 .
Nota all' Art. 23:
Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 reca: "Attuazione della direttiva n. 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati".
criteri di delega 1. L'attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio, del 26 ottobre 1998 , che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) classificare gli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati in base ai rischi che comportano per la salute umana e per l'ambiente;
b) assicurare il controllo sulle attivita' di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;
c) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;
d) prevedere l'elaborazione di piani di emergenza relativi al rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati;
e) prevedere misure adeguate per il controllo dell'eliminazione del materiale derivante dagli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati;
f) recepire il completamento dell'allegato II, parti B e C, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20-bis, introdotto dalla direttiva, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'ambiente;
g) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 .
Nota all' Art. 23:
Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 reca: "Attuazione della direttiva n. 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati".