Articolo 7 della Legge 30 maggio 1989, n. 225
Articolo 6
Versione
25 giugno 1989
Art. 7. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvede il comune di Verona utilizzando le disponibilita' finanziarie del proprio bilancio.
Entrata in vigore il 25 giugno 1989