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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 4910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4910 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 3758/2025
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
Sezione quinta civile
Verbale dell'udienza di discussine ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del giorno 2.12.2025 alle ore 11.40 innanzi al Giudice dott. Giovanna
Nozzetti, viene chiamata la causa R.G. n. 3758 dell'anno 2025 promossa da
Parte_1 contro
CP_1
è presente l'avv. Giovanni Ruisi in sostituzione dell'avv. Castioni il quale si riporta alla comparsa di costituzione che alla memoria conclusiva chiedendo il rigetto dell'appello.
Chiede che la causa sia decisa.
Nessuno è presente per l'appellante.
Il Giudice
Pone la causa in decisione riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
Dà atto che alle ore 12,05 è sopraggiunto l'avv. Antonino Migliore in sost. dell'avv. Blasio il quale rappresenta di aver contattato telefonicamente, pochi minuti fa, il difensore di controparte rappresentando di aver tardato a presenziare all'udienza avendo ritenuto erroneamente che la causa sarebbe stata trattata dinanzi al Giudice di Pace.
All'esito, in assenza delle parti, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile r.g. 3758/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n. 3758 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ),rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco Blasio ), per mandato Email_1 depositato nel fascicolo informatico
Appellante
CONTRO
(Company n. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale notarile del 4.6.2020, dall'avv. Matteo Castioni del Foro di Verona Email_2
Appellata
OGGETTO: appello;
compensazione pecuniaria dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
- rigetta l'appello proposto da con l'atto di citazione notificato il Parte_1
20.3.2025 a avverso la sentenza n. 850/2025, emessa dal Controparte_2
Giudice di Pace di Palermo il 16.3.2025;
- dichiara le spese di lite interamente compensate;
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile r.g. 3758/2025
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 (nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
e dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE ottenne dal Giudice di Pace di Palermo decreto ingiuntivo n. 6191/2024 al Parte_1 fine di ottenere da il pagamento della sanzione pecuniaria di € 250,00 per CP_1 la cancellazione del volo FR 4100, tratta Palermo/Bari con partenza programmata per il giorno 18 luglio 2023.
Avverso il decreto propose opposizione la compagnia aerea, asserendo che il volo era stato cancellato a causa di una circostanza eccezionale, ossia un incendio all'interno dell'aeroporto che, stante il dirottamento di diversi voli sull'aeroporto di Palermo, ne aveva determinato la congestione, eccependo preliminarmente l'improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 10 L. 118/2022, e nel merito la prescrizione semestrale o annuale, ex artt. 418 cod. nav. E 2951 c.c., dell'avversa pretesa e la sua infondatezza nel merito.
L'opposto si costituì contestando le avverse eccezioni, sostenendo l'inapplicabilità del termine di prescrizione semestrale ed invocando l'effetto interruttivo del reclamo del giugno 2024 rispetto al termine annuale e comunque l'assenza di alcun termine di prescrizione per la proposizione dell'azione, anche nelle forme del ricorso monitorio;
contestò che la controparte avesse dato prova della circostanza eccezionale esimente dall'obbligo di pagamento dell'indennizzo.
Con la sentenza n. 850/2025 l'adito Giudice accolse l'opposizione, ritenendo decorso il termine semestrale dall'arrivo del volo a destinazione, e revocò il decreto ingiuntivo.
Avverso questa sentenza ha proposto appello, addebitando al primo Giudice Parte_1
l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 949 ter cod. nav. E dei principi espresso dalla Suprema Corte nella recente sentenza n. 4437/2024. Ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata e per il rigetto dell'avversa opposizione.
L'appellata ha contestato la fondatezza dell'impugnazione, ritenendo – col conforto di alcuni precedenti di merito - che correttamente il primo giudice avesse ravvisato nell'art. 418 cod. nav. la norma regolante la prescrizione dei diritti dei passeggeri nel trasporto aereo. Ha comunque negato, nel merito, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della compensazione pecuniaria.
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile r.g. 3758/2025
***
L'appello è infondato sebbene non si condivida il ragionamento giuridico che sorregge la decisione impugnata.
Secondo la prospettazione dell'appellante, per effetto dell'introduzione dell'art. 949 – ter cod. nav. ad opera del D. gs. 151/2006 non sarebbero più applicabili le disposizioni contenute negli artt. 418 cod. nav. e 2951 c.c., essendo divenuti imprescrittibili i diritti del trasportato.
Nella specie, l'art. 949 ter prevedendo che i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'art. 941, costituirebbe la lex specialis regolatrice del trasporto aereo che prevarrebbe sull'art. 1 cod. nav. e sull'applicazione analogica dell'art. 418 cod. nav. dettato per il trasporto marittimo.
In questa direzione orienterebbe peraltro la decisione n. 4427/2024 con cui la Suprema
Corte, confermando la sentenza pronunciata dai giudici di appello, avrebbe rigettato tutte le eccezioni relative alla prescrizione e alla decadenza invocate dalla ricorrente compagnia aerea col richiamo agli artt. 418 cod. nav., 2951 cod. civ. e 35 della Convenzione di
Montreal.
La Corte di legittimità, nella richiamata ordinanza, non ha però affatto risolto nel senso propugnato dall'appellante la questione relativa alla prescrizione;
se infatti, da un canto, ha ritenuto corretta la decisione appellata nella parte in cui aveva ritenuto che l'azione esperita, avendo ad oggetto non una pretesa risarcitoria, bensì una pretesa indennitaria, esulasse dall'ambito applicativo della Convenzione di Montreal, osservando come dai principi elaborati dalla giurisprudenza europea discendesse che la disciplina del termine di decadenza è rimessa al singolo Stato membro, per cui il rinvio contenuto negli artt. 949 ter e 941 cod. nav. alle norme comunitari e alla normativa internazionale non importa l'automatica applicazione della Convenzione di Montreal, trattandosi di un rinvio
“mobile”, non ha però esaminato nel merito le eccezioni di prescrizione pure sollevate dal ricorrente, avendo ritenuto che il relativo motivo di ricorso fosse stato erroneamente proposto come vizio di omessa pronuncia piuttosto che come vizio di violazione di legge.
Già la Corte di Giustizia (cfr. sentenza 22.11.2012 causa C-139/11) aveva affermato che il termine entro il quale devono essere promosse le azioni dirette a ottenere il versamento della compensazione pecuniaria prevista agli artt. 5 e 7 del Regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, in mancanza di disposizioni in materia nel medesimo regolamento, è stabilito conformemente alle regole di
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile r.g. 3758/2025 ciascuno Stato membro in materia di prescrizione dell'azione, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività; aveva al contempo escluso l'applicabilità a tali azioni del termine biennale di prescrizione fissato dall'art. 29 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre
1929 e dall'art. 35 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, poiché la misura della compensazione pecuniaria prevista agli artt. 5 e 7 del Regolamento n. 261/2004 esula dal campo di applicazione di tali Convenzioni.
Ed è noto che anteriormente alla novella del 2006 i giudici di legittimità avevano ritenuto che l'art. 1680 c.c, che sancisce l'applicabilità ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria delle norme del codice civile in materia di contratto di trasporto ove non derogate dal codice della navigazione, operasse anche nel rapporto tra le norme che regolano la prescrizione, per il trasporto in genere e per quello marittimo e aereo. Si era dunque esclusa l'applicabilità della prescrizione breve annuale prevista dall'art. 2951 c.c., ritenendosi invece operante, anche per il trasporto aereo, la prescrizione semestrale prevista dal primo comma dell'art. 418 cod. nav.
E a tale conclusione la Suprema Corte era pervenuta in forza dell'art. 949 cod. nav., nel testo ratione temporis vigente, che espressamente estendeva al trasporto aereo di persone e di bagagli gli articoli 397 a 418, per quanto non è disposto da questa sezione. (Cass. 31.7.2006
n. 17444).
Si è già detto che quell'art. 949 cod. nav oggi non è più vigente e che la lex specialis è adesso costituita dall'art. 941 cod. nav. secondo cui Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica;
a tale disposizioni rinvia espressamente l'art. 949 ter “Prescrizione”, stabilendo che i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'art. 941. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione..
Se questo dunque è l'attuale quadro normativo, la soluzione ermeneutica cui sono pervenuti i precedenti di merito invocati dall'appellata non può essere condivisa.
Muovendo infatti dalla corretta osservazione che scopo della riforma del 2006 era dichiaratamente quello di evitare che il regime vigente in Italia potesse essere, anche nell'applicazione della normativa internazionale, significativamente diverso da quello operante all'estero per effetto della normativa uniforme, considerato che, per i trasporti aerei internazionali, la prescrizione prevista dall'ordinamento interno era più breve del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 29 della Convenzione di Varsavia e poi dall'art. 35 della Convenzione di Montreal, le sentenze in argomento pervengono però
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile r.g. 3758/2025 alla conclusione che, fintato che mancherà una normativa internazionale prevedente un termine di decadenza, troverà applicazione in via analogica (per effetto dell'art. 1 cod. nav)
l'art. 418 cod. civ.
Si può infatti convenire con l'interpretazione per cui “gli stessi diritti” che ai sensi dell'art. 949 ter non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione, sono quelli per i quali operano norme sulla decadenza, per cui ove non vi siano norme internazionali contenenti specifiche decadenze per i diritti scaturenti dal Regolamento, dovrebbero soccorrere le norme interne sulla prescrizione, essendo ciò coerente con i principi dell'ordinamento interno (cfr. trib. Roma 8.10.2024) che rifiutano l'esistenza di diritti di contenuto patrimoniale imprescrittibili, specialmente nell'ambito dei contratti di trasporto.
Non ritiene invece chi giudica che tale considerazione apra all'applicazione analogica dell'art. 418 cod. nav. attraverso l'art. 1 dello stesso cod. nav., poiché tale soluzione contraddirebbe la stessa ratio della novella che ha persino soppresso nell'art. 949 cod. nav. il rinvio all'intero capo III del libro III del codice della navigazione, apparendo invece coerente con il sistema l'operatività della disposizione generale in materia di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto, ossia l'art. 2951 c.c., in quanto non derogata da disposizioni speciali se non nel senso della prevalenza (assorbimento) di norme comunitarie o internazionali prevedenti termini di decadenza.
Ebbene, poiché il termine di prescrizione annuale decorre dall'arrivo a destinazione del passeggero, non può che concludersi che in assenza di validi atti interruttivi detto termine, decorrente dal 19 luglio 2023, era ormai perento già alla data della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (25 luglio 2024).
Non può infatti annettersi efficacia interruttiva al “reclamo” inviato dall'indirizzo di posta elettronica ordinaria all'indirizzo pec Email_3 Email_4 risultante dalla visura camerale dell'appellata, che ne ha contestato la ricezione e il cui mancato arrivo all'indirizzo del destinatario è effettivamente del tutto plausibile.
Si impone quindi la conferma della sentenza appellata.
L'esistenza di indirizzi giurisprudenziali affatto univoci sulla questione controversa giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Deve tuttavia darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso a Palermo, all'udienza del 2 dicembre 2025 Il Giudice
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile r.g. 3758/2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 7 Quinta Sezione Civile
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
Sezione quinta civile
Verbale dell'udienza di discussine ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del giorno 2.12.2025 alle ore 11.40 innanzi al Giudice dott. Giovanna
Nozzetti, viene chiamata la causa R.G. n. 3758 dell'anno 2025 promossa da
Parte_1 contro
CP_1
è presente l'avv. Giovanni Ruisi in sostituzione dell'avv. Castioni il quale si riporta alla comparsa di costituzione che alla memoria conclusiva chiedendo il rigetto dell'appello.
Chiede che la causa sia decisa.
Nessuno è presente per l'appellante.
Il Giudice
Pone la causa in decisione riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
Dà atto che alle ore 12,05 è sopraggiunto l'avv. Antonino Migliore in sost. dell'avv. Blasio il quale rappresenta di aver contattato telefonicamente, pochi minuti fa, il difensore di controparte rappresentando di aver tardato a presenziare all'udienza avendo ritenuto erroneamente che la causa sarebbe stata trattata dinanzi al Giudice di Pace.
All'esito, in assenza delle parti, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile r.g. 3758/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n. 3758 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ),rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco Blasio ), per mandato Email_1 depositato nel fascicolo informatico
Appellante
CONTRO
(Company n. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale notarile del 4.6.2020, dall'avv. Matteo Castioni del Foro di Verona Email_2
Appellata
OGGETTO: appello;
compensazione pecuniaria dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
- rigetta l'appello proposto da con l'atto di citazione notificato il Parte_1
20.3.2025 a avverso la sentenza n. 850/2025, emessa dal Controparte_2
Giudice di Pace di Palermo il 16.3.2025;
- dichiara le spese di lite interamente compensate;
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile r.g. 3758/2025
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 (nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
e dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE ottenne dal Giudice di Pace di Palermo decreto ingiuntivo n. 6191/2024 al Parte_1 fine di ottenere da il pagamento della sanzione pecuniaria di € 250,00 per CP_1 la cancellazione del volo FR 4100, tratta Palermo/Bari con partenza programmata per il giorno 18 luglio 2023.
Avverso il decreto propose opposizione la compagnia aerea, asserendo che il volo era stato cancellato a causa di una circostanza eccezionale, ossia un incendio all'interno dell'aeroporto che, stante il dirottamento di diversi voli sull'aeroporto di Palermo, ne aveva determinato la congestione, eccependo preliminarmente l'improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 10 L. 118/2022, e nel merito la prescrizione semestrale o annuale, ex artt. 418 cod. nav. E 2951 c.c., dell'avversa pretesa e la sua infondatezza nel merito.
L'opposto si costituì contestando le avverse eccezioni, sostenendo l'inapplicabilità del termine di prescrizione semestrale ed invocando l'effetto interruttivo del reclamo del giugno 2024 rispetto al termine annuale e comunque l'assenza di alcun termine di prescrizione per la proposizione dell'azione, anche nelle forme del ricorso monitorio;
contestò che la controparte avesse dato prova della circostanza eccezionale esimente dall'obbligo di pagamento dell'indennizzo.
Con la sentenza n. 850/2025 l'adito Giudice accolse l'opposizione, ritenendo decorso il termine semestrale dall'arrivo del volo a destinazione, e revocò il decreto ingiuntivo.
Avverso questa sentenza ha proposto appello, addebitando al primo Giudice Parte_1
l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 949 ter cod. nav. E dei principi espresso dalla Suprema Corte nella recente sentenza n. 4437/2024. Ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata e per il rigetto dell'avversa opposizione.
L'appellata ha contestato la fondatezza dell'impugnazione, ritenendo – col conforto di alcuni precedenti di merito - che correttamente il primo giudice avesse ravvisato nell'art. 418 cod. nav. la norma regolante la prescrizione dei diritti dei passeggeri nel trasporto aereo. Ha comunque negato, nel merito, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della compensazione pecuniaria.
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile r.g. 3758/2025
***
L'appello è infondato sebbene non si condivida il ragionamento giuridico che sorregge la decisione impugnata.
Secondo la prospettazione dell'appellante, per effetto dell'introduzione dell'art. 949 – ter cod. nav. ad opera del D. gs. 151/2006 non sarebbero più applicabili le disposizioni contenute negli artt. 418 cod. nav. e 2951 c.c., essendo divenuti imprescrittibili i diritti del trasportato.
Nella specie, l'art. 949 ter prevedendo che i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'art. 941, costituirebbe la lex specialis regolatrice del trasporto aereo che prevarrebbe sull'art. 1 cod. nav. e sull'applicazione analogica dell'art. 418 cod. nav. dettato per il trasporto marittimo.
In questa direzione orienterebbe peraltro la decisione n. 4427/2024 con cui la Suprema
Corte, confermando la sentenza pronunciata dai giudici di appello, avrebbe rigettato tutte le eccezioni relative alla prescrizione e alla decadenza invocate dalla ricorrente compagnia aerea col richiamo agli artt. 418 cod. nav., 2951 cod. civ. e 35 della Convenzione di
Montreal.
La Corte di legittimità, nella richiamata ordinanza, non ha però affatto risolto nel senso propugnato dall'appellante la questione relativa alla prescrizione;
se infatti, da un canto, ha ritenuto corretta la decisione appellata nella parte in cui aveva ritenuto che l'azione esperita, avendo ad oggetto non una pretesa risarcitoria, bensì una pretesa indennitaria, esulasse dall'ambito applicativo della Convenzione di Montreal, osservando come dai principi elaborati dalla giurisprudenza europea discendesse che la disciplina del termine di decadenza è rimessa al singolo Stato membro, per cui il rinvio contenuto negli artt. 949 ter e 941 cod. nav. alle norme comunitari e alla normativa internazionale non importa l'automatica applicazione della Convenzione di Montreal, trattandosi di un rinvio
“mobile”, non ha però esaminato nel merito le eccezioni di prescrizione pure sollevate dal ricorrente, avendo ritenuto che il relativo motivo di ricorso fosse stato erroneamente proposto come vizio di omessa pronuncia piuttosto che come vizio di violazione di legge.
Già la Corte di Giustizia (cfr. sentenza 22.11.2012 causa C-139/11) aveva affermato che il termine entro il quale devono essere promosse le azioni dirette a ottenere il versamento della compensazione pecuniaria prevista agli artt. 5 e 7 del Regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, in mancanza di disposizioni in materia nel medesimo regolamento, è stabilito conformemente alle regole di
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile r.g. 3758/2025 ciascuno Stato membro in materia di prescrizione dell'azione, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività; aveva al contempo escluso l'applicabilità a tali azioni del termine biennale di prescrizione fissato dall'art. 29 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre
1929 e dall'art. 35 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, poiché la misura della compensazione pecuniaria prevista agli artt. 5 e 7 del Regolamento n. 261/2004 esula dal campo di applicazione di tali Convenzioni.
Ed è noto che anteriormente alla novella del 2006 i giudici di legittimità avevano ritenuto che l'art. 1680 c.c, che sancisce l'applicabilità ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria delle norme del codice civile in materia di contratto di trasporto ove non derogate dal codice della navigazione, operasse anche nel rapporto tra le norme che regolano la prescrizione, per il trasporto in genere e per quello marittimo e aereo. Si era dunque esclusa l'applicabilità della prescrizione breve annuale prevista dall'art. 2951 c.c., ritenendosi invece operante, anche per il trasporto aereo, la prescrizione semestrale prevista dal primo comma dell'art. 418 cod. nav.
E a tale conclusione la Suprema Corte era pervenuta in forza dell'art. 949 cod. nav., nel testo ratione temporis vigente, che espressamente estendeva al trasporto aereo di persone e di bagagli gli articoli 397 a 418, per quanto non è disposto da questa sezione. (Cass. 31.7.2006
n. 17444).
Si è già detto che quell'art. 949 cod. nav oggi non è più vigente e che la lex specialis è adesso costituita dall'art. 941 cod. nav. secondo cui Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica;
a tale disposizioni rinvia espressamente l'art. 949 ter “Prescrizione”, stabilendo che i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'art. 941. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione..
Se questo dunque è l'attuale quadro normativo, la soluzione ermeneutica cui sono pervenuti i precedenti di merito invocati dall'appellata non può essere condivisa.
Muovendo infatti dalla corretta osservazione che scopo della riforma del 2006 era dichiaratamente quello di evitare che il regime vigente in Italia potesse essere, anche nell'applicazione della normativa internazionale, significativamente diverso da quello operante all'estero per effetto della normativa uniforme, considerato che, per i trasporti aerei internazionali, la prescrizione prevista dall'ordinamento interno era più breve del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 29 della Convenzione di Varsavia e poi dall'art. 35 della Convenzione di Montreal, le sentenze in argomento pervengono però
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile r.g. 3758/2025 alla conclusione che, fintato che mancherà una normativa internazionale prevedente un termine di decadenza, troverà applicazione in via analogica (per effetto dell'art. 1 cod. nav)
l'art. 418 cod. civ.
Si può infatti convenire con l'interpretazione per cui “gli stessi diritti” che ai sensi dell'art. 949 ter non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione, sono quelli per i quali operano norme sulla decadenza, per cui ove non vi siano norme internazionali contenenti specifiche decadenze per i diritti scaturenti dal Regolamento, dovrebbero soccorrere le norme interne sulla prescrizione, essendo ciò coerente con i principi dell'ordinamento interno (cfr. trib. Roma 8.10.2024) che rifiutano l'esistenza di diritti di contenuto patrimoniale imprescrittibili, specialmente nell'ambito dei contratti di trasporto.
Non ritiene invece chi giudica che tale considerazione apra all'applicazione analogica dell'art. 418 cod. nav. attraverso l'art. 1 dello stesso cod. nav., poiché tale soluzione contraddirebbe la stessa ratio della novella che ha persino soppresso nell'art. 949 cod. nav. il rinvio all'intero capo III del libro III del codice della navigazione, apparendo invece coerente con il sistema l'operatività della disposizione generale in materia di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto, ossia l'art. 2951 c.c., in quanto non derogata da disposizioni speciali se non nel senso della prevalenza (assorbimento) di norme comunitarie o internazionali prevedenti termini di decadenza.
Ebbene, poiché il termine di prescrizione annuale decorre dall'arrivo a destinazione del passeggero, non può che concludersi che in assenza di validi atti interruttivi detto termine, decorrente dal 19 luglio 2023, era ormai perento già alla data della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (25 luglio 2024).
Non può infatti annettersi efficacia interruttiva al “reclamo” inviato dall'indirizzo di posta elettronica ordinaria all'indirizzo pec Email_3 Email_4 risultante dalla visura camerale dell'appellata, che ne ha contestato la ricezione e il cui mancato arrivo all'indirizzo del destinatario è effettivamente del tutto plausibile.
Si impone quindi la conferma della sentenza appellata.
L'esistenza di indirizzi giurisprudenziali affatto univoci sulla questione controversa giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Deve tuttavia darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso a Palermo, all'udienza del 2 dicembre 2025 Il Giudice
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile r.g. 3758/2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 7 Quinta Sezione Civile