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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
MAZZARACO EUSTACHIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1452/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
SE Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F24010014384 CONTRIBUTO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2918/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 27/05/2025, fascicolo processuale R.G.R. n.1452/2025, la sig.ra Ricorrente_1, difesa dall'avv. Difensore_1, impugnava sollecito di pagamento n.698207024446 anno d'imposta 2020, notificato il 18/03/2025 dalla SE spa concessionario nella riscossione dei contributi di bonifica, per conto del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia.
La ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Nullità della richiesta per mancanza del presupposto del beneficio diretto del servizio di bonifica dei beni di proprietà della contribuente, allega al ricorso ordinanza del Sindaco di Luogo_1, dove attesta ed sollecita il Consorzio alla manuntenzione della raccolta acqua, della zona in cui sono ubicati anche i beni della ricorrente, lavori che non vengono effettuati da decenni.
Esiste esclusivamente sulla carta, un piano di classifica dei futuri lavori da effettuarsi, dove sono ubicati i terreni della ricorrente.
2-Difetto dell'atto impugnato, notificato dalla SE spa per carenza di motivazione.
Il ricorso veniva notificato al Consorzio di Bonifica Centro e Sud Puglia ed alla società SE spa, si costituivano entrambi in giudizio, dichiarando la legittimità dell'atto impugnato, la SE spa, in via subordinata sollevava anche la carenza di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici aventi natura privatistica e responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. La disciplina generale in materia di bonifica è dettata dall'art. 860 c.c., che recita: "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere del beneficio che traggono dalla bonifica". In merito ai presupposti dell'imposizione consorziale, è pacifico che, affinchè il consorzio sia legittimato a pretendere il contributo consortile, non è sufficiente la sola inclusione dell'immobile nel comprensorio di bonifica, ma altresì necessario, ai sensi dell'art. 860 del c.c., e art. 10 del RD n.215/1933 che sussista un beneficio diretto e specifico per il consorziato-contribuente. In altre parole, i contributi consortili, quali quote di partecipazione al costo di opere di bonifica a carico dei proprietari consorziati, sono dovuti solo ed esclusivamente nel caso in cui derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionali. Più specificamente, secondo un granitico orientamento di legittimità, non è sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, poichè è assolutamente necessario un vantaggio specifico, riguardante il fondo o l'immobile del quale si tratta, effettivo e dimostrabile. Tale situazione si è rafforzata con l'entrata in vigore della legge n.130/2022, che ha aggiunto il comma 5-bis dell'art. 7del dlgs n. 546/92, in materia di onere probatorio. In particolare, la nuova normativa ha modificato la portata applicativa, delle presunzioni giurisprudenziali che, del tutto prive di giustificazione, attribuivano un onere di prova nei confronti di un soggetto (il contribuente) che non ne doveva risultare onorato. Di tanto ne discende che, ai sensi del nuovo comma
5-bis dell.art. 7 del dlgs 546/1992, la "presunzione di vantaggiosità" dell'attività svolta dal consorzio non può più trovare applicazione e, di conseguenza, l'onere probatorio grava sempre sul consorzio, a prescindere dalla presenza o meno del "piano di classifica" e dell'insistenza dell'immobile nel "perimetro di contribuenza". In conclusione, con l'entrata in vigore della legge 130/2022, il consorzio costituitosi in giudizio non ha fornito l'effettiva dimostrazione a vantaggio della contribuente, circa la sussistenza dei presupposti per l'esigibilità dei contributi di bonifica e dimostrare, dunque, la piena legittimità della pretesa.
Per questi motivi
il ricorso merita di essere accolto.
Sussistono i motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bari, in composizione monocratica , così decide : a ) Accoglie il ricorso, spese di giudizio compensate.
Così decciso in Bari, addì 11/12/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
MAZZARACO EUSTACHIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1452/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
SE Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F24010014384 CONTRIBUTO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2918/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 27/05/2025, fascicolo processuale R.G.R. n.1452/2025, la sig.ra Ricorrente_1, difesa dall'avv. Difensore_1, impugnava sollecito di pagamento n.698207024446 anno d'imposta 2020, notificato il 18/03/2025 dalla SE spa concessionario nella riscossione dei contributi di bonifica, per conto del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia.
La ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Nullità della richiesta per mancanza del presupposto del beneficio diretto del servizio di bonifica dei beni di proprietà della contribuente, allega al ricorso ordinanza del Sindaco di Luogo_1, dove attesta ed sollecita il Consorzio alla manuntenzione della raccolta acqua, della zona in cui sono ubicati anche i beni della ricorrente, lavori che non vengono effettuati da decenni.
Esiste esclusivamente sulla carta, un piano di classifica dei futuri lavori da effettuarsi, dove sono ubicati i terreni della ricorrente.
2-Difetto dell'atto impugnato, notificato dalla SE spa per carenza di motivazione.
Il ricorso veniva notificato al Consorzio di Bonifica Centro e Sud Puglia ed alla società SE spa, si costituivano entrambi in giudizio, dichiarando la legittimità dell'atto impugnato, la SE spa, in via subordinata sollevava anche la carenza di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici aventi natura privatistica e responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. La disciplina generale in materia di bonifica è dettata dall'art. 860 c.c., che recita: "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere del beneficio che traggono dalla bonifica". In merito ai presupposti dell'imposizione consorziale, è pacifico che, affinchè il consorzio sia legittimato a pretendere il contributo consortile, non è sufficiente la sola inclusione dell'immobile nel comprensorio di bonifica, ma altresì necessario, ai sensi dell'art. 860 del c.c., e art. 10 del RD n.215/1933 che sussista un beneficio diretto e specifico per il consorziato-contribuente. In altre parole, i contributi consortili, quali quote di partecipazione al costo di opere di bonifica a carico dei proprietari consorziati, sono dovuti solo ed esclusivamente nel caso in cui derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionali. Più specificamente, secondo un granitico orientamento di legittimità, non è sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, poichè è assolutamente necessario un vantaggio specifico, riguardante il fondo o l'immobile del quale si tratta, effettivo e dimostrabile. Tale situazione si è rafforzata con l'entrata in vigore della legge n.130/2022, che ha aggiunto il comma 5-bis dell'art. 7del dlgs n. 546/92, in materia di onere probatorio. In particolare, la nuova normativa ha modificato la portata applicativa, delle presunzioni giurisprudenziali che, del tutto prive di giustificazione, attribuivano un onere di prova nei confronti di un soggetto (il contribuente) che non ne doveva risultare onorato. Di tanto ne discende che, ai sensi del nuovo comma
5-bis dell.art. 7 del dlgs 546/1992, la "presunzione di vantaggiosità" dell'attività svolta dal consorzio non può più trovare applicazione e, di conseguenza, l'onere probatorio grava sempre sul consorzio, a prescindere dalla presenza o meno del "piano di classifica" e dell'insistenza dell'immobile nel "perimetro di contribuenza". In conclusione, con l'entrata in vigore della legge 130/2022, il consorzio costituitosi in giudizio non ha fornito l'effettiva dimostrazione a vantaggio della contribuente, circa la sussistenza dei presupposti per l'esigibilità dei contributi di bonifica e dimostrare, dunque, la piena legittimità della pretesa.
Per questi motivi
il ricorso merita di essere accolto.
Sussistono i motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bari, in composizione monocratica , così decide : a ) Accoglie il ricorso, spese di giudizio compensate.
Così decciso in Bari, addì 11/12/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO