Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 42
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Inesistenza giuridica della notifica

    La Corte ritiene che le motivazioni addotte dal ricorrente non siano utili a contrastare l'avviso di accertamento notificato.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per intervenuta decadenza

    La Corte ritiene che le motivazioni addotte dal ricorrente non siano utili a contrastare l'avviso di accertamento notificato.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione ex art.42 DPR n.600/73

    La Corte ritiene che le motivazioni addotte dal ricorrente non siano utili a contrastare l'avviso di accertamento notificato.

  • Rigettato
    Omessa attivazione del contraddittorio procedimentale

    La Corte ritiene che le motivazioni addotte dal ricorrente non siano utili a contrastare l'avviso di accertamento notificato.

  • Rigettato
    Erronea normativa posta a base dell'atto

    La Corte ritiene che le motivazioni addotte dal ricorrente non siano utili a contrastare l'avviso di accertamento notificato.

  • Rigettato
    Inesistenza dell'obbligazione di imputazione del maggior reddito societario ai soci

    La Corte ritiene che le motivazioni addotte dal ricorrente non siano utili a contrastare l'avviso di accertamento notificato.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie procedimentali

    La Corte ritiene che le motivazioni addotte dal ricorrente non siano utili a contrastare l'avviso di accertamento notificato.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte rileva che l'atto contiene riferimenti normativi, motivazione sulla distribuzione degli utili occulti e richiamo all'accertamento societario, rendendo la motivazione adeguata.

  • Rigettato
    Inesistenza e infondatezza della pretesa erariale

    La Corte ritiene che le motivazioni addotte dal ricorrente non siano utili a contrastare l'avviso di accertamento notificato.

  • Rigettato
    Rideterminazione delle sanzioni in virtù del principio dell'art. 12 D.Lgs. n.472/97 cumulo giuridico

    La Corte ritiene che le motivazioni addotte dal ricorrente non siano utili a contrastare l'avviso di accertamento notificato.

  • Rigettato
    Legittimazione processuale del socio in caso di fallimento della società

    La Corte ritiene che il socio possa proporre censure solo dirette verso l'avviso a lui notificato, non potendo contrastare il merito dell'accertamento verso la società, anche in considerazione dell'estinzione del processo impugnatorio della società per mancata riassunzione.

  • Rigettato
    Onere probatorio della distribuzione ai soci

    La Corte, in presenza di ristretta base sociale e conformemente alla giurisprudenza di legittimità, conferma la legittimità dell'accertamento notificato al ricorrente in qualità di socio per maggiori ricavi accertati e presunti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 42
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 42
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo