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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
GRANIERI IO, RE
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 714/2019 depositato il 16/05/2019
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK050701897 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK050701897 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK050701897 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.714/19
Il sig. Ricorrente_1, a mezzo del Difensore 1, impugnava avviso di accertamento, n.
TVK n.
010701897/2018 notificato dall'Agenzia Entrate di Foggia, per EF e RO quale socio della società
Società 1, destinataria dell'accertamento n. TVK 030701621/2018, per redditi di partecipazione societaria per l'anno d'imposta 2013.
Motivi ricorso
Nel ricorso, premesso che la pretesa erariale consegue alla presunzione giurisprudenziale del maggior reddito societario, nei confronti della società "Società_1 33
ritiene infondate le riprese effettuate dall'ufficio e quindi di non esserci alcun distribuzione di utili extracontabili nel confronti dei soci e né tanto meno viene dimostrata la relativa percezione di utili societari, ma solo presunta;
in particolare osserva.
• Inesistenza giuridica della notifica;
● Nullità dell'atto per intervenuta decadenza, essendo spirati i termini il 31.12/2018;
• Difetto di sottoscrizione ex art.42 DPR n.600/73;
. Omessa attivazione del contraddittorio procedimentale;
• Erronea normativa posta a base dell'atto;
Inesistenza dell'obbligazione di imputazione del maggior reddito societario ai soci;
•
Violazione delle garanzie procedimentali;
•
• Difetto di motivazione;
• Inesistenza e infondatezza della pretesa erariale;
• Rideterminazione delle sanzioni in virtù del principio dell'art. 12 D.Lgs. n.472/97 cumulo giuridico.
L'Ufficio, costituito con memorie depositate in Commissione, deduce il corretto operato e eccepisce l'infondatezza delle doglianze espresse nel ricorso.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di giudizio.
Parte ricorrente, con successive memorie illustrative depositate sul PTT, insiste nelle richieste e in relazione alla intervenuta dichiarazione di fallimento della società. Ritiene di avere piena legittimazione processuale per l'interesse diretto e concreto a svolgere merito, avverso l'atto presupposto notificato alla società, la cui caducazione determinerebbe, per illegittimità derivata, la nullità dell'accertamento personale. L'inerzia del curatore fallimentare non può in alcun modo paralizzare il diritto di difesa del socio, costituzionalmente garantito dall'art.24 Cost., il quale risorge in via eccezionale e sussidiaria a tutelare i propri interessi in giudizio, richiamando a conforto giurisprudenza di legittimità, Cassazione n.28623/2024 e n.19794/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che il ricorso va rigettato.
La Corte osserva che, per la decisione di merito della presente controversia, così come richiamata con l'atto di accertamento e dalla parte in ricorso, sussegue ad un precedente avviso di accertamento notificato alla società "Società_1" della quale parte ricorrente è socio.
La Corte nel merito osserva che per quanto attiene alle censure, ritiene che siano tutte da rigettare, così come debitamente motivato dall'Ufficio con la costituzione in giudizio;
circa il difetto di motivazione, si rileva che l'atto contiene sia i riferimenti normativi sia la motivazione della distribuzione degli utili occulti, sia il richiamo a grandi linee dell'accertamento nei confronti della società e la conseguenziale distribuzione riparto, del maggior utile accertato verso i soci;
quindi le motivazioni addotte non sono utili a contrastare l'avviso di accertamento notificato, che pertanto è pienamente legittimo e condivisibile, così da portare, al rigetto di tale doglianza.
La Corte, rileva nel caso del ricorso della società, rubricato RGR n.712/2019, che nelle more del giudizio tributario, era intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento della società (sentenza n.22/2021) del Tribunale di Foggia, con la nomina della curatela;
in data 27/12/2024; di tanto, veniva data comunicazione alla Corte che in sede d'udienza del 16/01/2025, avuto riguardo della comunicazione, dichiarava l'interruzione del giudizio ex art.40 D.Lgs. n.546/92.
La Corte sempre per il ricorso della società, rileva che il giudizio non è stato, di fatto, riassunto, né dal curatore, né dal socio, quale parte interessata a svolgere censure nel merito, così da ottenere soddisfo delle ragioni, non esplicate per inerzia del curatore. Tale mancata riassunzione, ha comportato l'estinzione del processo per inattività delle parti, per mancata riassunzione del processo nei termini dell'art.43 D.Lgs. prefato decreto, così comportando la rivivescenza dell'accertamento e la cristallizzazione della pretesa.
La Corte, ritiene poi, visto l'estinzione del processo impugnatorio della società, che nel presente giudizio, il socio può proporre censure solo dirette verso l'avviso direttamente notificato, e non contrastare il merito dell'accertamento verso la società;
La Corte in relazione al gravame di che trattasi, ritiene, come da principio di consolidata giurisprudenza di legittimità l'onere probatorio della distribuzione ai soci, rileva che, in presenza di ristretta base sociale è legittimata da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cassazione
n.16277/2007)>>, condivisa da questo collegio, che sia da confermare la legittimità dell'accertamento notificato alla parte ricorrente in qualità di socio, per maggiori ricavi accertati e presunti verso lo stesso socio.
La Corte, osserva altresì, che la presente decisione viene emesse sullo stato degli atti, visto che il provvedimento verso la società non risulta ancora pubblicato, e, secondo il maggioritario orientamento giurisprudenziale, della presunzione di maggior reddito distribuito ai soci.
La Corte, assorbita ogni altra doglianza, rigetta il ricorso. La controvertibilità della materia consente di compensare le spese,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Foggia il 15 ottobre 2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
GRANIERI IO, RE
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 714/2019 depositato il 16/05/2019
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK050701897 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK050701897 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK050701897 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.714/19
Il sig. Ricorrente_1, a mezzo del Difensore 1, impugnava avviso di accertamento, n.
TVK n.
010701897/2018 notificato dall'Agenzia Entrate di Foggia, per EF e RO quale socio della società
Società 1, destinataria dell'accertamento n. TVK 030701621/2018, per redditi di partecipazione societaria per l'anno d'imposta 2013.
Motivi ricorso
Nel ricorso, premesso che la pretesa erariale consegue alla presunzione giurisprudenziale del maggior reddito societario, nei confronti della società "Società_1 33
ritiene infondate le riprese effettuate dall'ufficio e quindi di non esserci alcun distribuzione di utili extracontabili nel confronti dei soci e né tanto meno viene dimostrata la relativa percezione di utili societari, ma solo presunta;
in particolare osserva.
• Inesistenza giuridica della notifica;
● Nullità dell'atto per intervenuta decadenza, essendo spirati i termini il 31.12/2018;
• Difetto di sottoscrizione ex art.42 DPR n.600/73;
. Omessa attivazione del contraddittorio procedimentale;
• Erronea normativa posta a base dell'atto;
Inesistenza dell'obbligazione di imputazione del maggior reddito societario ai soci;
•
Violazione delle garanzie procedimentali;
•
• Difetto di motivazione;
• Inesistenza e infondatezza della pretesa erariale;
• Rideterminazione delle sanzioni in virtù del principio dell'art. 12 D.Lgs. n.472/97 cumulo giuridico.
L'Ufficio, costituito con memorie depositate in Commissione, deduce il corretto operato e eccepisce l'infondatezza delle doglianze espresse nel ricorso.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di giudizio.
Parte ricorrente, con successive memorie illustrative depositate sul PTT, insiste nelle richieste e in relazione alla intervenuta dichiarazione di fallimento della società. Ritiene di avere piena legittimazione processuale per l'interesse diretto e concreto a svolgere merito, avverso l'atto presupposto notificato alla società, la cui caducazione determinerebbe, per illegittimità derivata, la nullità dell'accertamento personale. L'inerzia del curatore fallimentare non può in alcun modo paralizzare il diritto di difesa del socio, costituzionalmente garantito dall'art.24 Cost., il quale risorge in via eccezionale e sussidiaria a tutelare i propri interessi in giudizio, richiamando a conforto giurisprudenza di legittimità, Cassazione n.28623/2024 e n.19794/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che il ricorso va rigettato.
La Corte osserva che, per la decisione di merito della presente controversia, così come richiamata con l'atto di accertamento e dalla parte in ricorso, sussegue ad un precedente avviso di accertamento notificato alla società "Società_1" della quale parte ricorrente è socio.
La Corte nel merito osserva che per quanto attiene alle censure, ritiene che siano tutte da rigettare, così come debitamente motivato dall'Ufficio con la costituzione in giudizio;
circa il difetto di motivazione, si rileva che l'atto contiene sia i riferimenti normativi sia la motivazione della distribuzione degli utili occulti, sia il richiamo a grandi linee dell'accertamento nei confronti della società e la conseguenziale distribuzione riparto, del maggior utile accertato verso i soci;
quindi le motivazioni addotte non sono utili a contrastare l'avviso di accertamento notificato, che pertanto è pienamente legittimo e condivisibile, così da portare, al rigetto di tale doglianza.
La Corte, rileva nel caso del ricorso della società, rubricato RGR n.712/2019, che nelle more del giudizio tributario, era intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento della società (sentenza n.22/2021) del Tribunale di Foggia, con la nomina della curatela;
in data 27/12/2024; di tanto, veniva data comunicazione alla Corte che in sede d'udienza del 16/01/2025, avuto riguardo della comunicazione, dichiarava l'interruzione del giudizio ex art.40 D.Lgs. n.546/92.
La Corte sempre per il ricorso della società, rileva che il giudizio non è stato, di fatto, riassunto, né dal curatore, né dal socio, quale parte interessata a svolgere censure nel merito, così da ottenere soddisfo delle ragioni, non esplicate per inerzia del curatore. Tale mancata riassunzione, ha comportato l'estinzione del processo per inattività delle parti, per mancata riassunzione del processo nei termini dell'art.43 D.Lgs. prefato decreto, così comportando la rivivescenza dell'accertamento e la cristallizzazione della pretesa.
La Corte, ritiene poi, visto l'estinzione del processo impugnatorio della società, che nel presente giudizio, il socio può proporre censure solo dirette verso l'avviso direttamente notificato, e non contrastare il merito dell'accertamento verso la società;
La Corte in relazione al gravame di che trattasi, ritiene, come da principio di consolidata giurisprudenza di legittimità l'onere probatorio della distribuzione ai soci, rileva che, in presenza di ristretta base sociale è legittimata da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cassazione
n.16277/2007)>>, condivisa da questo collegio, che sia da confermare la legittimità dell'accertamento notificato alla parte ricorrente in qualità di socio, per maggiori ricavi accertati e presunti verso lo stesso socio.
La Corte, osserva altresì, che la presente decisione viene emesse sullo stato degli atti, visto che il provvedimento verso la società non risulta ancora pubblicato, e, secondo il maggioritario orientamento giurisprudenziale, della presunzione di maggior reddito distribuito ai soci.
La Corte, assorbita ogni altra doglianza, rigetta il ricorso. La controvertibilità della materia consente di compensare le spese,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Foggia il 15 ottobre 2025