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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/07/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2073/2022
REPY BLICA ITALIABBLY
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Presidente Dott.ssa Carla Santese
Consigliere Estensore Dott.ssa Giulia Conte
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2073/2022 promossa da:
Parte_2 (c.f. (c.f. C.F. 1 ), Parte_1
), con patrocinio e Parte_3 (c.f. C.F._3 C.F. 2
dell'avv. CLAUDIO BIZZETI, elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLANTI
contro
(c.f. C.F._4 ), contumace CP_1
(c.f. P.IVA 1 ), con il patrocinio dell'avv. REALDO COLOMBO, CP_2
elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, rigettata l'eccezione di inammissibilità proposta da dichiarare l'impugnazione valida ed efficace in Controparte_3 accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della sentenza del Tribunale di
Firenze n. 2765/2022, depositata il 04/10/2022, notificata a cura di parte CP_3
Parte_4 in data 14/10/2022, contrariis reiectis, così provvedere: 1.1) In tesi, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento al mandato professionale ad esso conferito daidell'Avv. CP_1
Parte_3 ; accertare e dichiarare che sigg.ri Parte_2 e Parte_1 '
l'inadempimento dell'Avv. ha provocato l'ingiusta perdita da parte dei sigg.ri CP_1
Parte_3 del diritto al residuo risarcimento Parte_2 e Parte_1
Controparte_4 e da GE assicurazioni per la perdita dei danni ad essi dovuti dal sig. secondo i criteri di liquidazione in vigore all'epoca dei del loro congiunto Persona_1
fatti; accertare e dichiarare che i sigg.ri Parte_1 e Parte_3Parte_2 '
[...], secondo i criteri di liquidazione del danno morale per l'ingiusta interruzione del rapporto parentale in vigore alla data del sinistro, avrebbero avuto diritto al residuo risarcimento dei danni da essi subiti per l'ingiusta perdita del loro congiunto PE
(lire411.034.868
[...] per la somma £
quattrocentoundicimilonizerotrentaquattromilaottocentosessantotto) o in quella maggiore o minore che fosse risultata di giustizia dovuta, in relazione ai criteri oggettivi uniformi indicati dal sistema tabellare presso il Tribunale di Milano nell'anno 1999 integrati dai criteri di personalizzazione del danno in ragione della gravità dell'offesa ed accertati in sede di CTU medico legale;
accertato altresì che non è stata fornita la prova che PE
[...] avesse contribuito alla causazione del danno per non aver indossato le cinture di sicurezza, respingere l'eccezione formulata da e condannare Controparte_3
Parte_1CP_1 al risarcimento in favore dei sigg.ri [...] l'Avv.
Parte_3 dei danni da essi subiti per la somma di £ 411.034.868 (lire Parte_2 e quattrocentoundicimilonizerotrentaquattromilaottocentosessantotto), O per quella maggiore o minore che risulterà di giustizia dovuta, oltre agli interessi dal 13 marzo 1999 al giorno dell'effettivo pagamento,
1.2) In ipotesi subordinata, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata comunque la responsabilità dell'Avv. per inadempimento al mandato professionale ad essoCP_1 conferito dai sigg.ri Parte_3 ; accertare e Parte_2 e Parte_1
dichiarare che i sigg.ri secondo i Parte_2 e Parte_3 Parte_1
criteri di liquidazione del danno morale per l'ingiusta interruzione del rapporto parentale in vigore alla data del sinistro, avrebbero avuto diritto al residuo risarcimento dei danni da essi subiti per l'ingiusta perdita del loro congiunto Persona_1 per la somma £
411.034.868 (lire quattrocentoundicimilonizerotrentaquattromilaottocentosessantotto) o in quella maggiore o minore che fosse risultata di giustizia dovuta in relazione ai criteri oggettivi uniformi del sistema tabellare integrati dai criteri di personalizzazione del danno ed accertati in sede di CTU medico legale;
accertato altresì che la condotta tenuta da
Persona_1 per non aver indossato le cinture di sicurezza abbia contribuito in misura non superiore al 20% alla causazione del danno, respingere l'eccezione formulata da Controparte_3 e condannare l'Avv. CP_1 al risarcimento dei danni in favore dei sigg.ri Parte_1 Parte_2 e Parte_3 di quella somma che risulterà di giustizia dovuta
CP_1 per aver1.3) Sempre in tesi, accertata altresì la responsabilità dell'Avv. violato gli obblighi di buona fede e correttezza ed aver indotto in errore i sigg.ri Pt_1
[...] Parte_3 sull'introduzione e lo stato del giudizio che Parte_2 e esso aveva dichiarato di aver promosso mentre in realtà non lo aveva fatto, accertato altresì che detta violazione ha procurato al sig. un danno alla persona, Parte_1 condannare l'Avv. CP_1 al risarcimento di quei danni, patrimoniali e non, che risultano di giustizia dovuti secondo quanto accertato in sede di CTU medico legale nel corso del processo davanti al Tribunale e secondo i criteri delle Tabelle attualmente in vigore pubblicate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano;
1.4) In via istruttoria, qualora i fatti costitutivi della domanda dovessero ritenersi non sufficientemente istruiti dalle prove documentali in atti e dalla mancata contestazione da parte del convenuto Avv. si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio CP_1
CP_1 sui capitoli di cui alla prima memoria formale del medesimo convenuto Avv.
di cui all'art. 183, 6 comma cpc.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizi."
Per parte appellata CP_2.
"Voglia la Corte di Appello di Firenze: in via istruttoria, disporre l'ammissione della prova testimoniale e della consulenza tecnica sulla dinamica del sinistro domandate sub E ed F;
nel rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto per i motivi indicati a pag.
5-6 della comparsa di risposta;
nel merito, in tesi, respingere l'appello proposto da Parte_1 Parte_2
Parte_3 e confermare la sentenza del Tribunale di Firenze 2765/2022; e nell'ipotesi nella quale sia riproposta la domanda di indennità dall'Avv. CP_1 nei confronti di dichiarare che nessuna somma a titolo di indennità è dovuta CP_5 '
CP_5 all'Avv. CP_1 ed in ipotesi subordinata accertare la somma da dovuta a titolo di indennità, detraendo dal debito dell'assicuratore il 10% a titolo di scoperto con il minimo di €500,00 ed il massimo di €25.000,00; in ogni caso con vittoria delle spese legali del giudizio di appello."
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2765/2022 del Tribunale di Firenze, in materia di responsabilità professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le domande proposte. avevano convenuto innanzi al e Parte_3 Parte_1 Parte_2 '
deducendo che lo stesso non aveva Tribunale di Firenze l'Avv. CP_1 correttamente adempiuto al mandato professionale conferitogli, avendo fatto prescrivere il loro diritto al risarcimento dei danni patiti quali congiunti (genitori e sorella) di PE
[...] deceduto il 14 marzo 1999 a causa delle gravissime lesioni riportate nel sinistro stradale avvenuto il giorno precedente, in data 13 marzo 1999, quando si trovava quale terzo trasportato sull'autovettura condotta da assicurata con [...] Controparte_4
Controparte_6 ; in particolare, premesso che il sinistro era stato indennizzato solo in parte dalla suddetta compagnia assicuratrice, nella misura di £ 450.000.000 (ivi incluse le spese legali riconosciute al difensore per £ 50.000.000), avevano imputato al legale la perdita della residua somma da loro rivendicata nei confronti di GE,
CP Avevano quindi chiesto che l'avv. fosse condannato al risarcimento in proprio favore del danno correlato alla perdita del residuo credito vantato verso i responsabili del sinistro, pari alla complessiva somma di £ 411.034.868 oltre accessori, deducendo che il risarcimento complessivamente spettante loro a titolo di danno non patrimoniale, secondo le stime dell'anno 2000, avrebbe dovuto ammontare a £ 811.034.868 - di cui £ 270.000.000 per ciascun genitore per la perdita del figlio, £ 120.000.000 per la perdita del fratello, £ 57.135.455 per il danno psichico sviluppato dal padre e £
93.899.413 per il danno psichico sviluppato dalla madre - oltre il danno patrimoniale per le spese funerarie.
Gli attori avevano specificato che, ricevuto in acconto del maggior danno l'importo di £ CP 450.000.000, l'avv. li aveva periodicamente rassicurati che la causa volta a conseguire il residuo credito era in corso, così come le trattative per una definizione bonaria della lite, finché nell'ottobre 2014 essi, avendo scoperto che questi già il
9.9.2013 aveva comunicato alla propria compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale d'aver fatto prescrivere il diritto dei suoi assistiti, avevano revocato l'incarico al professionista. CP si era costituito, ammettendo di non aver colpevolmente coltivato in favore degli attori la domanda di risarcimento del danno da questi patito a seguito della perdita parentale, che si era dunque prescritto, e non contestando alcuna delle allegazioni contenute nell'atto di citazione salvo rappresentare che la propria compagnia d'assicurazioni CP_3 aveva negato di dover coprire il sinistro deducendo che la pretesa dei clienti verso il legale era prescritta e chiamando in causa la medesima, per
-
essere da essa tenuto indenne nella denegata ipotesi di condanna.
Si era costituito in giudizio tale assicuratore, preliminarmente eccependo la prescrizione del diritto risarcitorio azionato dagli attori verso l'avvocato convenuto - posto che la CP_4 e di CP_6 si era prescritta già il possibile azione civile nei confronti del
25.7.2004 (essendo l'ultima richiesta di pagamento a GE del 25.7.2002) e la pretesa risarcitoria per il danno da inadempimento era stata indirizzata dalla famiglia
CP Pt_1 all'Avv. solo nel Novembre 2014, quando il termine di prescrizione decennale, compiutosi il 25 luglio 2014, era già spirato e contestando tanto il conferimento da parte degli attori dell'incarico all'avvocato di agire in giudizio, quanto il nesso causale tra il danno e il dedotto inadempimento, ed in particolare che, se promossa, la causa
contro
CP_6 avrebbe avuto un esito favorevole per CP 4 e la famiglia Pt_1
Nello specifico, la terza chiamata aveva dedotto che l'espulsione dal veicolo di PE
[...] che aveva condotto il giovane alla morte, era avvenuta perché il trasportato non indossava la cintura di sicurezza, di talché era ravvisabile un concorso di colpa a suo carico valutabile almeno nella misura del 50%; inoltre, era onere di Parte_2 e
Parte_1 dimostrare il dedotto danno psichico per la perdita del figlio. Nel rapporto con l'assicurato, poi, pur non negando la copertura assicurativa, l'assicuratore aveva invocato massimali e scoperti di polizza.
Il giudizio di primo grado veniva istruito con lo svolgimento di consulenza tecnica medico legale sugli attori Parte_1 e Parte_2 con l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento penale svoltosi davanti al Tribunale di Firenze (RGNR
n.4146/1999, RG GIP n.103176/2000), e con produzioni documentali. Al termine dell'istruttoria, il tribunale ha respinto la domanda e compensato le spese di lite.
Nello specifico, ha argomentato che: "Nel merito la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
La natura della presente controversia ed un suo corretto inquadramento, in via preliminare, impone di osservare: il rapporto giuridico dedotto dagli attori viene qualificato dalla giurisprudenza come un mandato professionale, contratto di clientela quale una species del mandato, conferito ad avvocato iscritto nel normale albo professionale (Cass. SS. UU. n. 326/63) ed il professionista, munito di procura ad litem, assume nei confronti del soggetto che ha conferito l'incarico le obbligazioni che fanno carico a qualsiasi altro mandatario, con responsabilità che deve essere valutata secondo il parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 II comma c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata, ed in combinato disposto con l'art. 2236 c.c. quando trattasi di prestazione che implica la soluzioni di problemi di speciale difficoltà (Cass. civ. sez. VI n. 6967/2006; Cass. sez. II civ. 16846/2005).
L'attività dell' avvocato pur essendo caratterizzata da un' obbligazione di mezzi, per cui non sussiste una sua responsabilità se il suo cliente non raggiunge il risultato voluto, non esonera il professionista dallo svolgimento di tutte quelle attività necessarie e utili alla realizzazione della fattispecie concreta talché è tenuto a predisporre tutti i mezzi utili, con comportamenti conformi alle regole di correttezza e diligenza, al suo conseguimento, ponendo in essere quindi tutta una serie di comportamenti conformi alle regole di correttezza (Cass. sez. III civ. n. 22376/2012; Cass. sez. III civ. n. 9917/2010; Cass.
sez. II civ. n. 6967/06; Cass. sez. III civ. n. 10966/04 );
Nel giudizio di accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato occorre differenziare l'accertamento della colpa professionale da quello della colpa del terzo che, causando al cliente un danno, ha determinato il sorgere del diritto al risarcimento oggetto del mandato professionale conferito dal danneggiato al professionista. La prima attività di accertamento inerente al rapporto di mandato, condotta colposa dell'avvocato, costituisce oggetto diretto ed immediato della cognizione del giudice, trattasi del fondamento della responsabilità professionale con la prova ripartita in base alle regole di cui all'art. 1218 c.c.;
Per quanto attiene al riparto dell'onere probatorio, è infatti il cliente, che assume di aver subito un danno, a dover fornire gli elementi di prova in ordine al fondamento dell'azione proposta e, quindi, a fornire la prova di sufficienti ed idonei dati obiettivi in ordine all'inesatto adempimento, la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale ed il danno cfr. Cass. sez. II civ. n. 16846/05; Cass. II sez. civ. n.
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12354/2009- mentre, per quanto riguarda l'onere probatorio a carico del professionista, questi è tenuto a provare subordinatamente all'esito positivo della prova a carico del
- cliente che la imperfetta esecuzione della prestazione è dovuta a forza maggiore o a
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caso fortuito;
Esaminata la fattispecie per cui è causa alla luce di tali principi, si osserva ancora:
Non vi è in atti la prova del conferimento della procura conferita dagli attori all'avv.
CP_1 per la proposizione dell'azione giudiziaria contro la GE Assicurazioni per il recupero della somma residua rivendicata a titolo di risarcimento dei danni derivanti dal decesso del sig. nel sinistro stradale del 13 marzo 1999. In tal senso Persona_1
l'ordinanza della Corte di Cassazione, sez. III, 06/07/2020, n.13858, ha rigettato il ricorso proposto da un soggetto che riteneva di essere stato leso dal proprio avvocato per non avere quest'ultimo interrotto un termine di prescrizione, invocandone dunque la responsabilità professionale.
Ferme le regole generali di diligenza, il professionista non è obbligato ad interrompere la prescrizione quando il mandato è conferito verbalmente e limitatamente al solo compimento della fase stragiudiziale. Ciò perché, secondo quanto stabilito dalla Corte stessa, l'incarico verbale cessa alla definizione della fase stragiudiziale, quando implicitamente ed inevitabilmente l'unica alternativa possibile è quella dell'instaurazione del giudizio di merito.
In caso di insuccesso della trattativa stragiudiziale il mandato ricevuto dall'avvocato deve ritenersi concluso, essendo viceversa necessario il conferimento un incarico scritto, con relativa procura alle liti, per intraprendere il giudizio civile.
Nel caso in esame è provato per tabulas (cfr. quietanza GE Assicurazioni allegato n.
14 fascicolo attoreo) che la fase stragiudiziale si è conclusa con la corresponsione agli eredi del sig. Persona_1 da parte delle GE Assicurazioni di quello che è stato ritenuto dalla suddetta compagnia assicuratrice importo congruo del risarcimento danni, ossia la somma di euro 450.000,00; tutto ciò implica inevitabilmente che l'unica 11
alternativa possibile per ottenere il residuo della somma rivendicata era la proposizione da parte degli attori dell'azione giudiziaria e quindi il conferimento di apposito mandato ad litem al professionista, nel caso in esame all'avv. CP_1 ma di ciò non sussiste allegazione negli atti processuali.
Sotto il profilo causale, danno del cliente non può essere automaticamente identificato con l'esito sfavorevole della lite in quanto il requisito della certezza del danno ex art. 1223 c.c., in materia di responsabilità professionale dell'avvocato, è stato nel tempo temperato dalla giurisprudenza che da ultimo ha indicato che "L'affermazione della responsabilità professionale per condotta omissiva e la determinazione del danno in concreto subito dal cliente presuppongono: l'accertamento del sicuro fondamento dell'attività che il professionista avrebbe dovuto compiere, e dunque, la ragionevole
/
certezza che gli effetti di quella sua diversa attività, ove svolta, avrebbe determinato l'esito vittorioso del processo" mentre sul danno da perdita di una chance si è ribadito che è risarcibile solo in presenza di prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità,
l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, riconducibile in termini di nesso causale alla condotta del terzo (cfr. Cass. sez. III civ. n. 15385/2011; Cass-. sez. III civ.
n. 8309/11);
Nel procedimento in esame dall'esito dell'attività istruttoria non è emerso la sussistenza del nesso di causalità tra presunta condotta omissiva e i danni reclamati dagli attori
(Ordinanza Corte di Cassazione, 25 gennaio 2022, n. 2072) nello specifico è emerso che il sig. Persona_1 in occasione del sinistro stradale del 13 marzo 1999, trasportato sull'autovettura Alfa Romeo targata AH 590 HM, non indossava le cinture di sicurezza. La suddetta circostanza trova conferma nel rapporto redatto dalla Polizia Municipale U.O.T. di Firenze sede Porta al Prato con prot. N. 99/L/405 ed è confermata nella sentenza n.
1400/2000 depositata in data 3 novembre 2000 nel procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Firenze sez. penale recante n.r.g. 4146/99 avente ad oggetto i fatti di cui al sinistro stradale del 13 marzo 1999.
In aderenza quello che è l'orientamento giurisprudenziale dominante lo scrivente magistrato ritiene che in caso di sinistro, il conducente del veicolo e il terzo trasportato che non indossava la cintura sono corresponsabili delle lesioni eventualmente subite dal secondo (Corte di Cassazione, sentenza n.11095 del 10 giugno 2020.)
Assorbita ogni altra domanda si ritengono sussistere giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tenuto conto del mutamento della giurisprudenza rispetto alla complessità delle questioni dirimenti oggetto del presente procedimento".
Gli attori hanno impugnato tale decisione, premettendo di voler far valere i seguenti 5 motivi d'appello:
1) violazione ed errata applicazione di norme di legge;
2) contraddittorietà della motivazione rispetto alle ordinanze istruttorie;
3) errata valutazione dei fatti oggetto di causa;
4) errata valutazione delle prove;
5) omessa pronuncia su parte della domanda.
Dopo l'enunciazione teorica dei suddetti motivi di impugnazione, tuttavia, nel prosieguo dell'atto di appello non vi è alcuna indicazione delle specifiche norme di legge asseritamente violate né si rinviene uno sviluppo schematico delle cinque ragioni di censura preannunciate;
ciò nonostante, nel corpo dell'atto sono ravvisabili un primo capitolo "sulla responsabilità del convenuto" - a pagg.10-17 con cui gli appellanti contestano l'affermazione del tribunale circa la mancata dimostrazione del conferimento
CP all'Avv. della procura ad litem utile alla proposizione della domanda giudiziale, ed invocano il principio di non contestazione e la confessione stragiudiziale resa dal professionista al suo assicuratore (in ipotesi insistendo nella prova per interrogatorio
CP formale del chiesta in primo grado), ed un secondo capitolo "sul danno" - a pagg.17-
31 con cui la famiglia Pt_1 contesta che il congiunto terzo trasportato non indossasse le cinture di sicurezza e comunque rileva che se anche così fosse il concorso di colpa sarebbe stato minimo e tale da consentire di configurare un loro maggior credito
(rispetto all'acconto ricevuto), che sarebbe sicuramente stato conseguito in caso di corretto e tempestivo esercizio della pretesa da parte del legale.
CP è rimasto contumace, mentre CP_2 si è costituita, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 11.4.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.4.2025.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Preliminarmente va respinta l'eccezione con cui CP 2 ha eccepito l'inammissibilità
dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale formulazione dei motivi di appello.
E' vero infatti che, come premesso, dopo l'enunciazione teorica di 5 motivi di appello gli appellanti non hanno sviluppato schematicamente le preannunciate ragioni di censura, ma è vero anche che i medesimi hanno compiutamente e motivatamente attinto la CP sentenza sia quanto all'affermazione che mancava la prova del conferimento all'Avv. di un incarico professionale per la proposizione della domanda giudiziale, sia sotto il profilo del nesso causale tra l'inadempimento del professionista ed dedotto danno, e dunque si sono posti nell'ottica dialettica richiesta dalla norma.
D'altro canto, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dalla norma non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso.
3. Il perimetro del presente giudizio.
3 a) Il giudice di primo grado non ha espressamente respinto l'eccezione, preliminare, di CP prescrizione del diritto risarcitorio maturato nei confronti dell'avv. a seguito del suo inadempimento, ma è passato direttamente all'esame delle successive ed ulteriori questioni di merito (ritenendo la pretesa degli attori infondata).
D'altro canto, non ha neppure affermato di voler tralasciare l'esame di tale eccezione preliminare perché riteneva i motivi nel merito di più agevole risoluzione (dunque in applicazione del principio della ragione più liquida), di talché non si è avuto un cd. assorbimento improprio (che si ha invece quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2). Pertanto, il rigetto (implicito) dell'eccezione è divenuto definitivo, in difetto di appello incidentale (cfr. Cass. 21/12/2021 n. 41019; 29/09/2020 n. 20555).
Solo ad abundantiam, si rileva comunque che, fintanto che, tra la fine del 2013 ed il
2014, gli attori non hanno avuto cognizione del fatto che il professionista aveva lasciato prescrivere il loro diritto risarcitorio, il termine decennale di prescrizione dell'azione di responsabilità verso il legale non ha cominciato a decorrere, di talché alcuna prescrizione appare ipotizzabile nel caso concreto.
3 b) Col proprio atto d'appello, i familiari di Persona_1 hanno chiesto (punto 1.3
CP_1 non solo per delle conclusioni) che fosse accertata la responsabilità dell'Avv. aver fatto perdere loro il diritto risarcitorio verso GE - con conseguente condanna al risarcimento del danno correlato alla perdita di tale credito - ma anche per aver violato gli obblighi di buona fede e correttezza inducendoli in errore sull'avvenuta introduzione del giudizio che questi aveva dichiarato di aver promosso - con conseguente condanna al risarcimento del danno correlato alle conseguenze psichiche che tale inganno aveva provocato, in particolare, a - lamentando che il primo giudice nonParte_1 aveva esaminato tale richiesta.
Tuttavia, tale domanda è inammissibile.
Benvero, nell'atto di citazione di primo grado gli attori avevano chiesto la condanna del
CP unicamente per aver fatto perdere loro il (residuo) credito risarcitorio verso i responsabili del sinistro.
Nella prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c., parimenti, non c'è traccia di una domanda per lesione della salute degli istanti conseguente (non già alla perdita del congiunto ma) al contegno del professionista. Soltanto con le note d'udienza innanzi al tribunale del 29.6.2020 (successive all'appendice scritta dell'art. 183 c.p.c.), per la prima volta, è stata avanzata tale pretesa che, dunque, deve d'ufficio essere dichiarata inammissibile perché tardiva. CP
- è rimasto contumace, di talché non ha riproposto la sua 3 c) In questo grado l'Avv.
CP 2 che in primo grado non era stata esaminata perché domanda di manleva verso assorbita dal rigetto della domanda principale nei confronti del convenuto.
Deve quindi trovare applicazione l'art. 346 c.p.c., a mente del quale "Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono state espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate".
A ciò consegue che alcuna condanna è anche solo astrattamente ipotizzabile in questo grado nei riguardi della compagnia assicurativa (citata in giudizio dai danneggiati ai soli fini del litisconsorzio necessario processuale).
4. L'incarico al professionista.
Gli appellanti hanno censurato l'affermazione del tribunale secondo cui non vi sarebbe
CP stata prova del conferimento all'avv. dell'incarico che si assumeva essere rimasto inadempiuto, rilevando che la circostanza era incontestata ed anche confessata stragiudizialmente dal professionista.
La censura è fondata.
Intanto, come già anticipato a fronte dell'allegazione da parte degli attori nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado di aver dato mandato al professionista affinché il medesimo li assistesse tanto in sede penale quanto per la liquidazione del proprio credito risarcitorio, e che questi, dopo che nel luglio 2000 i clienti avevano percepito la somma di
£ 450.000.000 trattenuta in acconto sul maggior avere, li aveva rassicurati d'aver intrapreso la causa e che pendevano trattative con la controparte - l'Avv. CP_1 nel costituirsi in giudizio, non aveva contestato nessuna delle circostanze allegate, com'era suo onere, ammettendo anzi la propria responsabilità per aver fatto prescrivere il diritto degli attori.
Dunque, ex art. 115 c.p.c. i fatti come allegati dagli attori avrebbero dovuto essere posti dal primo giudice a fondamento della sua decisione, anziché ritenuti indimostrati.
Peraltro, "In tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni" (cfr. Cass.
31/03/2021 n. 8863).
Quindi, il conferimento dell'incarico ben poteva essere provato per presunzioni e beneficiare della non contestazione (d'altro canto, che i clienti non fossero in possesso della procura alle liti era circostanza irrilevante, non essendo stato contestato il mandato difensivo, ed anche ovvia, essendo la procura un documento destinato a rimanere nella disponibilità del legale).
Non solo: con la corrispondenza del 9 settembre 2013 (cfr. doc. 29 del fascicolo di primo CP grado di parte attrice: la sottolineatura è di chi scrive), l'Avv. informava
[...]
Parte_5 (società poi trasformatasi nell'attuale ) che "I Controparte_7 miei patrocinati avevano incaricato, non ritenendo satisfatoria tale quantificazione, questo studio di intraprendere una azione giudiziale per il risarcimento integrale del danno subito". Al capoverso successivo, il primo della pagina 2, il professionista precisava all'assicuratore che "purtroppo, il sottoscritto difensore, non ha provveduto nei termini di legge ad intraprendere tale azione ed in ragione di ciò intende portare a conoscenza della propria compagnia di assicurazione tale vicenda."
Pertanto, il conferimento dell'incarico rimasto inadempiuto emerge anche da tale confessione stragiudiziale, ex art. 2735 c.c.
Che, poi, non vi sia traccia negli anni di corrispondenza tra il legale ed clienti circa
l'andamento della causa né solleciti da parte degli appellanti all'appellato non solo non incide sul rilascio già avvenuto del mandato al professionista, ma neppure fonda un ipotetico concorso di colpa degli appellanti (peraltro solo adombrato dall'assicuratore): ciò, infatti, si spiega col rapporto fiduciario particolarmente intenso tra le parti CP (soprattutto, tra dipendente da un più ampio rapporto diParte_1 e amicizia e professionale che ben emerge dalle produzioni documentali effettuate ed invocate dallo stesso assicuratore (v. sub n.59-62), e che porta a presumere che le parti parlassero tra loro anche della triste vicenda risarcitoria e comunque giustificava il pieno affidamento del Pt_1 e lo induceva a non porsi troppe domande (tanto più che, oltre a sopportare un enorme carico di dolore personale, egli doveva farsi ulteriore carico anche della sindrome depressiva della moglie e, si suppone, di qualche preoccupazione per la giovane figlia, che oltre ad aver perso il fratello non aveva più potuto contare sul medesimo supporto materno di cui godeva prima). CP Dunque, certamente sussiste la piena responsabilità dell'avv. che, incaricato di far valere le residue ragioni di credito dei congiunti di ha lasciato Persona_1
prescrivere i loro diritti senza giustificazione alcuna.
5. Il nesso causale.
CP abbia verosimilmente causato un Occorre, allora, stabilire se l'inadempimento del danno ai suoi assistiti.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. da ult. Cass.
13/09/2024 n. 24670; 06/09/2024 n. 24007), la responsabilità dell'avvocato non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, ma sussiste solo nel caso in cui l'inadempienza dello stesso sia causalmente rilevante sull'esito della controversia, ed è onere del cliente dimostrare che in assenza del dedotto inadempimento si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e a lui più favorevole della lite.
Quindi, in forza del sistema del "processo nel processo" - che caratterizza questo tipo di controversie il giudice della responsabilità professionale deve operare un giudizio
-
ipotetico di tipo controfattuale (quale sarebbe stato l'esito della causa se non ci fosse stata negligenza difensiva) e rifare fittiziamente il processo mancato (o quello in cui si è manifestata la negligenza del difensore).
Tanto premesso, si deve partire dalla considerazione che per il sinistro in oggetto gli appellanti hanno percepito la somma capitale di £ 400.000.000 per tutte e tre le perdite
(della madre, del padre e della sorella).
L'affermazione dei medesimi di aver percepito da GE 450 milioni, di cui 50 destinati al professionista, per la trattativa stragiudiziale condotta, infatti, non è stata mai CP contestata da e, dunque, deve ritenersi pacifica. CP Secondo CP_2 tuttavia, se anche avesse agito in giudizio per conto dei clienti i medesimi non avrebbero percepito nulla di più, perché il danno complessivamente riconoscibile loro era al massimo di 800 milioni (ma secondo i concreti conteggi dell'appellata anche inferiore) e il sinistro era ascrivibile ad un concorso di colpa del loro congiunto, che al momento del fatto non indossava le cinture di sicurezza, da stimare nella misura del 50% (tanto che, appunto, ai medesimi erano stati corrisposti 450 milioni CP comprensivi del compenso al Gli appellanti contestano tanto che vi sia la prova di tale contegno colposo in capo al loro congiunto, quanto che, se anche il medesimo davvero non avesse indossato il dispositivo di ritenzione, il suo concorso di colpa avrebbe dovuto essere stimato nella misura del
50%.
Quanto al primo profilo, è vero che l'onere di dimostrare il contegno colposo del terzo trasportato sarebbe gravato sul conducente e sul suo assicuratore, e dunque l'eventuale dubbio sul punto avrebbe giovato ai sigg. Pt_1 e tuttavia è vero anche che nel caso non indossava la cintura alconcreto verosimilmente il giovane Persona_1
momento del sinistro. Tanto nel verbale della Polizia Municipale di Firenze quanto nel relativo rapporto informativo trasmesso alla Procura della Repubblica di Firenze, infatti, i Vigili erano giunti a a tale conclusione e ciò, se non sarebbe di per sé dirimente, trattandosi di una loro valutazione che non può tener luogo della valutazione giudiziale, tuttavia già di per sé è sintomatico di quello che gli agenti avevano rilevato obiettivamente.
In particolare, secondo la ricostruzione dei Vigili, poi fatta propria dalla sentenza di patteggiamento nel processo a carico del conducente della vettura su cui trovava quale trasportato il congiunto degli appellanti (v. doc. 13 attori), l'autovettura Alfa R. 145 percorreva il viadotto dell'Indiano proveniente lato via Pistoiese in direzione di via
Canova, nella corsia di destra;
oltrepassata la prima curva destrorsa dopo il ponte che attraversa il fiume Arno di circa 100 metri, per cause imprecisate, il conducente perdeva il controllo del veicolo ed iniziava a frenare effettuando uno spostamento verso la corsia di sinistra, andando ad urtare contro due transenne con cartelli e relativi lumi a pericolo posti sul margine sinistro della carreggiata, secondo la sua percorrenza, trascinandoli nella sua corsia. Successivamente, andava ad urtare contro il guard-rail di sinistra, dove veniva rinvenuto il paraurti anteriore comprensivo della targa,
dopodiché il veicolo urtava contro circa 4,00 metri di guard-rail sradicandolo dalla base, e continuava la sua corsa, lasciando una nuova traccia di frenata con rottura della coppa dell'olio. I due occupanti il veicolo venivano sbalzati fuori dall'abitacolo dell'auto andando a cadere sul manto stradale.
A costituire prova significativa dell'assenza della cintura, dunque, è in primo luogo la circostanza che il povero Persona_1 fu sbalzato fuori dall'abitacolo, e proprio a causa dell'impatto col suolo riportò le gravissime lesioni che lo condussero all'indomani del fatto alla morte;
invero, tale dinamica è incompatibile con la presenza attiva del dispositivo di ritenzione.
Se a ciò si unisce il fatto che durante i loro rilievi gli agenti non hanno acclarato che il dispositivo di ritenzione non fosse funzionante né, tanto meno, che la cintura si sarebbe strappata per l'urto - tali circostanze, peraltro, non sono state neppure ipotizzate dagli -appellanti si deve ritenere che più probabilmente che non al momento del sinistro il giovane trasportato non aveva la cintura allacciata.
Del resto neppure il conducente del mezzo, Controparte_4 l'aveva, tanto che anch'egli, seppur con miglior fortuna, fu sbalzato fuori dall'abitacolo, dopo l'urto determinato dalla perdita di controllo del mezzo.
Che, poi, in sede d'interrogatorio il CP 4 abbia dichiarato di non aver fatto caso se il
Pt_1 indossasse o non il dispositivo di ritenzione, lungi dallo smentire che non lo indossasse, conferma piuttosto che il CP_4 non si assicurò affatto (come invece avrebbe dovuto) che il passeggero avesse allacciato la cintura e rende vieppiù probabile che entrambi i giovani non avessero adottato tale precauzione.
Persona_1 può Tuttavia, effettivamente, non per questo la morte del giovane e/o avrebbe potuto essere imputata dal giudice del processo essere imputata -
CP presupposto
contro
GE (mai intrapreso per colpa del al congiunto degli appellanti nella misura del 50%.
Il tragico decesso, infatti, è addebitabile in misura preponderante al contegno del
CP_4 che per ragioni imprecisate perse il controllo del mezzo e, per questo, determinò la serie di urti che sbalzarono il Pt_1 fuori dall'abitacolo.
Certo, ove il Pt_1 avesse avuto la cintura di sicurezza allacciata sarebbe rimasto all'interno della vettura e probabilmente, pur riportando lesioni personali, si sarebbe salvato (non essendo stato dedotto né provato che l'abitacolo lato passeggero venne schiacciato), e tuttavia la sua colpa è inferiore a quella del conducente del mezzo che ne ha perso il controllo.
Non solo: la stessa imprudenza consistita nel mancato utilizzo del dispositivo di ritenzione è sì imputabile al trasportato, ma è anche al contempo imputabile al conducente che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza penalistica, era tenuto a verificare che il passeggero indossasse la cintura di sicurezza e che avrebbe dovuto finanche rifiutarsi di partire in caso di rifiuto (cfr. Cass. pen. 46566/24; 39136/2022;
32877/2020), anziché dare egli per primo il cattivo esempio.
Dunque, si deve affermare che la responsabilità per la tragica perdita subita dagli appellanti era imputabile al CP 4 ed al suo assicuratore nella misura dell'80%
(ipotizzando un 60% per la perdita di controllo e un 20% per non aver verificato che il trasportato indossasse il dispositivo di ritenzione), e per un 20% al loro stesso congiunto
(che condivideva col CP 4 l'imprudenza di non aver messo la cintura). Il credito risarcitorio dei familiari di PE sarebbe quindi stato verosimilmente riconosciuto dal giudice del sinistro nella misura dei 4/5, con un'indubbia differenza in favore della famiglia Pt_1 tra quanto già liquidato e quanto spettante loro.
Rimane, allora, da comprendere quale sarebbe stata la complessiva liquidazione. Le variabili sono molteplici, posto che da un canto non è dato sapere in quale anno sarebbe stata pronunciata la sentenza liquidatoria (né se essa sarebbe subito divenuta definitiva o vi sarebbero stati altri gradi di giudizio) e dall'altro negli anni successivi al
2004 (quando più o meno avrebbe dovuto essere instaurato il giudizio
contro
GE e
CP_4 l'istituto del danno non patrimoniale, sia per lesione dell'integrità psico-fisica che per perdita di un congiunto, ha subito rilevanti evoluzioni.
D'altro canto, ex art. 2697 c.c. tale "prognosi postuma" dev'essere effettuata prudenzialmente, nel senso che l'incertezza tra un migliore ed un peggiore esito non può non andare in danno degli appellati, onerati di dimostrare l'entità della propria perdita, di talché vanno escluse quantificazioni ottimistiche (che, pur ipotizzabili, difficilmente sarebbero state conseguite).
Tuttavia, vi sono anche delle certezze: nell'anno 2008 secondo la tabella milanese il danno non patrimoniale per la perdita di un figlio (comprensivo sia della perdita del rapporto parentale, quale interesse costituzionalmente protetto risarcibile, sia del danno
"morale", ovvero della sofferenza) andava da un minimo di euro 106.376,00 ad un massimo di euro 212.752,00; quello per morte di un fratello da euro 21.275,00 a euro
127.651,00.
Quindi, considerata la giovane età della vittima primaria (ed anche di quelle secondarie, specie della sorella, neppure ventenne) e la convivenza tra il defunto ed i superstiti, da un canto, ma anche la presenza di altri familiari all'interno dello stretto nucleo, dall'altro, si deve affermare che la somma indicata dagli appellanti di €130.000,00 per ciascuno dei genitori e di € 50.000,00 per la sorella per complessivi euro 310.000,00 - appare del- tutto congrua e certamente sarebbe stata riconosciuta dal giudice del sinistro stradale.
La stessa CP_2 del resto, a p. 14 della propria comparsa di costituzione e risposta ha ipotizzato una simile liquidazione, contestando l'entità del residuo credito a titolo di danno da perdita del rapporto parentale unicamente per il dedotto concorso di colpa del defunto.
Inoltre, dalla ctu medico-legale espletata nel primo grado di questo giudizio, è emerso che entrambi i genitori di PE hanno riportato un danno psichico in conseguenza
CP della perdita del figlio (anche questo non contestato, né in primo grado dal né in questo grado da CP_2 .
In particolare, la signora Pt_2 che già era incline a depressione ricorrente, aveva tuttavia trovato una sua forma di equilibrio convivendo con un disturbo psichico stabilizzato;
dopo la morte del figlio, invece, ciò è esitato in "Depressione cronica in lutto complicato in soggetto con temperamento iperemotivo", causandole postumi permanenti quantificati dal ctu dott. Per_2 nella misura del 14%. Il signor Pt_1 dal canto suo, in conseguenza del decesso del figlio, ha sviluppato un
"Disturbo Distimico in lutto complicato", che gli ha causato postumi permanenti quantificati dal ctu dott. Per_2 nella misura del 10% (il ctu ha poi rilevato a carico del sig. Pt_1 anche un disturbo dell'adattamento con ansia, quantificabile in un 3% di CP danno, causatogli dal contegno dell'avv. ma come premesso per esso non v'è una domanda ammissibile).
Dunque, sempre sulla base delle tabelle dell'epoca (che peraltro non includevano ancora in un complessivo danno non patrimoniale anche il danno morale, ma quantificavano il solo danno biologico) avrebbe dovuto essere riconosciuto:
• alla Pt_2 (cinquantenne al momento della perdita del figlio) un danno biologico pari ad euro 24.559,00, da maggiorare del 30% a titolo di danno morale, per complessivi euro 31.926,70;
• al Pt_1 (cinquantenne al momento della perdita del figlio) un danno biologico pari ad euro 14.825,00, da maggiorare del 26% a titolo di danno morale, per complessivi euro 18.679,50.
Pertanto, agli appellanti unitariamente intesi
- dato un complessivo danno non patrimoniale conseguente al sinistro di euro 360.606,20 (130.000 x 2 + 50.000 +
31.926,70 + 18.679,50) oltre accessori sarebbe spettato un credito risarcitorio di
-
complessivi euro 288.484,96 (360.606,20 - 20% per il concorso di colpa, ovvero
-
72.121,24) oltre accessori.
Quindi, verosimilmente, il giudice del sinistro, scorporato l'acconto corrisposto dall'assicuratore subito dopo il fatto, di £ 400.000.000 (pari ad euro 206.583), avrebbe riconosciuto in favore dei congiunti di un residuo credito di euro Persona_1
81.901,96, già rivalutato, ma da maggiorare degli interessi compensativi, trattandosi di CP debito di valore, di talché col proprio inadempimento l'avv. ha causato agli appellanti un danno pari al suddetto importo. Per converso, alcun debito risarcitorio può essere posto a carico del professionista in correlazione con le spese funerarie, perché non documentate e perché, al pari di quelle mediche, non richieste in questo grado (rectius: non è stato chiesto un danno correlato alla perdita di un credito per tali spese).
Allora, devalutato il suddetto importo dal 2008 (data dell'ipotetica sentenza) al momento del fatto, e maggiorata tale somma della rivalutazione monetaria e degli interessi fino ad oggi perché, senza soluzione di continuità, se è vero che gli accessori tipici delle obbligazioni di valore in caso di liquidazione giudiziale sarebbero cessati con la sentenza
(quando il credito di valore si converte in credito di valuta) è vero anche che, essendo mancata tale liquidazione giudiziale per colpa del professionista ed essendo il credito risarcitorio verso il medesimo a sua volta un credito di valore, l'aestimatio deve essere verso il attualizzata ad oggi - il complessivo credito risarcitorio della famiglia Pt_1 proprio legale ammonta ad euro 153.476,31.
Su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo. Poiché i familiari di PE hanno agito congiuntamente, senza operare una distinzione tra le rispettive quote di credito (e senza ripartire per quote neppure l'acconto ricevuto), così mostrando di non aver alcun interesse a che sia questa Corte ad effettuare la ripartizione ciò che è comprensibile stante l'intimo rapporto familiare che lega gli
-
si ritiene di poter liquidare il credito in forma complessiva, fermo restando appellanti che i singoli appellanti ben potranno procedere ad una ripartizione tra loro effettuando le debite proporzioni (laddove, a grandi linee, alla figlia spetta una quota di poco meno di
1/7, al padre una quota di poco meno di 3/7 ed alla madre una quota di poco più di 4/7).
6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
-, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che all'esito del giudizio gli appellanti hanno visto integralmente accolta la loro domanda nell'an, nella quantificazione indicata in via subordinata, e sono dunque sostanzialmente vittoriosi.
CP Pertanto, l'avv. deve rifondere agli appellanti le spese di causa: sulla base del D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 147/22, ed applicato lo scaglione da 52.001 a 260.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto, dev'essere liquidata in favore degli attori:
per il primo grado, applicati i valori medi, e riconosciuta la maggiorazione ex art.
•
4 comma secondo D.M. 55/14 per la difesa di più parti, la somma di euro
22.564,80;
per il secondo grado, sulla base del medesimo scaglione e con la medesima
•
maggiorazione, esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), la somma di euro 15.985,60. CP Parimenti, le spese della ctu espletata in primo grado debbo gravare sul
Poiché tra gli appellanti e CP_2 non v'è alcun rapporto processuale (non essendovi azione diretta) nulla dev'essere disposto in merito alle spese tra tali soggetti.
Le spese di lite tra l'assicuratore e l'assicurato, avendo quest'ultimo omesso di coltivare la propria domanda di manleva, debbono essere compensate (rectius, quanto a quelle CP dell'appello, stante la contumacia del nulla dev'essere disposto).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2 e Parte_3
avverso la sentenza n. 2765/2022 del Tribunale di Firenze, ogni altra domanda,
istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, condanna l'appellato CP_1
a corrispondere agli appellanti la complessiva somma di euro 153.476,31, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
condanna altresì CP_1 a corrispondere agli appellanti le spese di lite, che liquida nella somma di euro 22.564,80 per il primo grado e di euro 15.985,60 per l'appello, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
compensa le spese di lite del primo grado tra CP_1e CP_2 nulla sulle spese dell'appello tra CP_1e CP_2 dispone che le spese della ctu espletata in primo grado gravino su CP_1
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 1.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPY BLICA ITALIABBLY
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Presidente Dott.ssa Carla Santese
Consigliere Estensore Dott.ssa Giulia Conte
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2073/2022 promossa da:
Parte_2 (c.f. (c.f. C.F. 1 ), Parte_1
), con patrocinio e Parte_3 (c.f. C.F._3 C.F. 2
dell'avv. CLAUDIO BIZZETI, elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLANTI
contro
(c.f. C.F._4 ), contumace CP_1
(c.f. P.IVA 1 ), con il patrocinio dell'avv. REALDO COLOMBO, CP_2
elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, rigettata l'eccezione di inammissibilità proposta da dichiarare l'impugnazione valida ed efficace in Controparte_3 accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della sentenza del Tribunale di
Firenze n. 2765/2022, depositata il 04/10/2022, notificata a cura di parte CP_3
Parte_4 in data 14/10/2022, contrariis reiectis, così provvedere: 1.1) In tesi, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento al mandato professionale ad esso conferito daidell'Avv. CP_1
Parte_3 ; accertare e dichiarare che sigg.ri Parte_2 e Parte_1 '
l'inadempimento dell'Avv. ha provocato l'ingiusta perdita da parte dei sigg.ri CP_1
Parte_3 del diritto al residuo risarcimento Parte_2 e Parte_1
Controparte_4 e da GE assicurazioni per la perdita dei danni ad essi dovuti dal sig. secondo i criteri di liquidazione in vigore all'epoca dei del loro congiunto Persona_1
fatti; accertare e dichiarare che i sigg.ri Parte_1 e Parte_3Parte_2 '
[...], secondo i criteri di liquidazione del danno morale per l'ingiusta interruzione del rapporto parentale in vigore alla data del sinistro, avrebbero avuto diritto al residuo risarcimento dei danni da essi subiti per l'ingiusta perdita del loro congiunto PE
(lire411.034.868
[...] per la somma £
quattrocentoundicimilonizerotrentaquattromilaottocentosessantotto) o in quella maggiore o minore che fosse risultata di giustizia dovuta, in relazione ai criteri oggettivi uniformi indicati dal sistema tabellare presso il Tribunale di Milano nell'anno 1999 integrati dai criteri di personalizzazione del danno in ragione della gravità dell'offesa ed accertati in sede di CTU medico legale;
accertato altresì che non è stata fornita la prova che PE
[...] avesse contribuito alla causazione del danno per non aver indossato le cinture di sicurezza, respingere l'eccezione formulata da e condannare Controparte_3
Parte_1CP_1 al risarcimento in favore dei sigg.ri [...] l'Avv.
Parte_3 dei danni da essi subiti per la somma di £ 411.034.868 (lire Parte_2 e quattrocentoundicimilonizerotrentaquattromilaottocentosessantotto), O per quella maggiore o minore che risulterà di giustizia dovuta, oltre agli interessi dal 13 marzo 1999 al giorno dell'effettivo pagamento,
1.2) In ipotesi subordinata, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata comunque la responsabilità dell'Avv. per inadempimento al mandato professionale ad essoCP_1 conferito dai sigg.ri Parte_3 ; accertare e Parte_2 e Parte_1
dichiarare che i sigg.ri secondo i Parte_2 e Parte_3 Parte_1
criteri di liquidazione del danno morale per l'ingiusta interruzione del rapporto parentale in vigore alla data del sinistro, avrebbero avuto diritto al residuo risarcimento dei danni da essi subiti per l'ingiusta perdita del loro congiunto Persona_1 per la somma £
411.034.868 (lire quattrocentoundicimilonizerotrentaquattromilaottocentosessantotto) o in quella maggiore o minore che fosse risultata di giustizia dovuta in relazione ai criteri oggettivi uniformi del sistema tabellare integrati dai criteri di personalizzazione del danno ed accertati in sede di CTU medico legale;
accertato altresì che la condotta tenuta da
Persona_1 per non aver indossato le cinture di sicurezza abbia contribuito in misura non superiore al 20% alla causazione del danno, respingere l'eccezione formulata da Controparte_3 e condannare l'Avv. CP_1 al risarcimento dei danni in favore dei sigg.ri Parte_1 Parte_2 e Parte_3 di quella somma che risulterà di giustizia dovuta
CP_1 per aver1.3) Sempre in tesi, accertata altresì la responsabilità dell'Avv. violato gli obblighi di buona fede e correttezza ed aver indotto in errore i sigg.ri Pt_1
[...] Parte_3 sull'introduzione e lo stato del giudizio che Parte_2 e esso aveva dichiarato di aver promosso mentre in realtà non lo aveva fatto, accertato altresì che detta violazione ha procurato al sig. un danno alla persona, Parte_1 condannare l'Avv. CP_1 al risarcimento di quei danni, patrimoniali e non, che risultano di giustizia dovuti secondo quanto accertato in sede di CTU medico legale nel corso del processo davanti al Tribunale e secondo i criteri delle Tabelle attualmente in vigore pubblicate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano;
1.4) In via istruttoria, qualora i fatti costitutivi della domanda dovessero ritenersi non sufficientemente istruiti dalle prove documentali in atti e dalla mancata contestazione da parte del convenuto Avv. si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio CP_1
CP_1 sui capitoli di cui alla prima memoria formale del medesimo convenuto Avv.
di cui all'art. 183, 6 comma cpc.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizi."
Per parte appellata CP_2.
"Voglia la Corte di Appello di Firenze: in via istruttoria, disporre l'ammissione della prova testimoniale e della consulenza tecnica sulla dinamica del sinistro domandate sub E ed F;
nel rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto per i motivi indicati a pag.
5-6 della comparsa di risposta;
nel merito, in tesi, respingere l'appello proposto da Parte_1 Parte_2
Parte_3 e confermare la sentenza del Tribunale di Firenze 2765/2022; e nell'ipotesi nella quale sia riproposta la domanda di indennità dall'Avv. CP_1 nei confronti di dichiarare che nessuna somma a titolo di indennità è dovuta CP_5 '
CP_5 all'Avv. CP_1 ed in ipotesi subordinata accertare la somma da dovuta a titolo di indennità, detraendo dal debito dell'assicuratore il 10% a titolo di scoperto con il minimo di €500,00 ed il massimo di €25.000,00; in ogni caso con vittoria delle spese legali del giudizio di appello."
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2765/2022 del Tribunale di Firenze, in materia di responsabilità professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le domande proposte. avevano convenuto innanzi al e Parte_3 Parte_1 Parte_2 '
deducendo che lo stesso non aveva Tribunale di Firenze l'Avv. CP_1 correttamente adempiuto al mandato professionale conferitogli, avendo fatto prescrivere il loro diritto al risarcimento dei danni patiti quali congiunti (genitori e sorella) di PE
[...] deceduto il 14 marzo 1999 a causa delle gravissime lesioni riportate nel sinistro stradale avvenuto il giorno precedente, in data 13 marzo 1999, quando si trovava quale terzo trasportato sull'autovettura condotta da assicurata con [...] Controparte_4
Controparte_6 ; in particolare, premesso che il sinistro era stato indennizzato solo in parte dalla suddetta compagnia assicuratrice, nella misura di £ 450.000.000 (ivi incluse le spese legali riconosciute al difensore per £ 50.000.000), avevano imputato al legale la perdita della residua somma da loro rivendicata nei confronti di GE,
CP Avevano quindi chiesto che l'avv. fosse condannato al risarcimento in proprio favore del danno correlato alla perdita del residuo credito vantato verso i responsabili del sinistro, pari alla complessiva somma di £ 411.034.868 oltre accessori, deducendo che il risarcimento complessivamente spettante loro a titolo di danno non patrimoniale, secondo le stime dell'anno 2000, avrebbe dovuto ammontare a £ 811.034.868 - di cui £ 270.000.000 per ciascun genitore per la perdita del figlio, £ 120.000.000 per la perdita del fratello, £ 57.135.455 per il danno psichico sviluppato dal padre e £
93.899.413 per il danno psichico sviluppato dalla madre - oltre il danno patrimoniale per le spese funerarie.
Gli attori avevano specificato che, ricevuto in acconto del maggior danno l'importo di £ CP 450.000.000, l'avv. li aveva periodicamente rassicurati che la causa volta a conseguire il residuo credito era in corso, così come le trattative per una definizione bonaria della lite, finché nell'ottobre 2014 essi, avendo scoperto che questi già il
9.9.2013 aveva comunicato alla propria compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale d'aver fatto prescrivere il diritto dei suoi assistiti, avevano revocato l'incarico al professionista. CP si era costituito, ammettendo di non aver colpevolmente coltivato in favore degli attori la domanda di risarcimento del danno da questi patito a seguito della perdita parentale, che si era dunque prescritto, e non contestando alcuna delle allegazioni contenute nell'atto di citazione salvo rappresentare che la propria compagnia d'assicurazioni CP_3 aveva negato di dover coprire il sinistro deducendo che la pretesa dei clienti verso il legale era prescritta e chiamando in causa la medesima, per
-
essere da essa tenuto indenne nella denegata ipotesi di condanna.
Si era costituito in giudizio tale assicuratore, preliminarmente eccependo la prescrizione del diritto risarcitorio azionato dagli attori verso l'avvocato convenuto - posto che la CP_4 e di CP_6 si era prescritta già il possibile azione civile nei confronti del
25.7.2004 (essendo l'ultima richiesta di pagamento a GE del 25.7.2002) e la pretesa risarcitoria per il danno da inadempimento era stata indirizzata dalla famiglia
CP Pt_1 all'Avv. solo nel Novembre 2014, quando il termine di prescrizione decennale, compiutosi il 25 luglio 2014, era già spirato e contestando tanto il conferimento da parte degli attori dell'incarico all'avvocato di agire in giudizio, quanto il nesso causale tra il danno e il dedotto inadempimento, ed in particolare che, se promossa, la causa
contro
CP_6 avrebbe avuto un esito favorevole per CP 4 e la famiglia Pt_1
Nello specifico, la terza chiamata aveva dedotto che l'espulsione dal veicolo di PE
[...] che aveva condotto il giovane alla morte, era avvenuta perché il trasportato non indossava la cintura di sicurezza, di talché era ravvisabile un concorso di colpa a suo carico valutabile almeno nella misura del 50%; inoltre, era onere di Parte_2 e
Parte_1 dimostrare il dedotto danno psichico per la perdita del figlio. Nel rapporto con l'assicurato, poi, pur non negando la copertura assicurativa, l'assicuratore aveva invocato massimali e scoperti di polizza.
Il giudizio di primo grado veniva istruito con lo svolgimento di consulenza tecnica medico legale sugli attori Parte_1 e Parte_2 con l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento penale svoltosi davanti al Tribunale di Firenze (RGNR
n.4146/1999, RG GIP n.103176/2000), e con produzioni documentali. Al termine dell'istruttoria, il tribunale ha respinto la domanda e compensato le spese di lite.
Nello specifico, ha argomentato che: "Nel merito la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
La natura della presente controversia ed un suo corretto inquadramento, in via preliminare, impone di osservare: il rapporto giuridico dedotto dagli attori viene qualificato dalla giurisprudenza come un mandato professionale, contratto di clientela quale una species del mandato, conferito ad avvocato iscritto nel normale albo professionale (Cass. SS. UU. n. 326/63) ed il professionista, munito di procura ad litem, assume nei confronti del soggetto che ha conferito l'incarico le obbligazioni che fanno carico a qualsiasi altro mandatario, con responsabilità che deve essere valutata secondo il parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 II comma c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata, ed in combinato disposto con l'art. 2236 c.c. quando trattasi di prestazione che implica la soluzioni di problemi di speciale difficoltà (Cass. civ. sez. VI n. 6967/2006; Cass. sez. II civ. 16846/2005).
L'attività dell' avvocato pur essendo caratterizzata da un' obbligazione di mezzi, per cui non sussiste una sua responsabilità se il suo cliente non raggiunge il risultato voluto, non esonera il professionista dallo svolgimento di tutte quelle attività necessarie e utili alla realizzazione della fattispecie concreta talché è tenuto a predisporre tutti i mezzi utili, con comportamenti conformi alle regole di correttezza e diligenza, al suo conseguimento, ponendo in essere quindi tutta una serie di comportamenti conformi alle regole di correttezza (Cass. sez. III civ. n. 22376/2012; Cass. sez. III civ. n. 9917/2010; Cass.
sez. II civ. n. 6967/06; Cass. sez. III civ. n. 10966/04 );
Nel giudizio di accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato occorre differenziare l'accertamento della colpa professionale da quello della colpa del terzo che, causando al cliente un danno, ha determinato il sorgere del diritto al risarcimento oggetto del mandato professionale conferito dal danneggiato al professionista. La prima attività di accertamento inerente al rapporto di mandato, condotta colposa dell'avvocato, costituisce oggetto diretto ed immediato della cognizione del giudice, trattasi del fondamento della responsabilità professionale con la prova ripartita in base alle regole di cui all'art. 1218 c.c.;
Per quanto attiene al riparto dell'onere probatorio, è infatti il cliente, che assume di aver subito un danno, a dover fornire gli elementi di prova in ordine al fondamento dell'azione proposta e, quindi, a fornire la prova di sufficienti ed idonei dati obiettivi in ordine all'inesatto adempimento, la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale ed il danno cfr. Cass. sez. II civ. n. 16846/05; Cass. II sez. civ. n.
-
12354/2009- mentre, per quanto riguarda l'onere probatorio a carico del professionista, questi è tenuto a provare subordinatamente all'esito positivo della prova a carico del
- cliente che la imperfetta esecuzione della prestazione è dovuta a forza maggiore o a
-
caso fortuito;
Esaminata la fattispecie per cui è causa alla luce di tali principi, si osserva ancora:
Non vi è in atti la prova del conferimento della procura conferita dagli attori all'avv.
CP_1 per la proposizione dell'azione giudiziaria contro la GE Assicurazioni per il recupero della somma residua rivendicata a titolo di risarcimento dei danni derivanti dal decesso del sig. nel sinistro stradale del 13 marzo 1999. In tal senso Persona_1
l'ordinanza della Corte di Cassazione, sez. III, 06/07/2020, n.13858, ha rigettato il ricorso proposto da un soggetto che riteneva di essere stato leso dal proprio avvocato per non avere quest'ultimo interrotto un termine di prescrizione, invocandone dunque la responsabilità professionale.
Ferme le regole generali di diligenza, il professionista non è obbligato ad interrompere la prescrizione quando il mandato è conferito verbalmente e limitatamente al solo compimento della fase stragiudiziale. Ciò perché, secondo quanto stabilito dalla Corte stessa, l'incarico verbale cessa alla definizione della fase stragiudiziale, quando implicitamente ed inevitabilmente l'unica alternativa possibile è quella dell'instaurazione del giudizio di merito.
In caso di insuccesso della trattativa stragiudiziale il mandato ricevuto dall'avvocato deve ritenersi concluso, essendo viceversa necessario il conferimento un incarico scritto, con relativa procura alle liti, per intraprendere il giudizio civile.
Nel caso in esame è provato per tabulas (cfr. quietanza GE Assicurazioni allegato n.
14 fascicolo attoreo) che la fase stragiudiziale si è conclusa con la corresponsione agli eredi del sig. Persona_1 da parte delle GE Assicurazioni di quello che è stato ritenuto dalla suddetta compagnia assicuratrice importo congruo del risarcimento danni, ossia la somma di euro 450.000,00; tutto ciò implica inevitabilmente che l'unica 11
alternativa possibile per ottenere il residuo della somma rivendicata era la proposizione da parte degli attori dell'azione giudiziaria e quindi il conferimento di apposito mandato ad litem al professionista, nel caso in esame all'avv. CP_1 ma di ciò non sussiste allegazione negli atti processuali.
Sotto il profilo causale, danno del cliente non può essere automaticamente identificato con l'esito sfavorevole della lite in quanto il requisito della certezza del danno ex art. 1223 c.c., in materia di responsabilità professionale dell'avvocato, è stato nel tempo temperato dalla giurisprudenza che da ultimo ha indicato che "L'affermazione della responsabilità professionale per condotta omissiva e la determinazione del danno in concreto subito dal cliente presuppongono: l'accertamento del sicuro fondamento dell'attività che il professionista avrebbe dovuto compiere, e dunque, la ragionevole
/
certezza che gli effetti di quella sua diversa attività, ove svolta, avrebbe determinato l'esito vittorioso del processo" mentre sul danno da perdita di una chance si è ribadito che è risarcibile solo in presenza di prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità,
l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, riconducibile in termini di nesso causale alla condotta del terzo (cfr. Cass. sez. III civ. n. 15385/2011; Cass-. sez. III civ.
n. 8309/11);
Nel procedimento in esame dall'esito dell'attività istruttoria non è emerso la sussistenza del nesso di causalità tra presunta condotta omissiva e i danni reclamati dagli attori
(Ordinanza Corte di Cassazione, 25 gennaio 2022, n. 2072) nello specifico è emerso che il sig. Persona_1 in occasione del sinistro stradale del 13 marzo 1999, trasportato sull'autovettura Alfa Romeo targata AH 590 HM, non indossava le cinture di sicurezza. La suddetta circostanza trova conferma nel rapporto redatto dalla Polizia Municipale U.O.T. di Firenze sede Porta al Prato con prot. N. 99/L/405 ed è confermata nella sentenza n.
1400/2000 depositata in data 3 novembre 2000 nel procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Firenze sez. penale recante n.r.g. 4146/99 avente ad oggetto i fatti di cui al sinistro stradale del 13 marzo 1999.
In aderenza quello che è l'orientamento giurisprudenziale dominante lo scrivente magistrato ritiene che in caso di sinistro, il conducente del veicolo e il terzo trasportato che non indossava la cintura sono corresponsabili delle lesioni eventualmente subite dal secondo (Corte di Cassazione, sentenza n.11095 del 10 giugno 2020.)
Assorbita ogni altra domanda si ritengono sussistere giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tenuto conto del mutamento della giurisprudenza rispetto alla complessità delle questioni dirimenti oggetto del presente procedimento".
Gli attori hanno impugnato tale decisione, premettendo di voler far valere i seguenti 5 motivi d'appello:
1) violazione ed errata applicazione di norme di legge;
2) contraddittorietà della motivazione rispetto alle ordinanze istruttorie;
3) errata valutazione dei fatti oggetto di causa;
4) errata valutazione delle prove;
5) omessa pronuncia su parte della domanda.
Dopo l'enunciazione teorica dei suddetti motivi di impugnazione, tuttavia, nel prosieguo dell'atto di appello non vi è alcuna indicazione delle specifiche norme di legge asseritamente violate né si rinviene uno sviluppo schematico delle cinque ragioni di censura preannunciate;
ciò nonostante, nel corpo dell'atto sono ravvisabili un primo capitolo "sulla responsabilità del convenuto" - a pagg.10-17 con cui gli appellanti contestano l'affermazione del tribunale circa la mancata dimostrazione del conferimento
CP all'Avv. della procura ad litem utile alla proposizione della domanda giudiziale, ed invocano il principio di non contestazione e la confessione stragiudiziale resa dal professionista al suo assicuratore (in ipotesi insistendo nella prova per interrogatorio
CP formale del chiesta in primo grado), ed un secondo capitolo "sul danno" - a pagg.17-
31 con cui la famiglia Pt_1 contesta che il congiunto terzo trasportato non indossasse le cinture di sicurezza e comunque rileva che se anche così fosse il concorso di colpa sarebbe stato minimo e tale da consentire di configurare un loro maggior credito
(rispetto all'acconto ricevuto), che sarebbe sicuramente stato conseguito in caso di corretto e tempestivo esercizio della pretesa da parte del legale.
CP è rimasto contumace, mentre CP_2 si è costituita, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 11.4.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.4.2025.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Preliminarmente va respinta l'eccezione con cui CP 2 ha eccepito l'inammissibilità
dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale formulazione dei motivi di appello.
E' vero infatti che, come premesso, dopo l'enunciazione teorica di 5 motivi di appello gli appellanti non hanno sviluppato schematicamente le preannunciate ragioni di censura, ma è vero anche che i medesimi hanno compiutamente e motivatamente attinto la CP sentenza sia quanto all'affermazione che mancava la prova del conferimento all'Avv. di un incarico professionale per la proposizione della domanda giudiziale, sia sotto il profilo del nesso causale tra l'inadempimento del professionista ed dedotto danno, e dunque si sono posti nell'ottica dialettica richiesta dalla norma.
D'altro canto, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dalla norma non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso.
3. Il perimetro del presente giudizio.
3 a) Il giudice di primo grado non ha espressamente respinto l'eccezione, preliminare, di CP prescrizione del diritto risarcitorio maturato nei confronti dell'avv. a seguito del suo inadempimento, ma è passato direttamente all'esame delle successive ed ulteriori questioni di merito (ritenendo la pretesa degli attori infondata).
D'altro canto, non ha neppure affermato di voler tralasciare l'esame di tale eccezione preliminare perché riteneva i motivi nel merito di più agevole risoluzione (dunque in applicazione del principio della ragione più liquida), di talché non si è avuto un cd. assorbimento improprio (che si ha invece quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2). Pertanto, il rigetto (implicito) dell'eccezione è divenuto definitivo, in difetto di appello incidentale (cfr. Cass. 21/12/2021 n. 41019; 29/09/2020 n. 20555).
Solo ad abundantiam, si rileva comunque che, fintanto che, tra la fine del 2013 ed il
2014, gli attori non hanno avuto cognizione del fatto che il professionista aveva lasciato prescrivere il loro diritto risarcitorio, il termine decennale di prescrizione dell'azione di responsabilità verso il legale non ha cominciato a decorrere, di talché alcuna prescrizione appare ipotizzabile nel caso concreto.
3 b) Col proprio atto d'appello, i familiari di Persona_1 hanno chiesto (punto 1.3
CP_1 non solo per delle conclusioni) che fosse accertata la responsabilità dell'Avv. aver fatto perdere loro il diritto risarcitorio verso GE - con conseguente condanna al risarcimento del danno correlato alla perdita di tale credito - ma anche per aver violato gli obblighi di buona fede e correttezza inducendoli in errore sull'avvenuta introduzione del giudizio che questi aveva dichiarato di aver promosso - con conseguente condanna al risarcimento del danno correlato alle conseguenze psichiche che tale inganno aveva provocato, in particolare, a - lamentando che il primo giudice nonParte_1 aveva esaminato tale richiesta.
Tuttavia, tale domanda è inammissibile.
Benvero, nell'atto di citazione di primo grado gli attori avevano chiesto la condanna del
CP unicamente per aver fatto perdere loro il (residuo) credito risarcitorio verso i responsabili del sinistro.
Nella prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c., parimenti, non c'è traccia di una domanda per lesione della salute degli istanti conseguente (non già alla perdita del congiunto ma) al contegno del professionista. Soltanto con le note d'udienza innanzi al tribunale del 29.6.2020 (successive all'appendice scritta dell'art. 183 c.p.c.), per la prima volta, è stata avanzata tale pretesa che, dunque, deve d'ufficio essere dichiarata inammissibile perché tardiva. CP
- è rimasto contumace, di talché non ha riproposto la sua 3 c) In questo grado l'Avv.
CP 2 che in primo grado non era stata esaminata perché domanda di manleva verso assorbita dal rigetto della domanda principale nei confronti del convenuto.
Deve quindi trovare applicazione l'art. 346 c.p.c., a mente del quale "Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono state espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate".
A ciò consegue che alcuna condanna è anche solo astrattamente ipotizzabile in questo grado nei riguardi della compagnia assicurativa (citata in giudizio dai danneggiati ai soli fini del litisconsorzio necessario processuale).
4. L'incarico al professionista.
Gli appellanti hanno censurato l'affermazione del tribunale secondo cui non vi sarebbe
CP stata prova del conferimento all'avv. dell'incarico che si assumeva essere rimasto inadempiuto, rilevando che la circostanza era incontestata ed anche confessata stragiudizialmente dal professionista.
La censura è fondata.
Intanto, come già anticipato a fronte dell'allegazione da parte degli attori nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado di aver dato mandato al professionista affinché il medesimo li assistesse tanto in sede penale quanto per la liquidazione del proprio credito risarcitorio, e che questi, dopo che nel luglio 2000 i clienti avevano percepito la somma di
£ 450.000.000 trattenuta in acconto sul maggior avere, li aveva rassicurati d'aver intrapreso la causa e che pendevano trattative con la controparte - l'Avv. CP_1 nel costituirsi in giudizio, non aveva contestato nessuna delle circostanze allegate, com'era suo onere, ammettendo anzi la propria responsabilità per aver fatto prescrivere il diritto degli attori.
Dunque, ex art. 115 c.p.c. i fatti come allegati dagli attori avrebbero dovuto essere posti dal primo giudice a fondamento della sua decisione, anziché ritenuti indimostrati.
Peraltro, "In tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni" (cfr. Cass.
31/03/2021 n. 8863).
Quindi, il conferimento dell'incarico ben poteva essere provato per presunzioni e beneficiare della non contestazione (d'altro canto, che i clienti non fossero in possesso della procura alle liti era circostanza irrilevante, non essendo stato contestato il mandato difensivo, ed anche ovvia, essendo la procura un documento destinato a rimanere nella disponibilità del legale).
Non solo: con la corrispondenza del 9 settembre 2013 (cfr. doc. 29 del fascicolo di primo CP grado di parte attrice: la sottolineatura è di chi scrive), l'Avv. informava
[...]
Parte_5 (società poi trasformatasi nell'attuale ) che "I Controparte_7 miei patrocinati avevano incaricato, non ritenendo satisfatoria tale quantificazione, questo studio di intraprendere una azione giudiziale per il risarcimento integrale del danno subito". Al capoverso successivo, il primo della pagina 2, il professionista precisava all'assicuratore che "purtroppo, il sottoscritto difensore, non ha provveduto nei termini di legge ad intraprendere tale azione ed in ragione di ciò intende portare a conoscenza della propria compagnia di assicurazione tale vicenda."
Pertanto, il conferimento dell'incarico rimasto inadempiuto emerge anche da tale confessione stragiudiziale, ex art. 2735 c.c.
Che, poi, non vi sia traccia negli anni di corrispondenza tra il legale ed clienti circa
l'andamento della causa né solleciti da parte degli appellanti all'appellato non solo non incide sul rilascio già avvenuto del mandato al professionista, ma neppure fonda un ipotetico concorso di colpa degli appellanti (peraltro solo adombrato dall'assicuratore): ciò, infatti, si spiega col rapporto fiduciario particolarmente intenso tra le parti CP (soprattutto, tra dipendente da un più ampio rapporto diParte_1 e amicizia e professionale che ben emerge dalle produzioni documentali effettuate ed invocate dallo stesso assicuratore (v. sub n.59-62), e che porta a presumere che le parti parlassero tra loro anche della triste vicenda risarcitoria e comunque giustificava il pieno affidamento del Pt_1 e lo induceva a non porsi troppe domande (tanto più che, oltre a sopportare un enorme carico di dolore personale, egli doveva farsi ulteriore carico anche della sindrome depressiva della moglie e, si suppone, di qualche preoccupazione per la giovane figlia, che oltre ad aver perso il fratello non aveva più potuto contare sul medesimo supporto materno di cui godeva prima). CP Dunque, certamente sussiste la piena responsabilità dell'avv. che, incaricato di far valere le residue ragioni di credito dei congiunti di ha lasciato Persona_1
prescrivere i loro diritti senza giustificazione alcuna.
5. Il nesso causale.
CP abbia verosimilmente causato un Occorre, allora, stabilire se l'inadempimento del danno ai suoi assistiti.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. da ult. Cass.
13/09/2024 n. 24670; 06/09/2024 n. 24007), la responsabilità dell'avvocato non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, ma sussiste solo nel caso in cui l'inadempienza dello stesso sia causalmente rilevante sull'esito della controversia, ed è onere del cliente dimostrare che in assenza del dedotto inadempimento si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e a lui più favorevole della lite.
Quindi, in forza del sistema del "processo nel processo" - che caratterizza questo tipo di controversie il giudice della responsabilità professionale deve operare un giudizio
-
ipotetico di tipo controfattuale (quale sarebbe stato l'esito della causa se non ci fosse stata negligenza difensiva) e rifare fittiziamente il processo mancato (o quello in cui si è manifestata la negligenza del difensore).
Tanto premesso, si deve partire dalla considerazione che per il sinistro in oggetto gli appellanti hanno percepito la somma capitale di £ 400.000.000 per tutte e tre le perdite
(della madre, del padre e della sorella).
L'affermazione dei medesimi di aver percepito da GE 450 milioni, di cui 50 destinati al professionista, per la trattativa stragiudiziale condotta, infatti, non è stata mai CP contestata da e, dunque, deve ritenersi pacifica. CP Secondo CP_2 tuttavia, se anche avesse agito in giudizio per conto dei clienti i medesimi non avrebbero percepito nulla di più, perché il danno complessivamente riconoscibile loro era al massimo di 800 milioni (ma secondo i concreti conteggi dell'appellata anche inferiore) e il sinistro era ascrivibile ad un concorso di colpa del loro congiunto, che al momento del fatto non indossava le cinture di sicurezza, da stimare nella misura del 50% (tanto che, appunto, ai medesimi erano stati corrisposti 450 milioni CP comprensivi del compenso al Gli appellanti contestano tanto che vi sia la prova di tale contegno colposo in capo al loro congiunto, quanto che, se anche il medesimo davvero non avesse indossato il dispositivo di ritenzione, il suo concorso di colpa avrebbe dovuto essere stimato nella misura del
50%.
Quanto al primo profilo, è vero che l'onere di dimostrare il contegno colposo del terzo trasportato sarebbe gravato sul conducente e sul suo assicuratore, e dunque l'eventuale dubbio sul punto avrebbe giovato ai sigg. Pt_1 e tuttavia è vero anche che nel caso non indossava la cintura alconcreto verosimilmente il giovane Persona_1
momento del sinistro. Tanto nel verbale della Polizia Municipale di Firenze quanto nel relativo rapporto informativo trasmesso alla Procura della Repubblica di Firenze, infatti, i Vigili erano giunti a a tale conclusione e ciò, se non sarebbe di per sé dirimente, trattandosi di una loro valutazione che non può tener luogo della valutazione giudiziale, tuttavia già di per sé è sintomatico di quello che gli agenti avevano rilevato obiettivamente.
In particolare, secondo la ricostruzione dei Vigili, poi fatta propria dalla sentenza di patteggiamento nel processo a carico del conducente della vettura su cui trovava quale trasportato il congiunto degli appellanti (v. doc. 13 attori), l'autovettura Alfa R. 145 percorreva il viadotto dell'Indiano proveniente lato via Pistoiese in direzione di via
Canova, nella corsia di destra;
oltrepassata la prima curva destrorsa dopo il ponte che attraversa il fiume Arno di circa 100 metri, per cause imprecisate, il conducente perdeva il controllo del veicolo ed iniziava a frenare effettuando uno spostamento verso la corsia di sinistra, andando ad urtare contro due transenne con cartelli e relativi lumi a pericolo posti sul margine sinistro della carreggiata, secondo la sua percorrenza, trascinandoli nella sua corsia. Successivamente, andava ad urtare contro il guard-rail di sinistra, dove veniva rinvenuto il paraurti anteriore comprensivo della targa,
dopodiché il veicolo urtava contro circa 4,00 metri di guard-rail sradicandolo dalla base, e continuava la sua corsa, lasciando una nuova traccia di frenata con rottura della coppa dell'olio. I due occupanti il veicolo venivano sbalzati fuori dall'abitacolo dell'auto andando a cadere sul manto stradale.
A costituire prova significativa dell'assenza della cintura, dunque, è in primo luogo la circostanza che il povero Persona_1 fu sbalzato fuori dall'abitacolo, e proprio a causa dell'impatto col suolo riportò le gravissime lesioni che lo condussero all'indomani del fatto alla morte;
invero, tale dinamica è incompatibile con la presenza attiva del dispositivo di ritenzione.
Se a ciò si unisce il fatto che durante i loro rilievi gli agenti non hanno acclarato che il dispositivo di ritenzione non fosse funzionante né, tanto meno, che la cintura si sarebbe strappata per l'urto - tali circostanze, peraltro, non sono state neppure ipotizzate dagli -appellanti si deve ritenere che più probabilmente che non al momento del sinistro il giovane trasportato non aveva la cintura allacciata.
Del resto neppure il conducente del mezzo, Controparte_4 l'aveva, tanto che anch'egli, seppur con miglior fortuna, fu sbalzato fuori dall'abitacolo, dopo l'urto determinato dalla perdita di controllo del mezzo.
Che, poi, in sede d'interrogatorio il CP 4 abbia dichiarato di non aver fatto caso se il
Pt_1 indossasse o non il dispositivo di ritenzione, lungi dallo smentire che non lo indossasse, conferma piuttosto che il CP_4 non si assicurò affatto (come invece avrebbe dovuto) che il passeggero avesse allacciato la cintura e rende vieppiù probabile che entrambi i giovani non avessero adottato tale precauzione.
Persona_1 può Tuttavia, effettivamente, non per questo la morte del giovane e/o avrebbe potuto essere imputata dal giudice del processo essere imputata -
CP presupposto
contro
GE (mai intrapreso per colpa del al congiunto degli appellanti nella misura del 50%.
Il tragico decesso, infatti, è addebitabile in misura preponderante al contegno del
CP_4 che per ragioni imprecisate perse il controllo del mezzo e, per questo, determinò la serie di urti che sbalzarono il Pt_1 fuori dall'abitacolo.
Certo, ove il Pt_1 avesse avuto la cintura di sicurezza allacciata sarebbe rimasto all'interno della vettura e probabilmente, pur riportando lesioni personali, si sarebbe salvato (non essendo stato dedotto né provato che l'abitacolo lato passeggero venne schiacciato), e tuttavia la sua colpa è inferiore a quella del conducente del mezzo che ne ha perso il controllo.
Non solo: la stessa imprudenza consistita nel mancato utilizzo del dispositivo di ritenzione è sì imputabile al trasportato, ma è anche al contempo imputabile al conducente che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza penalistica, era tenuto a verificare che il passeggero indossasse la cintura di sicurezza e che avrebbe dovuto finanche rifiutarsi di partire in caso di rifiuto (cfr. Cass. pen. 46566/24; 39136/2022;
32877/2020), anziché dare egli per primo il cattivo esempio.
Dunque, si deve affermare che la responsabilità per la tragica perdita subita dagli appellanti era imputabile al CP 4 ed al suo assicuratore nella misura dell'80%
(ipotizzando un 60% per la perdita di controllo e un 20% per non aver verificato che il trasportato indossasse il dispositivo di ritenzione), e per un 20% al loro stesso congiunto
(che condivideva col CP 4 l'imprudenza di non aver messo la cintura). Il credito risarcitorio dei familiari di PE sarebbe quindi stato verosimilmente riconosciuto dal giudice del sinistro nella misura dei 4/5, con un'indubbia differenza in favore della famiglia Pt_1 tra quanto già liquidato e quanto spettante loro.
Rimane, allora, da comprendere quale sarebbe stata la complessiva liquidazione. Le variabili sono molteplici, posto che da un canto non è dato sapere in quale anno sarebbe stata pronunciata la sentenza liquidatoria (né se essa sarebbe subito divenuta definitiva o vi sarebbero stati altri gradi di giudizio) e dall'altro negli anni successivi al
2004 (quando più o meno avrebbe dovuto essere instaurato il giudizio
contro
GE e
CP_4 l'istituto del danno non patrimoniale, sia per lesione dell'integrità psico-fisica che per perdita di un congiunto, ha subito rilevanti evoluzioni.
D'altro canto, ex art. 2697 c.c. tale "prognosi postuma" dev'essere effettuata prudenzialmente, nel senso che l'incertezza tra un migliore ed un peggiore esito non può non andare in danno degli appellati, onerati di dimostrare l'entità della propria perdita, di talché vanno escluse quantificazioni ottimistiche (che, pur ipotizzabili, difficilmente sarebbero state conseguite).
Tuttavia, vi sono anche delle certezze: nell'anno 2008 secondo la tabella milanese il danno non patrimoniale per la perdita di un figlio (comprensivo sia della perdita del rapporto parentale, quale interesse costituzionalmente protetto risarcibile, sia del danno
"morale", ovvero della sofferenza) andava da un minimo di euro 106.376,00 ad un massimo di euro 212.752,00; quello per morte di un fratello da euro 21.275,00 a euro
127.651,00.
Quindi, considerata la giovane età della vittima primaria (ed anche di quelle secondarie, specie della sorella, neppure ventenne) e la convivenza tra il defunto ed i superstiti, da un canto, ma anche la presenza di altri familiari all'interno dello stretto nucleo, dall'altro, si deve affermare che la somma indicata dagli appellanti di €130.000,00 per ciascuno dei genitori e di € 50.000,00 per la sorella per complessivi euro 310.000,00 - appare del- tutto congrua e certamente sarebbe stata riconosciuta dal giudice del sinistro stradale.
La stessa CP_2 del resto, a p. 14 della propria comparsa di costituzione e risposta ha ipotizzato una simile liquidazione, contestando l'entità del residuo credito a titolo di danno da perdita del rapporto parentale unicamente per il dedotto concorso di colpa del defunto.
Inoltre, dalla ctu medico-legale espletata nel primo grado di questo giudizio, è emerso che entrambi i genitori di PE hanno riportato un danno psichico in conseguenza
CP della perdita del figlio (anche questo non contestato, né in primo grado dal né in questo grado da CP_2 .
In particolare, la signora Pt_2 che già era incline a depressione ricorrente, aveva tuttavia trovato una sua forma di equilibrio convivendo con un disturbo psichico stabilizzato;
dopo la morte del figlio, invece, ciò è esitato in "Depressione cronica in lutto complicato in soggetto con temperamento iperemotivo", causandole postumi permanenti quantificati dal ctu dott. Per_2 nella misura del 14%. Il signor Pt_1 dal canto suo, in conseguenza del decesso del figlio, ha sviluppato un
"Disturbo Distimico in lutto complicato", che gli ha causato postumi permanenti quantificati dal ctu dott. Per_2 nella misura del 10% (il ctu ha poi rilevato a carico del sig. Pt_1 anche un disturbo dell'adattamento con ansia, quantificabile in un 3% di CP danno, causatogli dal contegno dell'avv. ma come premesso per esso non v'è una domanda ammissibile).
Dunque, sempre sulla base delle tabelle dell'epoca (che peraltro non includevano ancora in un complessivo danno non patrimoniale anche il danno morale, ma quantificavano il solo danno biologico) avrebbe dovuto essere riconosciuto:
• alla Pt_2 (cinquantenne al momento della perdita del figlio) un danno biologico pari ad euro 24.559,00, da maggiorare del 30% a titolo di danno morale, per complessivi euro 31.926,70;
• al Pt_1 (cinquantenne al momento della perdita del figlio) un danno biologico pari ad euro 14.825,00, da maggiorare del 26% a titolo di danno morale, per complessivi euro 18.679,50.
Pertanto, agli appellanti unitariamente intesi
- dato un complessivo danno non patrimoniale conseguente al sinistro di euro 360.606,20 (130.000 x 2 + 50.000 +
31.926,70 + 18.679,50) oltre accessori sarebbe spettato un credito risarcitorio di
-
complessivi euro 288.484,96 (360.606,20 - 20% per il concorso di colpa, ovvero
-
72.121,24) oltre accessori.
Quindi, verosimilmente, il giudice del sinistro, scorporato l'acconto corrisposto dall'assicuratore subito dopo il fatto, di £ 400.000.000 (pari ad euro 206.583), avrebbe riconosciuto in favore dei congiunti di un residuo credito di euro Persona_1
81.901,96, già rivalutato, ma da maggiorare degli interessi compensativi, trattandosi di CP debito di valore, di talché col proprio inadempimento l'avv. ha causato agli appellanti un danno pari al suddetto importo. Per converso, alcun debito risarcitorio può essere posto a carico del professionista in correlazione con le spese funerarie, perché non documentate e perché, al pari di quelle mediche, non richieste in questo grado (rectius: non è stato chiesto un danno correlato alla perdita di un credito per tali spese).
Allora, devalutato il suddetto importo dal 2008 (data dell'ipotetica sentenza) al momento del fatto, e maggiorata tale somma della rivalutazione monetaria e degli interessi fino ad oggi perché, senza soluzione di continuità, se è vero che gli accessori tipici delle obbligazioni di valore in caso di liquidazione giudiziale sarebbero cessati con la sentenza
(quando il credito di valore si converte in credito di valuta) è vero anche che, essendo mancata tale liquidazione giudiziale per colpa del professionista ed essendo il credito risarcitorio verso il medesimo a sua volta un credito di valore, l'aestimatio deve essere verso il attualizzata ad oggi - il complessivo credito risarcitorio della famiglia Pt_1 proprio legale ammonta ad euro 153.476,31.
Su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo. Poiché i familiari di PE hanno agito congiuntamente, senza operare una distinzione tra le rispettive quote di credito (e senza ripartire per quote neppure l'acconto ricevuto), così mostrando di non aver alcun interesse a che sia questa Corte ad effettuare la ripartizione ciò che è comprensibile stante l'intimo rapporto familiare che lega gli
-
si ritiene di poter liquidare il credito in forma complessiva, fermo restando appellanti che i singoli appellanti ben potranno procedere ad una ripartizione tra loro effettuando le debite proporzioni (laddove, a grandi linee, alla figlia spetta una quota di poco meno di
1/7, al padre una quota di poco meno di 3/7 ed alla madre una quota di poco più di 4/7).
6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
-, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che all'esito del giudizio gli appellanti hanno visto integralmente accolta la loro domanda nell'an, nella quantificazione indicata in via subordinata, e sono dunque sostanzialmente vittoriosi.
CP Pertanto, l'avv. deve rifondere agli appellanti le spese di causa: sulla base del D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 147/22, ed applicato lo scaglione da 52.001 a 260.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto, dev'essere liquidata in favore degli attori:
per il primo grado, applicati i valori medi, e riconosciuta la maggiorazione ex art.
•
4 comma secondo D.M. 55/14 per la difesa di più parti, la somma di euro
22.564,80;
per il secondo grado, sulla base del medesimo scaglione e con la medesima
•
maggiorazione, esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), la somma di euro 15.985,60. CP Parimenti, le spese della ctu espletata in primo grado debbo gravare sul
Poiché tra gli appellanti e CP_2 non v'è alcun rapporto processuale (non essendovi azione diretta) nulla dev'essere disposto in merito alle spese tra tali soggetti.
Le spese di lite tra l'assicuratore e l'assicurato, avendo quest'ultimo omesso di coltivare la propria domanda di manleva, debbono essere compensate (rectius, quanto a quelle CP dell'appello, stante la contumacia del nulla dev'essere disposto).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2 e Parte_3
avverso la sentenza n. 2765/2022 del Tribunale di Firenze, ogni altra domanda,
istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, condanna l'appellato CP_1
a corrispondere agli appellanti la complessiva somma di euro 153.476,31, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
condanna altresì CP_1 a corrispondere agli appellanti le spese di lite, che liquida nella somma di euro 22.564,80 per il primo grado e di euro 15.985,60 per l'appello, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
compensa le spese di lite del primo grado tra CP_1e CP_2 nulla sulle spese dell'appello tra CP_1e CP_2 dispone che le spese della ctu espletata in primo grado gravino su CP_1
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 1.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.