Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 267
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancato versamento dell'imposta sostitutiva per l'estensione quinquennale dell'agevolazione impatriati

    La Corte ha ritenuto che l'estensione quinquennale dell'agevolazione fosse subordinata all'esercizio di una specifica opzione e al versamento dell'imposta sostitutiva entro termini perentori, adempimenti che il contribuente non ha effettuato. Ha inoltre escluso la sussistenza di cause di forza maggiore o motivi di prudenza validi per giustificare l'omissione, dato che il diritto all'agevolazione per il primo quinquennio era stato giudizialmente riconosciuto prima della scadenza del termine per il versamento dell'imposta sostitutiva.

  • Rigettato
    Errata applicazione del regime dei rimpatriati

    La Corte ha ritenuto che i requisiti sostanziali per l'accesso ai benefici fiscali non fossero in discussione per il primo quinquennio, ma che la definizione della lite dipendesse dalla valutazione vincolata o meno dell'estensione quinquennale all'esercizio dell'opzione e al pagamento dell'imposta sostitutiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 267
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 267
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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