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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/04/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4712 /2023, promossa da:
, nato in [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 ll'avv. URBINATI PAOLA ed elettivame il suo studio sito in Via Sigismondo nr.75, 47921 a Rimini, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro Controparte_1
RESISTENTE
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 27/03/2023, , cittadino della Nigeria, ha Parte_1 impugnato il provvedimento emesso il 16/11/2022 e notificato il 27/02/2023 con il quale la Questura di Rimini, sulla base del parere negativo emesso in data 10/10/2022 dalla Commissione Territoriale di Bologna – Sezione Forlì Cesena, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 comma 1.2. del T.U.I, chiedendone il riconoscimento nel regime di cui al D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della Controparte_1 co la cancelleria e può pertanto dichiararsene la contumacia.
All'udienza del 18/03/2023, tenutasi nel giudizio cautelare (r.g. 4712-1/2023), veniva disposta l'audizione del ricorrente, il quale rendeva in lingua italiana le seguenti dichiarazioni:
“ADR. Sono in Italia dal 2017 e non sono mai rientrato in Nigeria. Ho fatto domanda di asilo nel 2017 a Foggia, ma mi è stata rigettata. Adesso lavoro a Pesaro e faccio il muratore (esibisce la busta paga di marzo 2023 di euro 1680,00). ADR. ho avuto solo un problema con la giustizia nel 2018. Eravamo un gruppo di ragazzi davanti al supermercato, c'è stata una retata e sono stato coinvolto. Avevo della droga addosso, ma non era mia, la dovevo consegnare. Dopo questo non ho avuto altri problemi con la giustizia. ADR: Abito a Rimini ospite di un amico che ha il contratto e lo aiuto a pagare le spese. ADR. Prima di questo lavoro ho lavorato in campagna vicino Foggia poi a nella raccolta rifiuto e Pt_2 poi sono venuto a Rimini per lavorare. ADR. In Nigeria ho solo 3 sorelle più grandi con le quali sono in contatto”.
Confermata la concessa sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il Giudice fissava nel giudizio di merito in data 23/01/2025 l'udienza per la discussione delle
1 parti, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, nella quale il ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento. Preliminarmente, occorre dare atto che:
- Il ricorrente abbandonava la Nigeria nel 2016 e nel 2017 giungeva in Italia, paese in cui ha presentato domanda di protezione internazionale Vestanet PZ0002336, la quale è stata rigettata definitivamente con decisione della Corte di Cassazione pubblicata il 16.06.2023, nel procedimento nr. 8173/2022;
- Il Sig, durante la pendenza della domanda di asilo, presentava in data Pt_1
09/06/ nche domanda di protezione speciale ex art.19 co.
1.1 D.lgs. 286/1998 alla Questura di Rimini, la quale veniva rigettata con provvedimento del 16/11/2022, notificato il 27/02/2023, per assenza di integrazione significativa ai sensi dell'art.8 CEDU e per la presenza di un precedente penale risalente al 2019;
- In data 27/03/2023 veniva proposto ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione speciale ed in data 18/04/2023 il Tribunale di Bologna, su specifica istanza e sentito il ricorrente, sospendeva con ordinanza l'efficacia esecutiva del citato diniego, ritenendo che l'allontanamento dal territorio nazionale comportasse in capo all'istante una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata;
Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto,
2 ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e forte integrazione sociale sul territorio italiano. Infatti, il ricorrente ha provato l'inserimento lavorativo e la stabilità abitativa a dimostrazione della sua raggiunta autonomia, depositando numerosa documentazione a supporto del suo attuale inserimento nel tessuto sociale del nostro Paese. Nello specifico, egli è partito dal suo Paese nel 2016, arrivando in Italia nel 2017. È quindi sul nostro territorio da oltre otto anni. In Italia ha dimostrato di aver svolto attività lavorativa in maniera regolare dal 2019 ad oggi. Attualmente il ricorrente risulta assunto con qualifica professionale di manovale edile dall'impresa “TAGLIABRACCI COSTRUZIONI SRL” con un contratto a tempo pieno, stipulato in data 21/04/2023 e trasformato a tempo indeterminato in data 05/04/2024, percependo una retribuzione mensile netta di circa euro 1.500,00 (cfr. documentazione lavorativa e buste paga in atti). Il reddito percepito tramite l'attività lavorativa è sufficiente al suo mantenimento: in particolare, come si evince dalla documentazione depositata (cfr. estratto conto previdenziale aggiornato al 07/12/2024), il ricorrente ha gradualmente aumentato i propri CP_2
i, percependo nell'anno 2019 un guadagno complessivo di euro 190,00, nell'anno 2020 di euro 11.128,00, nell'anno 2021 di euro 22.347,00, nell'anno 2022 di euro 26.346,00, nell'anno 2023 di euro 25.415,00 e nell'anno 2024 di euro 17.362,00. Oltre all'attività lavorativa, il ricorrente ha svolto nel 2018 attività di volontariato per il e nello specifico “lavoro di manutenzione, di valorizzazione e salvaguardia del Controparte_3 verde pubblico” (cfr. documentazione attività di volontariato), mostrando, fin da subito, la volontà di integrarsi. Il ricorrente, inoltre, ha provato la propria autonomia abitativa a dimostrazione della sua raggiunta indipendenza: dalla documentazione in atti (cfr. certificato di residenza, contratto di locazione a lui intestato, proposta acquisto immobile) risulta infatti che attualmente viva nel Comune di Coriano (RN). Circa la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, egli ha reso le dichiarazioni innanzi a questo Tribunale in lingua italiana, mostrandone una buona conoscenza, oltre ad aver conseguito l'attestato di partecipazione ad un corso di formazione professionale per addetto al montaggio ed allo smontaggio. In Nigeria è presente sia la moglie del Sig. Sig.ra e le figlie minori, Pt_1 Per_1 [...]
e (cfr. di matrimonio e Persona_2 Persona_3 nascita figlie).
Appare quindi che la lunga permanenza sul territorio nazionale (otto anni), la conseguita autonomia economica del ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. La vita privata, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto
3 allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte eur. dir. um., sentenza 16.12.1999, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (sentenza 29.04.2002, c. Regno Per_4 Unito). Il domicilio, invece, designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (sentenza 02.11.2006, c. Italia). Per_5 È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Inoltre, non rilevano negativamente i rapporti non frequenti che il ricorrente mantiene con la madre e i fratelli più piccoli nel Paese d'origine, trattandosi di legami che, come noto, anche la Corte Edu riconduce alla nozione di famiglia solo qualora sussistano – e nel caso di specie non sussistono – «further elements of dependency, involving more than the normal, emotional ties» (tra le sentenze, si vedano, inter alia, Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza WA et IE v. the Netherlands - 7 novembre 2000; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza ZO v. France - 13 febbraio 2001, par. 34; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza
v. France - 10 luglio 2003, par. 36; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza Slivenko Per_6
- 9 ottobre 2003, par. 97; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza F.N. v. the United Kingdom - 17 settembre 2013, par. 36; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza A.S. v. Switzerland - 30 giugno 2015, par. 49).
Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. Per_7
13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato Per_8 disciplinato c ndo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Ebbene, tornando al caso in esame, al fine di effettuare tale bilanciamento deve tenersi conto delle fattispecie penalmente rilevanti di cui si è reso responsabile il ricorrente. Dalla documentazione penale allegata in atti dalla difesa dell'istante (cfr. condanna e scarcerazione;
certificato del casellario giudiziale;
certificato dei carichi pendenti) e dal provvedimento amministrativo impugnato, si evince che, in data 12/02/2019, il ricorrente sia stato destinatario di una sentenza di applicazione pena su richiesta parti emessa dal Tribunale di Potenza, il quale ha condannato il richiedente alla pena di reclusione anni due e 467,00 euro di multa per il delitto di detenzione e vendita di illecite sostanze stupefacenti ex art.73, comma 5, D.P.R. del 9/10/1990 nr.309 – fatto commesso nel 2018 - con concessione delle attenuanti generiche ed il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p. Pertanto, è vero che il ricorrente si è reso responsabile di un fatto penalmente rilevante, ma è altrettanto vero che si tratta di un episodio unico e circoscritto, risalente nel tempo e per il quale è stato inoltre riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, stante la prognosi di non recidivanza che si è rilevata corretta tanto che risulta da allora la commissione di altri reati. Può quindi concludersi per l'assenza di attualità del pericolo per l'ordine pubblico.
In conclusione, il rimpatrio del ricorrente nel suo paese dopo otto anni di permanenza sul territorio italiano sarebbe gravemente pregiudizievole del suo diritto al rispetto della vita privata ormai qui radicata e non sarebbe neppure giustificata dall'esigenza di salvaguardare superiori interessi pubblici.
4 Il ricorso pertanto merita accoglimento pur essendo doveroso precisare che il riconosciuto permesso di soggiorno potrà essere revocato nel caso di eventuali ulteriori infrazioni delle regole di civile convivenza da parte del ricorrente.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e vista la contumacia del convenuto, nulla per le spese processuali.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nulla sulle spese processuali. Si comunichi. Così deciso in Bologna, il 21/03/2025.
Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano
Presidente dott. Luca Minniti
5
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4712 /2023, promossa da:
, nato in [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 ll'avv. URBINATI PAOLA ed elettivame il suo studio sito in Via Sigismondo nr.75, 47921 a Rimini, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro Controparte_1
RESISTENTE
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 27/03/2023, , cittadino della Nigeria, ha Parte_1 impugnato il provvedimento emesso il 16/11/2022 e notificato il 27/02/2023 con il quale la Questura di Rimini, sulla base del parere negativo emesso in data 10/10/2022 dalla Commissione Territoriale di Bologna – Sezione Forlì Cesena, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 comma 1.2. del T.U.I, chiedendone il riconoscimento nel regime di cui al D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della Controparte_1 co la cancelleria e può pertanto dichiararsene la contumacia.
All'udienza del 18/03/2023, tenutasi nel giudizio cautelare (r.g. 4712-1/2023), veniva disposta l'audizione del ricorrente, il quale rendeva in lingua italiana le seguenti dichiarazioni:
“ADR. Sono in Italia dal 2017 e non sono mai rientrato in Nigeria. Ho fatto domanda di asilo nel 2017 a Foggia, ma mi è stata rigettata. Adesso lavoro a Pesaro e faccio il muratore (esibisce la busta paga di marzo 2023 di euro 1680,00). ADR. ho avuto solo un problema con la giustizia nel 2018. Eravamo un gruppo di ragazzi davanti al supermercato, c'è stata una retata e sono stato coinvolto. Avevo della droga addosso, ma non era mia, la dovevo consegnare. Dopo questo non ho avuto altri problemi con la giustizia. ADR: Abito a Rimini ospite di un amico che ha il contratto e lo aiuto a pagare le spese. ADR. Prima di questo lavoro ho lavorato in campagna vicino Foggia poi a nella raccolta rifiuto e Pt_2 poi sono venuto a Rimini per lavorare. ADR. In Nigeria ho solo 3 sorelle più grandi con le quali sono in contatto”.
Confermata la concessa sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il Giudice fissava nel giudizio di merito in data 23/01/2025 l'udienza per la discussione delle
1 parti, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, nella quale il ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento. Preliminarmente, occorre dare atto che:
- Il ricorrente abbandonava la Nigeria nel 2016 e nel 2017 giungeva in Italia, paese in cui ha presentato domanda di protezione internazionale Vestanet PZ0002336, la quale è stata rigettata definitivamente con decisione della Corte di Cassazione pubblicata il 16.06.2023, nel procedimento nr. 8173/2022;
- Il Sig, durante la pendenza della domanda di asilo, presentava in data Pt_1
09/06/ nche domanda di protezione speciale ex art.19 co.
1.1 D.lgs. 286/1998 alla Questura di Rimini, la quale veniva rigettata con provvedimento del 16/11/2022, notificato il 27/02/2023, per assenza di integrazione significativa ai sensi dell'art.8 CEDU e per la presenza di un precedente penale risalente al 2019;
- In data 27/03/2023 veniva proposto ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione speciale ed in data 18/04/2023 il Tribunale di Bologna, su specifica istanza e sentito il ricorrente, sospendeva con ordinanza l'efficacia esecutiva del citato diniego, ritenendo che l'allontanamento dal territorio nazionale comportasse in capo all'istante una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata;
Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto,
2 ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e forte integrazione sociale sul territorio italiano. Infatti, il ricorrente ha provato l'inserimento lavorativo e la stabilità abitativa a dimostrazione della sua raggiunta autonomia, depositando numerosa documentazione a supporto del suo attuale inserimento nel tessuto sociale del nostro Paese. Nello specifico, egli è partito dal suo Paese nel 2016, arrivando in Italia nel 2017. È quindi sul nostro territorio da oltre otto anni. In Italia ha dimostrato di aver svolto attività lavorativa in maniera regolare dal 2019 ad oggi. Attualmente il ricorrente risulta assunto con qualifica professionale di manovale edile dall'impresa “TAGLIABRACCI COSTRUZIONI SRL” con un contratto a tempo pieno, stipulato in data 21/04/2023 e trasformato a tempo indeterminato in data 05/04/2024, percependo una retribuzione mensile netta di circa euro 1.500,00 (cfr. documentazione lavorativa e buste paga in atti). Il reddito percepito tramite l'attività lavorativa è sufficiente al suo mantenimento: in particolare, come si evince dalla documentazione depositata (cfr. estratto conto previdenziale aggiornato al 07/12/2024), il ricorrente ha gradualmente aumentato i propri CP_2
i, percependo nell'anno 2019 un guadagno complessivo di euro 190,00, nell'anno 2020 di euro 11.128,00, nell'anno 2021 di euro 22.347,00, nell'anno 2022 di euro 26.346,00, nell'anno 2023 di euro 25.415,00 e nell'anno 2024 di euro 17.362,00. Oltre all'attività lavorativa, il ricorrente ha svolto nel 2018 attività di volontariato per il e nello specifico “lavoro di manutenzione, di valorizzazione e salvaguardia del Controparte_3 verde pubblico” (cfr. documentazione attività di volontariato), mostrando, fin da subito, la volontà di integrarsi. Il ricorrente, inoltre, ha provato la propria autonomia abitativa a dimostrazione della sua raggiunta indipendenza: dalla documentazione in atti (cfr. certificato di residenza, contratto di locazione a lui intestato, proposta acquisto immobile) risulta infatti che attualmente viva nel Comune di Coriano (RN). Circa la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, egli ha reso le dichiarazioni innanzi a questo Tribunale in lingua italiana, mostrandone una buona conoscenza, oltre ad aver conseguito l'attestato di partecipazione ad un corso di formazione professionale per addetto al montaggio ed allo smontaggio. In Nigeria è presente sia la moglie del Sig. Sig.ra e le figlie minori, Pt_1 Per_1 [...]
e (cfr. di matrimonio e Persona_2 Persona_3 nascita figlie).
Appare quindi che la lunga permanenza sul territorio nazionale (otto anni), la conseguita autonomia economica del ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. La vita privata, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto
3 allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte eur. dir. um., sentenza 16.12.1999, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (sentenza 29.04.2002, c. Regno Per_4 Unito). Il domicilio, invece, designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (sentenza 02.11.2006, c. Italia). Per_5 È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Inoltre, non rilevano negativamente i rapporti non frequenti che il ricorrente mantiene con la madre e i fratelli più piccoli nel Paese d'origine, trattandosi di legami che, come noto, anche la Corte Edu riconduce alla nozione di famiglia solo qualora sussistano – e nel caso di specie non sussistono – «further elements of dependency, involving more than the normal, emotional ties» (tra le sentenze, si vedano, inter alia, Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza WA et IE v. the Netherlands - 7 novembre 2000; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza ZO v. France - 13 febbraio 2001, par. 34; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza
v. France - 10 luglio 2003, par. 36; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza Slivenko Per_6
- 9 ottobre 2003, par. 97; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza F.N. v. the United Kingdom - 17 settembre 2013, par. 36; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza A.S. v. Switzerland - 30 giugno 2015, par. 49).
Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. Per_7
13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato Per_8 disciplinato c ndo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Ebbene, tornando al caso in esame, al fine di effettuare tale bilanciamento deve tenersi conto delle fattispecie penalmente rilevanti di cui si è reso responsabile il ricorrente. Dalla documentazione penale allegata in atti dalla difesa dell'istante (cfr. condanna e scarcerazione;
certificato del casellario giudiziale;
certificato dei carichi pendenti) e dal provvedimento amministrativo impugnato, si evince che, in data 12/02/2019, il ricorrente sia stato destinatario di una sentenza di applicazione pena su richiesta parti emessa dal Tribunale di Potenza, il quale ha condannato il richiedente alla pena di reclusione anni due e 467,00 euro di multa per il delitto di detenzione e vendita di illecite sostanze stupefacenti ex art.73, comma 5, D.P.R. del 9/10/1990 nr.309 – fatto commesso nel 2018 - con concessione delle attenuanti generiche ed il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p. Pertanto, è vero che il ricorrente si è reso responsabile di un fatto penalmente rilevante, ma è altrettanto vero che si tratta di un episodio unico e circoscritto, risalente nel tempo e per il quale è stato inoltre riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, stante la prognosi di non recidivanza che si è rilevata corretta tanto che risulta da allora la commissione di altri reati. Può quindi concludersi per l'assenza di attualità del pericolo per l'ordine pubblico.
In conclusione, il rimpatrio del ricorrente nel suo paese dopo otto anni di permanenza sul territorio italiano sarebbe gravemente pregiudizievole del suo diritto al rispetto della vita privata ormai qui radicata e non sarebbe neppure giustificata dall'esigenza di salvaguardare superiori interessi pubblici.
4 Il ricorso pertanto merita accoglimento pur essendo doveroso precisare che il riconosciuto permesso di soggiorno potrà essere revocato nel caso di eventuali ulteriori infrazioni delle regole di civile convivenza da parte del ricorrente.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e vista la contumacia del convenuto, nulla per le spese processuali.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nulla sulle spese processuali. Si comunichi. Così deciso in Bologna, il 21/03/2025.
Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano
Presidente dott. Luca Minniti
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