Art. 5.
Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864 , e del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22 , e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.
Note all'art. 5:
Il caducato decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864 , recava il seguente titolo:
"Modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi".
Il caducato decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22 , recava il seguente titolo:
"Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi".
Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864 , e del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22 , e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.
Note all'art. 5:
Il caducato decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864 , recava il seguente titolo:
"Modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi".
Il caducato decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22 , recava il seguente titolo:
"Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi".