Articolo 5 della Legge 26 aprile 1985, n. 154
Articolo 4
Versione
1 maggio 1985
Art. 5.

Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864 , e del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22 , e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

Note all'art. 5:
Il caducato decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864 , recava il seguente titolo:
"Modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi".
Il caducato decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22 , recava il seguente titolo:
"Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi".
Entrata in vigore il 1 maggio 1985