Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00083/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00518/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rachele Petronelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gravina in Puglia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
- dell'illegittimità dell’inadempimento serbato dall’Ente territoriale resistente in relazione all’istanza formalizzata a mezzo pec il 17 ottobre 2025, volta ad ottenere il contrassegno di invalidità necessario per il figlio della ricorrente-OMISSIS- (-OMISSIS-) “…afflitto da ritardo mentale grave in celebropatia…”, con lei residente a [...]in Puglia (BA).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gravina in Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa ON TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- risulta depositata in atti solo una pec inoltrata in data 17 ottobre 2024 all’indirizzo sindaco.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it dall’avv. Vito Mascolo per conto della ricorrente in cui si lamenta che la stessa, pur essendosi rivolta, in data non precisata, alla Polizia Municipale per ottenere il contrassegno di invalidità per il figlio, non avrebbe potuto formalizzare la relativa istanza;
- con il presente ricorso, notificato il 26 marzo 2025, lamenta il mancato riscontro alla su indicata pec;
Ulteriormente considerato che la ricorrente non ha presentato al Comune la domanda di rilascio del contrassegno secondo le forme di rito, in primis mediante istanza proveniente dalla diretta interessata, non potendo considerarsi tale la pec del 17 ottobre 2024;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia inammissibile per assenza di un atto d’impulso del procedimento;
Ritenuto, infine, di compensare le spese del giudizio in ragione della natura degli interessi coinvolti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA AG, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
ON TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON TI | NA AG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.