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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/10/2025, n. 3085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3085 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6203/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 6203/2017 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 7/05/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 in VIA LORENZO FAVA, N. 45 , presso lo studio dell'Avv. DI Parte_1
MA EL (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f.: , rapp.ta e difesa da sé Controparte_1 CodiceFiscale_2 medesima, elettivamente domiciliato in VIA G. CITARELLA 24 84014
[...]
; Parte_1
APPELLATA
Oggetto: appello sentenza GdP di Nocera Inferiore n. 2332/2017 depositata il 6.4.2017.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza sopra epigrafata con la quale il Gdp rigettava
[...]
l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non compensabili i crediti del vantanti, a titolo di , nei confronti dell'opposta (peraltro, non Pt_1 Per_1 disconosciuti), con quelli vantati da quest'ultima per compensi professionali.
Si costituiva in giudizio l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di I grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 7.5.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
***
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Sebbene la compensazione costituisca in generale una modalità estintiva del debito tributario, essendo prevista come principio dall'art. 8 dello Statuto del Contribuente, si tratta di un istituto peculiare del diritto tributario, posto in deroga all'omologo istituto di stampo civilistico. In mancanza dei decreti attuativi dell'art. 8 l. 212/2000, la compensazione legale tributaria è disciplinata dall'art. 17 d.lgs. 241/1997, che prevede l'ammissibilità di tale meccanismo estintivo in tassative ipotesi e a determinate condizioni. E precisamente, nel testo vigente alla data di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado: "1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all' e delle altre somme a favore CP_2 dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
in tal caso non è ammessa la
Pagina 2 di 6 compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche".
La norma riportata, dunque, nel disciplinare le ipotesi di compensazione verticale e orizzontale, ne subordina l'ammissibilità alla presenza di stringenti requisiti inerenti la natura dei tributi e dei contributi, il loro ammontare, le modalità e il termine.
L'art. 2, comma XIII, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), inserendo l'art. 28ter nel corpo del D.P.R. 602/1973, ha previsto poi una peculiare forma di compensazione, cd. volontaria, perché rimessa alla tempestiva adesione del contribuente a seguito della proposta di compensazione avanzata dall'agente della riscossione tra crediti e debiti iscritti a ruolo. La mancata accettazione nel termine di sessanta giorni o il rifiuto comportano la cessazione della sospensione per il recupero del debito.
Costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità quello per cui le ipotesi di compensazione previste nella materia tributaria sono tassative e operano in deroga alle disposizioni civilistiche secondo quanto previsto dall'art. 1246 n.
Pagina 3 di 6 5 c.c. Si riportano, per esemplificare, Tribunale di Ivrea, sez. lav., 6 ottobre 2020, n. 195 - secondo il quale "in materia tributaria la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso, ed ogni deduzione, è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. In proposito il D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, nell'ammettere la compensazione, in sede di versamenti unitari delle imposte, ne ha limitato l'applicazione alle ipotesi di crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore" - e Comm. trib. reg. di
Ancona, sez. IV, 23 giugno 2020, n. 308, per la quale "in materia tributaria, la compensazione
è ammessa come possibile modalità di estinzione dell'obbligazione tributaria, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche ed inderogabili norme di legge". Ancor più di recente, la Comm. trib. reg. di Torino, sez. III, 20 luglio 2021, n. 593, nel riportare copiosa giurisprudenza di legittimità, ha così argomentato: "La cassazione con una pronuncia del 2018
(Cass. civ. sez. VI, ordinanza 13 luglio 2018, n. 18720) ha affermato che "Né può ritenersi
(omissis…) che comunque la compensazione fosse in ogni caso già possibile in virtù della previsione della L. n. 212 del 2000, art. 8 , il quale recepisce per l'obbligazione d'imposta i generali canoni del codice civile sull'estinzione per compensazione (comma 1), ma al contempo prende atto dell'applicabilità del relativo istituto, secondo la normativa tributaria in vigore, solo nei casi specificamente contemplati, e rinvia gli effetti dell'innovazione, previa emanazione di apposita disciplina di attuazione (comma 8), così inequivocamente confermando che l'estinzione per compensazione del debito tributario si determina allo stato della legislazione tributaria solo se espressamente stabilita".
Tale pronuncia peraltro richiama numerosi altri precedenti, tra cui Cass. n.
14579/2001, n. 15123/2006, n. 22872/2006, n. 4246/2007, n. 12262/2007, n. 8716/2013, n.
17001/2013.
Più di recente la Cassazione (Cass. civ. sez. VI, ordinanza 25 gennaio 2016, n. 1315) ha ribadito che "E' fermo nella giurisprudenza di codesta Suprema Corte l'indirizzo secondo il quale: "In materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Tale principio non può considerarsi
Pagina 4 di 6 superato per effetto della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 1, , il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002"
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12262 del 25/05/2007; in precedenza Cass. Sez. 5, Sentenza n.
14579 del 20/11/2001 ed altre) e perciò con persistente deroga alle comuni disposizioni civilistiche sull'estinzione per compensazione (ed in specie alla previsione dell'art. 1246 c.c., n. 5) in virtù delle quali, invece, in linea di principio, "la compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito". Ulteriore conferma di questo principio si ricava dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 1 il quale ha reso possibile la compensazione, in sede di "versamenti unitari delle imposte" soltanto in ipotesi di "crediti dello stesso periodo", "nei confronti dei medesimi soggetti".
Il principio è stato da ultimo ribadito (Cass. civ. sez. V, ordinanza 23 maggio 2019, n.
14037) che "… la previsione di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 8, non ha inciso sulla regola generale secondo cui in materia tributaria la compensazione è ammessa soltanto nei casi stabiliti dalla legge, non potendo derogarsi al principio secondo cui le operazioni di versamento, riscossione o rimborso, come pure le deduzioni, devono essere regolate da specifiche e inderogabili disposizioni di legge, che costituisce a sua volta espressione della deroga prevista dall'art. 1246 c.c., n. 5, alle comuni disposizioni civilistiche sull'estinzione per compensazione, per le quali, invece, "la compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito"".
È incontroverso, pertanto, che nel presente giudizio non possa trovare alcuno spazio applicativo la disciplina della compensazione civilistica. Sotto altro profilo, non possono trovare applicazione né la compensazione tributaria prevista dall'art. 17 del d.lgs. 241/1997, non ricorrendone in particolare i presupposti procedurali, né quella volontaria ex art. 28ter
D.P.R. 602/1973.
Per le superiori ragioni, in conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano Parte_1 come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012
n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore
Pagina 5 di 6 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell'appellata che liquida in euro 1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Nocera Inferiore, 13/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 6203/2017 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 7/05/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 in VIA LORENZO FAVA, N. 45 , presso lo studio dell'Avv. DI Parte_1
MA EL (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f.: , rapp.ta e difesa da sé Controparte_1 CodiceFiscale_2 medesima, elettivamente domiciliato in VIA G. CITARELLA 24 84014
[...]
; Parte_1
APPELLATA
Oggetto: appello sentenza GdP di Nocera Inferiore n. 2332/2017 depositata il 6.4.2017.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza sopra epigrafata con la quale il Gdp rigettava
[...]
l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non compensabili i crediti del vantanti, a titolo di , nei confronti dell'opposta (peraltro, non Pt_1 Per_1 disconosciuti), con quelli vantati da quest'ultima per compensi professionali.
Si costituiva in giudizio l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di I grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 7.5.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
***
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Sebbene la compensazione costituisca in generale una modalità estintiva del debito tributario, essendo prevista come principio dall'art. 8 dello Statuto del Contribuente, si tratta di un istituto peculiare del diritto tributario, posto in deroga all'omologo istituto di stampo civilistico. In mancanza dei decreti attuativi dell'art. 8 l. 212/2000, la compensazione legale tributaria è disciplinata dall'art. 17 d.lgs. 241/1997, che prevede l'ammissibilità di tale meccanismo estintivo in tassative ipotesi e a determinate condizioni. E precisamente, nel testo vigente alla data di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado: "1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all' e delle altre somme a favore CP_2 dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
in tal caso non è ammessa la
Pagina 2 di 6 compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche".
La norma riportata, dunque, nel disciplinare le ipotesi di compensazione verticale e orizzontale, ne subordina l'ammissibilità alla presenza di stringenti requisiti inerenti la natura dei tributi e dei contributi, il loro ammontare, le modalità e il termine.
L'art. 2, comma XIII, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), inserendo l'art. 28ter nel corpo del D.P.R. 602/1973, ha previsto poi una peculiare forma di compensazione, cd. volontaria, perché rimessa alla tempestiva adesione del contribuente a seguito della proposta di compensazione avanzata dall'agente della riscossione tra crediti e debiti iscritti a ruolo. La mancata accettazione nel termine di sessanta giorni o il rifiuto comportano la cessazione della sospensione per il recupero del debito.
Costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità quello per cui le ipotesi di compensazione previste nella materia tributaria sono tassative e operano in deroga alle disposizioni civilistiche secondo quanto previsto dall'art. 1246 n.
Pagina 3 di 6 5 c.c. Si riportano, per esemplificare, Tribunale di Ivrea, sez. lav., 6 ottobre 2020, n. 195 - secondo il quale "in materia tributaria la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso, ed ogni deduzione, è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. In proposito il D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, nell'ammettere la compensazione, in sede di versamenti unitari delle imposte, ne ha limitato l'applicazione alle ipotesi di crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore" - e Comm. trib. reg. di
Ancona, sez. IV, 23 giugno 2020, n. 308, per la quale "in materia tributaria, la compensazione
è ammessa come possibile modalità di estinzione dell'obbligazione tributaria, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche ed inderogabili norme di legge". Ancor più di recente, la Comm. trib. reg. di Torino, sez. III, 20 luglio 2021, n. 593, nel riportare copiosa giurisprudenza di legittimità, ha così argomentato: "La cassazione con una pronuncia del 2018
(Cass. civ. sez. VI, ordinanza 13 luglio 2018, n. 18720) ha affermato che "Né può ritenersi
(omissis…) che comunque la compensazione fosse in ogni caso già possibile in virtù della previsione della L. n. 212 del 2000, art. 8 , il quale recepisce per l'obbligazione d'imposta i generali canoni del codice civile sull'estinzione per compensazione (comma 1), ma al contempo prende atto dell'applicabilità del relativo istituto, secondo la normativa tributaria in vigore, solo nei casi specificamente contemplati, e rinvia gli effetti dell'innovazione, previa emanazione di apposita disciplina di attuazione (comma 8), così inequivocamente confermando che l'estinzione per compensazione del debito tributario si determina allo stato della legislazione tributaria solo se espressamente stabilita".
Tale pronuncia peraltro richiama numerosi altri precedenti, tra cui Cass. n.
14579/2001, n. 15123/2006, n. 22872/2006, n. 4246/2007, n. 12262/2007, n. 8716/2013, n.
17001/2013.
Più di recente la Cassazione (Cass. civ. sez. VI, ordinanza 25 gennaio 2016, n. 1315) ha ribadito che "E' fermo nella giurisprudenza di codesta Suprema Corte l'indirizzo secondo il quale: "In materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Tale principio non può considerarsi
Pagina 4 di 6 superato per effetto della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 1, , il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002"
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12262 del 25/05/2007; in precedenza Cass. Sez. 5, Sentenza n.
14579 del 20/11/2001 ed altre) e perciò con persistente deroga alle comuni disposizioni civilistiche sull'estinzione per compensazione (ed in specie alla previsione dell'art. 1246 c.c., n. 5) in virtù delle quali, invece, in linea di principio, "la compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito". Ulteriore conferma di questo principio si ricava dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 1 il quale ha reso possibile la compensazione, in sede di "versamenti unitari delle imposte" soltanto in ipotesi di "crediti dello stesso periodo", "nei confronti dei medesimi soggetti".
Il principio è stato da ultimo ribadito (Cass. civ. sez. V, ordinanza 23 maggio 2019, n.
14037) che "… la previsione di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 8, non ha inciso sulla regola generale secondo cui in materia tributaria la compensazione è ammessa soltanto nei casi stabiliti dalla legge, non potendo derogarsi al principio secondo cui le operazioni di versamento, riscossione o rimborso, come pure le deduzioni, devono essere regolate da specifiche e inderogabili disposizioni di legge, che costituisce a sua volta espressione della deroga prevista dall'art. 1246 c.c., n. 5, alle comuni disposizioni civilistiche sull'estinzione per compensazione, per le quali, invece, "la compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito"".
È incontroverso, pertanto, che nel presente giudizio non possa trovare alcuno spazio applicativo la disciplina della compensazione civilistica. Sotto altro profilo, non possono trovare applicazione né la compensazione tributaria prevista dall'art. 17 del d.lgs. 241/1997, non ricorrendone in particolare i presupposti procedurali, né quella volontaria ex art. 28ter
D.P.R. 602/1973.
Per le superiori ragioni, in conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano Parte_1 come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012
n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore
Pagina 5 di 6 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell'appellata che liquida in euro 1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Nocera Inferiore, 13/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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