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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 13/05/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 187/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 13.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 187/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Novara, corso Cavallotti 36, presso lo studio dell'Avv. GIUGGIOLI GIULIANO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Novara, Corso della Vittoria n. 8, presso l'Ufficio legale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: sospendere l'esecuzione dell'avviso di addebito n. 373 2023 00009043 45 000, formato il 24 Novembre 2023 dalla sede CP_2 di Novara, notificato alla parte ricorrente in data 10.01.2024, oggetto della presente opposizione.
NEL MERITO: accertare l'infondatezza delle pretese contributive azionate dall'Ente impositore e per l'effetto dichiarare nullo ovvero annullare l'avviso di addebito n. 373 2023 00009043 45 000, formato il 24 Novembre 2023 dalla sede di Novara, CP_2 notificato alla parte ricorrente in data 10.01.2024, oggetto della presente opposizione;
accertare e dichiarare che la ricorrente non deve alcun contributo né somma aggiuntiva
1 relativamente al periodo dal mese di agosto al mese di dicembre 2022 nella gestione speciale esercenti attività commerciale gestita dall' . CP_2
Con il favore delle spese di lite.
Con sentenza immediatamente esecutiva.
PER IL CONVENUTO ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE: dichiarare la cessazione della materia del contendere con il beneficio della compensazione delle spese.
All'udienza del 13.5.2025, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e disporsi la compensazione delle spese processuali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.2.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione all'avviso di addebito n. 373 2023 00009043 CP_2
45 000 del 24.11.2023, notificato in data 10.1.2024, portante contributi Gestione commercianti e sanzioni, per l'importo complessivo di euro 745,20, relativi al periodo 8/2022-12/2022.
La ricorrente contestava la fondatezza del suddetto avviso di addebito, in quanto riferito alla qualità di socio unico di , con sede in Novara, via Case Sparse CP_3
6, Torrion Quartara.
Allegava di non aver prestato alcuna opera di tipo manuale o intellettuale, tantomeno con carattere di abitualità e prevalenza, nella realizzazione dell'oggetto dell'impresa . Riferiva, invece, di aver esclusivamente svolto il ruolo di CP_3 amministratore unico, senza percepire alcun compenso e limitandosi ad assolvere gli adempimenti formali, derivanti dalla predetta carica.
Ribadiva come la società fosse stata costituita con lo scopo di CP_3 perseguire utili attraverso l'attività di locazione a FACCHINETTI SRL del bene immobile di proprietà, sito in Novara, via Case Sparse 14, Torrion Quartara. Allegava che la gestione dell'immobile fosse interamente affidata allo studio Ferdinando OS di Novara. Evidenziava che l'attività da lei principalmente svolta era quella di amministratrice delegata di FACCHINETTI SRL, in cui ricopriva anche il vertice della direzione commerciale. Chiedeva, dunque, di dichiarare l'infondatezza delle pretese contributive azionate dall'Ente impositore nei suoi confronti e annullare l'avviso di addebito in questione.
2 Infine, domandava la sospensione dell'avviso di addebito, sottolineando la carenza di prove in merito alla sussistenza dell'obbligo contributivo in questione.
Si costituiva l' , con Controparte_4 memoria difensiva depositata il 30.7.2024. Riferiva di aver proceduto all'iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti, poiché dalla visura camerale emergeva che l'attività prevalente era quella di compravendita di beni immobili.
Affermava di aver appreso, tramite la documentazione allegata al ricorso, che la società non aveva svolto attività di compravendita immobiliare, CP_3 limitandosi invece a locare un immobile alla FACCHINETTI SRL. Di conseguenza, una volta eseguiti i necessari controlli, l' aveva CP_1 provveduto all'annullamento dell'iscrizione in gestione commercianti e allo sgravio dell'avviso di addebito relativo alla prima rata dei contributi fissi 2022. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, sottolineando che parte ricorrente non aveva avanzato alcuna richiesta di cancellazione dalla gestione commercianti fino al momento del deposito del ricorso.
Alle udienze del 19.11.2024 e del 25.2.2025, la causa veniva rinviata, su istanza delle parti, al fine di consentire il perfezionamento della procedura di rimborso dell'importo nelle more versato. All'udienza odierna, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
Udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Va accolta l'istanza volta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito (a differenza di quanto accade, ad esempio in seno al processo tributario o a quello amministrativo), ma che può dirsi pienamente esistente anche nell'ordinamento processuale civile in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - quale “diritto vivente”, a partire da Cass. civ., Sez. Un., 19 gennaio 1954, n. 92 - che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., n. 10478/2004; Cass. civ, sez. lav., sent., n. 9332/2001; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 1048/2000; Cass.
3 civ., sez. lav., sent., n. 2268/1999; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2572/1998; Cass. civ., sez. II, sent., n. 4283/1997). La pronuncia va emessa d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale” e, cioè, delibando solo a fini di regolamentazione delle spese la fondatezza delle domande ed eccezioni originarie delle parti (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, sent., n. 6395/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 6403/2004; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 13969/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 11962/2005). Nel presente caso, l' ha dato atto e documentato, in giudizio, di aver disposto CP_2
l'integrale sgravio dell'avviso di addebito opposto, sicché non residua più alcun interesse delle parti alla decisione della causa nel merito.
2. In conformità alla concorde istanza delle parti in tal senso, le spese processuali devono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso il 13.5.2025.
Il giudice
Dott. Gabriele Molinaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 13.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 187/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Novara, corso Cavallotti 36, presso lo studio dell'Avv. GIUGGIOLI GIULIANO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Novara, Corso della Vittoria n. 8, presso l'Ufficio legale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: sospendere l'esecuzione dell'avviso di addebito n. 373 2023 00009043 45 000, formato il 24 Novembre 2023 dalla sede CP_2 di Novara, notificato alla parte ricorrente in data 10.01.2024, oggetto della presente opposizione.
NEL MERITO: accertare l'infondatezza delle pretese contributive azionate dall'Ente impositore e per l'effetto dichiarare nullo ovvero annullare l'avviso di addebito n. 373 2023 00009043 45 000, formato il 24 Novembre 2023 dalla sede di Novara, CP_2 notificato alla parte ricorrente in data 10.01.2024, oggetto della presente opposizione;
accertare e dichiarare che la ricorrente non deve alcun contributo né somma aggiuntiva
1 relativamente al periodo dal mese di agosto al mese di dicembre 2022 nella gestione speciale esercenti attività commerciale gestita dall' . CP_2
Con il favore delle spese di lite.
Con sentenza immediatamente esecutiva.
PER IL CONVENUTO ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE: dichiarare la cessazione della materia del contendere con il beneficio della compensazione delle spese.
All'udienza del 13.5.2025, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e disporsi la compensazione delle spese processuali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.2.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione all'avviso di addebito n. 373 2023 00009043 CP_2
45 000 del 24.11.2023, notificato in data 10.1.2024, portante contributi Gestione commercianti e sanzioni, per l'importo complessivo di euro 745,20, relativi al periodo 8/2022-12/2022.
La ricorrente contestava la fondatezza del suddetto avviso di addebito, in quanto riferito alla qualità di socio unico di , con sede in Novara, via Case Sparse CP_3
6, Torrion Quartara.
Allegava di non aver prestato alcuna opera di tipo manuale o intellettuale, tantomeno con carattere di abitualità e prevalenza, nella realizzazione dell'oggetto dell'impresa . Riferiva, invece, di aver esclusivamente svolto il ruolo di CP_3 amministratore unico, senza percepire alcun compenso e limitandosi ad assolvere gli adempimenti formali, derivanti dalla predetta carica.
Ribadiva come la società fosse stata costituita con lo scopo di CP_3 perseguire utili attraverso l'attività di locazione a FACCHINETTI SRL del bene immobile di proprietà, sito in Novara, via Case Sparse 14, Torrion Quartara. Allegava che la gestione dell'immobile fosse interamente affidata allo studio Ferdinando OS di Novara. Evidenziava che l'attività da lei principalmente svolta era quella di amministratrice delegata di FACCHINETTI SRL, in cui ricopriva anche il vertice della direzione commerciale. Chiedeva, dunque, di dichiarare l'infondatezza delle pretese contributive azionate dall'Ente impositore nei suoi confronti e annullare l'avviso di addebito in questione.
2 Infine, domandava la sospensione dell'avviso di addebito, sottolineando la carenza di prove in merito alla sussistenza dell'obbligo contributivo in questione.
Si costituiva l' , con Controparte_4 memoria difensiva depositata il 30.7.2024. Riferiva di aver proceduto all'iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti, poiché dalla visura camerale emergeva che l'attività prevalente era quella di compravendita di beni immobili.
Affermava di aver appreso, tramite la documentazione allegata al ricorso, che la società non aveva svolto attività di compravendita immobiliare, CP_3 limitandosi invece a locare un immobile alla FACCHINETTI SRL. Di conseguenza, una volta eseguiti i necessari controlli, l' aveva CP_1 provveduto all'annullamento dell'iscrizione in gestione commercianti e allo sgravio dell'avviso di addebito relativo alla prima rata dei contributi fissi 2022. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, sottolineando che parte ricorrente non aveva avanzato alcuna richiesta di cancellazione dalla gestione commercianti fino al momento del deposito del ricorso.
Alle udienze del 19.11.2024 e del 25.2.2025, la causa veniva rinviata, su istanza delle parti, al fine di consentire il perfezionamento della procedura di rimborso dell'importo nelle more versato. All'udienza odierna, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
Udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Va accolta l'istanza volta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito (a differenza di quanto accade, ad esempio in seno al processo tributario o a quello amministrativo), ma che può dirsi pienamente esistente anche nell'ordinamento processuale civile in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - quale “diritto vivente”, a partire da Cass. civ., Sez. Un., 19 gennaio 1954, n. 92 - che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., n. 10478/2004; Cass. civ, sez. lav., sent., n. 9332/2001; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 1048/2000; Cass.
3 civ., sez. lav., sent., n. 2268/1999; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2572/1998; Cass. civ., sez. II, sent., n. 4283/1997). La pronuncia va emessa d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale” e, cioè, delibando solo a fini di regolamentazione delle spese la fondatezza delle domande ed eccezioni originarie delle parti (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, sent., n. 6395/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 6403/2004; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 13969/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 11962/2005). Nel presente caso, l' ha dato atto e documentato, in giudizio, di aver disposto CP_2
l'integrale sgravio dell'avviso di addebito opposto, sicché non residua più alcun interesse delle parti alla decisione della causa nel merito.
2. In conformità alla concorde istanza delle parti in tal senso, le spese processuali devono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso il 13.5.2025.
Il giudice
Dott. Gabriele Molinaro
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