Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00393/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00265/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2023, proposto da
CO IS, rappresentato e difeso dall'avvocato Elia De Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
A. dell'ordinanza n. 125 (reg. gen. n. 322) del 10.11.2022, del II Settore del Comune di Cava de' Tirreni, notificata in data 16.11.2022, con la quale si è ordinata la demolizione delle “abuso edilizio realizzato in via San Martino n. 3” e il ripristino dello stato dei luoghi;
B. di ogni atto anteriore, successivo, preordinato, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cava de' Tirreni e di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Occorre infatti prendere atto della dichiarazione del ricorrente, in data 29.01.2026, secondo cui “essendo venuti meno i motivi ostativi, è volontà della ricorrente dare esecuzione all’ordinanza”.
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Paolo Severini, Consigliere
Michele Di Martino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO