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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/10/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 2025/1411
Tribunale Ordinario di Velletri
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. RI SE Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di Divorzio congiunto - cessazione effetti civili iscritta al RG 1411/2025 proposta da (C.F. Parte_1
) con l'avv. LOMBARDI VERONICA C.F._1
e da (C.F. ) con l'avv. DE NEGRI GIORGIO Parte_2 C.F._2
PAOLO c.f. C.F._3 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
rilevato che le parti, avvalendosi della facoltà di non comparire all'udienza hanno dichiarato con le note di rito di non volersi riconciliare, confermando le condizioni di cui al ricorso;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“-le figlie minori, e LA, vengono affidate ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 preferenziale presso la madre;
-l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori
[...]
e LA resta attribuito ad entrambi i genitori, con la conseguenza che le decisioni di Per_1 maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie medesime;
-il padre potrà esercitare il diritto di visita, compatibilmente con la propria attività lavorativa, nei confronti delle figlie con le seguenti modalità: egli avrà la facoltà di tenere con sè le figlie nel fine settimana da alternarsi con la madre il sabato dalle 15,00 alle 22,00 compresa la cena e la domenica dalle 10,00 alle 19,30 con rientro prima di cena;
tale condizione finché il padre non avrà trovato idonea collocazione abitative quindi, potrà tenere con se le figlie minori a fine settimana alterni con la madre dalle 10,00 del sabato alle 21,00 della domenica dopo cena;
-il padre si rende sin da ora disponibile a coadiuvare la madre nella gestione delle figlie anche in giorni specificamente previsti tenuto conto dei reciproci impegni lavorativi e/o di salute: -per il mantenimento delle figlie minori e LA il padre continuerà a versare Euro 230,00 ciascuna entro il cinque di ogni Persona_1 mese (se bonifico ordinario lo predisporrà entro il giorno 3 di ogni mese), sulle coordinate bancarie della Sig.ra già in possesso dello stesso, da rivalutarsi annualmente: -le spese Parte_1 straordinarie per le figlie minori sono stabilite nella misura del 50% per ogni genitore da concordarsi preventivamente e in ogni caso secondo il protocollo del Tribunale di Velletri;
-l'assegno unico verrà rinunciato da parte del Sig. in favore della Sig.ra -il padre parteciperà alle spese di Pt_2 Pt_1 almeno uno sport per ciascuna bambina nella misura del 50 %, tenendo conto delle inclinazioni individuali;
-le vacanze di Natale saranno suddivise alternativamente in modo da garantire ad entrambi i coniugi pari tempo con le figlie minori con alternanza del giorno 24 e 25 dicembre, un anno con la madre ed un anno con il padre;
cosi pure il giorno 31 dicembre, 1gennaio ed Epifania. - circa le vacanze di Pasqua: la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedi dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni: il tutto previo accordo fra i genitori, i quali potranno di volta in volta stabilire le modalità anche tenuto conto delle esigenze e dei desideri delle figlie minori;
-le vacanze estive delle figlie minori (che dovranno prevedere almeno 15 giorni continuativi Ovvero due settimane non
Consecutive da concordare preventivamente sempre fra i genitori) saranno concordate fra i predetti, compatibilmente con il lavoro svolto e, in ogni caso, comunicate entro il mese di aprile di ogni anno all'altro genitore. Resta inteso che, stante l'affidamento congiunto, sarà sempre necessario il consenso per eventuali viaggi o spostamenti lori dal territorio nazionale;
- resta fermo che le condizioni, termini cd orari potranno subire variazioni anche in base alle singole esigenze delle minori stesse;
-i sig.ri c danno atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare Parte_2 Parte_1
a qualsivoglia mantenimento;
i sig.ri e dichiarano espressamente che Parte_2 Parte_1 le pattuizioni patrimoniali di cui ai capi che precedono devono ritenersi patti definitivi e vincolanti, di non avere più null'altro a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione e/o diritto relativamente all'intercorso rapporto di coniugio.” ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in Roma in data 26/07/2008 annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di Roma dell'anno2008 , al N. 409 Parte 2 , Serie A02, alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Spese irripetibili
Così deciso in Velletri il 01/10/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE
Angelo Baffa IL PRESIDENTE
RI SE
Tribunale Ordinario di Velletri
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. RI SE Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di Divorzio congiunto - cessazione effetti civili iscritta al RG 1411/2025 proposta da (C.F. Parte_1
) con l'avv. LOMBARDI VERONICA C.F._1
e da (C.F. ) con l'avv. DE NEGRI GIORGIO Parte_2 C.F._2
PAOLO c.f. C.F._3 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
rilevato che le parti, avvalendosi della facoltà di non comparire all'udienza hanno dichiarato con le note di rito di non volersi riconciliare, confermando le condizioni di cui al ricorso;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“-le figlie minori, e LA, vengono affidate ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 preferenziale presso la madre;
-l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori
[...]
e LA resta attribuito ad entrambi i genitori, con la conseguenza che le decisioni di Per_1 maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie medesime;
-il padre potrà esercitare il diritto di visita, compatibilmente con la propria attività lavorativa, nei confronti delle figlie con le seguenti modalità: egli avrà la facoltà di tenere con sè le figlie nel fine settimana da alternarsi con la madre il sabato dalle 15,00 alle 22,00 compresa la cena e la domenica dalle 10,00 alle 19,30 con rientro prima di cena;
tale condizione finché il padre non avrà trovato idonea collocazione abitative quindi, potrà tenere con se le figlie minori a fine settimana alterni con la madre dalle 10,00 del sabato alle 21,00 della domenica dopo cena;
-il padre si rende sin da ora disponibile a coadiuvare la madre nella gestione delle figlie anche in giorni specificamente previsti tenuto conto dei reciproci impegni lavorativi e/o di salute: -per il mantenimento delle figlie minori e LA il padre continuerà a versare Euro 230,00 ciascuna entro il cinque di ogni Persona_1 mese (se bonifico ordinario lo predisporrà entro il giorno 3 di ogni mese), sulle coordinate bancarie della Sig.ra già in possesso dello stesso, da rivalutarsi annualmente: -le spese Parte_1 straordinarie per le figlie minori sono stabilite nella misura del 50% per ogni genitore da concordarsi preventivamente e in ogni caso secondo il protocollo del Tribunale di Velletri;
-l'assegno unico verrà rinunciato da parte del Sig. in favore della Sig.ra -il padre parteciperà alle spese di Pt_2 Pt_1 almeno uno sport per ciascuna bambina nella misura del 50 %, tenendo conto delle inclinazioni individuali;
-le vacanze di Natale saranno suddivise alternativamente in modo da garantire ad entrambi i coniugi pari tempo con le figlie minori con alternanza del giorno 24 e 25 dicembre, un anno con la madre ed un anno con il padre;
cosi pure il giorno 31 dicembre, 1gennaio ed Epifania. - circa le vacanze di Pasqua: la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedi dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni: il tutto previo accordo fra i genitori, i quali potranno di volta in volta stabilire le modalità anche tenuto conto delle esigenze e dei desideri delle figlie minori;
-le vacanze estive delle figlie minori (che dovranno prevedere almeno 15 giorni continuativi Ovvero due settimane non
Consecutive da concordare preventivamente sempre fra i genitori) saranno concordate fra i predetti, compatibilmente con il lavoro svolto e, in ogni caso, comunicate entro il mese di aprile di ogni anno all'altro genitore. Resta inteso che, stante l'affidamento congiunto, sarà sempre necessario il consenso per eventuali viaggi o spostamenti lori dal territorio nazionale;
- resta fermo che le condizioni, termini cd orari potranno subire variazioni anche in base alle singole esigenze delle minori stesse;
-i sig.ri c danno atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare Parte_2 Parte_1
a qualsivoglia mantenimento;
i sig.ri e dichiarano espressamente che Parte_2 Parte_1 le pattuizioni patrimoniali di cui ai capi che precedono devono ritenersi patti definitivi e vincolanti, di non avere più null'altro a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione e/o diritto relativamente all'intercorso rapporto di coniugio.” ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in Roma in data 26/07/2008 annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di Roma dell'anno2008 , al N. 409 Parte 2 , Serie A02, alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Spese irripetibili
Così deciso in Velletri il 01/10/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE
Angelo Baffa IL PRESIDENTE
RI SE