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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/11/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3375/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. , nata a [...]ù) il 6.11.1984, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Grazia Di Nella e dall'Avv. Alice Di Lallo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Domenico Chindamo (ex art. 85 c.p.c., attesa la rinuncia al mandato in atti)
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 17.11.2025, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale tra le parti, con sentenza parziale di status. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, ha chiesto al Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale con addebito al marito, sposato in data Controparte_1 Per_ 15.6.2014, di disporre l'affidamento super-esclusivo a sé dei figli minori, (nato il [...]) e Per_1
(nata il [...]), con dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, di incaricare i
Servizi Sociali competenti di monitorare il nucleo e di regolamentare, qualora il signor le faccia CP_1 richiesta previa in ogni caso una valutazione sulle di lui capacità genitoriali e un'indagine psicosociale, incontri padre-figli con modalità tutelanti (spazio neutro e protetti) tenuto conto degli episodi di violenza dallo stesso perpetrati, nonché di porre a carico del marito € 800 quale mantenimento per sé ed € 1.600 quale contributo indiretto al mantenimento dei figli, oltre al 100% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Como.
Costituendosi, ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo altresì di disporre Controparte_1
l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, di regolamentare le frequentazioni padre-figli come dallo stesso proposto (due giorni infrasettimanali e a weekend alternati), di porre a proprio carico € 700 per il mantenimento dei figli, non appena sarà nelle condizioni e nelle possibilità di versare tale somma, oltre al 50% delle spese straordinarie, quando la situazione economica si sarà risollevata.
All'udienza di comparizione delle parti del 17.11.2025, sentiti ampiamente la sola parte ricorrente -che ha meglio descritto la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico- ed il Curatore
Speciale, il Giudice delegato si è riservato di provvedere.
Con ordinanza del 27.11.2025, ha così provveduto, rimettendo la causa al Collegio per la pronuncia parziale di status:
LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
all'udienza di comparizione del 17.11.2025, personalmente la sola parte ricorrente -la quale ha CP_2 meglio descritto la propria situazione familiare e personale, anche sotto il profilo economico-, nonché il
Curatore Speciale nominato;
OSSERVATO, preliminarmente, che l'ordinanza 473bis.22 c.p.c. integra provvedimento di natura ed efficacia interlocutoria e trova ragion d'essere in insopprimibili considerazioni di urgenza, assumendo carattere di delibazione necessariamente sommaria della vicenda dedotta in giudizio ed è volto a regolamentare provvisoriamente i rapporti tra le parti in pendenza di causa;
PREMESSO che, con sentenza N. 245/2025 emessa in data 26.3.2025, il Tribunale di Como ha condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato p. e p. dall'art. 612 bis Parte_2
c.p., commesso ai danni della moglie (sentenza confermata in appello). Con provvedimento del 7.4.2025, il
GIP del Tribunale di Como ha quindi sostituito la misura degli arresti domiciliari con quelle coercitive del divieto di dimora nel comune di RO RO (ove si trova l'abitazione della moglie, persona offesa e dei figli minori) e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con strumenti di controllo ex art. 275 bis. c.p.p.
(cfr. provvedimenti in atti);
RILEVATO che, con ricorso depositato in data 30.10.2024, ha chiesto Parte_1 al Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al marito, sposato in Controparte_1 data 15.6.2014, di disporre l'affidamento super-esclusivo a sé dei figli minori, (nato il [...]) e Per_1 Per_
(nata il [...]), con dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, di incaricare i Servizi Sociali competenti di monitorare il nucleo e di regolamentare, qualora il signor CP_1 le faccia richiesta previa in ogni caso una valutazione sulle di lui capacità genitoriali e un'indagine psicosociale, incontri padre-figli con modalità tutelanti (spazio neutro e protetti) tenuto conto degli episodi di violenza dallo stesso perpetrati, nonché di porre a carico del marito € 800 quale mantenimento per sé ed €
1.600 quale contributo indiretto al mantenimento dei figli, oltre al 100% delle spese straordinarie, secondo il
Protocollo del Tribunale di Como;
RILEVATO che, costituendosi, ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo altresì Controparte_1 di disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, di regolamentare le frequentazioni padre-figli come dallo stesso proposto (due giorni infrasettimanali e a weekend alternati), di porre a proprio carico € 700 per il mantenimento dei figli, non appena sarà nelle condizioni e nelle possibilità di versare tale somma, oltre al 50% delle spese straordinarie, quando la situazione economica si sarà risollevata.
RILEVATO che, a seguito di istanza ex art 473bis.15 c.p.c., con provvedimento del 13.3.2025 -RILEVATO che, sentita la sola madre all'udienza del 2.7.2024, con provvedimento del 10.7.2024, il Tribunale per i Minorenni
- …Ritenuto che: - la situazione appare connotata da particolare gravità in quanto il padre, non costituitosi, non presentatosi in udienza, non presentatosi agli incontri valutativi previsti dai servizi sociali appare in un momento di forte destabilizzazione personale, fondatamente derivante dall'uso di stupefacenti;
- la madre si
è dimostrata sufficientemente protettiva con i figli e sta mantenendo ferma la decisione di porre fine al loro legame, denunciando ogni ulteriore tentativo dell'uomo di riprendere contatti con lei, ma ha comunque bisogno di essere aiutata in questo delicatissimo passaggio di vita;
- il padre si è dimostrato completamente disinteressato alle conseguenze dei propri comportamenti sui figli, non osservando l'ammonimento del
Questore, non raccogliendo l'invito ivi contenuto di rivolgersi ad un centro specializzato per uomini autori di violenze domestiche, non sottoponendosi ai controlli Sert prescritti da questo Tribunale, non chiedendo di vedere i figli nelle sedi opportune, ma continuando ad usare come unico canale quello di comunicare direttamente con la parte offesa;
il tenore dei messaggi prodotti appare sconnesso e contraddittorio, indice di sicura pericolosità da un lato e di grande sofferenza dall'altro; - i minori vanno aiutati a comprendere i cambiamenti in atto nella loro vita, valutati e sostenuti emotivamente;
- visti i comportamenti del padre successivi all'apertura del presente procedimento sia processuali (totale assenza e spregio rispetto a convocazioni e prescrizioni) che extraprocessuali (v. denuncia successiva della madre e allegati alla nota difensiva del 5/7/2024) e nell'assenza di informazioni rispetto all'eventuale adozione di misure cautelari in sede penale, deve accogliersi la richiesta di provvedimenti di protezione a favore di madre e minori, che saranno assunti come declinazione di quei “provvedimenti convenienti” di cui all'art. 333 c.c., con i contenuti oggi previsti dagli arti 473 bis. 69, bis. 70 c.p.c., ma nel rispetto delle competenze funzionali di questo
Tribunale per i Minorenni, per cui privi della quantificazione del contributo economico a favore dei figli;
- deve altresì sospendersi – allo stato – la frequentazione tra i figli e il padre, sia come conseguenza dell'ammonimento del Questore, sia – e in primo luogo – perché il padre ha tenuto comportamenti sin qui incompatibili con la sana ed equilibrata crescita dei figli sia perché non ha manifestato alcun desiderio di vederli, in una assenza di volontà rispetto alla sottoposizione ai controlli SERT/NOA e al rispetto di ogni altra prescrizione dell'Autorità Giudiziaria;
- vanno quindi confermati i provvedimenti indifferibili assunti per dar modo ai Servizi Sociali affidatari di poter completare le valutazioni e gli interventi già delegati, mantenuto l'idoneo collocamento dei minori con la madre che potrà assumere anche forme diverse da quella attuale di rigida protezione (ad es. ), da valutare attentamente in dipendenza dalle informazioni che si Persona_3 avranno rispetto alla collocazione del padre (se all'estero o in Italia), al suo grado di rispetto delle prescrizioni imposte (cessazione dei continui contatti/messaggi con la madre, ricerche di informazioni di madre e figli sui social, sottoposizione alle valutazioni richieste), valutando con molta prudenza il rientro dei minori presso la casa familiare in assenza di notizie sulle scelte di vita e la collocazione del padre, nonché confermati gli incarichi come indicati in dispositivo;
- ha confermato i provvedimenti indifferibili assunti con il decreto ex art. 473 bis.15 c.p.c., ordinando altresì, ex art. 473bis.69 e ss., a di cessare Controparte_1 la condotta pregiudizievole nei confronti dei minori e della madre, l'allontanamento immeditato dalla casa familiare di RO RO, via Cristoforo Colombo n. 18, con l'ulteriore prescrizione di non avvicinarsi alla casa familiare, né ai luoghi abitualmente frequentati dalla madre e dai minori (scuole dei figli, luogo di lavoro della madre, Hotel Principe di Savoia di Milano), stabilendo in un anno la durata dell'ordine di protezione, integrando gli incarichi già delegati ai competenti Servizi Sociali e Specialistici come segue: 1) disporre l'idoneo collocamento dei minori con la madre, che potrà assumere anche forme diverse da quella attuale di rigida protezione (ad es. semiautonomia), da valutare attentamente in dipendenza dalle informazioni che si avranno rispetto alla collocazione del padre (se all'estero o in Italia), al suo grado di rispetto delle prescrizioni imposte (cessazione dei continui contatti/messaggi con la madre, ricerche di informazioni di madre e figli sui social, sottoposizione alle valutazioni, richieste), valutando con molta prudenza il rientro dei minori presso la casa familiare in assenza di notizie sulle scelte di vita e la collocazione del padre;
2) sospendere, allo stato, le frequentazioni dei minori con il padre;
3) regolamentare le frequentazioni dei minori con gli altri parenti che lo richiedessero, con le modalità ritenute più opportune nel solo interesse dei minori, in questa fase di valutazione comunque protette ed osservate;
4) disporre URGENTE valutazione NPI dei minori al fine di comprenderne meglio le condizioni di sviluppo e psico-emotive e per fornire all'esito un migliore adeguamento degli interventi;
5) attivare tutti gli interventi di sostegno socio-psico-educativi a favore dei minori, quali un supporto psicologico se ritenuto necessario, attivato superando l'eventuale dissenso dei genitori, espressamente limitati sul punto;
6) invitare il padre ad una urgente presa in carico presso il
Serd/NOA; 7) attivare tutti gli interventi di supporto necessari per i genitori quali un sostegno alla genitorialità; 8) svolgere un'approfondita indagine psicosociale sul nucleo familiare, anche allargato, con valutazione psicodiagnostica delle personalità dei genitori, al fine di comprendere le capacità genitoriali degli stessi e la qualità dei rapporti con i figli, nonché per accertare la presenza di eventuali figure familiari (o amicali) di supporto e/o vicarianti (es. nonni paterni); 9) relazionare a questo Tribunale entro il 25/11/2024, salvo urgenze. RILEVATO che, con ordinanza del 20.11.2024, a fonte dell'apertura del presente procedimento, il Tribunale per i Minorenni di Milano ha dichiarato ex art. 38 disp. att. c.c. la propria incompetenza funzionale e ha disposto, conseguentemente, la trasmissione degli atti del procedimento a questa
A.G., ove il procedimento deve proseguire, previa riunione;
RILEVATO altresì che, Parte_2 benché raggiunto in data 6.6.2024 dal provvedimento di ammonimento, emesso dal Questore di Como in data
8.6.2024, perseverava nelle sue condotte persecutorie, nell'ambito del procedimento penale a suo carico dinanzi al Tribunale di Como, N. 3884/2024 RGNR, il GIP ha dapprima emesso, con ordinanza del 19.7.2024, la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dai figli, prescrivendogli di non avvicinarsi, mantenendo una distanza di almeno 500 m., a Parte_1
e ai figli, al suo attuale domicilio, al suo luogo di lavoro, agli istituti scolastici frequentati
[...] dai minori, all'abitazione del padre della persona offesa, nonché ad ogni altro luogo frequentato dagli stessi, con divieto di ogni forma di comunicazione, con qualunque mezzo (telefono cellulare, fisso, Internet, SMS) anche indiretta (ad esempio, mediante pubblicazione su Facebook o altri social network di messaggi o altri contenuti, direttamente o indirettamente riferiti alla persona offesa), successivamente aggravata, in data
27.8.2024, nella misura della custodia cautelare in carcere, avendo l'imputato reiteratamente violato la precedente misura cautelare. Attualmente, si trova agli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori.
RICHIAMATO il provvedimento emesso in data 4.11.2024… RITENUTO che non sussistono, allo stato, le condizioni per modificare l'attuale assetto, da ritenersi tutelante per i minori in base agli accertamenti svolti nell'ambito dell'indicato procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni, che danno atto di una forte compromissione delle competenze genitoriali, che richiede tempo ed impegno, da parte dei genitori, per poter essere superata, tenuto anche conto che le parti, nelle note depositate in sostituzione dell'udienza, non hanno rappresentato circostanze sopravvenute rispetto alla situazione esaminata dal Tribunale per i Minorenni, che possano suggerire una diversa soluzione-, nonché di quanto riferito dal Curatore Speciale. In particolare, quanto al padre, è stato osservato che, in epoca precedente alla carcerazione, non ha mai presenziato agli appuntamenti calendarizzati e non ha preso contatti con il SERD (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di RO RO del 8.1.2025). La Curatrice Speciale ha poi evidenziato che, in data 4.1.2025, il padre è riuscito a raggiungere con un messaggio inviato via e-mail (in violazione delle misure cautelari in Per_1 essere), turbandolo (note del 5.5.2025). La madre, tornata a vivere con i figli nella casa coniugale -che tuttavia dovrà lasciare a fine mese, non riuscendo a pagare il canone di locazione- ha sempre presenziato con puntualità ad ogni appuntamento stabilito;
nei colloqui si è osservata una certa fatica nell'approfondire le tematiche proposte, che sono state riportate in maniera scarna e semplificata. L'impressione è che la donna tenda a prendere le distanze da situazioni e circostanze complesse e dolorose, mantenendo un certo distacco emotivo che rende spesso difficile comprendere il reale impatto che queste hanno e hanno avuto su di lei. Tale modalità se da una parte le consente di mobilitare le risorse necessarie per fare fronte alle varie avversità dall'altra sembra ostacolare un approccio maggiormente critico e analitico. Questo aspetto sembra emergere in maniera importante nella narrazione della storia di coppia, costellata di agiti e comportamenti ambigui da parte del compagno che la donna ha faticato a considerare in maniera critica. Appare tuttora maggiormente concentrata sulle positive capacità genitoriali dell'uomo, aspetto che valorizza e che sembra non avere mai messo in discussione. La necessità di mantenersi al riparo dagli aspetti potenzialmente dolorosi si è osservata Per_ anche nella relazione con i figli;
la signora è apparsa resistente nel condividere con e Pt_1 Per_1 informazioni relative alla situazione attuale del padre e dei nonni paterni, mostrando la tendenza a presentare loro una realtà edulcorata che a tratti risulta forzata. Negli ultimi colloqui la donna è sembrata mettere in discussione tale modalità, condividendo con le scriventi la necessità di dare ai figli chiarimenti in merito alla situazione attuale e accettando un supporto in tal senso. Ha inoltre espresso una certa preoccupazione per lo stato emotivo di che a suo avviso risentirebbe in maniera maggiore della sorella delle vicende famigliari Per_1 accadute, a fronte anche del suo coinvolgimento diretto. Si è pertanto condivisa con la donna l'opportunità di una presa in carico psicologica presso un consultorio della zona, per il quale le sono stati forniti dei riferimenti. (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di RO RO del 20.11.2024). In questo contesto, Per_
e si presentano come due bambini molto curati a livello di igiene e di abbigliamento, che denota Per_1 un'adeguata attenzione materna ai bisogni primari;
non si osservano fatiche nel movimento di separazione dalla mamma, nemmeno in occasione del primo incontro, che avviene in modalità congiunta. Bella manifesta dei tratti vezzosi e appare attenta ai dettagli del suo vestiario che ci tiene a mostrare con orgoglio e piacere, il linguaggio è ben strutturato e comprensibile e la bambina dimostra buone autonomie organizzative nelle attività di gioco che predispone. Si osserva una componente volitiva che la porta a muoversi agilmente nella stanza e ad orientarsi sui diversi materiali;
tuttavia, riesce a rimodularsi nella relazione con la scrivente e a stare all'interno della regola. si è posto in una modalità maggiormente dialogica mostrandosi Per_1 sufficientemente consapevole ed informato rispetto al contesto dell'incontro “la mamma mi ha detto che mi avrebbero fatto delle domande su quello che era accaduto (dove?) a casa”. A questo riguardo riferisce che i genitori litigavano spesso e "il papà urlava", ma non esprime un sentimento di paura verso di lui, quanto piuttosto il dispiacere per la sua lontananza. A differenza della sorella, appare essere stato Per_1 maggiormente coinvolto ed esposto alle dinamiche familiari e la postura, la mimica facciale e il tono di voce evidenziano uno stato d'animo deflesso e un atteggiamento evitante rispetto alle questioni personali. Rivisti a Per_ distanza di un paio di mesi, ha mantenuto il ricordo del precedente colloquio e indirizza la sua attenzione sui giochi, nel complesso si conferma il quadro precedentemente osservato: appare competente nell'interazione con l'adulto, capace sia di concentrarsi nel gioco sia di rispettare i turni della conversazione e dell'attività. All'introduzione del tema "papa", la piccola afferma "io non ce l'ho più un papa", specificando poi "io non lo vedo da tanto il papa" "da tanto non ho un papà e non ho nemmeno una sorella" "ho una mamma e un fratello" "l'ho cercato per tutta casa (il papa) ma non l'ho trovato". pur disponibile all'incontro, Per_1 adotta uno stile evitante e non parla spontaneamente del contesto familiare. Solo su intervento della scrivente riferisce di non vedersi con il padre e rievoca episodi in cui quest'ultimo si è comportato male con la mamma.
In particolare, il minore fa riferimento all'aver accidentalmente scoperto un "tradimento" del genitore, accedendo al tablet dell'adulto, di cui ha informato la madre ed esprime un sentimento di rabbia e delusione verso di lui, soprattutto per la sofferenza che ha causato alla mamma. Si ipotizza che possa vivere anche Per_1 con un senso di colpa l'intera vicenda e sentirsi in parte responsabile dell'attuale situazione familiare. Nella relazione con la mamma si evidenzia l'assunzione di un ruolo protettivo e aspetti di parziale adultizzazione.
Stante quanto è stato possibile osservare, i minori sembrano avere sviluppato competenze evolutive in linea con l'età anagrafica e il legame di attaccamento con la figura materna pare consolidato. Le complesse vicende familiari che hanno caratterizzato questi ultimi mesi con diversi livelli di coinvolgimento dei bambini richiedono tuttavia un'azione di accompagnamento del nucleo nella rielaborazione di quanto accaduto e nel Per_ raggiungimento di nuovi equilibri relazionali. …La ripresa dell'attività scolastica per è stata positiva.
La bambina ha mantenuto un buon livello di autonomia, raggiungendo uno sviluppo positivo del linguaggio.
Sono rientrati gli episodi di regressione e tensione che hanno caratterizzato gli ultimi mesi dello scorso anno scolastico. Le maestre di hanno riferito che il bambino ha ripreso la scuola in un clima di maggior Per_1 serenità tranquillità. Non sono state segnalate difficoltà nella didattica, ha un buon livello di Per_1 competenza. Maggiormente critico risulta l'ambito delle relazioni sociali, il bambino talvolta si pone nei confronti dei compagni con modalità eccessivamente fisiche e provocatorie. Buona la relazione con le maestre di cui ricerca la vicinanza. (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di RO RO del 20.11.2024).
Tuttavia, la Curatrice Speciale ha evidenziato che La signora ha inoltre riferito ai Servizi (mettendo Pt_1 in copia la scrivente) che la precarietà della situazione abitativa sta avendo ripercussioni sulla serenità dei minori: in sede di colloqui di fine quadrimestre, le maestre di , nel consegnare il pagellino, hanno Per_1 segnalato il suo peggioramento nel rendimento scolastico e comportamentale. A detta della madre, questa situazione d'instabilità sta provocando un forte malessere: riferisce che abbia scatti di rabbia, tristezza Per_1 Per_ e questo scatena il suo isolamento con i suoi compagni di classe. Quanto a , la signora afferma Pt_1 che la bimba non è più autonoma nella minzione (“è tornata a farsi la pipì addosso e ad essere molto nervosa”)
(note del 5.5.2025). RITENUTO pertanto che, sotto il profilo della responsabilità genitoriale, alla luce del grave quadro emerso, debbono essere confermate le statuizioni del Tribunale per i Minorenni, in quanto l'assetto disposto risulta del tutto rispondente all'interesse dei minori, con la conferma dell'affido all'Ente -
Comune di RO RO, che li manterrà allo stato collocati unitamente alla madre, con attento monitoraggio e con il ripristino della relazione padre-figli, in Spazio Neutro, solo ove ne sussistano le condizioni e con facoltà di sospensione degli incontri, ove pregiudizievoli, tenuto conto dell'andamento degli incontri e dell'evoluzione della situazione psicofisica dei minori e con l'avvio/prosecuzione di tutti gli interventi e accertamenti necessari o anche solo opportuni a tutela dei minori e dei genitori, come meglio specificati in dispositivo. RILEVATO preliminarmente che l'obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere,
l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui;
pertanto l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli (Cass. 23.3.1995, n. 3402, Cass. 30.9.2010, n. 20509, Cass. 2.5.2018,
n. 10419). RILEVATO, quanto ai profili economici, che la signora Parte_1 lavora come dipendente per un hotel e percepisce un reddito mensile di circa € 1.850, oltre a € 114 mensili di assegno unico (cfr. autodichiarazione). Dalla documentazione economica in atti, risulta percepire un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 1.390 nel 2021 (CU 2022), a circa € 1.470 nel 2022
(CU 2023) e a circa € 1.520 nel 2023 (CU 2024), mentre a gennaio 2024 ha percepito una busta paga di €
1.924 e, a dicembre 2024, di € 2.055 (cfr. buste paga gennaio e dicembre 2024). Vive unitamente ai figli nella casa coniugale con un contratto di comodato che, tuttavia, terminerà il 31.3.2025. Il signor
[...]
invece, al momento si trova agli arresti domiciliari presso i genitori e non lavorerebbe CP_1 dall'arresto, avvenuto ad agosto 2024. Non ha depositato la documentazione economica richiesta. Dagli accertamenti disposti, non risultano presentate dichiarazioni dei redditi, negli ultimi 5 anni e, sul territorio nazionale, non risultano immobili allo stesso intestati. Dalle più recenti CU in atti, relative all'anno d'imposta
2022, risultano € 89.642,48 come redditi da lavoro dipendente corrisposti da (corrispondenti ad CP_3 un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 5.300) oltre a € 38.000 di compensi lordi corrisposti da Resystems s.r.l. (CU 2023). Era intestatario del contratto di locazione relativo alla casa coniugale, con canone di € 15.600 annui. OSSERVATO che la capacità economica dei genitori deve essere accertata con riguardo a tutte le componenti patrimoniali e reddituali (Cass. 6872/1999), attribuendo valore solo indiziario e non esaustivo alle risultanze delle dichiarazioni fiscali, prive di valore vincolante (Cass.
49067/1997; 9806/2003; 21245/2010); RITENUTO, pertanto che, alla luce della situazione lavorativa ed abitativa delle parti come sopra rappresentata -in assenza peraltro di dati completi e comunque pienamente attendibili in relazione all'effettiva redditualità del resistente, tenuto conto degli elevati redditi passati, coerenti con l'elevato canone di locazione per la casa coniugale (cfr. anche dichiarazioni rese in sede penale dallo stesso resistente sull'elevato tenore di vita familiare, doc. 11 di parte ricorrente)-, comunque dotato di piena capacità lavorativa, gravando su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere i figli e considerato che lo stato detentivo non è sopravvenuto rispetto al provvedimento del 4.11.2024, tenuto conto anche del percepimento dell'assegno unico/assegni familiari spettanti come di seguito indicato, debba trovare conferma, nella presente fase, in attesa di eventuali ulteriori approfondimenti e/o produzioni documentali, il contributo indiretto al mantenimento dei figli posto a carico di nella misura di € 1.300 (da rivalutarsi Controparte_1 annualmente secondo gli indici Istat), oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Como. RITENUTO, inoltre che, come ulteriore quota di mantenimento, debba confermarsi che l'assegno unico ed universale per i figli debba essere percepito interamente dalla signora Parte_1
, quale genitore collocatario dei figli minori.
RITENUTO che
non sussistano, allo stato, in questa
[...] fase, i presupposti di cui all'art. 316bis c.c. per porre a carico degli ascendenti -che risultano comunque elargire somme alla signora (cfr. note scritte in sostituzione Parte_1 dell'udienza del 12.3.2025)- l'obbligo di mantenimento dei nipoti;
RITENUTO, quanto all'assegno di mantenimento per sé richiesto dalla moglie che, in questa fase, alla luce dei suoi attuali redditi e tenuto conto del fatto che la stessa ha sempre lavorato in costanza di matrimonio, nulla debba essere posto a carico del marito, fatta salva ogni successiva valutazione nel prosieguo del giudizio. RITENUTO, infine, che i presupposti per la proroga dell'ordine di protezione -possibile solo per il tempo strettamente necessario (art. 473bis.70 c.p.c.)- debbano essere valutati in prossimità della scadenza della misura in essere. RITENUTO di dover fissare udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., nell'ambito del procedimento principale, ove le parti risultano già costituite.- il Giudice ha quindi confermato l'affido all'Ente territorialmente competente - Comune di Per_ RO RO dei minori (nato il [...]) e (nata il [...]), con limitazione della Per_1 responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relativi all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dei minori, disponendo che tali decisioni vengano assunte dall'
[...]
, che li manterrà al momento collocati unitamente alla madre, come già previsto con decreto del Parte_3
Tribunale per i Minorenni di Milano del 10.7.2024, ha disposto che l' mantenga un'attenta Parte_3 presa in carico dei minori e del nucleo familiare, demandando all'Ente medesimo, per il tramite dei Servizi
Sociali e dei Servizi Specialistici ASST, in stretta collaborazione e coordinamento con il Curatore Speciale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di: -proseguire in tutti gli incarichi già compiutamente delegati con decreto del 10.7.2024 del Tribunale per i Minorenni di Milano;
-ripristinare la relazione padre-figli, ove ne sussistano le condizioni -solo previa presa in carico del padre da parte del SERD ed avvio di un percorso psicologico/psichiatrico volto alla rielaborazione dei propri nuclei problematici e delle ricadute sui figli e preparazione di tutti i soggetti coinvolti- in Spazio Neutro e con facoltà di sospensione degli incontri se pregiudizievoli, tenuto conto alle condizioni psicofisiche dei minori, dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per i minori e per i genitori ed in particolare, degli esiti degli esami tossicologici e dei percorsi terapeutici avviati dal padre presso il SERD, attivando tutti gli interventi necessari per un nuovo sereno accesso alla figura genitoriale;
-avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-psico-educativi e, previa urgente valutazione NPI dei minori, di supporto neuro-psichiatrico per i minori, ritenuti necessari o anche solo opportuni;
-avviare/proseguire, acquisita la disponibilità, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico/psichiatrico per entrambi i genitori, con presa in carico del padre al SERD per i necessari esami tossicologici ed i percorsi terapeutici opportuni;
-trasmettere una compiuta relazione di aggiornamento entro il 31.10.2025, completando l'indagine psicosociale e la valutazione psicodiagnostica, già delegata, sul nucleo familiare e sui minori, fornendo al
Tribunale tutti gli elementi utili per assumere le determinazioni soprattutto con riferimento all'affido ed al collocamento dei minori, con tutte le indicazioni e i suggerimenti e con l'elaborazione di un progetto a lungo termine finalizzato all'autonomia personale ed abitativa della signora , Parte_1 segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore che richiedano un intervento del Tribunale;
ha confermato a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere a , anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, la Parte_1 somma di € 1.300 (annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, prima rivalutazione novembre 2025), quale contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al 70% delle spese extra assegno secondo il Protocollo del Tribunale di Como, ha disposto che l'assegno unico ed universale per i figli continuasse ad essere interamente percepito dalla madre, ha fissato per la comparizione personale delle parti, nell'ambito del procedimento principale, l'udienza del 17.11.2025, previo deposito di documentazione economica aggiornata;
RILEVATO che, dagli accertamenti svolti dai competenti Servizi Sociali, risulta che:
- il padre non si è presentato agli appuntamenti presso il Servizio Tutela Minori, pur essendosi sottoposto alla valutazione psicodiagnostica, dalla quale non sono emersi elementi che facciano riferimento a patologie specifiche espresse in modo franco. Si sono rilevati tratti che, sebbene nel loro insieme non rappresentino criteri diagnostici sufficienti a definire uno specifico disturbo di personalità, descrivono alcuni aspetti della personalità e del funzionamento del signor CP_1
Tende a minimizzare l'impatto dei propri atteggiamenti sui suoi figli…. L'espressione delle emozioni CP_ e coartata. mostra fatica nell'accedere al proprio vissuto emotivo… Nonostante il signor sostenga di essere in grado di far fronte alle situazioni stressanti che la vita gli pone e di CP_1 saper esercitare un buon controllo sulle proprie emozioni, ritenendo di essere difficilmente sopraffatto da esse, di fatto, assume un atteggiamento evitante sia rispetto alle situazioni concrete che rispetto al vissuto emotivo. Non ha mantenuto la presa in carico al SERD per i necessari controlli tossicologici, essendosi sottoposto ad un primo e unico prelievo delle urine (cfr. relazione del 20.10.2025 ed allegata valutazione psicodiagnostica del 17.7.2025);
- i nonni paterni non hanno mantenuto i contatti con i minori (cfr. relazione del 20.10.2025);
- Bella è apparsa serena, con una buona regolazione emotiva, a livello linguistico si sono osservate difficoltà di tipo fonologico, tali per cui il linguaggio, pur comprensibile e strutturato, appare infantile e, nel complesso, si sono registrati tratti di immaturità che fanno supporre aspetti regressivi. Per_1 ha iniziato la frequenza del primo anno di scuola secondaria di primo grado e si sono osservati istanze emancipative in linea con l'età, la sfera della socializzazione e delle relazioni extrafamiliari appare ben investita e crea un contesto di appartenenza identitaria. Ha espresso il desiderio di rivedere il padre ed i nonni paterni. Rispetto alla progettualità futura, sperimenta un sentimento di incertezza e il timore di un allontanamento dagli abituali contesti di vita (cfr. relazione del 20.10.2025). Dalla valutazione psicodiagnostica, è emerso che entrambi i bambini mostrano un disagio emotivo correlato alla crisi coniugale dei genitori …e all'attuale difficoltà di relazione… per , maggiormente Per_1 coinvolto nelle vicende familiari, il quadro emerso sembra compatibile con un disturbo comportamentale ed emozionale dell'infanzia e dell'adolescenza, con necessità di un supporto psicologico al fine di rielaborare quanto accaduto (cfr. valutazione del 19.11.2025);
RITENUTO che non siano state allegate e provate significative circostanze sopravvenute che possano portare, in questa fase, nelle more degli accertamenti delegati ai competenti Servizi, a modificare le statuizioni recentemente assunte dal Tribunale, sotto il profilo della gestione della responsabilità genitoriale, da ritenersi tutelanti per i minori;
RILEVATO invece, sotto il profilo economico, che la signora ha Parte_1 dichiarato di lavorare come cameriera in Hotel a Milano con stipendio di € 1.800 mensili netti su 12 mensilità, ora faccio full time dalle 6 alle 14.30 così riesco ad occuparmi dei bambini. Di assegno unico prendo € 400 mensili. Non ho altri ingressi, non ho risparmi, sul conto ho 600 euro. Di uscite ho un finanziamento di € 600 Per_ mensili, € 550 di locazione, € 300 di benzina, la mensa e la retta dell'asilo non la pago. fa calcio e Per_1 fa ginnastica ed entrambi fanno nuoto. Io ho fatto un percorso Centro accoglienza CADMI per donne maltrattate dove ho ricevuto sostegno psicologico ed aiuti economici. Ho preso € 5.000 di reddito di libertà con cui pago la baby-sitter, che costa € 700 mensili e altri € 100 in contanti. …i Servizi mi hanno trovato una casa con la Fondazione Scalabrini, con canone di € 900 mensili, di cui solo € 550 a carico della signora (cfr. verbale udienza del 17.11.2025, progetto di housing, contratto di lavoro e autodichiarazione in atti). Dalla documentazione economica in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su 12 mensilità, di circa € 1.890 nel 2024 (CU 2025) e di circa € 1.520 nel 2023 (CU 2024), le ultime buste paga in atti ammontano a € 2.245 in media (media buste paga gennaio-settembre 2025);
RITENUTO pertanto -alla luce della situazione lavorativa ed abitativa delle parti, pur non disponendosi di dati aggiornati sulla situazione lavorativa paterna, valutata la sua capacità lavorativa in considerazione dei passati ingenti guadagni (come soprariportati) e del venir meno delle misure detentive ma anche della necessità di reinserirsi sul mercato del lavoro (cfr. anche p. 9 valutazione psicodiagnostica del 17.7.2025, ove lo stesso dichiara di avere la p. iva e molte conoscenze in ambito lavorativo), valutate le esigenze dei figli minori in considerazione dell'età e della mancanza di oneri di mantenimento diretto in capo al padre- di confermare a carico di il contributo indiretto al mantenimento dei figli già disposto nella Controparte_1 misura di € 1.300 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), oltre al 70% delle spese extra assegno come da Protocollo del Tribunale di Como;
RITENUTO che, in questa sede, non possano essere avanzate istanze economiche nei confronti dei nonni, dovendosi proporre autonomo procedimento, in presenza dei presupposti;
RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, salva ogni valutazione degli stessi da parte del Collegio ai fini della decisione di merito;
RITENUTA la causa matura per la decisione, all'esito delle valutazioni delegate ai competenti Servizi Sociali, come in dispositivo integrate, anche tenuto conto delle risultanze acquisite tramite ordine di esibizione già emesso nei confronti di INPS, Agenzia delle Entrate e Centro per l'Impiego in relazione alla documentazione attinente alla situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica di in Controparte_1 accoglimento delle istanze istruttorie avanzate da parte ricorrente;
ATTESA la richiesta di pronuncia parziale sullo status avanzata da parte resistente;
P.Q.M.
richiamata l'autorizzazione a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto (verbale udienza del
17.11.2025):
1. CONFERMA l'affido all'Ente territorialmente competente - Comune di RO RO dei minori Per_1
Per_ (nato il [...]) e (nata il [...]), con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relativi all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dei minori, disponendo che tali decisioni vengano assunte dall'Ente Affidatario, che li manterrà al momento collocati unitamente alla madre;
2. DISPONE che l'Ente Affidatario mantenga un'attenta presa in carico dei minori e del nucleo familiare, demandando all'Ente medesimo, per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici ASST, in stretta collaborazione e coordinamento con il Curatore Speciale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di:
- completare l'indagine psicosociale (allegando valutazione psicodiagnostica della madre), già delegata sul nucleo familiare, diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori (accudimento primario, comprensione dei bisogni emotivi ed evolutivi del figlio, accesso all'altra figura genitoriale), la situazione psicoemotiva dei minori, la qualità della relazione dei minori stessi con ciascun genitore, estendendo l'indagine a familiari (nonni paterni) e conviventi che possano sostenere i genitori nella gestione dei figli, fornendo al Tribunale tutti gli elementi utili per assumere le determinazioni soprattutto con riferimento all'affido (attesa la richiesta di affido esclusivo avanzata dalla madre) ed al collocamento dei minori, con tutte le indicazioni e i suggerimenti e con l'elaborazione di un progetto a lungo termine finalizzato all'autonomia personale ed abitativa della signora;
Parte_1
- ripristinare la relazione padre-figli, ove ne sussistano le condizioni -solo previa presa in carico del padre da parte del SERD ed avvio di un percorso psicologico/psichiatrico volto alla rielaborazione dei propri nuclei problematici e delle ricadute sui figli e preparazione di tutti i soggetti coinvolti- inizialmente in Spazio Neutro e con facoltà di sospensione degli incontri se pregiudizievoli ma anche di progressivo ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto delle condizioni psicofisiche dei minori, dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per i minori e per i genitori ed in particolare, degli esiti degli esami tossicologici e dei percorsi terapeutici avviati dal padre presso il SERD, attivando tutti gli interventi necessari per un nuovo sereno accesso alla figura genitoriale;
- avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-psico-educativi ritenuti necessari o anche solo opportuni ed in particolare, un supporto psicologico per , con monitoraggio della Per_1 problematica di tipo fonologico rilevata in Bella;
- avviare/proseguire, acquisita la disponibilità, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico per entrambi i genitori, con presa in carico del padre al SERD per i necessari esami tossicologici ed i percorsi terapeutici opportuni;
- sentiti anche gli insegnanti, trasmettere una prima relazione di aggiornamento entro il 15.6.2026 ed una compiuta relazione di aggiornamento entro il 5.3.2027, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori che richiedano un intervento del Tribunale;
3. CONFERMA a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 1.300 (annualmente
[...] rivalutabile secondo indici ISTAT, prima rivalutazione novembre 2025), quale contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al 70% delle spese extra assegno secondo il Protocollo del
Tribunale di Como;
4. DISPONE che l'assegno unico ed universale per i figli continui ad essere interamente percepito da
; Parte_1
5. FISSA sin d'ora udienza il giorno 19.3.2027 ore 9.30, per la rimessione della causa in decisione dinnanzi al Collegio;
6. ASSEGNA alle parti termine sino a sessanta giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, termine sino a trenta giorni prima di tale udienza per il deposito delle comparse conclusionali, termine sino a quindici giorni prima di tale udienza per il deposito delle memorie di replica
7. DISPONE, ex art. 473bis.2 c.p.c., che almeno 30 giorni prima dell'udienza le parti provvedano ad aggiornare o integrare la propria documentazione economica, depositando:
1) dichiarazione sostituiva di atto notorio “Sintesi situazione economico familiare”, sottoscritta dalla parte personalmente, redatta secondo il modello reperibile sul sito del Tribunale di Como
(Servizi per il professionista, Avvocati, Settore Famiglia-modulistica), con verifica da parte del legale della corrispondenza tra i dati inseriti e la documentazione prodotta a sostegno, di cui ai punti seguenti;
2) contratti di lavoro o di rappresentanza (anche esteri);
3) buste paga/certificati salariali/ estratti conto provvigionali degli ultimi 12 mesi;
4) documentazione relativa all'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE percepita/ REDDITO DI
CITTADINANZA, REDDITO DI EMERGENZA, altre indennità/provvidenze;
5) ultime tre dichiarazioni dei redditi (italiane o estere), con attestazione di invio all'ufficio imposte;
6) ultimi tre CU/certificati esteri equivalenti;
7) documentazione attinente al TFR maturato;
8) estratto contributivo rilasciato dall' INPS o dall'ente previdenziale estero;
9) contratti di locazione in essere come conduttore o come locatore;
10) contratti di finanziamenti;
11) contratti di assicurazioni/polizze assicurative;
12) documentazione relativa a depositi titoli, investimenti, fondi, obbligazioni … etc;
13) estratti conto integrali degli ultimi tre anni relativi a rapporti bancari e finanziari, estratti conti del portafogli titoli degli ultimi tre anni;
14) documentazione relativa alla titolarità di diritti reali su immobili, anche esteri, mobili, mobili registrati;
15) documentazione attestante la titolarità di quote sociali;
16) visura camerale società di cui si è soci o in cui si rivestono cariche o comunque riconducibili ai coniugi;
17)ultimi tre bilanci approvati per le società di cui sopra.
Avverte che le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.18 cpc, hanno un dovere di leale collaborazione e che l'incompleta o inesatta produzione dei documenti sopra indicati e la mancata, incompleta o inesatta compilazione dell'autodichiarazione o rappresentazione della propria situazione economica sono valutabili ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché ai sensi degli artt. 92 e 96 c.p.c.
8. RIMETTE la causa al Collegio per la pronuncia di status.
La domanda di separazione
Ciò posto, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Sul punto, deve premettersi che e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in data 15.6.2014, in Bollate. Per_ Dalla loro unione, sono nati i figli, (nato il [...]) e (nata il [...]). Per_1
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. 30.1.2013, n. 2183).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese da parte ricorrente, i motivi posti alla base delle rispettive domande, con la sentenza di condanna emessa a carico del marito per il reato p. e p. dall'art 612bis c.p. ai danni della moglie e l'interruzione, da tempo, di una comunione effettiva di vita, portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi e, pertanto, va pronunciata la separazione personale delle parti.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle ulteriori domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio concordatario in data 15.6.2014, in Bollate (atto Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bollate - anno 2014, n. 14 p. 2, s. A);
2. PROVVEDE in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3. RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. , nata a [...]ù) il 6.11.1984, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Grazia Di Nella e dall'Avv. Alice Di Lallo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Domenico Chindamo (ex art. 85 c.p.c., attesa la rinuncia al mandato in atti)
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 17.11.2025, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale tra le parti, con sentenza parziale di status. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, ha chiesto al Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale con addebito al marito, sposato in data Controparte_1 Per_ 15.6.2014, di disporre l'affidamento super-esclusivo a sé dei figli minori, (nato il [...]) e Per_1
(nata il [...]), con dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, di incaricare i
Servizi Sociali competenti di monitorare il nucleo e di regolamentare, qualora il signor le faccia CP_1 richiesta previa in ogni caso una valutazione sulle di lui capacità genitoriali e un'indagine psicosociale, incontri padre-figli con modalità tutelanti (spazio neutro e protetti) tenuto conto degli episodi di violenza dallo stesso perpetrati, nonché di porre a carico del marito € 800 quale mantenimento per sé ed € 1.600 quale contributo indiretto al mantenimento dei figli, oltre al 100% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Como.
Costituendosi, ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo altresì di disporre Controparte_1
l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, di regolamentare le frequentazioni padre-figli come dallo stesso proposto (due giorni infrasettimanali e a weekend alternati), di porre a proprio carico € 700 per il mantenimento dei figli, non appena sarà nelle condizioni e nelle possibilità di versare tale somma, oltre al 50% delle spese straordinarie, quando la situazione economica si sarà risollevata.
All'udienza di comparizione delle parti del 17.11.2025, sentiti ampiamente la sola parte ricorrente -che ha meglio descritto la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico- ed il Curatore
Speciale, il Giudice delegato si è riservato di provvedere.
Con ordinanza del 27.11.2025, ha così provveduto, rimettendo la causa al Collegio per la pronuncia parziale di status:
LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
all'udienza di comparizione del 17.11.2025, personalmente la sola parte ricorrente -la quale ha CP_2 meglio descritto la propria situazione familiare e personale, anche sotto il profilo economico-, nonché il
Curatore Speciale nominato;
OSSERVATO, preliminarmente, che l'ordinanza 473bis.22 c.p.c. integra provvedimento di natura ed efficacia interlocutoria e trova ragion d'essere in insopprimibili considerazioni di urgenza, assumendo carattere di delibazione necessariamente sommaria della vicenda dedotta in giudizio ed è volto a regolamentare provvisoriamente i rapporti tra le parti in pendenza di causa;
PREMESSO che, con sentenza N. 245/2025 emessa in data 26.3.2025, il Tribunale di Como ha condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato p. e p. dall'art. 612 bis Parte_2
c.p., commesso ai danni della moglie (sentenza confermata in appello). Con provvedimento del 7.4.2025, il
GIP del Tribunale di Como ha quindi sostituito la misura degli arresti domiciliari con quelle coercitive del divieto di dimora nel comune di RO RO (ove si trova l'abitazione della moglie, persona offesa e dei figli minori) e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con strumenti di controllo ex art. 275 bis. c.p.p.
(cfr. provvedimenti in atti);
RILEVATO che, con ricorso depositato in data 30.10.2024, ha chiesto Parte_1 al Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al marito, sposato in Controparte_1 data 15.6.2014, di disporre l'affidamento super-esclusivo a sé dei figli minori, (nato il [...]) e Per_1 Per_
(nata il [...]), con dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, di incaricare i Servizi Sociali competenti di monitorare il nucleo e di regolamentare, qualora il signor CP_1 le faccia richiesta previa in ogni caso una valutazione sulle di lui capacità genitoriali e un'indagine psicosociale, incontri padre-figli con modalità tutelanti (spazio neutro e protetti) tenuto conto degli episodi di violenza dallo stesso perpetrati, nonché di porre a carico del marito € 800 quale mantenimento per sé ed €
1.600 quale contributo indiretto al mantenimento dei figli, oltre al 100% delle spese straordinarie, secondo il
Protocollo del Tribunale di Como;
RILEVATO che, costituendosi, ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo altresì Controparte_1 di disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, di regolamentare le frequentazioni padre-figli come dallo stesso proposto (due giorni infrasettimanali e a weekend alternati), di porre a proprio carico € 700 per il mantenimento dei figli, non appena sarà nelle condizioni e nelle possibilità di versare tale somma, oltre al 50% delle spese straordinarie, quando la situazione economica si sarà risollevata.
RILEVATO che, a seguito di istanza ex art 473bis.15 c.p.c., con provvedimento del 13.3.2025 -RILEVATO che, sentita la sola madre all'udienza del 2.7.2024, con provvedimento del 10.7.2024, il Tribunale per i Minorenni
- …Ritenuto che: - la situazione appare connotata da particolare gravità in quanto il padre, non costituitosi, non presentatosi in udienza, non presentatosi agli incontri valutativi previsti dai servizi sociali appare in un momento di forte destabilizzazione personale, fondatamente derivante dall'uso di stupefacenti;
- la madre si
è dimostrata sufficientemente protettiva con i figli e sta mantenendo ferma la decisione di porre fine al loro legame, denunciando ogni ulteriore tentativo dell'uomo di riprendere contatti con lei, ma ha comunque bisogno di essere aiutata in questo delicatissimo passaggio di vita;
- il padre si è dimostrato completamente disinteressato alle conseguenze dei propri comportamenti sui figli, non osservando l'ammonimento del
Questore, non raccogliendo l'invito ivi contenuto di rivolgersi ad un centro specializzato per uomini autori di violenze domestiche, non sottoponendosi ai controlli Sert prescritti da questo Tribunale, non chiedendo di vedere i figli nelle sedi opportune, ma continuando ad usare come unico canale quello di comunicare direttamente con la parte offesa;
il tenore dei messaggi prodotti appare sconnesso e contraddittorio, indice di sicura pericolosità da un lato e di grande sofferenza dall'altro; - i minori vanno aiutati a comprendere i cambiamenti in atto nella loro vita, valutati e sostenuti emotivamente;
- visti i comportamenti del padre successivi all'apertura del presente procedimento sia processuali (totale assenza e spregio rispetto a convocazioni e prescrizioni) che extraprocessuali (v. denuncia successiva della madre e allegati alla nota difensiva del 5/7/2024) e nell'assenza di informazioni rispetto all'eventuale adozione di misure cautelari in sede penale, deve accogliersi la richiesta di provvedimenti di protezione a favore di madre e minori, che saranno assunti come declinazione di quei “provvedimenti convenienti” di cui all'art. 333 c.c., con i contenuti oggi previsti dagli arti 473 bis. 69, bis. 70 c.p.c., ma nel rispetto delle competenze funzionali di questo
Tribunale per i Minorenni, per cui privi della quantificazione del contributo economico a favore dei figli;
- deve altresì sospendersi – allo stato – la frequentazione tra i figli e il padre, sia come conseguenza dell'ammonimento del Questore, sia – e in primo luogo – perché il padre ha tenuto comportamenti sin qui incompatibili con la sana ed equilibrata crescita dei figli sia perché non ha manifestato alcun desiderio di vederli, in una assenza di volontà rispetto alla sottoposizione ai controlli SERT/NOA e al rispetto di ogni altra prescrizione dell'Autorità Giudiziaria;
- vanno quindi confermati i provvedimenti indifferibili assunti per dar modo ai Servizi Sociali affidatari di poter completare le valutazioni e gli interventi già delegati, mantenuto l'idoneo collocamento dei minori con la madre che potrà assumere anche forme diverse da quella attuale di rigida protezione (ad es. ), da valutare attentamente in dipendenza dalle informazioni che si Persona_3 avranno rispetto alla collocazione del padre (se all'estero o in Italia), al suo grado di rispetto delle prescrizioni imposte (cessazione dei continui contatti/messaggi con la madre, ricerche di informazioni di madre e figli sui social, sottoposizione alle valutazioni richieste), valutando con molta prudenza il rientro dei minori presso la casa familiare in assenza di notizie sulle scelte di vita e la collocazione del padre, nonché confermati gli incarichi come indicati in dispositivo;
- ha confermato i provvedimenti indifferibili assunti con il decreto ex art. 473 bis.15 c.p.c., ordinando altresì, ex art. 473bis.69 e ss., a di cessare Controparte_1 la condotta pregiudizievole nei confronti dei minori e della madre, l'allontanamento immeditato dalla casa familiare di RO RO, via Cristoforo Colombo n. 18, con l'ulteriore prescrizione di non avvicinarsi alla casa familiare, né ai luoghi abitualmente frequentati dalla madre e dai minori (scuole dei figli, luogo di lavoro della madre, Hotel Principe di Savoia di Milano), stabilendo in un anno la durata dell'ordine di protezione, integrando gli incarichi già delegati ai competenti Servizi Sociali e Specialistici come segue: 1) disporre l'idoneo collocamento dei minori con la madre, che potrà assumere anche forme diverse da quella attuale di rigida protezione (ad es. semiautonomia), da valutare attentamente in dipendenza dalle informazioni che si avranno rispetto alla collocazione del padre (se all'estero o in Italia), al suo grado di rispetto delle prescrizioni imposte (cessazione dei continui contatti/messaggi con la madre, ricerche di informazioni di madre e figli sui social, sottoposizione alle valutazioni, richieste), valutando con molta prudenza il rientro dei minori presso la casa familiare in assenza di notizie sulle scelte di vita e la collocazione del padre;
2) sospendere, allo stato, le frequentazioni dei minori con il padre;
3) regolamentare le frequentazioni dei minori con gli altri parenti che lo richiedessero, con le modalità ritenute più opportune nel solo interesse dei minori, in questa fase di valutazione comunque protette ed osservate;
4) disporre URGENTE valutazione NPI dei minori al fine di comprenderne meglio le condizioni di sviluppo e psico-emotive e per fornire all'esito un migliore adeguamento degli interventi;
5) attivare tutti gli interventi di sostegno socio-psico-educativi a favore dei minori, quali un supporto psicologico se ritenuto necessario, attivato superando l'eventuale dissenso dei genitori, espressamente limitati sul punto;
6) invitare il padre ad una urgente presa in carico presso il
Serd/NOA; 7) attivare tutti gli interventi di supporto necessari per i genitori quali un sostegno alla genitorialità; 8) svolgere un'approfondita indagine psicosociale sul nucleo familiare, anche allargato, con valutazione psicodiagnostica delle personalità dei genitori, al fine di comprendere le capacità genitoriali degli stessi e la qualità dei rapporti con i figli, nonché per accertare la presenza di eventuali figure familiari (o amicali) di supporto e/o vicarianti (es. nonni paterni); 9) relazionare a questo Tribunale entro il 25/11/2024, salvo urgenze. RILEVATO che, con ordinanza del 20.11.2024, a fonte dell'apertura del presente procedimento, il Tribunale per i Minorenni di Milano ha dichiarato ex art. 38 disp. att. c.c. la propria incompetenza funzionale e ha disposto, conseguentemente, la trasmissione degli atti del procedimento a questa
A.G., ove il procedimento deve proseguire, previa riunione;
RILEVATO altresì che, Parte_2 benché raggiunto in data 6.6.2024 dal provvedimento di ammonimento, emesso dal Questore di Como in data
8.6.2024, perseverava nelle sue condotte persecutorie, nell'ambito del procedimento penale a suo carico dinanzi al Tribunale di Como, N. 3884/2024 RGNR, il GIP ha dapprima emesso, con ordinanza del 19.7.2024, la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dai figli, prescrivendogli di non avvicinarsi, mantenendo una distanza di almeno 500 m., a Parte_1
e ai figli, al suo attuale domicilio, al suo luogo di lavoro, agli istituti scolastici frequentati
[...] dai minori, all'abitazione del padre della persona offesa, nonché ad ogni altro luogo frequentato dagli stessi, con divieto di ogni forma di comunicazione, con qualunque mezzo (telefono cellulare, fisso, Internet, SMS) anche indiretta (ad esempio, mediante pubblicazione su Facebook o altri social network di messaggi o altri contenuti, direttamente o indirettamente riferiti alla persona offesa), successivamente aggravata, in data
27.8.2024, nella misura della custodia cautelare in carcere, avendo l'imputato reiteratamente violato la precedente misura cautelare. Attualmente, si trova agli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori.
RICHIAMATO il provvedimento emesso in data 4.11.2024… RITENUTO che non sussistono, allo stato, le condizioni per modificare l'attuale assetto, da ritenersi tutelante per i minori in base agli accertamenti svolti nell'ambito dell'indicato procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni, che danno atto di una forte compromissione delle competenze genitoriali, che richiede tempo ed impegno, da parte dei genitori, per poter essere superata, tenuto anche conto che le parti, nelle note depositate in sostituzione dell'udienza, non hanno rappresentato circostanze sopravvenute rispetto alla situazione esaminata dal Tribunale per i Minorenni, che possano suggerire una diversa soluzione-, nonché di quanto riferito dal Curatore Speciale. In particolare, quanto al padre, è stato osservato che, in epoca precedente alla carcerazione, non ha mai presenziato agli appuntamenti calendarizzati e non ha preso contatti con il SERD (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di RO RO del 8.1.2025). La Curatrice Speciale ha poi evidenziato che, in data 4.1.2025, il padre è riuscito a raggiungere con un messaggio inviato via e-mail (in violazione delle misure cautelari in Per_1 essere), turbandolo (note del 5.5.2025). La madre, tornata a vivere con i figli nella casa coniugale -che tuttavia dovrà lasciare a fine mese, non riuscendo a pagare il canone di locazione- ha sempre presenziato con puntualità ad ogni appuntamento stabilito;
nei colloqui si è osservata una certa fatica nell'approfondire le tematiche proposte, che sono state riportate in maniera scarna e semplificata. L'impressione è che la donna tenda a prendere le distanze da situazioni e circostanze complesse e dolorose, mantenendo un certo distacco emotivo che rende spesso difficile comprendere il reale impatto che queste hanno e hanno avuto su di lei. Tale modalità se da una parte le consente di mobilitare le risorse necessarie per fare fronte alle varie avversità dall'altra sembra ostacolare un approccio maggiormente critico e analitico. Questo aspetto sembra emergere in maniera importante nella narrazione della storia di coppia, costellata di agiti e comportamenti ambigui da parte del compagno che la donna ha faticato a considerare in maniera critica. Appare tuttora maggiormente concentrata sulle positive capacità genitoriali dell'uomo, aspetto che valorizza e che sembra non avere mai messo in discussione. La necessità di mantenersi al riparo dagli aspetti potenzialmente dolorosi si è osservata Per_ anche nella relazione con i figli;
la signora è apparsa resistente nel condividere con e Pt_1 Per_1 informazioni relative alla situazione attuale del padre e dei nonni paterni, mostrando la tendenza a presentare loro una realtà edulcorata che a tratti risulta forzata. Negli ultimi colloqui la donna è sembrata mettere in discussione tale modalità, condividendo con le scriventi la necessità di dare ai figli chiarimenti in merito alla situazione attuale e accettando un supporto in tal senso. Ha inoltre espresso una certa preoccupazione per lo stato emotivo di che a suo avviso risentirebbe in maniera maggiore della sorella delle vicende famigliari Per_1 accadute, a fronte anche del suo coinvolgimento diretto. Si è pertanto condivisa con la donna l'opportunità di una presa in carico psicologica presso un consultorio della zona, per il quale le sono stati forniti dei riferimenti. (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di RO RO del 20.11.2024). In questo contesto, Per_
e si presentano come due bambini molto curati a livello di igiene e di abbigliamento, che denota Per_1 un'adeguata attenzione materna ai bisogni primari;
non si osservano fatiche nel movimento di separazione dalla mamma, nemmeno in occasione del primo incontro, che avviene in modalità congiunta. Bella manifesta dei tratti vezzosi e appare attenta ai dettagli del suo vestiario che ci tiene a mostrare con orgoglio e piacere, il linguaggio è ben strutturato e comprensibile e la bambina dimostra buone autonomie organizzative nelle attività di gioco che predispone. Si osserva una componente volitiva che la porta a muoversi agilmente nella stanza e ad orientarsi sui diversi materiali;
tuttavia, riesce a rimodularsi nella relazione con la scrivente e a stare all'interno della regola. si è posto in una modalità maggiormente dialogica mostrandosi Per_1 sufficientemente consapevole ed informato rispetto al contesto dell'incontro “la mamma mi ha detto che mi avrebbero fatto delle domande su quello che era accaduto (dove?) a casa”. A questo riguardo riferisce che i genitori litigavano spesso e "il papà urlava", ma non esprime un sentimento di paura verso di lui, quanto piuttosto il dispiacere per la sua lontananza. A differenza della sorella, appare essere stato Per_1 maggiormente coinvolto ed esposto alle dinamiche familiari e la postura, la mimica facciale e il tono di voce evidenziano uno stato d'animo deflesso e un atteggiamento evitante rispetto alle questioni personali. Rivisti a Per_ distanza di un paio di mesi, ha mantenuto il ricordo del precedente colloquio e indirizza la sua attenzione sui giochi, nel complesso si conferma il quadro precedentemente osservato: appare competente nell'interazione con l'adulto, capace sia di concentrarsi nel gioco sia di rispettare i turni della conversazione e dell'attività. All'introduzione del tema "papa", la piccola afferma "io non ce l'ho più un papa", specificando poi "io non lo vedo da tanto il papa" "da tanto non ho un papà e non ho nemmeno una sorella" "ho una mamma e un fratello" "l'ho cercato per tutta casa (il papa) ma non l'ho trovato". pur disponibile all'incontro, Per_1 adotta uno stile evitante e non parla spontaneamente del contesto familiare. Solo su intervento della scrivente riferisce di non vedersi con il padre e rievoca episodi in cui quest'ultimo si è comportato male con la mamma.
In particolare, il minore fa riferimento all'aver accidentalmente scoperto un "tradimento" del genitore, accedendo al tablet dell'adulto, di cui ha informato la madre ed esprime un sentimento di rabbia e delusione verso di lui, soprattutto per la sofferenza che ha causato alla mamma. Si ipotizza che possa vivere anche Per_1 con un senso di colpa l'intera vicenda e sentirsi in parte responsabile dell'attuale situazione familiare. Nella relazione con la mamma si evidenzia l'assunzione di un ruolo protettivo e aspetti di parziale adultizzazione.
Stante quanto è stato possibile osservare, i minori sembrano avere sviluppato competenze evolutive in linea con l'età anagrafica e il legame di attaccamento con la figura materna pare consolidato. Le complesse vicende familiari che hanno caratterizzato questi ultimi mesi con diversi livelli di coinvolgimento dei bambini richiedono tuttavia un'azione di accompagnamento del nucleo nella rielaborazione di quanto accaduto e nel Per_ raggiungimento di nuovi equilibri relazionali. …La ripresa dell'attività scolastica per è stata positiva.
La bambina ha mantenuto un buon livello di autonomia, raggiungendo uno sviluppo positivo del linguaggio.
Sono rientrati gli episodi di regressione e tensione che hanno caratterizzato gli ultimi mesi dello scorso anno scolastico. Le maestre di hanno riferito che il bambino ha ripreso la scuola in un clima di maggior Per_1 serenità tranquillità. Non sono state segnalate difficoltà nella didattica, ha un buon livello di Per_1 competenza. Maggiormente critico risulta l'ambito delle relazioni sociali, il bambino talvolta si pone nei confronti dei compagni con modalità eccessivamente fisiche e provocatorie. Buona la relazione con le maestre di cui ricerca la vicinanza. (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di RO RO del 20.11.2024).
Tuttavia, la Curatrice Speciale ha evidenziato che La signora ha inoltre riferito ai Servizi (mettendo Pt_1 in copia la scrivente) che la precarietà della situazione abitativa sta avendo ripercussioni sulla serenità dei minori: in sede di colloqui di fine quadrimestre, le maestre di , nel consegnare il pagellino, hanno Per_1 segnalato il suo peggioramento nel rendimento scolastico e comportamentale. A detta della madre, questa situazione d'instabilità sta provocando un forte malessere: riferisce che abbia scatti di rabbia, tristezza Per_1 Per_ e questo scatena il suo isolamento con i suoi compagni di classe. Quanto a , la signora afferma Pt_1 che la bimba non è più autonoma nella minzione (“è tornata a farsi la pipì addosso e ad essere molto nervosa”)
(note del 5.5.2025). RITENUTO pertanto che, sotto il profilo della responsabilità genitoriale, alla luce del grave quadro emerso, debbono essere confermate le statuizioni del Tribunale per i Minorenni, in quanto l'assetto disposto risulta del tutto rispondente all'interesse dei minori, con la conferma dell'affido all'Ente -
Comune di RO RO, che li manterrà allo stato collocati unitamente alla madre, con attento monitoraggio e con il ripristino della relazione padre-figli, in Spazio Neutro, solo ove ne sussistano le condizioni e con facoltà di sospensione degli incontri, ove pregiudizievoli, tenuto conto dell'andamento degli incontri e dell'evoluzione della situazione psicofisica dei minori e con l'avvio/prosecuzione di tutti gli interventi e accertamenti necessari o anche solo opportuni a tutela dei minori e dei genitori, come meglio specificati in dispositivo. RILEVATO preliminarmente che l'obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere,
l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui;
pertanto l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli (Cass. 23.3.1995, n. 3402, Cass. 30.9.2010, n. 20509, Cass. 2.5.2018,
n. 10419). RILEVATO, quanto ai profili economici, che la signora Parte_1 lavora come dipendente per un hotel e percepisce un reddito mensile di circa € 1.850, oltre a € 114 mensili di assegno unico (cfr. autodichiarazione). Dalla documentazione economica in atti, risulta percepire un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 1.390 nel 2021 (CU 2022), a circa € 1.470 nel 2022
(CU 2023) e a circa € 1.520 nel 2023 (CU 2024), mentre a gennaio 2024 ha percepito una busta paga di €
1.924 e, a dicembre 2024, di € 2.055 (cfr. buste paga gennaio e dicembre 2024). Vive unitamente ai figli nella casa coniugale con un contratto di comodato che, tuttavia, terminerà il 31.3.2025. Il signor
[...]
invece, al momento si trova agli arresti domiciliari presso i genitori e non lavorerebbe CP_1 dall'arresto, avvenuto ad agosto 2024. Non ha depositato la documentazione economica richiesta. Dagli accertamenti disposti, non risultano presentate dichiarazioni dei redditi, negli ultimi 5 anni e, sul territorio nazionale, non risultano immobili allo stesso intestati. Dalle più recenti CU in atti, relative all'anno d'imposta
2022, risultano € 89.642,48 come redditi da lavoro dipendente corrisposti da (corrispondenti ad CP_3 un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 5.300) oltre a € 38.000 di compensi lordi corrisposti da Resystems s.r.l. (CU 2023). Era intestatario del contratto di locazione relativo alla casa coniugale, con canone di € 15.600 annui. OSSERVATO che la capacità economica dei genitori deve essere accertata con riguardo a tutte le componenti patrimoniali e reddituali (Cass. 6872/1999), attribuendo valore solo indiziario e non esaustivo alle risultanze delle dichiarazioni fiscali, prive di valore vincolante (Cass.
49067/1997; 9806/2003; 21245/2010); RITENUTO, pertanto che, alla luce della situazione lavorativa ed abitativa delle parti come sopra rappresentata -in assenza peraltro di dati completi e comunque pienamente attendibili in relazione all'effettiva redditualità del resistente, tenuto conto degli elevati redditi passati, coerenti con l'elevato canone di locazione per la casa coniugale (cfr. anche dichiarazioni rese in sede penale dallo stesso resistente sull'elevato tenore di vita familiare, doc. 11 di parte ricorrente)-, comunque dotato di piena capacità lavorativa, gravando su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere i figli e considerato che lo stato detentivo non è sopravvenuto rispetto al provvedimento del 4.11.2024, tenuto conto anche del percepimento dell'assegno unico/assegni familiari spettanti come di seguito indicato, debba trovare conferma, nella presente fase, in attesa di eventuali ulteriori approfondimenti e/o produzioni documentali, il contributo indiretto al mantenimento dei figli posto a carico di nella misura di € 1.300 (da rivalutarsi Controparte_1 annualmente secondo gli indici Istat), oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Como. RITENUTO, inoltre che, come ulteriore quota di mantenimento, debba confermarsi che l'assegno unico ed universale per i figli debba essere percepito interamente dalla signora Parte_1
, quale genitore collocatario dei figli minori.
RITENUTO che
non sussistano, allo stato, in questa
[...] fase, i presupposti di cui all'art. 316bis c.c. per porre a carico degli ascendenti -che risultano comunque elargire somme alla signora (cfr. note scritte in sostituzione Parte_1 dell'udienza del 12.3.2025)- l'obbligo di mantenimento dei nipoti;
RITENUTO, quanto all'assegno di mantenimento per sé richiesto dalla moglie che, in questa fase, alla luce dei suoi attuali redditi e tenuto conto del fatto che la stessa ha sempre lavorato in costanza di matrimonio, nulla debba essere posto a carico del marito, fatta salva ogni successiva valutazione nel prosieguo del giudizio. RITENUTO, infine, che i presupposti per la proroga dell'ordine di protezione -possibile solo per il tempo strettamente necessario (art. 473bis.70 c.p.c.)- debbano essere valutati in prossimità della scadenza della misura in essere. RITENUTO di dover fissare udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., nell'ambito del procedimento principale, ove le parti risultano già costituite.- il Giudice ha quindi confermato l'affido all'Ente territorialmente competente - Comune di Per_ RO RO dei minori (nato il [...]) e (nata il [...]), con limitazione della Per_1 responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relativi all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dei minori, disponendo che tali decisioni vengano assunte dall'
[...]
, che li manterrà al momento collocati unitamente alla madre, come già previsto con decreto del Parte_3
Tribunale per i Minorenni di Milano del 10.7.2024, ha disposto che l' mantenga un'attenta Parte_3 presa in carico dei minori e del nucleo familiare, demandando all'Ente medesimo, per il tramite dei Servizi
Sociali e dei Servizi Specialistici ASST, in stretta collaborazione e coordinamento con il Curatore Speciale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di: -proseguire in tutti gli incarichi già compiutamente delegati con decreto del 10.7.2024 del Tribunale per i Minorenni di Milano;
-ripristinare la relazione padre-figli, ove ne sussistano le condizioni -solo previa presa in carico del padre da parte del SERD ed avvio di un percorso psicologico/psichiatrico volto alla rielaborazione dei propri nuclei problematici e delle ricadute sui figli e preparazione di tutti i soggetti coinvolti- in Spazio Neutro e con facoltà di sospensione degli incontri se pregiudizievoli, tenuto conto alle condizioni psicofisiche dei minori, dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per i minori e per i genitori ed in particolare, degli esiti degli esami tossicologici e dei percorsi terapeutici avviati dal padre presso il SERD, attivando tutti gli interventi necessari per un nuovo sereno accesso alla figura genitoriale;
-avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-psico-educativi e, previa urgente valutazione NPI dei minori, di supporto neuro-psichiatrico per i minori, ritenuti necessari o anche solo opportuni;
-avviare/proseguire, acquisita la disponibilità, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico/psichiatrico per entrambi i genitori, con presa in carico del padre al SERD per i necessari esami tossicologici ed i percorsi terapeutici opportuni;
-trasmettere una compiuta relazione di aggiornamento entro il 31.10.2025, completando l'indagine psicosociale e la valutazione psicodiagnostica, già delegata, sul nucleo familiare e sui minori, fornendo al
Tribunale tutti gli elementi utili per assumere le determinazioni soprattutto con riferimento all'affido ed al collocamento dei minori, con tutte le indicazioni e i suggerimenti e con l'elaborazione di un progetto a lungo termine finalizzato all'autonomia personale ed abitativa della signora , Parte_1 segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore che richiedano un intervento del Tribunale;
ha confermato a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere a , anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, la Parte_1 somma di € 1.300 (annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, prima rivalutazione novembre 2025), quale contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al 70% delle spese extra assegno secondo il Protocollo del Tribunale di Como, ha disposto che l'assegno unico ed universale per i figli continuasse ad essere interamente percepito dalla madre, ha fissato per la comparizione personale delle parti, nell'ambito del procedimento principale, l'udienza del 17.11.2025, previo deposito di documentazione economica aggiornata;
RILEVATO che, dagli accertamenti svolti dai competenti Servizi Sociali, risulta che:
- il padre non si è presentato agli appuntamenti presso il Servizio Tutela Minori, pur essendosi sottoposto alla valutazione psicodiagnostica, dalla quale non sono emersi elementi che facciano riferimento a patologie specifiche espresse in modo franco. Si sono rilevati tratti che, sebbene nel loro insieme non rappresentino criteri diagnostici sufficienti a definire uno specifico disturbo di personalità, descrivono alcuni aspetti della personalità e del funzionamento del signor CP_1
Tende a minimizzare l'impatto dei propri atteggiamenti sui suoi figli…. L'espressione delle emozioni CP_ e coartata. mostra fatica nell'accedere al proprio vissuto emotivo… Nonostante il signor sostenga di essere in grado di far fronte alle situazioni stressanti che la vita gli pone e di CP_1 saper esercitare un buon controllo sulle proprie emozioni, ritenendo di essere difficilmente sopraffatto da esse, di fatto, assume un atteggiamento evitante sia rispetto alle situazioni concrete che rispetto al vissuto emotivo. Non ha mantenuto la presa in carico al SERD per i necessari controlli tossicologici, essendosi sottoposto ad un primo e unico prelievo delle urine (cfr. relazione del 20.10.2025 ed allegata valutazione psicodiagnostica del 17.7.2025);
- i nonni paterni non hanno mantenuto i contatti con i minori (cfr. relazione del 20.10.2025);
- Bella è apparsa serena, con una buona regolazione emotiva, a livello linguistico si sono osservate difficoltà di tipo fonologico, tali per cui il linguaggio, pur comprensibile e strutturato, appare infantile e, nel complesso, si sono registrati tratti di immaturità che fanno supporre aspetti regressivi. Per_1 ha iniziato la frequenza del primo anno di scuola secondaria di primo grado e si sono osservati istanze emancipative in linea con l'età, la sfera della socializzazione e delle relazioni extrafamiliari appare ben investita e crea un contesto di appartenenza identitaria. Ha espresso il desiderio di rivedere il padre ed i nonni paterni. Rispetto alla progettualità futura, sperimenta un sentimento di incertezza e il timore di un allontanamento dagli abituali contesti di vita (cfr. relazione del 20.10.2025). Dalla valutazione psicodiagnostica, è emerso che entrambi i bambini mostrano un disagio emotivo correlato alla crisi coniugale dei genitori …e all'attuale difficoltà di relazione… per , maggiormente Per_1 coinvolto nelle vicende familiari, il quadro emerso sembra compatibile con un disturbo comportamentale ed emozionale dell'infanzia e dell'adolescenza, con necessità di un supporto psicologico al fine di rielaborare quanto accaduto (cfr. valutazione del 19.11.2025);
RITENUTO che non siano state allegate e provate significative circostanze sopravvenute che possano portare, in questa fase, nelle more degli accertamenti delegati ai competenti Servizi, a modificare le statuizioni recentemente assunte dal Tribunale, sotto il profilo della gestione della responsabilità genitoriale, da ritenersi tutelanti per i minori;
RILEVATO invece, sotto il profilo economico, che la signora ha Parte_1 dichiarato di lavorare come cameriera in Hotel a Milano con stipendio di € 1.800 mensili netti su 12 mensilità, ora faccio full time dalle 6 alle 14.30 così riesco ad occuparmi dei bambini. Di assegno unico prendo € 400 mensili. Non ho altri ingressi, non ho risparmi, sul conto ho 600 euro. Di uscite ho un finanziamento di € 600 Per_ mensili, € 550 di locazione, € 300 di benzina, la mensa e la retta dell'asilo non la pago. fa calcio e Per_1 fa ginnastica ed entrambi fanno nuoto. Io ho fatto un percorso Centro accoglienza CADMI per donne maltrattate dove ho ricevuto sostegno psicologico ed aiuti economici. Ho preso € 5.000 di reddito di libertà con cui pago la baby-sitter, che costa € 700 mensili e altri € 100 in contanti. …i Servizi mi hanno trovato una casa con la Fondazione Scalabrini, con canone di € 900 mensili, di cui solo € 550 a carico della signora (cfr. verbale udienza del 17.11.2025, progetto di housing, contratto di lavoro e autodichiarazione in atti). Dalla documentazione economica in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su 12 mensilità, di circa € 1.890 nel 2024 (CU 2025) e di circa € 1.520 nel 2023 (CU 2024), le ultime buste paga in atti ammontano a € 2.245 in media (media buste paga gennaio-settembre 2025);
RITENUTO pertanto -alla luce della situazione lavorativa ed abitativa delle parti, pur non disponendosi di dati aggiornati sulla situazione lavorativa paterna, valutata la sua capacità lavorativa in considerazione dei passati ingenti guadagni (come soprariportati) e del venir meno delle misure detentive ma anche della necessità di reinserirsi sul mercato del lavoro (cfr. anche p. 9 valutazione psicodiagnostica del 17.7.2025, ove lo stesso dichiara di avere la p. iva e molte conoscenze in ambito lavorativo), valutate le esigenze dei figli minori in considerazione dell'età e della mancanza di oneri di mantenimento diretto in capo al padre- di confermare a carico di il contributo indiretto al mantenimento dei figli già disposto nella Controparte_1 misura di € 1.300 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), oltre al 70% delle spese extra assegno come da Protocollo del Tribunale di Como;
RITENUTO che, in questa sede, non possano essere avanzate istanze economiche nei confronti dei nonni, dovendosi proporre autonomo procedimento, in presenza dei presupposti;
RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, salva ogni valutazione degli stessi da parte del Collegio ai fini della decisione di merito;
RITENUTA la causa matura per la decisione, all'esito delle valutazioni delegate ai competenti Servizi Sociali, come in dispositivo integrate, anche tenuto conto delle risultanze acquisite tramite ordine di esibizione già emesso nei confronti di INPS, Agenzia delle Entrate e Centro per l'Impiego in relazione alla documentazione attinente alla situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica di in Controparte_1 accoglimento delle istanze istruttorie avanzate da parte ricorrente;
ATTESA la richiesta di pronuncia parziale sullo status avanzata da parte resistente;
P.Q.M.
richiamata l'autorizzazione a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto (verbale udienza del
17.11.2025):
1. CONFERMA l'affido all'Ente territorialmente competente - Comune di RO RO dei minori Per_1
Per_ (nato il [...]) e (nata il [...]), con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relativi all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dei minori, disponendo che tali decisioni vengano assunte dall'Ente Affidatario, che li manterrà al momento collocati unitamente alla madre;
2. DISPONE che l'Ente Affidatario mantenga un'attenta presa in carico dei minori e del nucleo familiare, demandando all'Ente medesimo, per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici ASST, in stretta collaborazione e coordinamento con il Curatore Speciale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di:
- completare l'indagine psicosociale (allegando valutazione psicodiagnostica della madre), già delegata sul nucleo familiare, diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori (accudimento primario, comprensione dei bisogni emotivi ed evolutivi del figlio, accesso all'altra figura genitoriale), la situazione psicoemotiva dei minori, la qualità della relazione dei minori stessi con ciascun genitore, estendendo l'indagine a familiari (nonni paterni) e conviventi che possano sostenere i genitori nella gestione dei figli, fornendo al Tribunale tutti gli elementi utili per assumere le determinazioni soprattutto con riferimento all'affido (attesa la richiesta di affido esclusivo avanzata dalla madre) ed al collocamento dei minori, con tutte le indicazioni e i suggerimenti e con l'elaborazione di un progetto a lungo termine finalizzato all'autonomia personale ed abitativa della signora;
Parte_1
- ripristinare la relazione padre-figli, ove ne sussistano le condizioni -solo previa presa in carico del padre da parte del SERD ed avvio di un percorso psicologico/psichiatrico volto alla rielaborazione dei propri nuclei problematici e delle ricadute sui figli e preparazione di tutti i soggetti coinvolti- inizialmente in Spazio Neutro e con facoltà di sospensione degli incontri se pregiudizievoli ma anche di progressivo ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto delle condizioni psicofisiche dei minori, dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per i minori e per i genitori ed in particolare, degli esiti degli esami tossicologici e dei percorsi terapeutici avviati dal padre presso il SERD, attivando tutti gli interventi necessari per un nuovo sereno accesso alla figura genitoriale;
- avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-psico-educativi ritenuti necessari o anche solo opportuni ed in particolare, un supporto psicologico per , con monitoraggio della Per_1 problematica di tipo fonologico rilevata in Bella;
- avviare/proseguire, acquisita la disponibilità, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico per entrambi i genitori, con presa in carico del padre al SERD per i necessari esami tossicologici ed i percorsi terapeutici opportuni;
- sentiti anche gli insegnanti, trasmettere una prima relazione di aggiornamento entro il 15.6.2026 ed una compiuta relazione di aggiornamento entro il 5.3.2027, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori che richiedano un intervento del Tribunale;
3. CONFERMA a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 1.300 (annualmente
[...] rivalutabile secondo indici ISTAT, prima rivalutazione novembre 2025), quale contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al 70% delle spese extra assegno secondo il Protocollo del
Tribunale di Como;
4. DISPONE che l'assegno unico ed universale per i figli continui ad essere interamente percepito da
; Parte_1
5. FISSA sin d'ora udienza il giorno 19.3.2027 ore 9.30, per la rimessione della causa in decisione dinnanzi al Collegio;
6. ASSEGNA alle parti termine sino a sessanta giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, termine sino a trenta giorni prima di tale udienza per il deposito delle comparse conclusionali, termine sino a quindici giorni prima di tale udienza per il deposito delle memorie di replica
7. DISPONE, ex art. 473bis.2 c.p.c., che almeno 30 giorni prima dell'udienza le parti provvedano ad aggiornare o integrare la propria documentazione economica, depositando:
1) dichiarazione sostituiva di atto notorio “Sintesi situazione economico familiare”, sottoscritta dalla parte personalmente, redatta secondo il modello reperibile sul sito del Tribunale di Como
(Servizi per il professionista, Avvocati, Settore Famiglia-modulistica), con verifica da parte del legale della corrispondenza tra i dati inseriti e la documentazione prodotta a sostegno, di cui ai punti seguenti;
2) contratti di lavoro o di rappresentanza (anche esteri);
3) buste paga/certificati salariali/ estratti conto provvigionali degli ultimi 12 mesi;
4) documentazione relativa all'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE percepita/ REDDITO DI
CITTADINANZA, REDDITO DI EMERGENZA, altre indennità/provvidenze;
5) ultime tre dichiarazioni dei redditi (italiane o estere), con attestazione di invio all'ufficio imposte;
6) ultimi tre CU/certificati esteri equivalenti;
7) documentazione attinente al TFR maturato;
8) estratto contributivo rilasciato dall' INPS o dall'ente previdenziale estero;
9) contratti di locazione in essere come conduttore o come locatore;
10) contratti di finanziamenti;
11) contratti di assicurazioni/polizze assicurative;
12) documentazione relativa a depositi titoli, investimenti, fondi, obbligazioni … etc;
13) estratti conto integrali degli ultimi tre anni relativi a rapporti bancari e finanziari, estratti conti del portafogli titoli degli ultimi tre anni;
14) documentazione relativa alla titolarità di diritti reali su immobili, anche esteri, mobili, mobili registrati;
15) documentazione attestante la titolarità di quote sociali;
16) visura camerale società di cui si è soci o in cui si rivestono cariche o comunque riconducibili ai coniugi;
17)ultimi tre bilanci approvati per le società di cui sopra.
Avverte che le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.18 cpc, hanno un dovere di leale collaborazione e che l'incompleta o inesatta produzione dei documenti sopra indicati e la mancata, incompleta o inesatta compilazione dell'autodichiarazione o rappresentazione della propria situazione economica sono valutabili ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché ai sensi degli artt. 92 e 96 c.p.c.
8. RIMETTE la causa al Collegio per la pronuncia di status.
La domanda di separazione
Ciò posto, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Sul punto, deve premettersi che e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in data 15.6.2014, in Bollate. Per_ Dalla loro unione, sono nati i figli, (nato il [...]) e (nata il [...]). Per_1
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. 30.1.2013, n. 2183).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese da parte ricorrente, i motivi posti alla base delle rispettive domande, con la sentenza di condanna emessa a carico del marito per il reato p. e p. dall'art 612bis c.p. ai danni della moglie e l'interruzione, da tempo, di una comunione effettiva di vita, portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi e, pertanto, va pronunciata la separazione personale delle parti.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle ulteriori domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio concordatario in data 15.6.2014, in Bollate (atto Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bollate - anno 2014, n. 14 p. 2, s. A);
2. PROVVEDE in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3. RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi