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20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 205.
Gli articoli 780 e 2140 del codice civile sono abrogati.
Gli articoli 780 e 2140 del codice civile sono abrogati.
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- 1. Cassazione civile n. 7981/2013https://www.brocardi.it/ · 13.363016
(massima n. 1) La comunione tacita familiare prevista dall'art. 2140 c.c. (abrogato dall'art. 205 della legge n. 151 del 1975 sulla riforma del diritto di famiglia) sorge naturalmente e spontaneamente, "per facta concludentia", e, analogamente, si estingue senza necessità di alcun atto formale in quanto collegata al sorgere e al venir meno del vincolo associativo funzionale all'esercizio di un'impresa in collaborazione reciproca fra i vari membri della stessa famiglia in presenza di un patrimonio indiviso e una comunanza di lucri, di perdite, di mensa e di tetto. […]
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Giurisprudenza • 16
- 1. Trib. Ravenna, sentenza 15/12/2022, n. 252Provvedimento: […] Come detto, dal 1968 al 1978 la ricorrente ha svolto attività lavorativa dipendente all'esterno della famiglia, ciò che porta ad escludere la sussistenza della invocata comunione tacita familiare (“La comunione tacita familiare prevista dall'art. 2140 cod. civ. (abrogato dall'art. 205 della legge n. 151 del 1975 sulla riforma del diritto di famiglia), è caratterizzata, oltre che dalla comunanza di lucri, di perdite, di mensa e diLeggi di più...
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