Art. 205.
Gli articoli 780 e 2140 del codice civile sono abrogati.
Gli articoli 780 e 2140 del codice civile sono abrogati.
(massima n. 1) La comunione tacita familiare prevista dall'art. 2140 c.c. (abrogato dall'art. 205 della legge n. 151 del 1975 sulla riforma del diritto di famiglia) sorge naturalmente e spontaneamente, "per facta concludentia", e, analogamente, si estingue senza necessità di alcun atto formale in quanto collegata al sorgere e al venir meno del vincolo associativo funzionale all'esercizio di un'impresa in collaborazione reciproca fra i vari membri della stessa famiglia in presenza di un patrimonio indiviso e una comunanza di lucri, di perdite, di mensa e di tetto. […]
Leggi di più…