Ordinanza cautelare 28 febbraio 2018
Decreto decisorio 23 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza cautelare 28/02/2018, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/02/2018
N. 05269/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5269 dell’anno 2017, proposto da:
De TO IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Ruggiero, con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC rosaria.ruggiero@avvocati.avellinopec.it;
contro
Comune di Airola, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Esposito, con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC avv.elisabettaesposito@pec.it;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota di riscontro Prot. 11157 del 7.12.2017, confermativa dell’ordine di demolizione di un
“ corpo di fabbrica ad uso vano scala, nonché nella tamponatura di n. 3 finestrini al piano
sottano e tamponatura di una finestra al piano terra ” da eseguirsi coattivamente in data 14.12.2017, come da ordinanza n. 23 del 16.06.2014 n. 4615 a firma del Dirigente del Comune di Airola, responsabile del Servizio Edilizia privata e residenziale pubblica, più volte impugnata in
autotutela unitamente agli atti successivi/integrativi;
- nonché degli atti pregressi, ed in particolare della comunicazione di diniego di concessione in sanatoria prot. 9441 del 04.11.2015 e prot. 11058 del 21.12.2015, già impugnata svariate volte in autotutela, e, da ultimo, con ricorso ai sensi dell’Art. 68 del DPR n. 287/92, dell’Art.2 quater del DL n. 564/94 convertito nella legge 656/94 e del DM n. 37/97 del 24/10/2017, rigettato con nota prot. 10548 del 21.11.2017;
- nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Airola;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2018 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso si palesa irricevibile, nella parte in cui è diretto ad impugnare il diniego di sanatoria di cui alla nota prot. n. 11058 del 21.12.2015 (contenente anche la contestuale assegnazione di un nuovo termine per adempiere spontaneamente all’ordinanza demolitoria n. 23 del 16.6.2014), per essere stato tardivamente proposto, oltre il termine decadenziale di gg. 60 dalla notifica dell’atto (avvenuta in data 23.12.2015);
Considerato che il medesimo ricorso si palesa, altresì, inammissibile per carenza di interesse (cfr. Cons. di Stato sez. V, n. 2275 del 30.5.2016; TAR Napoli sez. VI, n. 2672 del 18.5.2017; TAR Lazio-Roma n. 2965 del 28.2.2017; TAR Puglia-Lecce n. 1929 del 22.12.2016; TAR Emilia Romagna –Parma n. 260 del 26.9.2016), nella parte in cui è diretto ad impugnare la negativa nota prot. n. 11157 del 7.12.2017 del Comune di Airola, avendo quest’ultima natura di atto meramente confermativo della precedente nota prot. n. 10548 del 21.11.2017, a sua volta anch’essa meramente confermativa dei negativi provvedimenti precedentemente adottati e ormai regolanti la fattispecie;
Considerato, in particolare, che il soggetto che non ha tempestivamente impugnato un atto lesivo non può essere rimesso surrettiziamente in termini mediante la sollecitazione del potere di autotutela dell'Amministrazione e la successiva impugnazione dell'eventuale diniego, e ciò in quanto, diversamente opinando, si finirebbe per eludere il sistema dei termini decadenziali e l'esigenza di una celere definizione della lite (cfr. Cons. di Stato sez. VI, n. 4853 del 26.7.2010; TAR Piemonte n. 1436 del 22.11.2016);
Considerato, infatti, che non è ravvisabile alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela (cfr. TAR Sicilia-Catania n. 322 del 14.2.2017; TAR Campania-Napoli n. 5813 del 19.12.2016; TAR Lazio-Roma n. 10030 del 4.10.2016);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava),
RESPINGE la suindicata istanza cautelare.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Airola, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michelangelo Maria Liguori | Italo Caso |
IL SEGRETARIO