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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 3584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3584 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11224/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv. Emanuele MAGNANI e C.F._1
RA ES ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo a Rimini (RN), via Macanno, n. 32, RICORRENTE e
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi >>.
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 2 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio il 20 Parte_1 Controparte_1
Agosto 2015 a Bologna. Dalla loro unione non sono nati figli.
******
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 7 agosto 2025 ha chiesto che: a) sia Parte_1 dichiarata la separazione personale tra le parti;
b) decorso il termine di legge, sia pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio;
c) sia preso atto che la casa coniugale è stata concessa in locazione da esclusivamente a lui, che ne darà CP_2 disdetta, e che non sussistono i presupposti per la sua assegnazione alla resistente, la quale dovrà lasciarla alla scadenza dei termini per la riconsegna;
d) sia stabilito che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale. La convenuta, seppur regolarmente citata, non si è costituita, né si è presentata personalmente all'udienza di comparizione. All'udienza del 2 dicembre 2025 si è presentato il ricorrente, il quale ha confermato il contenuto del proprio ricorso. La Giudice delegata, preso atto della impossibilità di procedere con il tentativo di conciliazione stante la contumacia della signora , ha rimesso la causa al CP_1
Collegio per la decisione sulla separazione. Il P.M. è intervenuto.
****** La separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalla parte costituita di non volersi riconciliare. Nulla può essere disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale e alla previsione di un assegno maritale a favore di uno dei coniugi, che non sono stati richiesti. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorso un anno dalla comparizione personale della parte costituita- provveda ad acquisire la dichiarazione del ricorrente di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
31 dicembre 1986 e , nata a [...] il 28 marzo Controparte_1
1973, unitisi in matrimonio il 20 Agosto 2015 a Bologna, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 426 P.
1- anno 2015; B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
C) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio. pagina 2 di 3 D) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 dicembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv. Emanuele MAGNANI e C.F._1
RA ES ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo a Rimini (RN), via Macanno, n. 32, RICORRENTE e
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi >>.
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 2 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio il 20 Parte_1 Controparte_1
Agosto 2015 a Bologna. Dalla loro unione non sono nati figli.
******
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 7 agosto 2025 ha chiesto che: a) sia Parte_1 dichiarata la separazione personale tra le parti;
b) decorso il termine di legge, sia pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio;
c) sia preso atto che la casa coniugale è stata concessa in locazione da esclusivamente a lui, che ne darà CP_2 disdetta, e che non sussistono i presupposti per la sua assegnazione alla resistente, la quale dovrà lasciarla alla scadenza dei termini per la riconsegna;
d) sia stabilito che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale. La convenuta, seppur regolarmente citata, non si è costituita, né si è presentata personalmente all'udienza di comparizione. All'udienza del 2 dicembre 2025 si è presentato il ricorrente, il quale ha confermato il contenuto del proprio ricorso. La Giudice delegata, preso atto della impossibilità di procedere con il tentativo di conciliazione stante la contumacia della signora , ha rimesso la causa al CP_1
Collegio per la decisione sulla separazione. Il P.M. è intervenuto.
****** La separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalla parte costituita di non volersi riconciliare. Nulla può essere disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale e alla previsione di un assegno maritale a favore di uno dei coniugi, che non sono stati richiesti. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorso un anno dalla comparizione personale della parte costituita- provveda ad acquisire la dichiarazione del ricorrente di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
31 dicembre 1986 e , nata a [...] il 28 marzo Controparte_1
1973, unitisi in matrimonio il 20 Agosto 2015 a Bologna, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 426 P.
1- anno 2015; B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
C) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio. pagina 2 di 3 D) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 dicembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3