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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/01/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6122/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 6122/16 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Rossini, Raffaele Carrano e Annamaria Doria, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), alla via Rosa Jemma n. 2, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Stanzione, presso il cui studio è elett.te domiciliata in
Salerno, alla via L. Cacciatore n. 21, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con la nota sostitutiva dell'udienza del 03/07/24 il difensore della banca convenuta si riportava alle proprie conclusioni in atti, chiedendone l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 07/06/16, la conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la esponendo di Controparte_1 intrattenere da lungo tempo, presso la filiale di Salerno di quest'ultima, i rapporti di c/c n. 14347.52
pagina 1 di 6 e n. 14524, entrambi accesi nel 2003, sui quali la convenuta aveva applicato tassi d'interesse non concordati, l'anatocismo, commissioni di massimo scoperto illegittime perchè prive di causa ed indeterminate, valute divergenti dalla data effettiva delle operazioni, costi vari non concordati ed interessi usurari violativi della l. n. 108/96.
La società attrice chiedeva, quindi, accertarsi la nullità, anche parziale, dei contratti di c/c in contestazione per le ragioni addotte e, per l'effetto, rideterminarsi l'esatto dare/avere tra le parti previo ricalcolo del saldo dei rapporti una volta espunti tutti gli addebiti illegittimi, con condanna, quindi, della banca convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle somme risultanti dal ricalcolo, oltre interessi e anatocismo dalla domanda giudiziale, vinte le spese giudiziali da liquidare ai difensori antistatari.
Con comparsa di risposta, depositata il 28/10/16, si costituiva la Controparte_1
la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'avversa domanda di ripetizione
[...]
d'indebito, atteso che il rapporto di c/c n. 14347.52 era ancora aperto al momento dell'introduzione del giudizio;
nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda, non avendo l'attore fornito prova dei fatti allegati, attesa l'insufficienza della documentazione prodotta, e comunque l'intervenuta prescrizione per le rimesse solutorie effettuate prima del decennio antecedente alla proposizione della lite. Concludeva per il rigetto delle avverse domande e, in subordine, per la compensazione con il controcredito vantato da essa convenuta, vinte le spese giudiziali.
Veniva disposta ed espletata CTU, nonché acquisita documentazione varia.
Con la nota sostitutiva dell'udienza del 03/07/24 parte convenuta precisava le conclusioni ed il G.I. assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente non merita accoglimento la domanda proposta dalla società attrice in relazione al conto corrente ordinario n. 14524, atteso che non risulta prodotto il relativo contratto asseritamente sottoscritto nel 2003.
Gravava sull'attrice, invero, l'onere di provare l'esistenza del rapporto intercorso tra le parti, la sua durata e l'illegittima applicazione allo stesso di condizioni economiche conseguenti a clausole nulle, ed, in particolare – non essendo stata contestata la sussistenza di un contratto concluso per iscritto - l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto, giacché è attraverso tale documento che risulta possibile dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l'addebito delle somme corrispondenti (cfr., in tal senso,
Cass. n. 33009/19, secondo cui “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione
pagina 2 di 6 del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”; conf. Cass. n. 24095/22, n. 18227/24).
Di recente, si è ribadito che “…resta a carico dell'attore l'onere di allegare e provare le circostanze che egli deduce a sostegno della domanda di nullità cui le sue domande si riferiscono, onde, in assenza della prova del contratto, non è dato per il giudice di potere accertare le nullità parziali prospettate. Con riguardo alle singole clausole, va ribadito che la mancata produzione del contratto da parte di chi ne invochi l'applicazione o che ne voglia far valere l'inadempimento rende impossibile determinare l'an e il quantum della pretesa, ove ne vengano contestati
l'esistenza o il contenuto (cfr. Cass. 4-12-2018, n. 31228)” (Cass. n. 18638/23).
A diversa conclusione non può pervenirsi valorizzando, come vorrebbe la società attrice, l'istanza ex art. 119 T.U.B. dalla stessa formulata nel 2016, atteso che la banca convenuta non era tenuta a consegnare il contratto risalente al 2003, ossia ad oltre un decennio prima della predetta istanza.
Infatti, essendo chiaro il richiamo letterale del co. 4 dell'art. 119 cit. alla documentazione degli
“ultimi dieci anni” (come recentemente ribadito da Cass. n. 35039/22, nonché da Cass. n.
22183/15), la banca convenuta, a fronte di un'istanza presentata nel 2016, non era tenuta a conservare e a consegnare copia di documenti risalenti, per l'appunto, al 2003.
La Suprema Corte (Cass. n. 12178/20) ha statuito che la predetta disposizione, ossia il co. 4 dell'art. 119 T.U.B., si applica anche ai contratti, e non solo agli estratti conto.
Va, quindi, rigettata la domanda inerente al conto corrente ordinario n. 14524.
Parzialmente fondata risulta, invece, la domanda di rideterminazione del saldo del c/c n. 14347.52.
In proposito, deve ritenersi senz'altro ammissibile la domanda attorea di mero accertamento dell'esatto rapporto di dare/avere tra le parti, in quanto tale domanda, esitando in una sentenza di natura dichiarativa, è compatibile con la circostanza che il conto corrente contestato sia ancora aperto, nonché sorretta da un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. del correntista, il quale può in questo modo ottenere l'esclusione, in futuro, di annotazioni illegittime, il ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concesso, nel tempo eroso da addebiti “contra legem”, nonché la riduzione dell'importo (se) a credito richiedibile dalla banca alla chiusura del conto, e la possibilità, in un momento successivo, laddove il conto corrente venga ad essere chiuso, di agire per ottenere la condanna della banca alla ripetizione dell'indebito, laddove il saldo contabile dovesse risultare
“a credito” anziché a debito all'esito dell'azione di accertamento negativo del credito (Cass. n.
13586/24, n. 9756/24, n. 22007/23, n. 21646/18).
pagina 3 di 6 Venendo al merito, dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata dal dott. Persona_1
è emerso che la intratteneva con la banca convenuta il rapporto Parte_1
di conto corrente ordinario di corrispondenza n. 14347.52, di cui al contratto sottoscritto in data
10/01/03.
Risultano presenti in atti il contratto (a nulla rilevando che lo stesso sia stato prodotto dalla convenuta, essendo comunque tale documento utilizzabile anche dalla società attrice a sostegno della propria domanda, in base al cd. principio dell'acquisizione probatoria: cfr., ex multis, Cass. n.
23286/24) e gli estratti conto dall'inizio del rapporto, che risulta chiuso, a seguito della lettera dell'istituto di credito convenuto del 24/11/16, con una debitoria di € 32.134,03 a carico della correntista.
Per quanto attiene al rispetto della normativa antiusura di cui alla l. n. 108/96, il CTU, applicando la formula prevista dalle Istruzioni della Banca d'Italia, ha appurato che il tasso soglia non è stato mai superato, né al momento dell'accensione del rapporto né successivamente.
Ebbene, considerato che l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, co. 1,
c.c., non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. n. 30000/18, n. 11626/11), il CTU ha provveduto a ricalcolare il saldo del rapporto di c/c n. 14347.52, utilizzando i seguenti criteri:
a) applicazione dei tassi d'interesse contrattualmente pattuiti, stante la dettagliata indicazione degli stessi, ovvero di quelli eventualmente più favorevoli alla correntista variati nel corso del rapporto;
b) applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi dall'inizio del rapporto fino al
31/12/13, in quanto è stata prevista la stessa periodicità di capitalizzazione tra le parti nel rispetto della delibera CICR del 09/02/00, mentre, a partire dall'01/01/14, è stata esclusa la capitalizzazione fino alla fine della ricostruzione, ossia fino al 25/11/16 (si veda, in proposito, la recente Cass. n. 21344/24, secondo cui “In tema di contratti bancari, l'art.
120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° dicembre 2014 [rectius: 1° gennaio 2014,
n.d.r.] e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”);
pagina 4 di 6 c) eliminazione della c.m.s., in quanto il contratto in esame prevede specificamente la misura di tale commissione (0,1250%, con aliquota aggiuntiva 0,1250% su sconfinamento se autorizzato), ma non la relativa modalità di calcolo, essendo stata tale commissione, peraltro, applicata - al pari degli interessi - sul massimo saldo debitore e non sulla parte di affidamento non utilizzato (cfr. Cass. n. 19825/22, secondo cui “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”). E' stato, altresì, espunto anche il corrispettivo sull'accordato, in quanto nella documentazione presente in atti non risulta la pattuizione di tale onere;
d) applicazione delle valute nei limiti pattuiti;
e) tenendo conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta. In proposito, agli atti di causa non sono presenti contratti di credito, mentre la visura della Centrale
Rischi depositata dall'attrice è riferita solo al periodo dicembre 2015-novembre 2016, sicchè, per il periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione (07/06/16), il
CTU ha quantificato le rimesse solutorie applicando il criterio indicato da Cass. n. 9141/20
(confermato da Cass. n. 3858/21, n. 7721/23, n. 26867/24), ossia tenendo conto del saldo rettificato con la previa espunzione degli addebiti illegittimi, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, in luogo del saldo banca.
L'esito del ricalcolo così eseguito ha dato luogo, in riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n. 14347.52, ad un saldo finale, alla data del 25/11/16, di € 23.920,00 a debito della società correntista, in luogo del saldo banca, alla medesima data, di € 32.134,03 a debito della medesima correntista.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, accertata la nullità parziale del contratto inerente al c/c n. 14347.52, va dichiarato che il saldo del rapporto in oggetto, alla data del 25/11/16, era pari a quello ricalcolato dal CTU.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese giudiziali, dovendo porsi quelle di CTU in via definitiva per metà a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 6122/16 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice inerente al conto corrente ordinario n. 14524;
pagina 5 di 6 2) in riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n. 14347.52, accertata la nullità parziale del contratto del 10/01/03, dichiara che il saldo finale di tale rapporto, alla data del
25/11/16, era pari ad € 23.920,00 a debito della società correntista, in luogo del saldo banca, alla medesima data, di € 32.134,03 a debito della società correntista;
3) compensa le spese giudiziali e pone quelle di CTU per metà a carico di ciascuna parte.
Salerno, 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 6122/16 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Rossini, Raffaele Carrano e Annamaria Doria, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), alla via Rosa Jemma n. 2, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Stanzione, presso il cui studio è elett.te domiciliata in
Salerno, alla via L. Cacciatore n. 21, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con la nota sostitutiva dell'udienza del 03/07/24 il difensore della banca convenuta si riportava alle proprie conclusioni in atti, chiedendone l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 07/06/16, la conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la esponendo di Controparte_1 intrattenere da lungo tempo, presso la filiale di Salerno di quest'ultima, i rapporti di c/c n. 14347.52
pagina 1 di 6 e n. 14524, entrambi accesi nel 2003, sui quali la convenuta aveva applicato tassi d'interesse non concordati, l'anatocismo, commissioni di massimo scoperto illegittime perchè prive di causa ed indeterminate, valute divergenti dalla data effettiva delle operazioni, costi vari non concordati ed interessi usurari violativi della l. n. 108/96.
La società attrice chiedeva, quindi, accertarsi la nullità, anche parziale, dei contratti di c/c in contestazione per le ragioni addotte e, per l'effetto, rideterminarsi l'esatto dare/avere tra le parti previo ricalcolo del saldo dei rapporti una volta espunti tutti gli addebiti illegittimi, con condanna, quindi, della banca convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle somme risultanti dal ricalcolo, oltre interessi e anatocismo dalla domanda giudiziale, vinte le spese giudiziali da liquidare ai difensori antistatari.
Con comparsa di risposta, depositata il 28/10/16, si costituiva la Controparte_1
la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'avversa domanda di ripetizione
[...]
d'indebito, atteso che il rapporto di c/c n. 14347.52 era ancora aperto al momento dell'introduzione del giudizio;
nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda, non avendo l'attore fornito prova dei fatti allegati, attesa l'insufficienza della documentazione prodotta, e comunque l'intervenuta prescrizione per le rimesse solutorie effettuate prima del decennio antecedente alla proposizione della lite. Concludeva per il rigetto delle avverse domande e, in subordine, per la compensazione con il controcredito vantato da essa convenuta, vinte le spese giudiziali.
Veniva disposta ed espletata CTU, nonché acquisita documentazione varia.
Con la nota sostitutiva dell'udienza del 03/07/24 parte convenuta precisava le conclusioni ed il G.I. assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente non merita accoglimento la domanda proposta dalla società attrice in relazione al conto corrente ordinario n. 14524, atteso che non risulta prodotto il relativo contratto asseritamente sottoscritto nel 2003.
Gravava sull'attrice, invero, l'onere di provare l'esistenza del rapporto intercorso tra le parti, la sua durata e l'illegittima applicazione allo stesso di condizioni economiche conseguenti a clausole nulle, ed, in particolare – non essendo stata contestata la sussistenza di un contratto concluso per iscritto - l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto, giacché è attraverso tale documento che risulta possibile dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l'addebito delle somme corrispondenti (cfr., in tal senso,
Cass. n. 33009/19, secondo cui “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione
pagina 2 di 6 del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”; conf. Cass. n. 24095/22, n. 18227/24).
Di recente, si è ribadito che “…resta a carico dell'attore l'onere di allegare e provare le circostanze che egli deduce a sostegno della domanda di nullità cui le sue domande si riferiscono, onde, in assenza della prova del contratto, non è dato per il giudice di potere accertare le nullità parziali prospettate. Con riguardo alle singole clausole, va ribadito che la mancata produzione del contratto da parte di chi ne invochi l'applicazione o che ne voglia far valere l'inadempimento rende impossibile determinare l'an e il quantum della pretesa, ove ne vengano contestati
l'esistenza o il contenuto (cfr. Cass. 4-12-2018, n. 31228)” (Cass. n. 18638/23).
A diversa conclusione non può pervenirsi valorizzando, come vorrebbe la società attrice, l'istanza ex art. 119 T.U.B. dalla stessa formulata nel 2016, atteso che la banca convenuta non era tenuta a consegnare il contratto risalente al 2003, ossia ad oltre un decennio prima della predetta istanza.
Infatti, essendo chiaro il richiamo letterale del co. 4 dell'art. 119 cit. alla documentazione degli
“ultimi dieci anni” (come recentemente ribadito da Cass. n. 35039/22, nonché da Cass. n.
22183/15), la banca convenuta, a fronte di un'istanza presentata nel 2016, non era tenuta a conservare e a consegnare copia di documenti risalenti, per l'appunto, al 2003.
La Suprema Corte (Cass. n. 12178/20) ha statuito che la predetta disposizione, ossia il co. 4 dell'art. 119 T.U.B., si applica anche ai contratti, e non solo agli estratti conto.
Va, quindi, rigettata la domanda inerente al conto corrente ordinario n. 14524.
Parzialmente fondata risulta, invece, la domanda di rideterminazione del saldo del c/c n. 14347.52.
In proposito, deve ritenersi senz'altro ammissibile la domanda attorea di mero accertamento dell'esatto rapporto di dare/avere tra le parti, in quanto tale domanda, esitando in una sentenza di natura dichiarativa, è compatibile con la circostanza che il conto corrente contestato sia ancora aperto, nonché sorretta da un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. del correntista, il quale può in questo modo ottenere l'esclusione, in futuro, di annotazioni illegittime, il ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concesso, nel tempo eroso da addebiti “contra legem”, nonché la riduzione dell'importo (se) a credito richiedibile dalla banca alla chiusura del conto, e la possibilità, in un momento successivo, laddove il conto corrente venga ad essere chiuso, di agire per ottenere la condanna della banca alla ripetizione dell'indebito, laddove il saldo contabile dovesse risultare
“a credito” anziché a debito all'esito dell'azione di accertamento negativo del credito (Cass. n.
13586/24, n. 9756/24, n. 22007/23, n. 21646/18).
pagina 3 di 6 Venendo al merito, dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata dal dott. Persona_1
è emerso che la intratteneva con la banca convenuta il rapporto Parte_1
di conto corrente ordinario di corrispondenza n. 14347.52, di cui al contratto sottoscritto in data
10/01/03.
Risultano presenti in atti il contratto (a nulla rilevando che lo stesso sia stato prodotto dalla convenuta, essendo comunque tale documento utilizzabile anche dalla società attrice a sostegno della propria domanda, in base al cd. principio dell'acquisizione probatoria: cfr., ex multis, Cass. n.
23286/24) e gli estratti conto dall'inizio del rapporto, che risulta chiuso, a seguito della lettera dell'istituto di credito convenuto del 24/11/16, con una debitoria di € 32.134,03 a carico della correntista.
Per quanto attiene al rispetto della normativa antiusura di cui alla l. n. 108/96, il CTU, applicando la formula prevista dalle Istruzioni della Banca d'Italia, ha appurato che il tasso soglia non è stato mai superato, né al momento dell'accensione del rapporto né successivamente.
Ebbene, considerato che l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, co. 1,
c.c., non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. n. 30000/18, n. 11626/11), il CTU ha provveduto a ricalcolare il saldo del rapporto di c/c n. 14347.52, utilizzando i seguenti criteri:
a) applicazione dei tassi d'interesse contrattualmente pattuiti, stante la dettagliata indicazione degli stessi, ovvero di quelli eventualmente più favorevoli alla correntista variati nel corso del rapporto;
b) applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi dall'inizio del rapporto fino al
31/12/13, in quanto è stata prevista la stessa periodicità di capitalizzazione tra le parti nel rispetto della delibera CICR del 09/02/00, mentre, a partire dall'01/01/14, è stata esclusa la capitalizzazione fino alla fine della ricostruzione, ossia fino al 25/11/16 (si veda, in proposito, la recente Cass. n. 21344/24, secondo cui “In tema di contratti bancari, l'art.
120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° dicembre 2014 [rectius: 1° gennaio 2014,
n.d.r.] e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”);
pagina 4 di 6 c) eliminazione della c.m.s., in quanto il contratto in esame prevede specificamente la misura di tale commissione (0,1250%, con aliquota aggiuntiva 0,1250% su sconfinamento se autorizzato), ma non la relativa modalità di calcolo, essendo stata tale commissione, peraltro, applicata - al pari degli interessi - sul massimo saldo debitore e non sulla parte di affidamento non utilizzato (cfr. Cass. n. 19825/22, secondo cui “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”). E' stato, altresì, espunto anche il corrispettivo sull'accordato, in quanto nella documentazione presente in atti non risulta la pattuizione di tale onere;
d) applicazione delle valute nei limiti pattuiti;
e) tenendo conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta. In proposito, agli atti di causa non sono presenti contratti di credito, mentre la visura della Centrale
Rischi depositata dall'attrice è riferita solo al periodo dicembre 2015-novembre 2016, sicchè, per il periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione (07/06/16), il
CTU ha quantificato le rimesse solutorie applicando il criterio indicato da Cass. n. 9141/20
(confermato da Cass. n. 3858/21, n. 7721/23, n. 26867/24), ossia tenendo conto del saldo rettificato con la previa espunzione degli addebiti illegittimi, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, in luogo del saldo banca.
L'esito del ricalcolo così eseguito ha dato luogo, in riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n. 14347.52, ad un saldo finale, alla data del 25/11/16, di € 23.920,00 a debito della società correntista, in luogo del saldo banca, alla medesima data, di € 32.134,03 a debito della medesima correntista.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, accertata la nullità parziale del contratto inerente al c/c n. 14347.52, va dichiarato che il saldo del rapporto in oggetto, alla data del 25/11/16, era pari a quello ricalcolato dal CTU.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese giudiziali, dovendo porsi quelle di CTU in via definitiva per metà a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 6122/16 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice inerente al conto corrente ordinario n. 14524;
pagina 5 di 6 2) in riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n. 14347.52, accertata la nullità parziale del contratto del 10/01/03, dichiara che il saldo finale di tale rapporto, alla data del
25/11/16, era pari ad € 23.920,00 a debito della società correntista, in luogo del saldo banca, alla medesima data, di € 32.134,03 a debito della società correntista;
3) compensa le spese giudiziali e pone quelle di CTU per metà a carico di ciascuna parte.
Salerno, 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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