Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 196/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 15/01/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n.196/2024, posta in deliberazione tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato in Frosinone, Piazza Caduti Di Via Fani n. 32, presso lo studio degli avv.ti Proia Marco e Silvia Giuliani, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Frosinone, Via G. Marconi 31 (sede rappresentato e difeso dall' avv. Caputo Luciano, giusta CP_1 procura generale alle liti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio l
[...]
Controparte_2
[...] di avere subito un infortunio sul lavoro in data 01.10.2020, ha chiesto al Giudice di riconoscere il danno biologico subito a causa di detto infortunio sul lavoro in misura non inferiore al 18%, e comunque superiore al 11% già riconosciuto, chiedendo quindi la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei. CP_1
A fondamento della sua domanda, il ricorrente ha esposto;
- che in data 01.10.2020 durante l'orario di lavoro subiva un infortunio sul lavoro, che gli causava gravi lesioni;
- di aver riportato a causa di detto infortunio “esiti algo disfunzionali di frattura pluriframmentaria epifisi distale di radio dx + scafoide trattate chirurgicamente e frattura composta branche ileo ed ischio pubiche + ala sacrale sinistra in quadro di lombalgie recidivanti e sciatalgia dx e riscontro strumentale di sofferenza neurogena cronica di discreta entità in L2-L3 ed L4 dx>sin a riflesso statico deambulatorio”;
- che l' con provvedimento del 08.02.2021 ha accertato un CP_1 grado di menomazione, a causa dell'infortunio occorso, a favore del ricorrente pari al 11%;
- che le lesioni subite a causa dell'infortunio occorso determinano un grado di invalidità in capo al ricorrente pari al 18%;
- di aver esperito ricorso in opposizione avverso il provvedimento dell' in data 23.01.2021; CP_1
- che a seguito di visita collegiale, con comunicazione datata 25.09.2023, l'istituto confermava il danno biologico accertato in precedenza.
La parte ricorrente ha dunque concluso per il riconoscimento di un grado di inabilità maggiore pari al 18%, e comunque superiore al 11% già riconosciuto dall , e ha quindi chiesto di CP_1 condannare l al riconoscimento del predetto danno CP_1 biologico e alla corrispondente indennità con decorrenza dalla data dell'infortunio.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
In particolare, in merito alla valutazione del danno biologico ha contestato la sussistenza del grado di inabilità allegato dalla parte ricorrente, evidenziando che dall'infortunio oggetto di causa sono derivati solo i postumi già correttamente valutati dall' CP_1
Disposta una CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, autorizzate le note difensive, la causa è stata discussa all'udienza dl 15 Gennaio 2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e decisa, con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Deve in primo luogo osservarsi che nessuna contestazione è stata sollevata dall' in ordine alla natura professionale CP_1 dell'infortunio subito dalla parte ricorrente.
È stata quindi disposta una CTU medico legale sulla persona della ricorrente.
In particolare, il perito nominato ha osservato: “La componente di danno che certamente appare degna di maggiore considerazione, è senz' altro la frattura scomposta, dell'epifisi distale del radio di destra, nonché la frattura dello scafoide carpale omolaterale;
per la prima fu necessario trattamento chirurgico con mezzi sintesi, tuttora in situ, i cui riflessi funzionali, a distanza di circa 4 anni, sono rappresentati da una apprezzabile limitazione funzionale, peggiorata nel tempo dalla comparsa di artrosi post-traumatica. Concorre a peggiorare il quadro osteo-articolare del polso destro, la frattura di scafoide carpale, anch' essa riportata nel medesimo trauma. L' ultima componente di danno di cui si ha notizia, è rappresentata da una frattura composta dell'ala sacrale destra, dell'ileo e dell'ischio bilaterali. Tali fratture, che non richiesero trattamento chirurgico, in quanto “composte”, necessitarono tuttavia di riposo assoluto a letto, per circa 30 giorni, al termine dei quali fu iniziato trattamento riabilitativo”.
Il CTU ha pertanto accerto che: “Trattandosi di fratture ormai ampiamente stabilizzate, con mezzi di sintesi non più rimovibili, e con artrosi post-traumatica consolidata, la valutazione degli esiti di dette lesioni non può essere inferiore a 15% (quindici) punti percentuali, globalmente considerati a far data dall' infortunio (1.10.2020). Di questi la frattura di polso e scafoide dx sono valutabili con coeff. di 10% (dieci) punti percentuali (Cod. 238.1 e 261.3), mentre le fratture del bacino sono valutabili con coeff. di 6% (sei) punti percentuali (Cod. 210.0). Detti coefficienti posti in Formula “scalare” danno esito a 15% (quindici) punti percentuali complessivi”.
Le riportate valutazioni del CTU appaiono pienamente condivisibili alla luce della esaustiva analisi della documentazione allegata e della ampia motivazione a sostegno delle conclusioni.
Deve quindi rilevarsi che la CTU ha effettivamente accertato un grado di inabilità derivata dall'infortunio pari al 15%.
Sulla percentuale di danno biologico, giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica alle malattie professionali denunciate (e agli infortuni sul lavoro verificatisi) a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
Il ricorrente avrà quindi diritto alla erogazione delle prestazioni di legge, di cui all'art.13 D.Lvo 38 del 2000, per una inabilità permanente pari a l5%.
Le spese di lite e quelle di CTU sono a carico dell'Ente assicuratore, secondo la norma della soccombenza, sulla base della complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio e della completezza e complessità dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella Parte_1 CP_1 causa iscritta al n. 196/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara che dall'infortunio subito in data 01.10.2020 è derivata al ricorrente una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 15%; b) Dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 del D. Lvo n. 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 15%, e condanna l ad erogare la CP_1 prestazione di cui sopra con decorrenza di legge e con gli interessi legali;
c) Condanna l al pagamento delle spese legali in favore della CP_1 parte ricorrente, che si liquidano in euro 1500,00, oltre Iva, C.p.a. e spese generali come per legge, da distrarsi;
e) Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. in CP_1 favore della dott.ssa , che si liquidano in euro 290,00, Persona_1 oltre accessori.
Frosinone, 16/01/2025 Il Giudice
Rossella Giusi Pastore