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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/11/2024, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4762/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4762/2023
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Parte_1 C.F._1
Chillon, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Assunta Bucciarelli, giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 6.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'8.11.2023, chiedeva la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio contratto con , alle condizioni di cui all'atto introduttivo. Controparte_1
Si costituiva in giudizio , la quale si associava alla domanda divorzile, Controparte_1
alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali connessi alla cessazione del vincolo matrimoniale ed, acquisito il parere favorevole del P.M., la veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi sei dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e che i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 18.9.1999
a Valmontone;
PRENDE atto degli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valmontone di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999,
atto 32, parte II, serie A);
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio dell'8.11.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4762/2023
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Parte_1 C.F._1
Chillon, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Assunta Bucciarelli, giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 6.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'8.11.2023, chiedeva la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio contratto con , alle condizioni di cui all'atto introduttivo. Controparte_1
Si costituiva in giudizio , la quale si associava alla domanda divorzile, Controparte_1
alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali connessi alla cessazione del vincolo matrimoniale ed, acquisito il parere favorevole del P.M., la veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi sei dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e che i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 18.9.1999
a Valmontone;
PRENDE atto degli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valmontone di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999,
atto 32, parte II, serie A);
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio dell'8.11.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti