Art. 130. (Premio per l'incremento del rendimento industriale)
Al fine di accrescere la produttivita' aziendale e per adeguare il premio per l'incremento del rendimento industriale stabilito dalla legge 3 luglio 1970, n. 483 , e successive modificazioni, al nuovo ordinamento del personale di cui alla presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi su parere del Consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, il predetto premio, spettante a tutto il personale che presta effettivo servizio nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifica dirigenziale, anche dopo la data del 31 dicembre 1979, sara' ristrutturato ed adeguato con effetto dal 1 ottobre 1978 sulla base dei seguenti criteri:
le nuove misure giornaliere del premio saranno determinate in modo che per il personale che svolga attivita' lavorativa ripartita in cinque giornate l'importo globale settimanale per le prestazioni di servizio sia pari a quello spettante al personale che presti la propria attivita' in sei giornate lavorative settimanali;
per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 1978 la spesa per la ristrutturazione e l'adeguamento di detto premio non puo' superare l'importo di lire 750 milioni e per l'anno 1979 l'importo di lire 3 miliardi;
il compenso incentivante di cui all' articolo 8 della legge 3 luglio 1970, n. 483 , sara' corrisposto a tutto il personale compreso quello con qualifica dirigenziale, in effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in relazione al miglioramento della produttivita' del personale rispetto agli standards accertati al 1 gennaio 1979, fermo restando il limite dell'8 per cento previsto nel surrichiamato articolo 8;
i predetti standards e le successive eventuali variazioni saranno determinati al fine di accrescere la operosita' e il rendimento del personale ed assicurare la migliore efficienza aziendale e la massima economicita' delle singole strutture operative, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale e su parere del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Al fine di accrescere la produttivita' aziendale e per adeguare il premio per l'incremento del rendimento industriale stabilito dalla legge 3 luglio 1970, n. 483 , e successive modificazioni, al nuovo ordinamento del personale di cui alla presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi su parere del Consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, il predetto premio, spettante a tutto il personale che presta effettivo servizio nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifica dirigenziale, anche dopo la data del 31 dicembre 1979, sara' ristrutturato ed adeguato con effetto dal 1 ottobre 1978 sulla base dei seguenti criteri:
le nuove misure giornaliere del premio saranno determinate in modo che per il personale che svolga attivita' lavorativa ripartita in cinque giornate l'importo globale settimanale per le prestazioni di servizio sia pari a quello spettante al personale che presti la propria attivita' in sei giornate lavorative settimanali;
per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 1978 la spesa per la ristrutturazione e l'adeguamento di detto premio non puo' superare l'importo di lire 750 milioni e per l'anno 1979 l'importo di lire 3 miliardi;
il compenso incentivante di cui all' articolo 8 della legge 3 luglio 1970, n. 483 , sara' corrisposto a tutto il personale compreso quello con qualifica dirigenziale, in effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in relazione al miglioramento della produttivita' del personale rispetto agli standards accertati al 1 gennaio 1979, fermo restando il limite dell'8 per cento previsto nel surrichiamato articolo 8;
i predetti standards e le successive eventuali variazioni saranno determinati al fine di accrescere la operosita' e il rendimento del personale ed assicurare la migliore efficienza aziendale e la massima economicita' delle singole strutture operative, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale e su parere del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.