TAR Roma, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 6297
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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Sentenza 7 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale del decreto ministeriale impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria e rispondente all'esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici in un contesto di crisi economico-finanziaria.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 23 Cost.

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost., ritenendo che la disciplina del payback individua chiaramente i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione e le procedure, rispettando la riserva di legge.

  • Rigettato
    Violazione del principio di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e del legittimo affidamento (art. 1, co. 2-bis, l. 241/1990)

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dell'art. 41 Cost. e del principio di affidamento, affermando che le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback e del conseguente obbligo di ripiano. L'obbligo di ripiano era noto nei suoi tratti essenziali, sebbene non nella sua concreta incidenza.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 98 Cost.

    Non specificato nel testo, ma implicitamente rigettato in quanto parte delle censure generali ritenute infondate.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 16 e 52 della Carta di Nizza

    La Corte Costituzionale ha escluso la lesione dei principi di irretroattività e affidamento, ritenendo che il meccanismo del payback sia una misura ragionevole e proporzionata.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 106 d.lgs. 50/2016

    Il Tribunale ha ritenuto che il payback sia estraneo alle procedure di affidamento, operando sul fatturato complessivo e non incidendo sul prezzo dei singoli contratti. Le imprese erano consapevoli della possibilità di dover concorrere al ripianamento.

  • Inammissibile
    Errori di calcolo nei provvedimenti regionali

    La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione al giudice ordinario per la tutela di diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, poiché gli atti regionali si limitano a recepire i dati e le percentuali stabilite a livello nazionale, configurando un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale e non l'esercizio di un potere discrezionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 6297
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6297
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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