Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00400/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2025, proposto dalla società in liquidazione Digis s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Carmen Venditti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 179/2024 del 30/05/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Campobasso nel procedimento monitorio n. 875/2024 R.G., decreto dichiarato esecutivo il 28/01/2025 e notificato il 30/01/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. LU LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il decreto ingiuntivo n. 179/2024 del 30/05/2024 il Tribunale di Campobasso ha ingiunto alla Regione Molise di pagare, in favore della società in epigrafe, le seguenti somme:
« 1. la somma di € 97.540,29;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compensi professionali, in € 406,50 per esborsi, oltre iva e cap, come per legge, e rimborso forfettario del 15% » (cfr. il decreto ingiuntivo della cui ottemperanza si tratta).
2. Detto decreto è stato dichiarato esecutivo dal Tribunale di Campobasso con il decreto n. 519/2025 del 28/01/2025.
3. Il decreto, dichiarato esecutivo e munito dell’attestazione di conformità dell’avvocato, è stato poi notificato direttamente alla Regione Molise in data 30 gennaio 2025, e in pari data all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso.
4. Non essendo stato però eseguito il pagamento di quanto così stabilito, la società interessata ha quindi proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, chiedendo a questo T.A.R. di:
- ordinare al Regione di dare piena e integrale esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo;
- nominare un commissario ad acta il quale assumesse tutti gli atti necessari al fine di procedere al pagamento delle somme dovute;
- condannare l’Amministrazione intimata al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4 lett. e) del cod. proc. amm.;
- condannare l’Amministrazione anche al pagamento delle ulteriori spese di lite.
5. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di forma, domandando un “ rinvio alla prima camera di consiglio utile di gennaio, al fine di completare le procedure di liquidazione che seguiranno il predisponendo riconoscimento del debito fuori bilancio ” (cfr. la memoria della difesa erariale del 13.11.2025).
5.1. La camera di consiglio del 19.11.2025 è stata differita alla data del 17.12.2025, al fine di consentire alla Regione di integrare la richiesta di rinvio con la documentazione attestante lo stato del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, prodromico al pagamento di quanto dovuto.
5.2. Con la memoria del 16.12.2025 la resistente difesa ha poi dedotto che “ il Servizio regionale competente, per un disguido interno, non è riuscito a presentare, entro il 30.11.2025, il riconoscimento del debito fuori bilancio, presupposto per il completamento della procedura di liquidazione a favore di Digis s.r.l. ” (cfr. la memoria di parte resistente del 16.12.2025).
5.3. Alla camera di consiglio del 17.12.2025 l’affare è stato infine trattenuto in decisione come da verbale.
6. Il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo alla definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo (sancita con decreto di esecutorietà del 28.01.2025) e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1 del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, dalla notifica del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale (a tale ultimo riguardo, va precisato che in base alle modifiche introdotte all’art. 475 del cod. proc. civ. dalle disposizioni del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197, a decorrere dal 28 febbraio 2023 per portare ad esecuzione i provvedimenti dell’autorità giudiziaria non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, risultando allo scopo dell’ottemperanza sufficiente la notifica del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale).
Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, un decreto ingiuntivo definitivamente esecutorio, al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c) cod. proc. amm.. Difatti, quest’ultimo giudizio è previsto proprio “ al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”.
7. Il ricorso è altresì fondato, atteso che risulta incontroverso l’inadempimento, da parte dell’Amministrazione intimata, di quanto impostole dal decreto ingiuntivo.
8. Il Collegio ritiene pertanto di dover accogliere il ricorso, con conseguenziale ordine alla Regione Molise di dare esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe attraverso il pagamento delle seguenti somme:
« 1. la somma di € 97.540,29;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compensi professionali, in € 406,50 per esborsi, oltre iva e cap, come per legge, e rimborso forfettario del 15% » (cfr. il decreto ingiuntivo azionato): pagamento che dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 75 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Sono altresì dovute le spese di registrazione del decreto ingiuntivo sostenute dalla ricorrente.
Le ulteriori spese, nella misura in cui funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate in modo onnicomprensivo nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, e sono quantificate nel dispositivo.
9. In conformità alle richieste della parte ricorrente occorre, infine, nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato all’Amministrazione, un commissario ad acta , che viene individuato, anche ratione muneris , nella persona del Direttore del Servizio risorse finanziarie, bilancio e ragioneria generale della Regione Molise, con facoltà del medesimo di delega a un qualificato funzionario del suo ufficio.
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di 75 giorni.
10. Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del cod. proc. amm..
Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato commissario ad acta .
11. Le spese proprie di questo giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina alla Regione Molise di provvedere al pagamento delle somme indicate nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Campobasso n. 179/2024 del 30/05/2024 secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, corrispondendo le seguenti somme: « 1. la somma di € 97.540,29; 2. gli interessi come da domanda; 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compensi professionali, in € 406,50 per esborsi, oltre iva e cap, come per legge, e rimborso forfettario del 15% »: il tutto nel termine ultimativo di 75 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore;
- nomina fin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, un commissario ad acta , anche ratione muneris , nella persona del Direttore del Servizio risorse finanziarie, bilancio e ragioneria generale della Regione Molise, che a sua volta provvederà con le modalità di cui in motivazione;
- condanna la Regione Molise al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida nella misura di euro 1.200,00, oltre agli accessori come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato e dell’imposta di registro versati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
LU LL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU LL | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO