Sentenza breve 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 25/06/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01195/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00895/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 895 del 2025, proposto da:
IZ CA, GE Esposito, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Siano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Annunziata, Pasquale Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) della Determina n. 100 del 31.03.2025 del Comune di Siano - notificata in data 01.04.2025 - con la quale è stata disposta l'acquisizione al patrimonio comunale degli immobili siti in Siano e riportati in catasto al foglio 6 mappale n. 584, 583, 582, 999, 997, 1000, 548, 549, 551, 552 e 635, sulla scorta del verbale di accertamento di inottemperanza agli ordini di demolizione n. 4064/24 del 29.02.2024;
2) della Determina n. 99 del 31.03.2025 del Comune di Siano - notificata in data 01.04.2025 - con la quale l'Ufficio Tecnico prende atto del verbale di accertamento di inottemperanza dell'ordine di demolizione prot. n. 4064 del 29.02.2024;
3) del provvedimento di diniego, prot. 5578 del 02.04.2025, della SCIA presentata il 19.12.2024 per la demolizione dei manufatti abusivi che insistono sulle particelle nn. 584, 583, 582, 999, 997, 1000, 548, 549, 551, 552 e 635 del 2.04.2025 e successivamente comunicato;
4) del verbale prot. n. 4064/24 del 29.02.2024 già impugnato con il ricorso sfociato nella sentenza del T.A.R. LE n. 2376/24;
5) di ogni altro atto presupposto e/o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Siano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota prot. n. 18966 del 28.10.2024, il Comune di Sarno intimava ai ricorrenti il rilascio del proprio appezzamento di terreno identificato al foglio n. 6 mappale n. 584, 583, 582, 999, 997, 1000, 548, 549, 551, 552 e 635, sulla scorta del verbale di accertamento del 29.02.2024, con il quale la polizia locale aveva verificato l’inottemperanza agli ordini di rimessione in pristino gravanti su predette particelle;
detta nota, unitamente al verbale di accertamento, era impugnata dinnanzi a questo T.A.R. ed annullata con sentenza, n. 2376/2024 del 5.12.2024;
il 19.12.2024, i ricorrenti presentavano al Comune di Siano una SCIA edilizia per la demolizione spontanea di tutte le opere abusive realizzate sul fondo di loro proprietà;
il 10.2.2025, gli esponenti comunicavano l’inizio dei lavori di demolizione;
il 1.4.2025, il Comune di Siano notificava ai ricorrenti la determina n. 99 di presa d’atto del verbale di accertamento del 28.02.2024 e la determina n. 100 di acquisizione delle aree di sedime dei manufatti abusivi;
il 2.4.2025, il Comune di Siano comunicava il diniego della SCIA edilizia ed intimava ai ricorrenti di sospendere i lavori di ripristino;
i ricorrenti epigrafati insorgono avverso la determina di acquisizione nonché l’atto di inottemperanza dell’ordine di demolizione ed il provvedimento di diniego, prot. 5578 del 02.04.2025, della SCIA, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità;
resiste in giudizio il Comune intimato;
nell’udienza camerale del 25 giugno 2025, la causa è introitata per la decisione;
Considerato che
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;
il gravame è manifestamente fondato;
ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, i provvedimenti, oggetto del presente gravame, si appalesano al Collegio illegittimi, in ragione dell’inosservanza della normativa vigente in materia;
e ciò sulla base delle considerazioni giuridiche che seguono;
il proprietario può procedere al ripristino dell’abuso fino all’atto di formale acquisizione;
sul punto, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 16/2023 ha chiarito, tra l'altro, che "l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato";
tale principio è stato ulteriormente precisato dalla sentenza della Sezione II n. 806 del 25.01.2024, la quale ha affermato che “l’effetto acquisitivo, seppure immediato, è da considerare sottoposto ad una sorta di ineludibile condizione sospensiva, da ravvisare nel formale accertamento dell’inottemperanza, notificato «all’interessato»”;
dal combinato di queste due statuizioni si ricava, pertanto, che, a precludere al privato la facoltà di demolire l'abuso, è l'intervenuta acquisizione del bene al patrimonio comunale, la quale però, pur avvenendo di diritto alla scadenza dei 90 giorni, necessita, per inverarsi, del formale accertamento dell’inottemperanza, notificato all’interessato;
e, non essendo quest'accertamento ancora intervenuto alla data di presentazione della SCIA, deve ritenersi che il ricorrente si trovava ancora nei termini per procedere alla demolizione spontanea;
del resto, come già statuito da questa Sezione, l'acquisizione al patrimonio pubblico è finalizzata a soddisfare la primaria esigenza di ripristino dell'ordine urbanistico-edilizio violato ("L'opera acquisita è demolita [...] salvo che [...]", così recita il comma 5 dell'art. 31 d.p.r. n. 380/2001), sicché, "rebus sic stantibus, ogni qual volta il proprietario cui è stata rivolta l'ingiunzione ovvero … il responsabile dell'abuso abbiano provveduto, sia pure in epoca successiva alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 31 d.p.r. n. 380/2001, alla demolizione, con integrale ripristino dello stato dei luoghi … la fattispecie acquisitiva di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 31 non è procedibile, attesa la sopraggiunta restitutio in integrum dell'ordine urbanistico-edilizio violato" (cfr. TAR Campania, LE, sez. II, n. 1315/2019, n. 1191/2023 e n. 2380/2023);
ed invero, traslando le coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, il Collegio ravvisa un evidente vizio di illegittimità;
lo stato degli atti è chiaro;
i ricorrenti, in data 19.12.2024, presentavano una SCIA di demolizione di tutte le opere abusive ed in data 10.02.2025 iniziavano i lavori di demolizione;
Il 1.4.2025 il Comune notificava ai ricorrenti la presa d’atto del verbale del 29.02.2024 e la determina di acquisizione di tutte le aree di loro proprietà;
il ricorrente si trovava ancora nei termini per procedere alla demolizione spontanea;
e tanto basta al Collegio;
il gravame è accolto;
la peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto annulla la determina n. 99 di presa d’atto del verbale di accertamento del 28.02.2024, la determina n. 100 di acquisizione delle aree di sedime dei manufatti abusivi ed il diniego della SCIA del 2.4.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gaetana Marena, Presidente, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
Laura Zoppo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gaetana Marena |
IL SEGRETARIO