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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 769/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LICASTRO MARIA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2241/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Palermo - Piazza Ignazio Florio, 24 90139 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250021375089000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024
- RUOLO n. 2025/001394 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2915/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, previa istanza di sospensione, depositato in data 16/06/2025 il Sig. Ricorrente_1, come rappresentato in atti, impugna la cartella di pagamento n.29620250021375089000, notificata in data
19/03/2025, in materia di contributo unificato per euro 4.540,00 convenendo in giudizio la Segreteria della Corte di Giustizia tributaria di I grado di Palermo e deducendo l'unico motivo d'impugnazione costituito dall'erronea determinazione della sanzione irrogata.
In particolare, parte ricorrente assume che alla fattispecie de qua andrebbe applicata la novella legislativa introdotta dal D.Lgs.14 giugno n.87/2024 con la conseguenza che, non avendo il ricorrente pagato il contributo entro i 30 giorni dall'invito al pagamento ( del 12/07/2024 ), la sanzione da irrogare al medesimo sarebbe pari al 70% dell'importo dovuto, ovvero ad euro 1.050,00 anziché ad euro 3.000,00 pari al 200% dell'importo dovuto per contributo unificato irrogata al contribuente mediante la cartella impugnata.
Tale modifica della disciplina sanzionatoria in melius sarebbe applicabile per gli atti di irrogazione delle sanzioni non divenuti definitivi come nel caso di specie ove parte ricorrente ha impugnato la cartella entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'invito al pagamento del contributo unificato.
Si costituisce parte resistente eccependo l'inammissibilità del ricorso stante l'omessa impugnazione nei termini dell'invito al pagamento con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria.
Nel merito - contestando la richiesta mitigazione delle sanzioni irrogate in virtù della novella citata, atteso che la stessa si applica a partire da 1° settembre 2024 – chiede il rigetto del ricorso .
All'udienza odierna la causa viene posta in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato in quanto infondato.
Invero - premesso che la pretesa erariale con riferimento al tributo si è cristallizzata non essendo stato impugnato nei termini di cui all'art.21 D.Lgs 546/1992 l'invito al pagamento del contributo unificato, avuto riguardo al fatto che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'invito al pagamento è atto autonomamente impugnabile a mente dell'art.19 del decreto sopra citato - il ricorso è inammissibile con riferimento alla pretesa erariale che riguarda il tributo.
Passando al merito della controversia, il ricorso va rigettato stante che l'invocata riduzione delle sanzioni
- in virtù del principio del favor rei – è stata introdotta solo a far data dal 1° settembre 2024 e, a dispetto di quanto affermato da parte ricorrente, non ha effetto retroattivo stante il disposto dell'art.5 del D.
Lgs.87/2024 che espressamente, in deroga al generale principio di retroattività della legge più favorevole, ha sancito che “la rivisitazione delle sanzioni amministrative in materia fiscale, complessivamente favorevole al contribuente, va applicata a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024”.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 700 in favore della segreteria della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LICASTRO MARIA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2241/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Palermo - Piazza Ignazio Florio, 24 90139 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250021375089000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024
- RUOLO n. 2025/001394 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2915/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, previa istanza di sospensione, depositato in data 16/06/2025 il Sig. Ricorrente_1, come rappresentato in atti, impugna la cartella di pagamento n.29620250021375089000, notificata in data
19/03/2025, in materia di contributo unificato per euro 4.540,00 convenendo in giudizio la Segreteria della Corte di Giustizia tributaria di I grado di Palermo e deducendo l'unico motivo d'impugnazione costituito dall'erronea determinazione della sanzione irrogata.
In particolare, parte ricorrente assume che alla fattispecie de qua andrebbe applicata la novella legislativa introdotta dal D.Lgs.14 giugno n.87/2024 con la conseguenza che, non avendo il ricorrente pagato il contributo entro i 30 giorni dall'invito al pagamento ( del 12/07/2024 ), la sanzione da irrogare al medesimo sarebbe pari al 70% dell'importo dovuto, ovvero ad euro 1.050,00 anziché ad euro 3.000,00 pari al 200% dell'importo dovuto per contributo unificato irrogata al contribuente mediante la cartella impugnata.
Tale modifica della disciplina sanzionatoria in melius sarebbe applicabile per gli atti di irrogazione delle sanzioni non divenuti definitivi come nel caso di specie ove parte ricorrente ha impugnato la cartella entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'invito al pagamento del contributo unificato.
Si costituisce parte resistente eccependo l'inammissibilità del ricorso stante l'omessa impugnazione nei termini dell'invito al pagamento con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria.
Nel merito - contestando la richiesta mitigazione delle sanzioni irrogate in virtù della novella citata, atteso che la stessa si applica a partire da 1° settembre 2024 – chiede il rigetto del ricorso .
All'udienza odierna la causa viene posta in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato in quanto infondato.
Invero - premesso che la pretesa erariale con riferimento al tributo si è cristallizzata non essendo stato impugnato nei termini di cui all'art.21 D.Lgs 546/1992 l'invito al pagamento del contributo unificato, avuto riguardo al fatto che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'invito al pagamento è atto autonomamente impugnabile a mente dell'art.19 del decreto sopra citato - il ricorso è inammissibile con riferimento alla pretesa erariale che riguarda il tributo.
Passando al merito della controversia, il ricorso va rigettato stante che l'invocata riduzione delle sanzioni
- in virtù del principio del favor rei – è stata introdotta solo a far data dal 1° settembre 2024 e, a dispetto di quanto affermato da parte ricorrente, non ha effetto retroattivo stante il disposto dell'art.5 del D.
Lgs.87/2024 che espressamente, in deroga al generale principio di retroattività della legge più favorevole, ha sancito che “la rivisitazione delle sanzioni amministrative in materia fiscale, complessivamente favorevole al contribuente, va applicata a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024”.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 700 in favore della segreteria della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo