Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 769
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Erronea determinazione della sanzione irrogata

    La Corte ha ritenuto che la nuova disciplina sanzionatoria, pur favorevole al contribuente, non ha effetto retroattivo e si applica solo alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, come espressamente previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 87/2024. Inoltre, il tributo si è cristallizzato in quanto l'invito al pagamento non è stato impugnato nei termini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 769
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 769
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo