CASS
Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2024, n. 40868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40868 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: UT GI nato a [...] il [...] DI PR GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. M. Francesca Loy, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi per gli imputati l'avv. Vincenzo Manna e l'avv. Giovani Cantelli, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei rispettivi assistiti. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40868 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 08/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno ha confermato la condanna di Di AP IG per i reati di associazione a delinquere, accesso abusivo ad un sistema informatico e di falso materiale del privato in atto pubblico informatico fidefacente, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto l'imputato per alcuni dei fatti di falso e di accesso abusivo originariamente contestatigli in quanto ritenuti insussistenti ed escluso, in riferimento al reato associativo, l'aggravante della transnazionalità parimenti contestata in origine. Con la medesima sentenza la Corte territoriale ha altresì confermato la condanna di OL IG per il concorso in uno solo dei falsi e degli accessi abusivi contestati al Di AP. La vicenda riguarda l'attività di un sodalizio costituito al fine di immettere nel mercato interno partite di alcolici prodotto in Italia in evasione delle accise, simulando la loro esportazione al di fuori del territorio dell'Unione Europea in modo da usufruire del conseguente regime fiscale di favore. A tal fine, mediante l'accesso abusivo al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane e grazie alla complicità di un funzionario della stessa, venivano inseriti in tale sistema falsi allibramenti delle partite di prodotti alcolici. 2. Avverso la sentenza ricorrono con atti autonomi entrambi gli imputati. 2.1 Il ricorso proposto nell'interesse del OL articola due motivi. 2.1.1 Con il primo vengono dedotti vizi di motivazione in merito alla prova della responsabilità dell'imputato. Osserva il ricorrente come, secondo la sentenza impugnata, la dimostrazione del coinvolgimento del OL nei reati contestati ai capi 2.1) e 2.2) dell'imputazione discenderebbe dalla sua identificazione come l'interlocutore di due conversazioni telefoniche con il Di AP. Nella seconda, intervenuta nel maggio del 2019, veniva concordato un successivo incontro da tenersi presso il parcheggio di un centro commerciale a cui avrebbe partecipato un sodale del coimputato, tale CE ES, mentre nella prima, tenutasi nel luglio del 2018, mentre l'ignoto interlocutore attendeva la comunicazione, veniva captato in ambientale un dialogo dal quale si evinceva che questi era in compagnia del menzionato CE. In proposito in maniera sostanzialmente apodittica e comunque manifestamente illogica la Corte avrebbe identificato nel OL l'utilizzatore delle utenze entrate in contatto con quella in uso al Di AP a distanza di circa un anno ed intestate a soggetti diversi dall'imputato, non essendo mai stato compiuto alcun accertamento teso ad escludere che ad utilizzare nelle due diverse occasioni le utenze siano stati i loro effettivi 1 intestatari. Il ricorrente non nega che all'incontro concordato nel corso della seconda telefonata, oggetto di un servizio di osservazione da parte della p.g., uno dei partecipanti giunse alla guida di un veicolo intestato all'imputato, ma osserva come non venne in alcun modo accertata l'identità di colui lo conduceva, dovendosi dunque escludere la logica possibilità di utilizzare il dato fattuale in questione per stabilire l'identità dell'interlocutore del Di AP nelle citate conversazioni. Né, come invece preteso dai giudici di merito, avrebbe coerenza logica il tentativo di inferire l'identità dell'interlocutore del Di AP nelle due telefonate dal fatto che nella seconda viene fatto riferimento ad un precedente incontro tra i conversanti nel medesimo centro commerciale evocato nel dialogo captato nel maggio del 2019. Mere opinioni sarebbero infine le valutazioni degli operanti circa l'identità del timbro vocale dell'ignoto interlocutore del Di AP in entrambe le occasioni, rimanendo ingiustificati i rilievi svolti dalla Corte sulla presunta inerzia del ricorrente nel non condizionare il giudizio abbreviato alla richiesta di una perizia fonica, avendo la difesa assolto il proprio onere di allegazione documentando come al OL, all'epoca dei fatti, fosse inibita la guida in quanto destinatario di un provvedimento di sospensione della patente. Allegazione che la Corte avrebbe svalutato in maniera apodittica in assenza della prova certa che alla guida del veicolo osservato dagli operanti fosse proprio l'imputato. 2.1.2 Con il secondo motivo viene dedotta erronea applicazione della legge penale in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 476 comma 2 c.p. contestata con riguardo al reato di cui al capo 2.1 dell'imputazione. Il ricorrente contesta la natura fidefacente dell'apposizione del "visto uscire" sul documento doganale relativo all'apparente esportazione di un carico di prodotti alcolici. Il documento in questione sarebbe invero stato formato all'estero e il visto sarebbe stato apposto nell'ambito di una procedura alternativa alla formazione della bolletta doganale, prevista dalla normativa di settore e che presuppone una mera verifica amministrativa documentale e non anche dell'effettivo transito della merce in area doganale. L'attestazione di cui si tratta non avrebbe, pertanto e per l'appunto, natura fidefacente, non provando la verità di fatti direttamente percepiti dal pubblico ufficiale che la redige, come invero già ritenuto dal G.i.p. nell'incidente cautelare. Conseguentemente, una volta esclusa la citata aggravante, i giudici del merito avrebbero errato nel ritenere più grave ai fini sanzionatori il reato di falso invece che quello di cui all'art. 615-ter c.p. di cui al capo 2.2 dell'imputazione. 2.2 Il ricorso proposto nell'interesse del Di AP articola sei motivi. 2.2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale. In tal senso il ricorrente eccepisce l'inoffensività dei falsi contestati all'imputato in quanto "inutili", atteso che l'allibramento del documento doganale è solo la prima fase di una procedura 2 amministrativa destinata a concludersi esclusivamente con l'appuramento ai sensi dell'art. 215 Codice doganale dell'Unione (C.d.u.), la cui irregolarità non sarebbe stata in alcun modo dimostrata. Non di meno i giudici del merito hanno ritenuto chè le bollette doganali sarebbero state allibrate nel sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane (A.I.D.A.) come forniture di bordo, le quali, ai sensi dell'art. 269 C.d.u., non sono considerate merce d'esportazione e dunque non necessitano dell'apposizione del "visto uscire", talché, anche sotto questo profilo, quelli contestati sarebbero falsi inutili. 2.2.2 Con il secondo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi della motivazione. Lamenta il ricorrente che la Corte avrebbe solo apparentemente confutato la censura avanzata con i motivi d'appello in merito all'omesso esame da parte del giudice di primo grado della memoria difensiva depositata all'udienza del 1° dicembre 2022. 2.2.3 Con il terzo motivo vengono denunziati vizi della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'associazione contestata al capo 1 dell'imputazione ed alla partecipazione del Di AP alla stessa. La Corte territoriale, secondo il ricorrente, si sarebbe limitata su tali punti a rinviare per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, senza confutare analiticamente le specifiche censure proposte con il gravame di merito con riguardo al difetto di un vincolo associativo e di un obiettivo comune ai presunti associati, nonché all'individuazione dell'effettivo contributo prestato dall'imputato al sodalizio ed alla sua consapevolezza delle asserite condotte illecite poste in essere dai coimputati. 2.2.4 Analoghi vizi vengono dedotti con il quarto motivo con riguardo all'affermata responsabilità dell'imputato per i reati fine contestatigli. Quanto a quelli di cui ai capi 3.1 e 3.2 la sentenza non avrebbe risposto all'obiezione difensiva per cui dall'intercettazione di una telefonata con il CE emergerebbe come l'imputato in realtà si sarebbe interessato dell'operazione illecita quando questa già era stata conclusa, come confermatogli dal suo interlocutore. Analogamente la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con la contestazione da parte della difesa della inconsistenza indiziaria degli elementi posti a fondamento del coinvolgimento del Di AP nei reati di cui ai capi da 4.1 a 13.2. Motivazione solo apparente sarebbe quella articolata dai giudici di merito in relazione ai reati di cui ai capi da 16.1 a 19.2, essendosi limitata la sentenza ad un generico rinvio alla motivazione di primo grado ed al compendio intercettivo. In particolare, con riguardo ai reati contestati ai capi da 17.1 a 19.2, così come per quelli di cui ai capi 30.1 e 30.2, la stessa sentenza di primo grado si era limitata a ritenere provato il concorso dell'imputato sostanzialmente sulla base dell'analogia tra le condotte realizzate e quelle ad oggetto altri episodi, senza peraltro individuare lo specifico contributo concorsuale addebitabile all'imputato. 3 Quanto infine ai reati di cui ai capi da 31.1 a 33.2 il giudice dell'appello, come peraltro quello di primo grado, ha fondato la prova del coinvolgimento del Di AP nella loro consumazione sulla base della rilevata presenza della sua vettura a Salerno in corrispondenza dei fittizi allibramenti e di un generico riferimento operato da parte del coimputato IR nel corso delle sue esternazioni ad un "poliziotto". In proposito la Corte non avrebbe però confutato i rilievi difensivi relativi al mancato accertamento di chi avesse utilizzato la menzionata vettura nei giorni indicati ed all'omessa evidenziazione di elementi in grado di suffragare l'ipotesi che il "poliziotto" evocato dall'IR dovesse identificarsi necessariamente nel Di AP. 2.2.5 Con il quinto motivo il ricorrente deduce il difetto di motivazione in merito al riconoscimento dell'aggravante della transnazionalità in relazione ad alcuni reati scopo, pur avendo escluso la medesima aggravante in - riferimento al reato associativo e comunque senza precisare quale sarebbe il gruppo criminale organizzato operante in più Stati e diverso dall'associazione grazie al cui contributo i suddetti reati sarebbero stati realizzati. 2.2.6 Con il sesto ed ultimo motivo vengono dedotti infine vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, alla commisurazione della pena e degli aumenti disposti per la continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del OL è nel suo complesso infondato. 1.1 II primo motivo è in realtà infondato al limite dell'inammissibilità. In tal senso è opportuno anzitutto ribadire che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Esula, infatti, dai poteri del giudice di legittimità quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. In definitiva il ricorso non deve dialogare direttamente con il significato probatorio degli elementi cognitivi, proponendone una propria valutazione alternativa a quella adottata dal giudicante, bensì con la motivazione attraverso cui quest'ultimo ha reso esplicita la propria valutazione ed al solo fine di saggiarne la tenuta logica e la completezza. In definitiva, la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di 4 sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici. Il vizio della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza ricorre ogni qual volta la stessa risulti inadeguata nel senso di non consentire l'agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di impedire, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti (ex multis Sez. 6, n. 7651 del 14/01/2010, PG in proc. Mannino, Rv. 246172). Con riguardo in particolare al vizio di manifesta illogicità, lo stesso consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni (ex multis Sez. 1, n. 53600/17 del 24/11/2016, NF e altro, Rv. 271636). In tal senso l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 1.2 Alla luce delle di queste consolidate coordinate esegetiche la motivazione della sentenza impugnata, nel punto in cui identifica nel OL uno dei concorrenti nei reati di cui ai punti 2.1 e 2.2, non è manifestamente illogica. Infatti il ragionamento probatorio articolato dalla Corte territoriale sfugge alle censure avanzate dal ricorrente, che si rivelano anche generiche e meramente contestative laddove negano valenza indiziaria alla ricognizione vocale effettuata dagli operanti che hanno condotto nel tempo le operazioni di intercettazione, tanto più che tale riconoscimento è stato ritenuto attendibile alla luce del tenore delle diverse telefonate in riferimento alla individuazione del luogo scelto per l'appuntamento. Né assume rilevanza decisiva il fatto che non siano stati compiuti accertamenti sull'eventuale utilizzazione delle utenze riferire al OL da parte dei formali intestatari delle medesime, posto che quello 5 dell'impiego di utenze non direttamente riconducibili all'utilizzatore, come emerge dalla sentenza, era modalità operativa ricorrente dei soggetti coinvolti nella vicenda di cui si tratta. Conseguentemente tutt'altro che illogica è l'ulteriore inferenza dei giudici del merito per cui il soggetto che si incontrò con i coimputati nel parcheggio del supermercato e che qui giunse alla guida della vettura intestata all'imputato fosse proprio il OL, ancorché gli operanti non procedettero alla sua identificazione. Né peraltro la difesa ha saputo indicare eventuali risultanze eventualmente trascurate dai giudici del merito in grado di insinuare il dubbio che altri, ugualmente in contatto con i coimputati, utilizzassero il suo veicolo. Corretta appare infine anche la risposta fornita dalla Corte all'obiezione fondata sulla sospensione della patente del OL, atteso che la circostanza non gli impediva materialmente di mettersi alla guida del proprio veicolo e dunque la stessa è stata logicamente ritenuta recessiva a fronte del complessivo compendio indiziario esposto e valutato. 1.3 Anche il secondo motivo è infondato. L'apposizione del "visto uscire" da parte del funzionario doganale contiene in ogni caso l'attestazione della effettiva verifica quantomeno della regolarità della documentazione concernente l'esportazione della merce dal territorio eurounitario. Attestazione certamente falsa, come la documentazione formata all'estero, posto che nel caso di specie alcuna esportazione attraverso il proto di Salerno doveva essere effettuata, circostanza di cui il funzionario doganale che ha proceduto all'apposizione del visto e i suoi complici, come ampiamente precisato dalla sentenza impugnata, erano ben consapevoli. Tanto è sufficiente per affermare la fidefacenza del falso e conseguentemente il corretto riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 476 comma 2 c.p. 2. Il ricorso proposto nell'interesse del Di AP è fondato esclusivamente nei limiti di seguito esposti. 2.1 In realtà il primo motivo è inammissibile in quanto con esso vengono dedotte questioni che attengono alla rilevanza dei falsi contestati le quali non erano state in precedenza devolute al giudice dell'appello con il gravame di merito. Peraltro le censure del ricorrente sono in ogni caso generiche nella parte in cui eccepiscono che l'apposizione del "visto uscire" non sarebbe stato necessario laddove i prodotti "esportati" sono stati allibrati come forniture di bordo e invece manifestamente infondate laddove lamentano che l'allibramento sarebbe un atto interno ad una procedura più articolata la cui rilevanza esterna si avrebbe solo con quello di appuramento. Dimentica infatti il ricorrente che il reato di falso ideologico in atto pubblico, per il consolidato insegnamento di questa Corte, è configurabile in relazione a qualsiasi documento che, benché non imposto dalla legge, viene compilato da un 6 pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni per documentare, sia pure nell'ambito interno dell'amministrazione di appartenenza, la regolarità degli adempimenti ai quali è obbligato ovvero circostanze di fatto cadute sotto la sua percezione diretta o, comunque, ricollegabili a tali adempimenti e si inserisce nell'"iter" procedimentale prodromico all'adozione di un atto finale (ex multis Sez. 5, n. 9368 del 19/11/2013, dep. 2014, Budetta, Rv. 258952). 2.2 Il secondo motivo di ricorso risulta intrinsecamente generico nella sua formulazione, non precisando in che termini la sentenza impugnata non avrebbe esplicitamente o implicitamente risposto alla doglianza formulata con i motivi d'appello in merito all'omesso esame della memoria depositata nel giudizio di primo grado. In proposito vai la pena ricordare che il vizio della sentenza appellata prospettato era in sostanza quella di una carenza della sua motivazione che, per costante giurisprudenza, non impone al giudice del gravame di dichiarare la nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 604 c.p.p., ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, perfino la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118). 2.3 Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso, che in realtà non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi in maniera assertiva ad eccepire la natura meramente apparente della motivazione relativa al reato associativo contestato. Invero la Corte territoriale non si è limitata a richiamarsi per relationem all'apparato argomentativo della pronunzia di primo grado, come eccepito, ma ha invece valutato le emergenze indiziarie valorizzate inferendone in maniera tutt'altro che illogica l'esistenza del contestato vincolo associativo e, conseguentemente, la configurabilità dell'associazione ipotizzata dall'accusa. Meramente assertiva è poi l'obiezione per cui la Corte territoriale non avrebbe confutato le censure articolate con i motivi d'appello in merito al ruolo svolto dall'imputato in seno al sodalizio e al contributo prestato al medesimo, posto che la sentenza impugnata ha risposto su tale punto con motivazione più che adeguata all'effettiva consistenza dei rilievi difensivi, invero assai generici o manifestamenti infondati, atteso che la circostanza che il singolo associato abbia perseguito attraverso l'adesione al sodalizio o alla consumazione dei reati fine anche una utilità personale non è di per sé incompatibile con il riconoscimento in capo al medesimo della necessaria affectio societatis. Non di meno, posto che l'associazione era finalizzata alla consumazione di reati lucrogenetici e di quelli strumentalmente necessari alla realizzazione dei primi è evidente come l'obiettivo comune degli associati fosse quello di garantire un ritorno economico ad ognuno di essi. 7 2.4 Ancora inammissibile è il quarto motivo nella parte in cui lamenta genericamente l'omessa confutazione dei rilievi difensivi svolti con il gravame di merito in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per i reati contestati ai capi 2.1 e 2.2. Omette infatti il ricorrente di confrontarsi con la motivazione posta dalla Corte territoriale a sostegno della conferma sul punto della sentenza di primo grado, né precisa quali argomentazioni difensive non avrebbero effettivamente trovato risposta nel discorso giustificativo articolato dal giudice dell'appello, limitandosi a richiamare pedissequamente il motivo di gravame nella sua interezza. Ed in proposito è appena il caso di ricordare che l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. (ex multis Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amanìera, Rv. 260841). 2.5 Coglie invece nel segno la censura formulata dal ricorrente sempre con il quarto motivo con riguardo alla mancata confutazione da parte della Corte territoriale dei rilievi svolti con i motivi d'appello in merito all'effettivo concorso del Di AP negli altri reati fine contestatigli e per i quali nel giudizio d'appello è stata confermata la sua condanna. Contrariamente a quanto evidenziato al punto precedente, per i reati di cui ai capi da 3.1 a 33.2 con il gravame di merito erano state articolate specifiche e circostanziate censure per ognuna delle vicende sottostanti alle diverse imputazioni, astrattamente idonee a dimostrare l'estraneità dell'imputato alla consumazione degli illeciti ovvero l'assenza della prova del suo concorso nei medesimi. I giudici dell'appello, in alcuni casi, ne hanno preso in considerazione solo alcune, confutandole peraltro in maniera solo apparente, e in altri le hanno proprio ignorate, dovendosi dunque riconoscere che con riferimento ai suddetti reati - impregiudicata in questa sede qualsiasi valutazione sulla fondatezza dei rilievi difensivi disattesi che questa Corte non è in grado di verificare sulla base di quanto esposto nell'atto d'appello - la motivazione è sostanzialmente mancante nella misura in cui non si confronta in maniera specifica ed esaustiva con le doglianze formulate dall'imputato. 2.6 Parimenti fondato è il quinto motivo di ricorso. Alla luce delle ragioni pe ui ha escluso l'aggravante della transnazionalità in riferimento al reato associativo, la Co aveva logicamente l'obbligo di spiegare perché la stessa aggravante poteva continuare 8 ad essere riconosciuta invece con riguardo ai reati fine in relazione ai quali era stata contestata e ritenuta in primo grado (ossia tutti i reati fine per cui l'imputato era stato condannato in primo grado, con eccezione di quelli di cui ai capi 2.1 e 2.2). Obbligo che la sentenza impugnata non ha all'evidenza assolto. 3. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di IG Di AP, limitatamente a tutti i reati diversi da quelli contestati ai capi 2.1 e 2.2., per i quali è stata confermata la condanna in appello, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, rimanendo assorbito nell'annullamento il sesto motivo del ricorso proposto dall'imputato che sarà onere del giudice del rinvio esaminare. Nel resto il ricorso del Di AP deve essere rigettato, così come quello del OL, il quale deve essere conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IG Di AP, limitatamente a tutti i reati diversi da quelli contestati ai capi 2.1 e 2.2., per i quali è stata confermata la condanna in appello, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli;
rigetta, nel resto, il ricorso del Di AP. Rigetta il ricorso di OL IG, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 8/10/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. M. Francesca Loy, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi per gli imputati l'avv. Vincenzo Manna e l'avv. Giovani Cantelli, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei rispettivi assistiti. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40868 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 08/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno ha confermato la condanna di Di AP IG per i reati di associazione a delinquere, accesso abusivo ad un sistema informatico e di falso materiale del privato in atto pubblico informatico fidefacente, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto l'imputato per alcuni dei fatti di falso e di accesso abusivo originariamente contestatigli in quanto ritenuti insussistenti ed escluso, in riferimento al reato associativo, l'aggravante della transnazionalità parimenti contestata in origine. Con la medesima sentenza la Corte territoriale ha altresì confermato la condanna di OL IG per il concorso in uno solo dei falsi e degli accessi abusivi contestati al Di AP. La vicenda riguarda l'attività di un sodalizio costituito al fine di immettere nel mercato interno partite di alcolici prodotto in Italia in evasione delle accise, simulando la loro esportazione al di fuori del territorio dell'Unione Europea in modo da usufruire del conseguente regime fiscale di favore. A tal fine, mediante l'accesso abusivo al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane e grazie alla complicità di un funzionario della stessa, venivano inseriti in tale sistema falsi allibramenti delle partite di prodotti alcolici. 2. Avverso la sentenza ricorrono con atti autonomi entrambi gli imputati. 2.1 Il ricorso proposto nell'interesse del OL articola due motivi. 2.1.1 Con il primo vengono dedotti vizi di motivazione in merito alla prova della responsabilità dell'imputato. Osserva il ricorrente come, secondo la sentenza impugnata, la dimostrazione del coinvolgimento del OL nei reati contestati ai capi 2.1) e 2.2) dell'imputazione discenderebbe dalla sua identificazione come l'interlocutore di due conversazioni telefoniche con il Di AP. Nella seconda, intervenuta nel maggio del 2019, veniva concordato un successivo incontro da tenersi presso il parcheggio di un centro commerciale a cui avrebbe partecipato un sodale del coimputato, tale CE ES, mentre nella prima, tenutasi nel luglio del 2018, mentre l'ignoto interlocutore attendeva la comunicazione, veniva captato in ambientale un dialogo dal quale si evinceva che questi era in compagnia del menzionato CE. In proposito in maniera sostanzialmente apodittica e comunque manifestamente illogica la Corte avrebbe identificato nel OL l'utilizzatore delle utenze entrate in contatto con quella in uso al Di AP a distanza di circa un anno ed intestate a soggetti diversi dall'imputato, non essendo mai stato compiuto alcun accertamento teso ad escludere che ad utilizzare nelle due diverse occasioni le utenze siano stati i loro effettivi 1 intestatari. Il ricorrente non nega che all'incontro concordato nel corso della seconda telefonata, oggetto di un servizio di osservazione da parte della p.g., uno dei partecipanti giunse alla guida di un veicolo intestato all'imputato, ma osserva come non venne in alcun modo accertata l'identità di colui lo conduceva, dovendosi dunque escludere la logica possibilità di utilizzare il dato fattuale in questione per stabilire l'identità dell'interlocutore del Di AP nelle citate conversazioni. Né, come invece preteso dai giudici di merito, avrebbe coerenza logica il tentativo di inferire l'identità dell'interlocutore del Di AP nelle due telefonate dal fatto che nella seconda viene fatto riferimento ad un precedente incontro tra i conversanti nel medesimo centro commerciale evocato nel dialogo captato nel maggio del 2019. Mere opinioni sarebbero infine le valutazioni degli operanti circa l'identità del timbro vocale dell'ignoto interlocutore del Di AP in entrambe le occasioni, rimanendo ingiustificati i rilievi svolti dalla Corte sulla presunta inerzia del ricorrente nel non condizionare il giudizio abbreviato alla richiesta di una perizia fonica, avendo la difesa assolto il proprio onere di allegazione documentando come al OL, all'epoca dei fatti, fosse inibita la guida in quanto destinatario di un provvedimento di sospensione della patente. Allegazione che la Corte avrebbe svalutato in maniera apodittica in assenza della prova certa che alla guida del veicolo osservato dagli operanti fosse proprio l'imputato. 2.1.2 Con il secondo motivo viene dedotta erronea applicazione della legge penale in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 476 comma 2 c.p. contestata con riguardo al reato di cui al capo 2.1 dell'imputazione. Il ricorrente contesta la natura fidefacente dell'apposizione del "visto uscire" sul documento doganale relativo all'apparente esportazione di un carico di prodotti alcolici. Il documento in questione sarebbe invero stato formato all'estero e il visto sarebbe stato apposto nell'ambito di una procedura alternativa alla formazione della bolletta doganale, prevista dalla normativa di settore e che presuppone una mera verifica amministrativa documentale e non anche dell'effettivo transito della merce in area doganale. L'attestazione di cui si tratta non avrebbe, pertanto e per l'appunto, natura fidefacente, non provando la verità di fatti direttamente percepiti dal pubblico ufficiale che la redige, come invero già ritenuto dal G.i.p. nell'incidente cautelare. Conseguentemente, una volta esclusa la citata aggravante, i giudici del merito avrebbero errato nel ritenere più grave ai fini sanzionatori il reato di falso invece che quello di cui all'art. 615-ter c.p. di cui al capo 2.2 dell'imputazione. 2.2 Il ricorso proposto nell'interesse del Di AP articola sei motivi. 2.2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale. In tal senso il ricorrente eccepisce l'inoffensività dei falsi contestati all'imputato in quanto "inutili", atteso che l'allibramento del documento doganale è solo la prima fase di una procedura 2 amministrativa destinata a concludersi esclusivamente con l'appuramento ai sensi dell'art. 215 Codice doganale dell'Unione (C.d.u.), la cui irregolarità non sarebbe stata in alcun modo dimostrata. Non di meno i giudici del merito hanno ritenuto chè le bollette doganali sarebbero state allibrate nel sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane (A.I.D.A.) come forniture di bordo, le quali, ai sensi dell'art. 269 C.d.u., non sono considerate merce d'esportazione e dunque non necessitano dell'apposizione del "visto uscire", talché, anche sotto questo profilo, quelli contestati sarebbero falsi inutili. 2.2.2 Con il secondo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi della motivazione. Lamenta il ricorrente che la Corte avrebbe solo apparentemente confutato la censura avanzata con i motivi d'appello in merito all'omesso esame da parte del giudice di primo grado della memoria difensiva depositata all'udienza del 1° dicembre 2022. 2.2.3 Con il terzo motivo vengono denunziati vizi della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'associazione contestata al capo 1 dell'imputazione ed alla partecipazione del Di AP alla stessa. La Corte territoriale, secondo il ricorrente, si sarebbe limitata su tali punti a rinviare per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, senza confutare analiticamente le specifiche censure proposte con il gravame di merito con riguardo al difetto di un vincolo associativo e di un obiettivo comune ai presunti associati, nonché all'individuazione dell'effettivo contributo prestato dall'imputato al sodalizio ed alla sua consapevolezza delle asserite condotte illecite poste in essere dai coimputati. 2.2.4 Analoghi vizi vengono dedotti con il quarto motivo con riguardo all'affermata responsabilità dell'imputato per i reati fine contestatigli. Quanto a quelli di cui ai capi 3.1 e 3.2 la sentenza non avrebbe risposto all'obiezione difensiva per cui dall'intercettazione di una telefonata con il CE emergerebbe come l'imputato in realtà si sarebbe interessato dell'operazione illecita quando questa già era stata conclusa, come confermatogli dal suo interlocutore. Analogamente la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con la contestazione da parte della difesa della inconsistenza indiziaria degli elementi posti a fondamento del coinvolgimento del Di AP nei reati di cui ai capi da 4.1 a 13.2. Motivazione solo apparente sarebbe quella articolata dai giudici di merito in relazione ai reati di cui ai capi da 16.1 a 19.2, essendosi limitata la sentenza ad un generico rinvio alla motivazione di primo grado ed al compendio intercettivo. In particolare, con riguardo ai reati contestati ai capi da 17.1 a 19.2, così come per quelli di cui ai capi 30.1 e 30.2, la stessa sentenza di primo grado si era limitata a ritenere provato il concorso dell'imputato sostanzialmente sulla base dell'analogia tra le condotte realizzate e quelle ad oggetto altri episodi, senza peraltro individuare lo specifico contributo concorsuale addebitabile all'imputato. 3 Quanto infine ai reati di cui ai capi da 31.1 a 33.2 il giudice dell'appello, come peraltro quello di primo grado, ha fondato la prova del coinvolgimento del Di AP nella loro consumazione sulla base della rilevata presenza della sua vettura a Salerno in corrispondenza dei fittizi allibramenti e di un generico riferimento operato da parte del coimputato IR nel corso delle sue esternazioni ad un "poliziotto". In proposito la Corte non avrebbe però confutato i rilievi difensivi relativi al mancato accertamento di chi avesse utilizzato la menzionata vettura nei giorni indicati ed all'omessa evidenziazione di elementi in grado di suffragare l'ipotesi che il "poliziotto" evocato dall'IR dovesse identificarsi necessariamente nel Di AP. 2.2.5 Con il quinto motivo il ricorrente deduce il difetto di motivazione in merito al riconoscimento dell'aggravante della transnazionalità in relazione ad alcuni reati scopo, pur avendo escluso la medesima aggravante in - riferimento al reato associativo e comunque senza precisare quale sarebbe il gruppo criminale organizzato operante in più Stati e diverso dall'associazione grazie al cui contributo i suddetti reati sarebbero stati realizzati. 2.2.6 Con il sesto ed ultimo motivo vengono dedotti infine vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, alla commisurazione della pena e degli aumenti disposti per la continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del OL è nel suo complesso infondato. 1.1 II primo motivo è in realtà infondato al limite dell'inammissibilità. In tal senso è opportuno anzitutto ribadire che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Esula, infatti, dai poteri del giudice di legittimità quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. In definitiva il ricorso non deve dialogare direttamente con il significato probatorio degli elementi cognitivi, proponendone una propria valutazione alternativa a quella adottata dal giudicante, bensì con la motivazione attraverso cui quest'ultimo ha reso esplicita la propria valutazione ed al solo fine di saggiarne la tenuta logica e la completezza. In definitiva, la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di 4 sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici. Il vizio della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza ricorre ogni qual volta la stessa risulti inadeguata nel senso di non consentire l'agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di impedire, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti (ex multis Sez. 6, n. 7651 del 14/01/2010, PG in proc. Mannino, Rv. 246172). Con riguardo in particolare al vizio di manifesta illogicità, lo stesso consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni (ex multis Sez. 1, n. 53600/17 del 24/11/2016, NF e altro, Rv. 271636). In tal senso l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 1.2 Alla luce delle di queste consolidate coordinate esegetiche la motivazione della sentenza impugnata, nel punto in cui identifica nel OL uno dei concorrenti nei reati di cui ai punti 2.1 e 2.2, non è manifestamente illogica. Infatti il ragionamento probatorio articolato dalla Corte territoriale sfugge alle censure avanzate dal ricorrente, che si rivelano anche generiche e meramente contestative laddove negano valenza indiziaria alla ricognizione vocale effettuata dagli operanti che hanno condotto nel tempo le operazioni di intercettazione, tanto più che tale riconoscimento è stato ritenuto attendibile alla luce del tenore delle diverse telefonate in riferimento alla individuazione del luogo scelto per l'appuntamento. Né assume rilevanza decisiva il fatto che non siano stati compiuti accertamenti sull'eventuale utilizzazione delle utenze riferire al OL da parte dei formali intestatari delle medesime, posto che quello 5 dell'impiego di utenze non direttamente riconducibili all'utilizzatore, come emerge dalla sentenza, era modalità operativa ricorrente dei soggetti coinvolti nella vicenda di cui si tratta. Conseguentemente tutt'altro che illogica è l'ulteriore inferenza dei giudici del merito per cui il soggetto che si incontrò con i coimputati nel parcheggio del supermercato e che qui giunse alla guida della vettura intestata all'imputato fosse proprio il OL, ancorché gli operanti non procedettero alla sua identificazione. Né peraltro la difesa ha saputo indicare eventuali risultanze eventualmente trascurate dai giudici del merito in grado di insinuare il dubbio che altri, ugualmente in contatto con i coimputati, utilizzassero il suo veicolo. Corretta appare infine anche la risposta fornita dalla Corte all'obiezione fondata sulla sospensione della patente del OL, atteso che la circostanza non gli impediva materialmente di mettersi alla guida del proprio veicolo e dunque la stessa è stata logicamente ritenuta recessiva a fronte del complessivo compendio indiziario esposto e valutato. 1.3 Anche il secondo motivo è infondato. L'apposizione del "visto uscire" da parte del funzionario doganale contiene in ogni caso l'attestazione della effettiva verifica quantomeno della regolarità della documentazione concernente l'esportazione della merce dal territorio eurounitario. Attestazione certamente falsa, come la documentazione formata all'estero, posto che nel caso di specie alcuna esportazione attraverso il proto di Salerno doveva essere effettuata, circostanza di cui il funzionario doganale che ha proceduto all'apposizione del visto e i suoi complici, come ampiamente precisato dalla sentenza impugnata, erano ben consapevoli. Tanto è sufficiente per affermare la fidefacenza del falso e conseguentemente il corretto riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 476 comma 2 c.p. 2. Il ricorso proposto nell'interesse del Di AP è fondato esclusivamente nei limiti di seguito esposti. 2.1 In realtà il primo motivo è inammissibile in quanto con esso vengono dedotte questioni che attengono alla rilevanza dei falsi contestati le quali non erano state in precedenza devolute al giudice dell'appello con il gravame di merito. Peraltro le censure del ricorrente sono in ogni caso generiche nella parte in cui eccepiscono che l'apposizione del "visto uscire" non sarebbe stato necessario laddove i prodotti "esportati" sono stati allibrati come forniture di bordo e invece manifestamente infondate laddove lamentano che l'allibramento sarebbe un atto interno ad una procedura più articolata la cui rilevanza esterna si avrebbe solo con quello di appuramento. Dimentica infatti il ricorrente che il reato di falso ideologico in atto pubblico, per il consolidato insegnamento di questa Corte, è configurabile in relazione a qualsiasi documento che, benché non imposto dalla legge, viene compilato da un 6 pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni per documentare, sia pure nell'ambito interno dell'amministrazione di appartenenza, la regolarità degli adempimenti ai quali è obbligato ovvero circostanze di fatto cadute sotto la sua percezione diretta o, comunque, ricollegabili a tali adempimenti e si inserisce nell'"iter" procedimentale prodromico all'adozione di un atto finale (ex multis Sez. 5, n. 9368 del 19/11/2013, dep. 2014, Budetta, Rv. 258952). 2.2 Il secondo motivo di ricorso risulta intrinsecamente generico nella sua formulazione, non precisando in che termini la sentenza impugnata non avrebbe esplicitamente o implicitamente risposto alla doglianza formulata con i motivi d'appello in merito all'omesso esame della memoria depositata nel giudizio di primo grado. In proposito vai la pena ricordare che il vizio della sentenza appellata prospettato era in sostanza quella di una carenza della sua motivazione che, per costante giurisprudenza, non impone al giudice del gravame di dichiarare la nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 604 c.p.p., ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, perfino la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118). 2.3 Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso, che in realtà non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi in maniera assertiva ad eccepire la natura meramente apparente della motivazione relativa al reato associativo contestato. Invero la Corte territoriale non si è limitata a richiamarsi per relationem all'apparato argomentativo della pronunzia di primo grado, come eccepito, ma ha invece valutato le emergenze indiziarie valorizzate inferendone in maniera tutt'altro che illogica l'esistenza del contestato vincolo associativo e, conseguentemente, la configurabilità dell'associazione ipotizzata dall'accusa. Meramente assertiva è poi l'obiezione per cui la Corte territoriale non avrebbe confutato le censure articolate con i motivi d'appello in merito al ruolo svolto dall'imputato in seno al sodalizio e al contributo prestato al medesimo, posto che la sentenza impugnata ha risposto su tale punto con motivazione più che adeguata all'effettiva consistenza dei rilievi difensivi, invero assai generici o manifestamenti infondati, atteso che la circostanza che il singolo associato abbia perseguito attraverso l'adesione al sodalizio o alla consumazione dei reati fine anche una utilità personale non è di per sé incompatibile con il riconoscimento in capo al medesimo della necessaria affectio societatis. Non di meno, posto che l'associazione era finalizzata alla consumazione di reati lucrogenetici e di quelli strumentalmente necessari alla realizzazione dei primi è evidente come l'obiettivo comune degli associati fosse quello di garantire un ritorno economico ad ognuno di essi. 7 2.4 Ancora inammissibile è il quarto motivo nella parte in cui lamenta genericamente l'omessa confutazione dei rilievi difensivi svolti con il gravame di merito in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per i reati contestati ai capi 2.1 e 2.2. Omette infatti il ricorrente di confrontarsi con la motivazione posta dalla Corte territoriale a sostegno della conferma sul punto della sentenza di primo grado, né precisa quali argomentazioni difensive non avrebbero effettivamente trovato risposta nel discorso giustificativo articolato dal giudice dell'appello, limitandosi a richiamare pedissequamente il motivo di gravame nella sua interezza. Ed in proposito è appena il caso di ricordare che l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. (ex multis Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amanìera, Rv. 260841). 2.5 Coglie invece nel segno la censura formulata dal ricorrente sempre con il quarto motivo con riguardo alla mancata confutazione da parte della Corte territoriale dei rilievi svolti con i motivi d'appello in merito all'effettivo concorso del Di AP negli altri reati fine contestatigli e per i quali nel giudizio d'appello è stata confermata la sua condanna. Contrariamente a quanto evidenziato al punto precedente, per i reati di cui ai capi da 3.1 a 33.2 con il gravame di merito erano state articolate specifiche e circostanziate censure per ognuna delle vicende sottostanti alle diverse imputazioni, astrattamente idonee a dimostrare l'estraneità dell'imputato alla consumazione degli illeciti ovvero l'assenza della prova del suo concorso nei medesimi. I giudici dell'appello, in alcuni casi, ne hanno preso in considerazione solo alcune, confutandole peraltro in maniera solo apparente, e in altri le hanno proprio ignorate, dovendosi dunque riconoscere che con riferimento ai suddetti reati - impregiudicata in questa sede qualsiasi valutazione sulla fondatezza dei rilievi difensivi disattesi che questa Corte non è in grado di verificare sulla base di quanto esposto nell'atto d'appello - la motivazione è sostanzialmente mancante nella misura in cui non si confronta in maniera specifica ed esaustiva con le doglianze formulate dall'imputato. 2.6 Parimenti fondato è il quinto motivo di ricorso. Alla luce delle ragioni pe ui ha escluso l'aggravante della transnazionalità in riferimento al reato associativo, la Co aveva logicamente l'obbligo di spiegare perché la stessa aggravante poteva continuare 8 ad essere riconosciuta invece con riguardo ai reati fine in relazione ai quali era stata contestata e ritenuta in primo grado (ossia tutti i reati fine per cui l'imputato era stato condannato in primo grado, con eccezione di quelli di cui ai capi 2.1 e 2.2). Obbligo che la sentenza impugnata non ha all'evidenza assolto. 3. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di IG Di AP, limitatamente a tutti i reati diversi da quelli contestati ai capi 2.1 e 2.2., per i quali è stata confermata la condanna in appello, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, rimanendo assorbito nell'annullamento il sesto motivo del ricorso proposto dall'imputato che sarà onere del giudice del rinvio esaminare. Nel resto il ricorso del Di AP deve essere rigettato, così come quello del OL, il quale deve essere conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IG Di AP, limitatamente a tutti i reati diversi da quelli contestati ai capi 2.1 e 2.2., per i quali è stata confermata la condanna in appello, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli;
rigetta, nel resto, il ricorso del Di AP. Rigetta il ricorso di OL IG, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 8/10/2024