TAR Latina, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 147
TAR
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii. – difetto di motivazione – violazione e falsa applicazione dell’art. 146 d.lgs. n. 42/04 e della l.reg.lazio n.08/12 – violazione del giusto procedimento – carenza di istruttoria – carenza assoluta dei presupposti

    Il Collegio ritiene che l'opera, per le dimensioni e le caratteristiche, debba essere qualificata come pertinenza dell'immobile principale, non integrandosi un nuovo e autonomo intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Le dimensioni della vasca ludica (diagonale di circa 10,39 m) sono inferiori al limite di 12 m ritenuto idoneo per la pratica del nuoto, anche amatoriale, secondo la giurisprudenza citata. Pertanto, non rientra tra le costruzioni non consentite.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 d.lgs. n. 42/04 e della l.reg.lazio n.08/12 - violazione e falsa applicazione della l. 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii – violazione del giusto procedimento – difetto di motivazione – carenza di istruttoria

    Il Collegio ritiene che l'opera, per le dimensioni e le caratteristiche, debba essere qualificata come pertinenza dell'immobile principale, non integrandosi un nuovo e autonomo intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Le dimensioni della vasca ludica (diagonale di circa 10,39 m) sono inferiori al limite di 12 m ritenuto idoneo per la pratica del nuoto, anche amatoriale, secondo la giurisprudenza citata. Pertanto, non rientra tra le costruzioni non consentite.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 d.lgs. n. 42/04 e della l.reg.lazio n.08/12

    Il Collegio ritiene che l'opera, per le dimensioni e le caratteristiche, debba essere qualificata come pertinenza dell'immobile principale, non integrandosi un nuovo e autonomo intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Le dimensioni della vasca ludica (diagonale di circa 10,39 m) sono inferiori al limite di 12 m ritenuto idoneo per la pratica del nuoto, anche amatoriale, secondo la giurisprudenza citata. Pertanto, non rientra tra le costruzioni non consentite.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della Legge 241/1990

    Il Collegio ritiene che l'opera, per le dimensioni e le caratteristiche, debba essere qualificata come pertinenza dell'immobile principale, non integrandosi un nuovo e autonomo intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Le dimensioni della vasca ludica (diagonale di circa 10,39 m) sono inferiori al limite di 12 m ritenuto idoneo per la pratica del nuoto, anche amatoriale, secondo la giurisprudenza citata. Pertanto, non rientra tra le costruzioni non consentite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 147
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 147
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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