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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/12/2025, n. 4558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4558 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora Alessia Limongelli, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 11885/2021 del R.G.A.C., avente a oggetto Prestazione
d'opera intellettuale, pendente tra
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1
Via S. Di Giacomo n.31 p.t. int 1, C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliato in Aversa (CE) alla Via A. Garofano n. 8 presso lo studio dell'avv.
MB CO, C.F. , che lo rappresenta e difende in C.F._2 virtù di procura in atti con ammissione al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera prot. n. 2021/536 del 9.2.2021, istanza prot. n. 143/2021
- Attore -
e
C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
24/06/1955 ed ivi residente a[...] (NA), elettivamente domiciliato in Aversa (CE), alla via F. Saporito angolo via Torrebianca Ex
Monastero dei PA ST ZI (81031), presso lo studio dell'avv.
LF OL, C.F. , dal quale, è rappresentato e difeso C.F._4 giusta procura in atti
- Convenuto -
CONCLUSIONI
ATTORE: 1) accertare e dichiarare che il Sig. deve Controparte_1 all'attore la somma complessiva di €. 226.774,60 sia per gli Onorari professionali, sia per tutte le Spese, oltre Nazionale di Previdenza Geometri al 4,5% (su Pt_2 onorari) per un importo pari ad €. 9.441,38 e oltre I.V.A. (se dovuta) nella misura di legge al 22% (sugli Onorari e sul 4,5% Cassa Naz.) per un importo pari ad €.
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25.904,99 oltre interessi legali di mora;
2) per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma complessiva di €. 226.774,60 sia per gli Onorari professionali, sia per tutte le Spese, oltre Nazionale di Previdenza Geometri Pt_2 al 4,5% (su onorari) per un importo pari ad €. 9.441,38 e oltre I.V.A. (se dovuta) nella misura di legge al 22% (sugli Onorari e sul 4,5% Cassa Naz.) per un importo pari ad €. 25.904,99 oltre interessi legali di mora. 3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio da assegnarsi allo scrivente difensore quale anticipatario.
CONVENUTO: Si riporta alla comparsa di costituzione, verbali di udienza e memorie agli atti chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “ 1) accertare e dichiarare che il
Sig. deve all'esponete la somma complessiva di €. Controparte_1
226.774,60 sia per gli Onorari professionali, sia per tutte le Spese, oltre Pt_2
Nazionale di Previdenza Geometri al 4,5% (su onorari) per un importo pari ad €.
9.441,38 e oltre I.V.A. (se dovuta) nella misura di legge al 22% (sugli Onorari e sul 4,5% Cassa Naz.) per un importo pari ad €. 25.904,99 oltre interessi legali di mora. 2) per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma complessiva di €. 226.774,60 sia per gli Onorari professionali, sia per tutte le
Spese, oltre Nazionale di Previdenza Geometri al 4,5% (su onorari) per un Pt_2 importo pari ad €. 9.441,38 e oltre I.V.A. (se dovuta) nella misura di legge al 22%
(sugli Onorari e sul 4,5% Cassa Naz.) per un importo pari ad €. 25.904,99 oltre interessi legali di mora. 3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
A fondamento della pretesa, – deduceva di aver svolto in Parte_1 qualità di geometra una serie di prestazioni professionali di cui all'art 3 della lettera di conferimento incarichi relative al fabbricato sito in Aversa (CE) al Viale
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Europa, sia al civico n.107 scala B, piani IV e V, sia al civico 109 piano terra e e presso il fabbricato sito in Aversa (CE) al viale Europa, senza numero civico (di fronte al fabbricato civici 107-109-111-113) per il complessivo importo di €.
226.774,60.
Si costituiva in giudizio eccependo in primo luogo la nullità Controparte_1 della lettera di incarico non sottoscritta dalle parti, priva dei requisiti essenziali e senza specifica approvazione delle clausole necessitanti di doppia sottoscrizione;
altresì il difetto di legittimazione passiva non essendo il resistente proprietario di alcuni degli immobili per i quali sarebbero state richieste le prestazioni professionali;
ancora che l'unico incarico realmente conferito era quello relativo alla realizzazione di una copertura a struttura pensile per il quale sottoscriveva anche la ma per il quale non veniva rilasciata alcuna autorizzazione;
infine CP_2 che gli incarichi non avrebbero neppure potuto essere affidati al geometra necessitando ai sensi dell'art. 16 r.d. n. 274/1929 e dell'art. 1 D.L. 16 novembre
1939 un progetto esecutivo redatto da un ingegnere, con conseguente nullità della lettera di incarico.
All'udienza del 22/3/2022, il Tribunale disponeva il mutamento del rito in ordinario e all'esito del deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale e prova testimoniale e assegnata in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
A fondamento della pretesa, il geom. prospettava di aver ricevuto i Pt_1 seguenti incarichi professionali:
1) Incarichi professionali svolti presso il fabbricato sito in Aversa (CE) in
Viale Europa n.107, scala b, piani IV e V, consistenti nella progettazione architettonica, di massima ed esecutiva, di un appartamento unifamiliare, su due livelli, posto ai piani IV e V, risultano consistenti in: Punto a1/1 - rilievi metrici dettagliati e restituzione grafica dello stato dei luoghi e
Punto a1/2 -progettazione architettonica di massima dei due piani €.
18.000,00; Punto a1/3 -progettazione architettonica esecutiva dei due piani
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€. 11.500,00 ; Punti a1/8 e a1/9 - studio e redazione dei necessari titolari abilitativi edilizi (SCIA O CI.LA) per la presentazione del titolo abilitativo edilizio, presso il Comune di Aversa (CE) €. 450,00;
2) Incarichi professionali svolti presso il fabbricato sito in Aversa (CE) in
Viale Europa n.109, piano terra, consistenti nella progettazione architettonica, di massima ed esecutiva di una grande copertura, con struttura portante pensile, sia in cemento armato, sia in ferro, antistante i locali commerciali, per la vendita di automobili, posta al piano terra e specificatamente in: Punto b1/1 -rilievi metrici dettagliati e restituzione grafica dettagliata dello stato dei luoghi al piano terra sia interno locale commerciale, aree esterne totali, sia del piano cantinato, restituzione fotografica dettagliata;
Punto b1/2 -progettazione architettonica di massima e progettazione architettonica esecutiva, particolari esecutivi €.
16.350,00 Punti b1/5 -studio e redazione dei necessari titoli abilitativi edilizi (SCIA o C.I.L.A) e b1/6 presentazione del titolo abilitativo presso il
Comune di Aversa (CE) €. 350,00 Punto b1/9 -studio di massima della problematica dello standard urbanistico, antistante il locale commerciale, da rimanere sul Viale Europa €. 800,00; Punto b1/11 - sopralluoghi preliminari, studio ed incarico a ditta specializzata per indagini penetrometriche geologiche €. 1.600,00;
3) Incarichi professionali svolti presso il fabbricato sito in Aversa (CE) in
Viale Europa senza numero civico, piani: cantinato, terra, I, II, III, IV e copertura, risultano consistenti nella progettazione architettonica, di massima ed esecutiva di un albergo minimo 4 stelle superior e specificatamente in: Punto c1 -restituzione grafica dettagliata dello stato assentito di Concessione edilizia n°24 del 22/01/2001 dell'intero edificio e studio permesso di sanatoria €. 2.800,00; Punto c2/1 -rilievi dettagliati e restituzione grafica dello stato dei luoghi, dell'intero edificio a grezzo e restituzione fotografica dettagliata;
Punto c2/2 -progettazione architettonica di massima, particolari esecutivi, fotorendering interni camere €. 34.900,00; Punto c2/3 -progettazione architettonica esecutiva dell'intero albergo €. 10.500,00; Punto c3 -rilievo
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topografico per punti dell'intero lotto e del fabbricato a grezzo, ivi ubicato
€. 4.250,00.
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, n° 7996 del 06/04/2006).
Nel caso di specie, considerando che il tema della lite riguarda un contratto di prestazione d'opera intellettuale, conformemente all'articolo 2697 c.c., spetta al creditore fornire sia la prova del titolo, negoziale o legale, da cui origina il suo diritto di credito, vale a dire del conferimento dell'incarico, e sia dell'entità delle prestazioni effettuate nonché allegare l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo grava l'onere di provare il fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
Ciò posto, nella specie, l'unico incarico professionale che risulta pacificamente conferito al geom. è solo quello relativo alla realizzazione di una Pt_1 copertura pensile presso il fabbricato sito in Aversa (CE) in Viale Europa n.109, piano terra.
Ed invero, giova fin da subito chiarire che la lettera di incarico professionale posta da parte attrice a fondamento della domanda di pagamento degli onorari professionali non risulta sottoscritta dalle parti e il contenuto di tale documentazione è stato specificamente contestato da parte convenuta.
E precisamente, il convenuto ha negato di aver conferito incarichi diversi dal progetto di realizzazione della pensilina, per il quale ha ammesso di aver effettuato il pagamento di bollettini per la presentazione della SCIA e di aver firmato la SCIA Alternativa al Permesso a Costruire, il 03/04/2019.
Dall'istruttoria espletata, ugualmente, è emersa la prova unicamente del conferimento dell'incarico relativo alla tettoia pensile avendo i testi escussi su iniziativa del ricorrente, e , dichiarato di Testimone_1 Persona_1
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aver collaborato con il ricorrente esclusivamente con riferimento all'incarico relativo alla realizzazione della tettoia.
Se, dunque, non risulta assolutamente dimostrato il conferimento al geom.
[...] degli incarichi relativi alla realizzazione di un albergo e dell'appartamento Pt_1 su due livelli con fusione di unità immobiliari – ciò nondimeno, dalla documentazione prodotta dal ricorrente (relazioni di progetto, documentazione relativa alla presentazione della SCIA) – emerge con tutta evidenza che gli incarichi di progettazione hanno ad oggetto opere non di modesta entità e in cemento armato, e come tali non possono farsi rientrare nelle competenze professionali dei geometri.
È principio pacifico quello secondo il quale (Cass. 10951/2023) ”Il progetto redatto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittimo, a nulla rilevando né che sia stato controfirmato da un ingegnere, né che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, assumendosi la relativa responsabilità. Ne consegue che, nella suddetta ipotesi, il rapporto tra il geometra e il cliente è radicalmente nullo ed al primo non spetta alcun compenso per l'opera svolta, ai sensi dell'art.
2231 c.c.”.
Né è possibile superare il dato legislativo ritenendo che le qualifiche e competenze dei geometri possano legittimare un geometra a una progettazione architettonica con l'uso di cemento armato se si tratti di modesta costruzione
(Cass. n. 3021/2005 “...escludendo che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici possano ritenersi avere ampliato, mediante
l'inclusione tra le materie di studio d'alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato, le competenze professionali dei medesimi”).
A riguardo, la giurisprudenza (cfr. da ultimo Corte di Cassazione civile sez. II,
24/01/2019, n. 2038; Cassazione civile sez. II, 26/07/2006, n.17028) ha chiarito che “l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi dell'art. 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con conseguente non spettanza
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di alcun compenso per l'attività svolta;
in particolare, non rileva in contrario la circostanza che il progetto dell'opera risulti redatto da altro professionista cui quello incaricato si sia al riguardo rivolto, poiché è proprio dal personale possesso del titolo abilitante da parte di quest'ultimo che dipende la validità del negozio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva dichiarato la nullità del progetto predisposto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri ed architetti, pur se la progettazione e la direzione dei lavori delle strutture in cemento armato erano state poste in essere da un architetto)”.
Ne consegue che, con specifico riferimento ai geometri che progettino opere in cemento armato, “non rientrano nella competenza del geometra la progettazione
e la direzione dei lavori per opera civile comprendente strutture in cemento armato;
pertanto il relativo contratto d'opera professionale è nullo, né la nullità può essere esclusa dal fatto che un ingegnere od un architetto abbiano curato i calcoli e diretto i lavori limitatamente alle dette strutture” (Cassazione civile sez.
II, 26/07/2006, n.17028).
Pertanto, quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco –come, appunto, nei casi in cui un geometra progetti strutture in cemento armato la cui progettazione, invece, è riservata ad ingeneri o architetti-, la prestazione eseguita da chi non è iscritto, dando luogo a nullità assoluta del rapporto fra professionista e cliente (rilevabile anche d'ufficio),
e privando il contratto di qualsiasi effetto, non dà luogo ad alcuna azione per il pagamento della retribuzione, che non può essere pretesa a nessun titolo, neanche ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. II, 21/03/2011, n.6402, in cui la Corte ha escluso il diritto al compenso per un geometra che aveva posto in essere attività riservate agli ingegneri iscritti nell'apposito albo, venendo meno ai limiti del disposto dell'art. 16 r.d. n. 274/29).
A ciò si aggiunga che, recentemente, Cassazione civile sez. II, 31/03/2023, n.
9073 ha ulteriormente chiarito (cfr. parte motiva della sentenza) che “[…] il progetto redatto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittimo, a nulla rilevando né che sia stato controfirmato da un ingegnere, né che un ingegnere esegua i calcoli del cemento
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armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, assumendosi la relativa responsabilità. Ne consegue che, nella suddetta ipotesi, il rapporto tra il geometra ed il cliente è radicalmente nullo ed al primo non spetta alcun compenso per l'opera svolta, ai sensi dell'art. 2231 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 2038 del 24/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 5871 del 24/03/2016; Sez. 2, Sentenza
n. 19989 del 30/08/2013; Sez. 2, Sentenza n. 6402 del 21/03/2011; Sez. 2,
Sentenza n. 8543 del 08/04/2009). […] Siffatta scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29227 del 12/11/2019; Sez.
2, Sentenza n. 19292 del 07/09/2009; Sez. 2, Sentenza n. 27441 del 21/12/2006)
[...] la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, risultando dimostrato che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2314 del 05/02/2016; Sez. 2, Sentenza n.
23950 del 10/11/2014; Sez. L, Sentenza n. 27839 del 30/12/2009 […].”.
Tanto premesso in diritto, si osserva che nel caso in esame anche l'incarico relativo alla tettoia pensile comporta l'adozione parziale di strutture in cemento armato, atteso che nella relazione tecnica asseverata allegata alla SCIA si legge che “la struttura portante orizzontale sarà costituita da ossatura in cemento armato”, e dunque anche tale tipologia di opera esorbita dalla competenza della figura professionale incaricata per l'affidamento della progettazione.
Invero, la giurisprudenza (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 921 del 2023) ha osservato che a mente dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, non modificato dalla legge n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato e, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, soltanto con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie
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agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone. Ciò in quanto - chiude la
Corte suprema - è riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato (Sez. 2, Sentenza n.
18038 del 02/09/2011; Sez. 2, Sentenza n. 19292 del 07/09/2009; Sez. 2, Sentenza
n. 17028 del 26/07/2006).
In definitiva, dunque, nonostante la modesta entità della costruzione relativa alla pensilina – trattasi di un edificio civile e non rurale ovvero destinato ad industria agricola e pertanto la progettazione di una ossatura in cemento armato esclude la competenza del geometra con conseguente nullità dell'incarico Pt_1 professionale conferito e insussistenza del diritto al pagamento della retribuzione in relazione all'attività svolta.
Le spese di lite vanno compensate per metà in ragione della peculiarità delle questioni trattate e della varietà di orientamenti giurisprudenziali sulle competenze del professionista geometra e la restante metà segue la soccombenza dell'attore ed
è liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022 relativi allo scaglione di valore fino a € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 11885/2021 del R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda per le causali di cui in motivazione;
2. compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna Parte_1
al pagamento in favore di del restante 50%
[...] Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 7.051,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del
15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Così deciso in Aversa, il 20/12/2025
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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