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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAGGIO ALESSANDRO, Presidente
ZI IO, OR
LATTI FRANCO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 344/2021 depositato il 28/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus, S.n. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 542/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 09/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3030801343-2019 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3030801343-2019 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3030801343-2019 IRAP 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come sotto riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. Il 26 giugno 2018 l'Agenzia delle entrate di Cagliari ha iniziato una verifica fiscale, per l'anno d'imposta 2014, nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l., esercente l'attività di “riparazione di pallets e contenitori in legno per trasporto”, con sede legale in Luogo_1, conclusa con PVC.
Dall'evidenza dell'analisi della documentazione prevista, è risultato che la Società non avesse esibito alcun documento attestante gli acquisti effettuati nell'anno d'imposta 2014, né fornito il prospetto di dettaglio delle rimanenze, iniziali e finali, riferite allo stesso anno d'imposta 2014.
Nel proseguo dell'analisi della documentazione esibita i verificatori rilevavano le seguenti irregolarità:
• la società aveva omesso di annotare nei prescritti registri Iva numerose fatture emesse nell'anno 2014. In particolare, sono risultate non annotate le fatture dalla nr. 1 del 02/01/2014 alla nr. 51 del 03/03/2014, per un ammontare di operazioni imponibili pari a € 157.132,70 e IVA per € 34.569,19;
• la società ha utilizzato la medesima numerazione dei documenti di vendita (sdoppiamento della numerazione dei documenti fiscali;
• i dati rilevanti ai fini dell'Iva, comunicati a norma dall'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, non hanno trovato corrispondenza con le operazioni ricostruite e comunicate dai propri fornitori mediante l'applicativo spesometro;
• i dati indicati nella comunicazione annuale dati IVA (comunicazione prot. n. 150227 145831 33586 000040) non coincidono con quelli dichiarati con il modello Unico SC/2015, anno imposta 2014 (Dichiarazione n.
19111343041 - 0000009 del 29/9/2015).
La società ha presentato memorie difensive ai sensi dell'art. 12, c. 7, L. 212/2000, dopo la notifica del PVC di verifica, esibendo, contestualmente, le fatture d'acquisto attestanti spese per trasporto.
L'Ufficio, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento esaminata la documentazione allegata alle memorie, riteneva accoglibile la richiesta di riconoscimento dei costi emergenti dalle fatture per trasporti esibite dalla società. Tali costi sono stati quantificati, in sede di accertamento, in € 106.961,60 e la corrispondente IVA, pari a € 23.531,56, è stata integralmente riconosciuta in detrazione dall'imposta dovuta.
2. L'Agenzia delle entrate di Cagliari emetteva l'avviso di accertamento n. TW3030801343/2019 per l'anno
2014, accertando una maggiore Ires per € 105.992, Irap per € 4.456, Iva per € 212.675,00 oltre sanzioni per € 430.666,88. 3. In data 23/09/2019, la società presentava istanza di accertamento con adesione, ai sensi del D.lgs. n.
218/1997 e presentava memorie scritte con le quali mirava a far rettificare l'avviso di accertamento. L'Ufficio proponeva alla società un accordo di adesione che però la società non accettava.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
4. Avverso l'avviso di accertamento, la società proponeva ricorso in primo grado, chiedendone l'annullamento per vari motivi.
5. Si costituiva in primo grado la Agenzia delle entrate, con controdeduzioni e, facendo seguito all'analisi svolta in sede di accertamento con adesione, aderiva alle riduzioni proposte in sede di adesione e, in data
28/01/2020, emetteva l'atto di autotutela parziale n. TW3X30800012/2020 (allegato n. 5 delle controdeduzioni di primo grado riducendo i costi ad € 940.193,00, a fronte di quelli rilevati in € 1.130.188,00.
Pertanto, la maggiore IRES è stata rettificata da € 105.992,00 a € 53.774,00, oltre sanzioni ed interessi, e la maggiore IRAP è stata rettificata da € 4.456,00 a € 2.233,00, oltre sanzioni ed interessi. Nulla veniva invece variato riguardo alla maggiore IVA, oltre sanzioni ed interessi.
6. La Commissione Provinciale di Cagliari, con la sentenza n. 542/2022, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese del giudizio liquidate in € 8.000,00 oltre 15% per spese generali.
7. La società ha proposto appello per vari motivi.
L'appellante ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, nel merito:
- in via principale, accogliere integralmente il presente appello e quindi riformare totalmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, annullare integralmente l'avviso di accertamento;
- in via subordinata, accogliere parzialmente il presente appello e quindi riformare parzialmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, annullare parzialmente l'avviso di accertamento.
***
Infine, piaccia all'Ill.ma Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, - condannare l'Agenzia delle
Entrate di Cagliari al rimborso delle somme che il contribuente dovesse essere obbligato a versare in pendenza di giudizio (e delle somme eventualmente versate nel primo grado di giudizio), con rivalutazione e interessi, come di legge;
- condannare l'Agenzia delle Entrate di Cagliari alla rifusione delle spese di giudizio (sia del primo che del secondo grado), diritti e onorari di Dottore Commercialista”.
8. Resiste in appello l'Agenzia delle entrate, con controdeduzioni, e chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Per quanto sopra esposto e con riserva di successivo svolgimento scritto di difese e/o produzioni documentali, si chiede:
- il rigetto dell'appello di Parte con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
- la condanna alle spese di lite dei due gradi di giudizio”.
9. Nelle more del giudizio, la società ha presentato istanza di definizione agevolata (rottamazione quater dei ruoli) per le cartelle n. 02520200005040071000, 0252021000696111400, 62520016268069008000,
62521017263115002000, emesse a fronte dell'avviso di accertamento oggetto di causa e della successiva intimazione di pagamento, accolta dal Concessionario per la Riscossione, con pagamento in 18 rate (prima rata 31/10/2023 e diciottesima rata al 30/11/2027, con debito oggetto di definizione agevolata pari ad
€ 512.891,84 e debito da pagare per la definizione pari ad € 178.676,004.
10. Questa Corte, preso atto che l'appellante con nota del 26/06/2025, ha depositato la citata istanza di definizione agevolata, visto che non vi era in atti prova che la società fosse in regola con i pagamenti di quanto dovuto, avendo la medesima allegato i bollettini di pagamento predisposti, ma non la copia dei bollettini effettivamente pagati e quietanzati e considerato che la società non ha formalmente rinunciato al ricorso e non ha chiesto “l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, con ordinanza interlocutoria depositata il 18/07/2025 ha invitato:
a) la società Contribuente:
- a produrre in giudizio i bollettini di pagamento quietanzati delle rate pagate;
- a depositare formale atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di estinzione del giudizio;
b) la Agenzia delle entrate a depositare atto di conferma della rottamazione e dei pagamenti;
rinviando la causa all'udienza del 28/11/2025 per la verifica degli adempimenti.
Nessun ulteriore atto veniva depositato dalla parte interessata alla produzione.
11. In difetto di istanza di trattazione in pubblica udienza, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione II, preso atto che l'appellante, con nata del 26/06/2025, depositata agli atti, ha formulato la richiesta estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, affermando che la ricorrente ha presentato domanda di definizione agevolata
(“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione accolta con comunicazione della medesima.
La Corte osserva che, nonostante l'ordinanza interlocutoria depositata il 18/07/2025, non vi è in atti prova che la società abbia eseguito i pagamenti di quanto dovuto, avendo la medesima allegato i bollettini di pagamento predisposti, ma non la copia dei bollettini effettivamente pagati e quietanzati.
Inoltre, la società non ha formalmente rinunciato al ricorso e non ha chiesto “l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992”.
Questa Corte non può, pertanto, dichiarare cessata la materia del contendere, e respinge la richiesta di rottamazione ed entra nel merito del giudizio. 13. Con il primo motivo di appello, intitolato 1) Sulla violazione dell'art. 53 della Costituzione e infondatezza dell'accertamento operato dall'Ufficio, l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver accolto la deduzione sulla violazione dell'art. 53 della Costituzione e conseguente infondatezza dell'atto impugnato.
Il motivo è infondato.
L'art. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante l'intestazione "Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale", recita: "La questione d'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione".
L'art. 23, della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, recita 'Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il Pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:
a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale;
b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.
L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fù sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso”.
La Corte osserva che l'appellante indica la norma della Costituzione asseritamente violata (art. 53), ma non indica la norma di legge asseritamente viziata da illegittimità costituzionale.
In ogni caso, anche a voler applicare direttamente il principio costituzionale, occorre osservare che l'art. 39, c. 2, DPR 600/1973 recita:
“In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma:
[omissis]
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto;
”. Le irregolarità riscontrate in capo alla società, descritte in punto di fatto, hanno legittimato l'operato dei verificatori, che, disconoscendo l'attendibilità della contabilità (peraltro esibita solo in parte), pur potendo determinare il reddito d'impresa in via “induttiva pura”, a norma dell'art. 39, c. 2 del DPR 600/1973, hanno prudenzialmente optato per ricostruire lo stesso reddito d'impresa con metodo “analitico – induttivo”, ossia sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa, nonché di dati e notizie comunque raccolti, avvalendosi di presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti.
L'Agenzia ha anche corretto il tiro dopo la memoria della società dopo il PVC in punto di costo di trasporto documentati e con la autotutela parziale.
La lamentata violazione della Costituzione non sussiste e il primo motivo di appello è infondato e viene respinto.
14. Con il secondo motivo di appello intitolato 2) Sul vizio del diritto di difesa, violazione dell'art. 12, c. 7, della L. 212/2000 e vizio di motivazione per relationem: l'accertamento si fonda su una verifica posta in essere in capo anche a un altro soggetto, l'appellante censura la sentenza insugnata per la violazione dell'art. 12, c. 7, L. 212/2000 e per il vizio di motivazione per relationem dell'avviso di accertamento.
Deduce l'appellante che non è stato allegato all'avviso di accertamento a suo carico, il PVC della verifica effettuata nei confronti di un terzo, il suo fornitore Sig. Nominativo_1.
Il motivo non ha pregio.
L'avviso di accertamento, alle pagine 12 e 13, riporta gli elementi salienti della verifica fiscale a carico del Sig. Nominativo_1, nonché lo stralcio dello stesso PVC redatto nei confronti del fornitore Nominativo_1 e citato nell'atto impositivo impugnato.
La Corte osserva che ai fini delle imposte sui redditi, l'articolo 42, comma 2, D.P.R. 600/1973 stabilisce che l'avviso di accertamento “deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato […]”. Tale obbligo motivazionale - imposto dal Legislatore al fine di consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa - può essere adempiuto dall'Amministrazione Finanziaria anche per relationem, ossia facendo riferimento ad altri atti o documenti, che tuttavia devono essere o già noti al contribuente (ad esempio, per effetto della precedente notificazione nei suoi confronti di un pvc (cfr.
Cass. n. 18073/2008) o almeno agevolmente conoscibili dal medesimo tramite l'utilizzo dell'ordinaria diligenza (si pensi agli atti soggetti a pubblicità legale (cfr. Cass. n. 27055/2014).
Infatti, il citato comma 2 prevede all'ultimo periodo che “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”.
Analoghe disposizioni sono previste anche in ambito Iva dall'articolo 56, comma 5, D.P.R. 633/1972.
Nel nostro caso il PVC non è allegato, ma di esso l'accertamento ne ha riprodotto il contenuto essenziale.
L'accertamento, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. c), del DPR n. 600/1973, può fondarsi su verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, senza che per l'utilizzabilità dei medesimi sia richiesta l'instaurazione di un previo contraddittorio nei confronti del soggetto cui è riferita la rettifica, non potendosi tale onere desumere in via interpretativa, sul piano sistemico, dall'ordinamento tributario in sede di mera raccolta degli elementi di prova (Corte di Cassazione, ordinanza n. 1492/2020).
Il motivo è infondato e viene respinto. 15. Con il terzo motivo di appello intitolato 3) Sulla errata determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell'IVA a debito: tutti i costi confluiti nella dichiarazione dei redditi e IVA devono ritenersi rispettivamente deducibili e detraibili, l'appellante lamenta l'errata determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell'IVA a debito, sostenendo che quanto riportato nella propria dichiarazione dei redditi debba essere considerato valevole seppure non supportato dalla documentazione fiscale normativamente necessaria.
L'appellante deduce di aver smarrito le fatture di acquisto e di non averle potute dunque esibire.
Il motivo non coglie nel segno.
La Corte di Cassazione con sentenze n. 27448 del 19 novembre 2008 e n. 9919 del 16 aprile 2008) ha statuito che il Contribuente che si trovi nell'impossibilità di produrre la documentazione contabile per attestare una circostanza a sé favorevole (come, ad esempio, nei casi di perdita incolpevole, furto, distruzione accidentale) non è esonerato dal relativo onere probatorio. Tale orientamento è stato ulteriormente confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 587
del 15 gennaio 2010, che afferma che “nel caso in cui il contribuente si trovi nell'incolpevole impossibilità di produrre documentazione contabile a prova contraria (a causa di furto o, come nella fattispecie, di perdita accidentale), trova applicazione la regola generale prevista dall'art. 2724 cod. civ., n. 3, secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti (Cass. nn. 10174/1995,
13605/2003, 21233/2006)”.
Pertanto, è il Contribuente a doversi attivare per ricercare le fatture emesse dai propri fornitori a dimostrazione del dato esposto in bilancio e non l'Agenzia a dover dare la prova contraria.
Il terzo motivo è infondato e viene respinto.
16. Con il quarto motivo di appello, intitolato 4) Sulla rideterminazione dei costi, l'appellante, insiste comunque per una rideterminazione dei costi induttivamente determinati in modo arbitrario e chiede anche una determinazione forfettaria dei costi, con un valore genericamente individuato in € 980.000,00.
Eccepisce l'Agenzia delle entrate che la doglianza è totalmente priva di rilevanza.
L'Agenzia ha contestato le seguenti irregolarità:
• omessa annotazione delle fatture dalla nr. 1 del 02/01/2014 alla nr. 51 del 03/03/2014, per un ammontare di operazioni imponibili pari a € 157.132,70 e IVA per € 34.569,19;
• sdoppiamento della numerazione dei documenti fiscali;
• i dati rilevanti ai fini dell'Iva, comunicati a norma dall'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, non hanno trovato corrispondenza con le operazioni ricostruite e comunicate dai propri fornitori mediante l'applicativo spesometro;
• i dati indicati nella comunicazione annuale dati IVA (comunicazione prot. n. 150227 145831 33586 000040) non coincidono con quelli dichiarati con il modello Unico SC/2015, anno imposta 2014 (Dichiarazione n.
19111343041 - 0000009 del 29/9/2015).
Di fronte alle irregolarità riscontrate appare legittimo il ricorso all'accertamento induttivo – analitico. Non può inoltre essere applicato, inoltre, un abbattimento dei cori forfettariamente determinato.
L'Ufficio, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, esaminata la documentazione allegata alle memorie, riteneva accoglibile la richiesta di riconoscimento dei costi emergenti dalle fatture per trasporti esibite dalla società. Tali costi sono stati quantificati, in sede di accertamento, in € 106.961,60 e la corrispondente IVA, pari a € 23.531,56, è stata integralmente riconosciuta in detrazione dall'imposta dovuta.
La Agenzia delle entrate facendo seguito all'analisi svolta in sede di accertamento con adesione, aderiva alle riduzioni proposte in sede di adesione e, in data 28/01/2020, emetteva l'atto di autotutela parziale n.
TW3X30800012/2020 (allegato n. 5 delle controdeduzioni di primo grado riducendo i casti ad € 940.193,00,
a fronte di quelli rilevati erroneamente in € 1.130.188,00.
A voler seguire il ragionamento dell'appellante, inserendo nel calcolo analitico-induttivo una componente di
“costi forfettari”, arrivando quindi ad avere un ammontare di costi deducibili pari a € 980.000,00, si supererebbe addirittura l'ammontare dei costi indicati dalla stessa Contribuente nel bilancio depositato, pari appunto a € 940.193,00.
IL quarto motivo di appello è infondato e viene respinto.
17. Con il quanto motivo di appello, intitolato 5. Rideterminazione delle sanzioni amministrative, l'appellante censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione delle sanzioni per la sola “infedele dichiarazione.
Il motivo di appello coglie solo parzialmente nel segno perché la sentenza è silente sul punto.
Rammentiamo che l'art. 36, d. lgs. n. 546/1992 prevede che la sentenza della Commissione Tributaria deve contenere, tra l'altro, “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” (comma 2, n. 2) e la “succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto” (comma 2, n. 4).
L'art. 118 disp. att. c.p.c., applicabile ex art. 1 del d.lgs. n. 546/1992, prevede che:
“I. La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4 del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
II. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.
III. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.
IV. La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione”
Il giudice di merito – anche se ha l'obbligo di tener conto di tutti gli elementi regolarmente acquisiti al giudizio –
è tuttavia libero di individuare e scegliere le fonti del proprio convincimento indicandone, però, il contenuto e il criterio che ha presieduto a tale scelta, affinché in sede di legittimità sia possibile verificane la congrua valutazione sotto il profilo della motivazione sufficiente. (Cfr. Cass. Civ., sez. lav., 20 novembre 2000, n.
14966, id., sez. I, 17 gennaio 1995 n. 478, id., sez. II 20 dicembre 1994 n. 10972).
La sentenza impugnata orienta la sua motivazione su altre questioni, ma omette ogni motivazione circa il punto in esame. Non costituendo il vizio di omessa pronuncia motivo di rimessione al primo giudice ex art. 59 del d.lgs. n.
546/1992, questa Corte esamina la questione nel merito.
Deduce l'appellata che con il motivo di appello “non viene di fatto data alcuna motivazione a si fatta doglianza, che appare una mera richiesta, priva però di fondamento”. L'appellante deduce testualmente che:
“ 5. Rideterminazione delle sanzioni amministrative.
I giudici non si sono pronunciati in ordine a questo motivo.
Inoltre, in subordine, si ritiene che debbano eventualmente trovare applicazione le sanzioni per dichiarazione infedele (con le aliquote che vanno dal 90% al 180%) e non le aliquote applicate in relazione alle operazioni ritenute fraudolenti.
Difatti, ritenendo che non si è in presenza di una dichiarazione fraudolenta, devono trovare applicazione le sanzioni per dichiarazione infedele”.
Come eccepito dalla appellata, l'appellante formula una richiesta, ma non offre le argomentazioni di essa e, dunque, il motivo è immotivato e viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità, ai sensi del d. lgs. n. 546 del 1992, art. 53, contenendo una richiesta e non una motivazione specifica di censura della sentenza impugnata.
Il quinto motivo di appello è infondato e viene respinto.
18. Con il sesto motivo di appello, intitolato 6) Sulla violazione dell'art. 91cpc: l'Agenzia delle Entrate è stata difesa in giudizio nel processo di primo grado senza il ministero di un difensore e pertanto la società non poteva essere condannata alle spese di giudizio, l'appellante eccepisce la violazione dell'art. 91 c.p.c. poichè
l'Agenzia delle Entrate non si è costituita in primo grado a mezzo dell'Avvocatura dello Stato o di un legale e si sia avvalsa per la difesa di un proprio funzionario.
Il motivo è infondato.
La nuova formulazione dell'art. 15, comma 2-sexies del d.lgs. n. 546/1992 prevede che “Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”.
Preme anche ricordare che la C.T.P. di Taranto, con ordinanze 9.9.2021, n. 186 e n. 620, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, nella parte in cui stabilisce che «nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del 20% dell'importo complessivo ivi previsto», per violazione degli artt. 3, 24 e 33 della Costituzione.
La Corte costituzionale, ritenendo solo ipotetica e virtuale la rilevanza delle questioni di legittimità sollevate, ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità (Corte Costituzionale, ordinanza 5.7.2022, n. 170).
Il sesto motivo è infondato e viene respinto.
19. L'appello è dunque infondato nel suo complesso, con la conferma della sentenza impugnata e dell'avviso di accertamento impugnato. 20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, stigmatizzando anche la produzione di bollettini di pagamento non quietanzati per l'asserita rottamazione, depositati dall'appellante.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione II, definitivamente pronunciando, respinge l'appello, con conferma della sentenza di primo grado impugnata e dell'atto impugnato in primo grado.
Condanna l'appellante alle spese del giudizio che liquida in € 12.000,00.
Così deciso in data 28/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Avv. Fabio Diozzi) (Dott. Alessandro Maggio)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAGGIO ALESSANDRO, Presidente
ZI IO, OR
LATTI FRANCO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 344/2021 depositato il 28/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus, S.n. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 542/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 09/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3030801343-2019 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3030801343-2019 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3030801343-2019 IRAP 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come sotto riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. Il 26 giugno 2018 l'Agenzia delle entrate di Cagliari ha iniziato una verifica fiscale, per l'anno d'imposta 2014, nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l., esercente l'attività di “riparazione di pallets e contenitori in legno per trasporto”, con sede legale in Luogo_1, conclusa con PVC.
Dall'evidenza dell'analisi della documentazione prevista, è risultato che la Società non avesse esibito alcun documento attestante gli acquisti effettuati nell'anno d'imposta 2014, né fornito il prospetto di dettaglio delle rimanenze, iniziali e finali, riferite allo stesso anno d'imposta 2014.
Nel proseguo dell'analisi della documentazione esibita i verificatori rilevavano le seguenti irregolarità:
• la società aveva omesso di annotare nei prescritti registri Iva numerose fatture emesse nell'anno 2014. In particolare, sono risultate non annotate le fatture dalla nr. 1 del 02/01/2014 alla nr. 51 del 03/03/2014, per un ammontare di operazioni imponibili pari a € 157.132,70 e IVA per € 34.569,19;
• la società ha utilizzato la medesima numerazione dei documenti di vendita (sdoppiamento della numerazione dei documenti fiscali;
• i dati rilevanti ai fini dell'Iva, comunicati a norma dall'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, non hanno trovato corrispondenza con le operazioni ricostruite e comunicate dai propri fornitori mediante l'applicativo spesometro;
• i dati indicati nella comunicazione annuale dati IVA (comunicazione prot. n. 150227 145831 33586 000040) non coincidono con quelli dichiarati con il modello Unico SC/2015, anno imposta 2014 (Dichiarazione n.
19111343041 - 0000009 del 29/9/2015).
La società ha presentato memorie difensive ai sensi dell'art. 12, c. 7, L. 212/2000, dopo la notifica del PVC di verifica, esibendo, contestualmente, le fatture d'acquisto attestanti spese per trasporto.
L'Ufficio, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento esaminata la documentazione allegata alle memorie, riteneva accoglibile la richiesta di riconoscimento dei costi emergenti dalle fatture per trasporti esibite dalla società. Tali costi sono stati quantificati, in sede di accertamento, in € 106.961,60 e la corrispondente IVA, pari a € 23.531,56, è stata integralmente riconosciuta in detrazione dall'imposta dovuta.
2. L'Agenzia delle entrate di Cagliari emetteva l'avviso di accertamento n. TW3030801343/2019 per l'anno
2014, accertando una maggiore Ires per € 105.992, Irap per € 4.456, Iva per € 212.675,00 oltre sanzioni per € 430.666,88. 3. In data 23/09/2019, la società presentava istanza di accertamento con adesione, ai sensi del D.lgs. n.
218/1997 e presentava memorie scritte con le quali mirava a far rettificare l'avviso di accertamento. L'Ufficio proponeva alla società un accordo di adesione che però la società non accettava.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
4. Avverso l'avviso di accertamento, la società proponeva ricorso in primo grado, chiedendone l'annullamento per vari motivi.
5. Si costituiva in primo grado la Agenzia delle entrate, con controdeduzioni e, facendo seguito all'analisi svolta in sede di accertamento con adesione, aderiva alle riduzioni proposte in sede di adesione e, in data
28/01/2020, emetteva l'atto di autotutela parziale n. TW3X30800012/2020 (allegato n. 5 delle controdeduzioni di primo grado riducendo i costi ad € 940.193,00, a fronte di quelli rilevati in € 1.130.188,00.
Pertanto, la maggiore IRES è stata rettificata da € 105.992,00 a € 53.774,00, oltre sanzioni ed interessi, e la maggiore IRAP è stata rettificata da € 4.456,00 a € 2.233,00, oltre sanzioni ed interessi. Nulla veniva invece variato riguardo alla maggiore IVA, oltre sanzioni ed interessi.
6. La Commissione Provinciale di Cagliari, con la sentenza n. 542/2022, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese del giudizio liquidate in € 8.000,00 oltre 15% per spese generali.
7. La società ha proposto appello per vari motivi.
L'appellante ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, nel merito:
- in via principale, accogliere integralmente il presente appello e quindi riformare totalmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, annullare integralmente l'avviso di accertamento;
- in via subordinata, accogliere parzialmente il presente appello e quindi riformare parzialmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, annullare parzialmente l'avviso di accertamento.
***
Infine, piaccia all'Ill.ma Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, - condannare l'Agenzia delle
Entrate di Cagliari al rimborso delle somme che il contribuente dovesse essere obbligato a versare in pendenza di giudizio (e delle somme eventualmente versate nel primo grado di giudizio), con rivalutazione e interessi, come di legge;
- condannare l'Agenzia delle Entrate di Cagliari alla rifusione delle spese di giudizio (sia del primo che del secondo grado), diritti e onorari di Dottore Commercialista”.
8. Resiste in appello l'Agenzia delle entrate, con controdeduzioni, e chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Per quanto sopra esposto e con riserva di successivo svolgimento scritto di difese e/o produzioni documentali, si chiede:
- il rigetto dell'appello di Parte con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
- la condanna alle spese di lite dei due gradi di giudizio”.
9. Nelle more del giudizio, la società ha presentato istanza di definizione agevolata (rottamazione quater dei ruoli) per le cartelle n. 02520200005040071000, 0252021000696111400, 62520016268069008000,
62521017263115002000, emesse a fronte dell'avviso di accertamento oggetto di causa e della successiva intimazione di pagamento, accolta dal Concessionario per la Riscossione, con pagamento in 18 rate (prima rata 31/10/2023 e diciottesima rata al 30/11/2027, con debito oggetto di definizione agevolata pari ad
€ 512.891,84 e debito da pagare per la definizione pari ad € 178.676,004.
10. Questa Corte, preso atto che l'appellante con nota del 26/06/2025, ha depositato la citata istanza di definizione agevolata, visto che non vi era in atti prova che la società fosse in regola con i pagamenti di quanto dovuto, avendo la medesima allegato i bollettini di pagamento predisposti, ma non la copia dei bollettini effettivamente pagati e quietanzati e considerato che la società non ha formalmente rinunciato al ricorso e non ha chiesto “l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, con ordinanza interlocutoria depositata il 18/07/2025 ha invitato:
a) la società Contribuente:
- a produrre in giudizio i bollettini di pagamento quietanzati delle rate pagate;
- a depositare formale atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di estinzione del giudizio;
b) la Agenzia delle entrate a depositare atto di conferma della rottamazione e dei pagamenti;
rinviando la causa all'udienza del 28/11/2025 per la verifica degli adempimenti.
Nessun ulteriore atto veniva depositato dalla parte interessata alla produzione.
11. In difetto di istanza di trattazione in pubblica udienza, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione II, preso atto che l'appellante, con nata del 26/06/2025, depositata agli atti, ha formulato la richiesta estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, affermando che la ricorrente ha presentato domanda di definizione agevolata
(“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione accolta con comunicazione della medesima.
La Corte osserva che, nonostante l'ordinanza interlocutoria depositata il 18/07/2025, non vi è in atti prova che la società abbia eseguito i pagamenti di quanto dovuto, avendo la medesima allegato i bollettini di pagamento predisposti, ma non la copia dei bollettini effettivamente pagati e quietanzati.
Inoltre, la società non ha formalmente rinunciato al ricorso e non ha chiesto “l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992”.
Questa Corte non può, pertanto, dichiarare cessata la materia del contendere, e respinge la richiesta di rottamazione ed entra nel merito del giudizio. 13. Con il primo motivo di appello, intitolato 1) Sulla violazione dell'art. 53 della Costituzione e infondatezza dell'accertamento operato dall'Ufficio, l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver accolto la deduzione sulla violazione dell'art. 53 della Costituzione e conseguente infondatezza dell'atto impugnato.
Il motivo è infondato.
L'art. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante l'intestazione "Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale", recita: "La questione d'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione".
L'art. 23, della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, recita 'Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il Pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:
a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale;
b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.
L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fù sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso”.
La Corte osserva che l'appellante indica la norma della Costituzione asseritamente violata (art. 53), ma non indica la norma di legge asseritamente viziata da illegittimità costituzionale.
In ogni caso, anche a voler applicare direttamente il principio costituzionale, occorre osservare che l'art. 39, c. 2, DPR 600/1973 recita:
“In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma:
[omissis]
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto;
”. Le irregolarità riscontrate in capo alla società, descritte in punto di fatto, hanno legittimato l'operato dei verificatori, che, disconoscendo l'attendibilità della contabilità (peraltro esibita solo in parte), pur potendo determinare il reddito d'impresa in via “induttiva pura”, a norma dell'art. 39, c. 2 del DPR 600/1973, hanno prudenzialmente optato per ricostruire lo stesso reddito d'impresa con metodo “analitico – induttivo”, ossia sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa, nonché di dati e notizie comunque raccolti, avvalendosi di presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti.
L'Agenzia ha anche corretto il tiro dopo la memoria della società dopo il PVC in punto di costo di trasporto documentati e con la autotutela parziale.
La lamentata violazione della Costituzione non sussiste e il primo motivo di appello è infondato e viene respinto.
14. Con il secondo motivo di appello intitolato 2) Sul vizio del diritto di difesa, violazione dell'art. 12, c. 7, della L. 212/2000 e vizio di motivazione per relationem: l'accertamento si fonda su una verifica posta in essere in capo anche a un altro soggetto, l'appellante censura la sentenza insugnata per la violazione dell'art. 12, c. 7, L. 212/2000 e per il vizio di motivazione per relationem dell'avviso di accertamento.
Deduce l'appellante che non è stato allegato all'avviso di accertamento a suo carico, il PVC della verifica effettuata nei confronti di un terzo, il suo fornitore Sig. Nominativo_1.
Il motivo non ha pregio.
L'avviso di accertamento, alle pagine 12 e 13, riporta gli elementi salienti della verifica fiscale a carico del Sig. Nominativo_1, nonché lo stralcio dello stesso PVC redatto nei confronti del fornitore Nominativo_1 e citato nell'atto impositivo impugnato.
La Corte osserva che ai fini delle imposte sui redditi, l'articolo 42, comma 2, D.P.R. 600/1973 stabilisce che l'avviso di accertamento “deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato […]”. Tale obbligo motivazionale - imposto dal Legislatore al fine di consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa - può essere adempiuto dall'Amministrazione Finanziaria anche per relationem, ossia facendo riferimento ad altri atti o documenti, che tuttavia devono essere o già noti al contribuente (ad esempio, per effetto della precedente notificazione nei suoi confronti di un pvc (cfr.
Cass. n. 18073/2008) o almeno agevolmente conoscibili dal medesimo tramite l'utilizzo dell'ordinaria diligenza (si pensi agli atti soggetti a pubblicità legale (cfr. Cass. n. 27055/2014).
Infatti, il citato comma 2 prevede all'ultimo periodo che “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”.
Analoghe disposizioni sono previste anche in ambito Iva dall'articolo 56, comma 5, D.P.R. 633/1972.
Nel nostro caso il PVC non è allegato, ma di esso l'accertamento ne ha riprodotto il contenuto essenziale.
L'accertamento, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. c), del DPR n. 600/1973, può fondarsi su verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, senza che per l'utilizzabilità dei medesimi sia richiesta l'instaurazione di un previo contraddittorio nei confronti del soggetto cui è riferita la rettifica, non potendosi tale onere desumere in via interpretativa, sul piano sistemico, dall'ordinamento tributario in sede di mera raccolta degli elementi di prova (Corte di Cassazione, ordinanza n. 1492/2020).
Il motivo è infondato e viene respinto. 15. Con il terzo motivo di appello intitolato 3) Sulla errata determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell'IVA a debito: tutti i costi confluiti nella dichiarazione dei redditi e IVA devono ritenersi rispettivamente deducibili e detraibili, l'appellante lamenta l'errata determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell'IVA a debito, sostenendo che quanto riportato nella propria dichiarazione dei redditi debba essere considerato valevole seppure non supportato dalla documentazione fiscale normativamente necessaria.
L'appellante deduce di aver smarrito le fatture di acquisto e di non averle potute dunque esibire.
Il motivo non coglie nel segno.
La Corte di Cassazione con sentenze n. 27448 del 19 novembre 2008 e n. 9919 del 16 aprile 2008) ha statuito che il Contribuente che si trovi nell'impossibilità di produrre la documentazione contabile per attestare una circostanza a sé favorevole (come, ad esempio, nei casi di perdita incolpevole, furto, distruzione accidentale) non è esonerato dal relativo onere probatorio. Tale orientamento è stato ulteriormente confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 587
del 15 gennaio 2010, che afferma che “nel caso in cui il contribuente si trovi nell'incolpevole impossibilità di produrre documentazione contabile a prova contraria (a causa di furto o, come nella fattispecie, di perdita accidentale), trova applicazione la regola generale prevista dall'art. 2724 cod. civ., n. 3, secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti (Cass. nn. 10174/1995,
13605/2003, 21233/2006)”.
Pertanto, è il Contribuente a doversi attivare per ricercare le fatture emesse dai propri fornitori a dimostrazione del dato esposto in bilancio e non l'Agenzia a dover dare la prova contraria.
Il terzo motivo è infondato e viene respinto.
16. Con il quarto motivo di appello, intitolato 4) Sulla rideterminazione dei costi, l'appellante, insiste comunque per una rideterminazione dei costi induttivamente determinati in modo arbitrario e chiede anche una determinazione forfettaria dei costi, con un valore genericamente individuato in € 980.000,00.
Eccepisce l'Agenzia delle entrate che la doglianza è totalmente priva di rilevanza.
L'Agenzia ha contestato le seguenti irregolarità:
• omessa annotazione delle fatture dalla nr. 1 del 02/01/2014 alla nr. 51 del 03/03/2014, per un ammontare di operazioni imponibili pari a € 157.132,70 e IVA per € 34.569,19;
• sdoppiamento della numerazione dei documenti fiscali;
• i dati rilevanti ai fini dell'Iva, comunicati a norma dall'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, non hanno trovato corrispondenza con le operazioni ricostruite e comunicate dai propri fornitori mediante l'applicativo spesometro;
• i dati indicati nella comunicazione annuale dati IVA (comunicazione prot. n. 150227 145831 33586 000040) non coincidono con quelli dichiarati con il modello Unico SC/2015, anno imposta 2014 (Dichiarazione n.
19111343041 - 0000009 del 29/9/2015).
Di fronte alle irregolarità riscontrate appare legittimo il ricorso all'accertamento induttivo – analitico. Non può inoltre essere applicato, inoltre, un abbattimento dei cori forfettariamente determinato.
L'Ufficio, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, esaminata la documentazione allegata alle memorie, riteneva accoglibile la richiesta di riconoscimento dei costi emergenti dalle fatture per trasporti esibite dalla società. Tali costi sono stati quantificati, in sede di accertamento, in € 106.961,60 e la corrispondente IVA, pari a € 23.531,56, è stata integralmente riconosciuta in detrazione dall'imposta dovuta.
La Agenzia delle entrate facendo seguito all'analisi svolta in sede di accertamento con adesione, aderiva alle riduzioni proposte in sede di adesione e, in data 28/01/2020, emetteva l'atto di autotutela parziale n.
TW3X30800012/2020 (allegato n. 5 delle controdeduzioni di primo grado riducendo i casti ad € 940.193,00,
a fronte di quelli rilevati erroneamente in € 1.130.188,00.
A voler seguire il ragionamento dell'appellante, inserendo nel calcolo analitico-induttivo una componente di
“costi forfettari”, arrivando quindi ad avere un ammontare di costi deducibili pari a € 980.000,00, si supererebbe addirittura l'ammontare dei costi indicati dalla stessa Contribuente nel bilancio depositato, pari appunto a € 940.193,00.
IL quarto motivo di appello è infondato e viene respinto.
17. Con il quanto motivo di appello, intitolato 5. Rideterminazione delle sanzioni amministrative, l'appellante censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione delle sanzioni per la sola “infedele dichiarazione.
Il motivo di appello coglie solo parzialmente nel segno perché la sentenza è silente sul punto.
Rammentiamo che l'art. 36, d. lgs. n. 546/1992 prevede che la sentenza della Commissione Tributaria deve contenere, tra l'altro, “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” (comma 2, n. 2) e la “succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto” (comma 2, n. 4).
L'art. 118 disp. att. c.p.c., applicabile ex art. 1 del d.lgs. n. 546/1992, prevede che:
“I. La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4 del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
II. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.
III. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.
IV. La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione”
Il giudice di merito – anche se ha l'obbligo di tener conto di tutti gli elementi regolarmente acquisiti al giudizio –
è tuttavia libero di individuare e scegliere le fonti del proprio convincimento indicandone, però, il contenuto e il criterio che ha presieduto a tale scelta, affinché in sede di legittimità sia possibile verificane la congrua valutazione sotto il profilo della motivazione sufficiente. (Cfr. Cass. Civ., sez. lav., 20 novembre 2000, n.
14966, id., sez. I, 17 gennaio 1995 n. 478, id., sez. II 20 dicembre 1994 n. 10972).
La sentenza impugnata orienta la sua motivazione su altre questioni, ma omette ogni motivazione circa il punto in esame. Non costituendo il vizio di omessa pronuncia motivo di rimessione al primo giudice ex art. 59 del d.lgs. n.
546/1992, questa Corte esamina la questione nel merito.
Deduce l'appellata che con il motivo di appello “non viene di fatto data alcuna motivazione a si fatta doglianza, che appare una mera richiesta, priva però di fondamento”. L'appellante deduce testualmente che:
“ 5. Rideterminazione delle sanzioni amministrative.
I giudici non si sono pronunciati in ordine a questo motivo.
Inoltre, in subordine, si ritiene che debbano eventualmente trovare applicazione le sanzioni per dichiarazione infedele (con le aliquote che vanno dal 90% al 180%) e non le aliquote applicate in relazione alle operazioni ritenute fraudolenti.
Difatti, ritenendo che non si è in presenza di una dichiarazione fraudolenta, devono trovare applicazione le sanzioni per dichiarazione infedele”.
Come eccepito dalla appellata, l'appellante formula una richiesta, ma non offre le argomentazioni di essa e, dunque, il motivo è immotivato e viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità, ai sensi del d. lgs. n. 546 del 1992, art. 53, contenendo una richiesta e non una motivazione specifica di censura della sentenza impugnata.
Il quinto motivo di appello è infondato e viene respinto.
18. Con il sesto motivo di appello, intitolato 6) Sulla violazione dell'art. 91cpc: l'Agenzia delle Entrate è stata difesa in giudizio nel processo di primo grado senza il ministero di un difensore e pertanto la società non poteva essere condannata alle spese di giudizio, l'appellante eccepisce la violazione dell'art. 91 c.p.c. poichè
l'Agenzia delle Entrate non si è costituita in primo grado a mezzo dell'Avvocatura dello Stato o di un legale e si sia avvalsa per la difesa di un proprio funzionario.
Il motivo è infondato.
La nuova formulazione dell'art. 15, comma 2-sexies del d.lgs. n. 546/1992 prevede che “Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”.
Preme anche ricordare che la C.T.P. di Taranto, con ordinanze 9.9.2021, n. 186 e n. 620, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, nella parte in cui stabilisce che «nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del 20% dell'importo complessivo ivi previsto», per violazione degli artt. 3, 24 e 33 della Costituzione.
La Corte costituzionale, ritenendo solo ipotetica e virtuale la rilevanza delle questioni di legittimità sollevate, ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità (Corte Costituzionale, ordinanza 5.7.2022, n. 170).
Il sesto motivo è infondato e viene respinto.
19. L'appello è dunque infondato nel suo complesso, con la conferma della sentenza impugnata e dell'avviso di accertamento impugnato. 20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, stigmatizzando anche la produzione di bollettini di pagamento non quietanzati per l'asserita rottamazione, depositati dall'appellante.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione II, definitivamente pronunciando, respinge l'appello, con conferma della sentenza di primo grado impugnata e dell'atto impugnato in primo grado.
Condanna l'appellante alle spese del giudizio che liquida in € 12.000,00.
Così deciso in data 28/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Avv. Fabio Diozzi) (Dott. Alessandro Maggio)