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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/11/2025, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza del 19.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note sostitutive ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 6606/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altra ipotesi” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avvocato Michela Izzo ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio sito in San Felice a Cancello (CE) alla via Napoli, 720
RICORRENTE E
, in Controparte_1 imo D'Alessandro ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente in Caserta (CE) alla Via F. Palasciano, snc,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 04/11/2021, il ricorrente, in epigrafe indicato, esponeva: - di essere infermiere professionale, assunto presso l' impiegato presso l'Autoparco dell' , CP_2 CP_1 CP_2 ed addetto al trasferimento infermi;
- che il Ministero della Salute disponeva per il periodo di emergenza
OV – 19 , l'erogazione una tantum a favore di tutti gli operatori interessanti;
- che la CP_3 con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 03.8.2020 disponeva l'attribuzione di un
[...] quantum quale premialità agli operatori sanitari nel cui elenco erano stati indicati anche gli appartenenti ai servizi di trasporti sanitari dei pazienti 118, attribuendo un emolumento fino ad un massimo di €
1100,00 per il periodo dal giorno 17.3.2020 fino al 30.4.2020; - che tra le e servizi dedicati Pt_2 per il percorso COVID risulta inserito, tra gli altri l'autoparco dell' , dove egli svolgeva la propria CP_2 mansione;
- che l' in attuazione della disposizione regionale, stabiliva la fissazione e Controparte_4
l'elenco delle unità operative assegnate allo svolgimento delle attività OV -19; - che, tuttavia, il ricorrente non veniva inserito nell'elenco degli operatori sanitari in servizio durante il OV 19.
Deducendo l'illegittimità ed il carattere discriminatorio del comportamento dell Controparte_5 resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir condannare l' al versamento della somma di euro 1100,0 ed accertata la condotta illecita CP_2 nei confronti del ricorrente condannare l' al risarcimento del danno morale causato dalla CP_2
1 discriminazione e vessazione palesata nei suoi confronti che si chiede la quantificazione in via equitativa;
con vittoria di spese ed onorari con distrazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il giudizio la parte resistente che eccepiva l'infondatezza della domanda evidenziando che non sussisteva il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità OV considerando che l'attività resa da quest'ultimo, nel periodo in questione, è stata caratterizzata dall'ordinario esercizio delle mansioni proprie della qualifica da lui rivestita, durante lo svolgimento delle quali, non vi è stata alcuna partecipazione concreta del ricorrente alle attività connesse all'emergenza OV 19; rilevava che il erogare tale emolumento aggiuntivo era previsto solo ed esclusivamente a vantaggio dei soggetti direttamente e/o concretamente impegnati nell'emergenza sanitaria .
Concludeva, pertanto, chiedendo di rigettare il ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi
Espletata l'istruttoria, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
*********
Il ricorso è fondato per quanto di ragione e va accolto nei limiti della presente motivazione.
La Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 427 del 03/08/2020 ha “ritenuto necessario implementare strumenti retributivi diretti a remunerare adeguatamente l'impegno e l'intensità del lavoro profuso dagli operatori impegnati direttamente nelle attività di assistenza della collettività regionale e le loro peculiari condizioni di lavoro” ed ha introdotto un duplice criterio di erogazione per la corresponsione del cd. premio OV
19 in relazione al periodo dal 17.03.2020 al 30.04.2020: 1) l'assegnazione ai Reparti direttamente o indirettamente coinvolti nella gestione dei pazienti affetti dal virus OV19; 2) l'impegno diretto e concreto del lavoratore ovvero lo svolgimento di mansioni e/o compiti utili a fronteggiare l'evento pandemico (delibera giunta regionale in atti).
Ebbene il ricorrente attraverso l'istruttoria orale espletata ha provato l'impegno diretto e concreto ovvero lo svolgimento di mansioni e/o compiti utili a fronteggiare l'evento pandemico .
La teste ha riferito “ nel periodo dal 17 Marzo 2020 al 30.4.2020 operavo sempre in neurologia . Tes_1
Non ho mai lavorato nell'autoparco. In questo periodo mi sono recata presso l'autoparco 15/16 volte. Sempre di mattina
e pomeriggio. Venivo chiamata dai colleghi anche dal per difficoltà, perché gli autisti si lamentavano in quanto Pt_1 pretendevano la presenza a bordo delle autombulanze dell'operatore socio sanitario e dell'infermiere. Anche per il trasporto di sangue o per degli esami che non si facevano in azienda. Anche il ricorrente si lamentava di dette problematiche.
Ricordo che in questo periodo il ricorrente lavorava nell'autoparco.
Hanno ricevuto l'indennità OV IO NC , , , di cui Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4 non ricordo il nome. Il ricorrente era l'unico nell'autoparco come infermiere. Gli altri soggetti indicati sono autisti. Il ricorrente accompagnava i pazienti OV, l'ho incontrato nel mio reparto ed in neurochirurgia quando mi sono trovata in
2 quel reparto, perché chiamata dai miei iscritti . L'ho anche incontrato lungo i corridoi. Preciso che il ricorrente , essendo
l'unico infermiere, addetto all'autoparco, accompagnava anche i pazienti non affetti da OV a fare esami diagnostici e prelievi.
Quando i pazienti scendevano dall'autombulanza l'infermiere accompagnava i pazienti in reparto perché non vi era
l'operatore socio sanitario. Nel periodo indicato venivano trasportati in prevalenza pazienti OV.
Nel mio reparto nessuno ha ricevuto l'indennità OV, perché noi non eravamo reparto OV” (cfr. verbale di udienza del 25.11.2024)
Il teste ha riferito “Sono infermiere dipendente dell' dal 2006 e attualmente Testimone_2 CP_4 lavoro presso l'Unità operativa Day Surgery pre ospedalizzazione. Nel periodo OV lavoravo presso l'Unità Operativa complessa di otorinolaringoiatra Conosco il ricorrente che è infermiere, ma non ho lavorato insieme a lui presso l'autoparco
Non sono mai stato addetto all'autoparco. Io sono un RSU del Nursing Up ed il ricorrente è un nostro associato.
Io vedevo il ricorrente lavorare presso l'autoparco da marzo aprile 2020 . Ed era unico infermiere.
Quando passavo lo vedevo a volte saliva sull'autombulanza per il trasporto dei pazienti oppure portava il sangue in altri ospedali insieme all'autista. Non sono mai salito sull'autombulanza.
L'autoparco gestiva sia pazienti OV che pazienti non OV. Normalmente il 118 ci portava i pazienti OV in ospedale al pronto soccorso. L'autoparco prendeva in carico il paziente e lo portava al padiglione predisposto per il paziente. Se il paziente era guarito dal VI e doveva essere trasportato a casa, interveniva sempre l'autoparco.
Nell'autombulanza che riportava il paziente al domicilio vi erano l'autista, l'operatore socio sanitario e l'infermiere.
So che le autombulanze dell'autoparco trasportavano i pazienti COVID all'ospedale di Maddaloni quando non vi era posto da noi. So queste circostanze perchè ho assistito personalmente a detti trasporti. era addetto all'autoparco ma venivano presi dai reparti anche altri infermieri per i trasporti. Pt_1
Nel periodo dal 17.3.2020 e fino al 30.4.2020 ho visto lavorare il ricorrente con i pazienti COVID e addetto al trasporto del sangue 7 /8 volte, maggiormente di mattina. Posso dire che trasportava pazienti OV perché era vestito con la tuta bianca. Non eravamo obbligati ad indossare tutti tale tuta ma solo quelli a contatto con pazienti OV in reparti
OV.
Vi erano due percorsi di emergenza: nel percorso OV gli addetti avevano la tuta bianca;
nel percorso no OV avevano solo la mascherina. L'autoparco interveniva dopo . se vi erano pazienti OV gli addetti indossavano la tuta bianca altrimenti no.
Vi erano più autombulanze anche in base al tipo di paziente.
Vedevo gli addetti all'autoparco e quindi anche il ricorrente quanto accedevo al lavoro e quando andavo via perché dovevo passare necessariamente per l'autoparco per andare sul mio posto di lavoro. Io ero turnista.
Sono un sindacalista ed il ricorrente è un mio associato. Il ricorrente si è lamentato con me perché non ha ricevuto il premio
OV. Non conosco i motivi per cui non l'abbia ricevuto.
Per accedere al mio reparto devo passare per l'autoparco. Non vedo l'autoparco direttamente dal mio reparto” (cfr. verbale di udienza del 14.04.2025)
3 Difatti, dalle dichiarazioni dei predetti testi, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, tenuto conto che gli stessi risultano indifferenti alle parti ed hanno reso una narrazione precisa lineare e non contraddittoria, è emerso che il ricorrente, operante quale unico infermiere nell'autoparco, nel periodo in contestazione, si era occupato di trasportare pazienti OV da un reparto ad un altro ovvero presso altri presidi ospedalieri.
I testi e hanno concordemente riferito che il ricorrente era l'unico infermiere presente Tes_1 Tes_2 nell'autoparco e che, nel periodo in contestazione era stato, dunque, impiegato nel trasporto di pazienti
OV atteso che, sull'autombulanza (che trasportava anche detti pazienti OV) necessariamente dovevano essere presenti l'autista, l'operatore socio sanitario e l'infermiere.
La deposizione di appare inattendibile in quanto – considerato che il ricorrente era Testimone_3
l'unico infermiere addetto all'autoparco e che necessariamente doveva essere presente sulle autombulanze insieme all'autista ed all'operatore – è inverosimile che egli non abbia svolto attività connesse all'emergenza OV. Peraltro, come emerso dalla istruttoria e dalla documentazione allegata, gli autisti addetti all'autoparco hanno ricevuto detta indennità.
Appaiono ininfluenti i registri autombulanza in atti per sconfessare quanto emerso dall'istruttoria atteso che gli stessi riguardano solo alcuni giorni ed alcune turnazioni e inoltre, in alcuni di essi, non sono nemmeno indicati i nominativi del personale di scorta. Inoltre, la stessa delibera n. 427 del 03.8.2020, individua l'autoparco quale settore destinato a ricevere il Premio OV.
Ne consegue che la resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente della somma di euro
1100,00, oltre interessi legali dalla data della maturazione del credito al soddisfo .
La domanda di risarcimento del danno morale va rigettata stante l'estrema genericità della stessa non avendo l'istante allegato e provato il pregiudizio concretamente subito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione tenuto conto della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)in accoglimento parziale del ricorso condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1100,00, per la causale indicata in parte motiva, oltre interessi legali dalla data della maturazione del credito al soddisfo
2)rigetta nel resto il ricorso
3) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,67 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Michela Izzo
Si comunichi.
4 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
5
rapp.to e difeso dall'avvocato Michela Izzo ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio sito in San Felice a Cancello (CE) alla via Napoli, 720
RICORRENTE E
, in Controparte_1 imo D'Alessandro ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente in Caserta (CE) alla Via F. Palasciano, snc,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 04/11/2021, il ricorrente, in epigrafe indicato, esponeva: - di essere infermiere professionale, assunto presso l' impiegato presso l'Autoparco dell' , CP_2 CP_1 CP_2 ed addetto al trasferimento infermi;
- che il Ministero della Salute disponeva per il periodo di emergenza
OV – 19 , l'erogazione una tantum a favore di tutti gli operatori interessanti;
- che la CP_3 con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 03.8.2020 disponeva l'attribuzione di un
[...] quantum quale premialità agli operatori sanitari nel cui elenco erano stati indicati anche gli appartenenti ai servizi di trasporti sanitari dei pazienti 118, attribuendo un emolumento fino ad un massimo di €
1100,00 per il periodo dal giorno 17.3.2020 fino al 30.4.2020; - che tra le e servizi dedicati Pt_2 per il percorso COVID risulta inserito, tra gli altri l'autoparco dell' , dove egli svolgeva la propria CP_2 mansione;
- che l' in attuazione della disposizione regionale, stabiliva la fissazione e Controparte_4
l'elenco delle unità operative assegnate allo svolgimento delle attività OV -19; - che, tuttavia, il ricorrente non veniva inserito nell'elenco degli operatori sanitari in servizio durante il OV 19.
Deducendo l'illegittimità ed il carattere discriminatorio del comportamento dell Controparte_5 resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir condannare l' al versamento della somma di euro 1100,0 ed accertata la condotta illecita CP_2 nei confronti del ricorrente condannare l' al risarcimento del danno morale causato dalla CP_2
1 discriminazione e vessazione palesata nei suoi confronti che si chiede la quantificazione in via equitativa;
con vittoria di spese ed onorari con distrazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il giudizio la parte resistente che eccepiva l'infondatezza della domanda evidenziando che non sussisteva il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità OV considerando che l'attività resa da quest'ultimo, nel periodo in questione, è stata caratterizzata dall'ordinario esercizio delle mansioni proprie della qualifica da lui rivestita, durante lo svolgimento delle quali, non vi è stata alcuna partecipazione concreta del ricorrente alle attività connesse all'emergenza OV 19; rilevava che il erogare tale emolumento aggiuntivo era previsto solo ed esclusivamente a vantaggio dei soggetti direttamente e/o concretamente impegnati nell'emergenza sanitaria .
Concludeva, pertanto, chiedendo di rigettare il ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi
Espletata l'istruttoria, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
*********
Il ricorso è fondato per quanto di ragione e va accolto nei limiti della presente motivazione.
La Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 427 del 03/08/2020 ha “ritenuto necessario implementare strumenti retributivi diretti a remunerare adeguatamente l'impegno e l'intensità del lavoro profuso dagli operatori impegnati direttamente nelle attività di assistenza della collettività regionale e le loro peculiari condizioni di lavoro” ed ha introdotto un duplice criterio di erogazione per la corresponsione del cd. premio OV
19 in relazione al periodo dal 17.03.2020 al 30.04.2020: 1) l'assegnazione ai Reparti direttamente o indirettamente coinvolti nella gestione dei pazienti affetti dal virus OV19; 2) l'impegno diretto e concreto del lavoratore ovvero lo svolgimento di mansioni e/o compiti utili a fronteggiare l'evento pandemico (delibera giunta regionale in atti).
Ebbene il ricorrente attraverso l'istruttoria orale espletata ha provato l'impegno diretto e concreto ovvero lo svolgimento di mansioni e/o compiti utili a fronteggiare l'evento pandemico .
La teste ha riferito “ nel periodo dal 17 Marzo 2020 al 30.4.2020 operavo sempre in neurologia . Tes_1
Non ho mai lavorato nell'autoparco. In questo periodo mi sono recata presso l'autoparco 15/16 volte. Sempre di mattina
e pomeriggio. Venivo chiamata dai colleghi anche dal per difficoltà, perché gli autisti si lamentavano in quanto Pt_1 pretendevano la presenza a bordo delle autombulanze dell'operatore socio sanitario e dell'infermiere. Anche per il trasporto di sangue o per degli esami che non si facevano in azienda. Anche il ricorrente si lamentava di dette problematiche.
Ricordo che in questo periodo il ricorrente lavorava nell'autoparco.
Hanno ricevuto l'indennità OV IO NC , , , di cui Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4 non ricordo il nome. Il ricorrente era l'unico nell'autoparco come infermiere. Gli altri soggetti indicati sono autisti. Il ricorrente accompagnava i pazienti OV, l'ho incontrato nel mio reparto ed in neurochirurgia quando mi sono trovata in
2 quel reparto, perché chiamata dai miei iscritti . L'ho anche incontrato lungo i corridoi. Preciso che il ricorrente , essendo
l'unico infermiere, addetto all'autoparco, accompagnava anche i pazienti non affetti da OV a fare esami diagnostici e prelievi.
Quando i pazienti scendevano dall'autombulanza l'infermiere accompagnava i pazienti in reparto perché non vi era
l'operatore socio sanitario. Nel periodo indicato venivano trasportati in prevalenza pazienti OV.
Nel mio reparto nessuno ha ricevuto l'indennità OV, perché noi non eravamo reparto OV” (cfr. verbale di udienza del 25.11.2024)
Il teste ha riferito “Sono infermiere dipendente dell' dal 2006 e attualmente Testimone_2 CP_4 lavoro presso l'Unità operativa Day Surgery pre ospedalizzazione. Nel periodo OV lavoravo presso l'Unità Operativa complessa di otorinolaringoiatra Conosco il ricorrente che è infermiere, ma non ho lavorato insieme a lui presso l'autoparco
Non sono mai stato addetto all'autoparco. Io sono un RSU del Nursing Up ed il ricorrente è un nostro associato.
Io vedevo il ricorrente lavorare presso l'autoparco da marzo aprile 2020 . Ed era unico infermiere.
Quando passavo lo vedevo a volte saliva sull'autombulanza per il trasporto dei pazienti oppure portava il sangue in altri ospedali insieme all'autista. Non sono mai salito sull'autombulanza.
L'autoparco gestiva sia pazienti OV che pazienti non OV. Normalmente il 118 ci portava i pazienti OV in ospedale al pronto soccorso. L'autoparco prendeva in carico il paziente e lo portava al padiglione predisposto per il paziente. Se il paziente era guarito dal VI e doveva essere trasportato a casa, interveniva sempre l'autoparco.
Nell'autombulanza che riportava il paziente al domicilio vi erano l'autista, l'operatore socio sanitario e l'infermiere.
So che le autombulanze dell'autoparco trasportavano i pazienti COVID all'ospedale di Maddaloni quando non vi era posto da noi. So queste circostanze perchè ho assistito personalmente a detti trasporti. era addetto all'autoparco ma venivano presi dai reparti anche altri infermieri per i trasporti. Pt_1
Nel periodo dal 17.3.2020 e fino al 30.4.2020 ho visto lavorare il ricorrente con i pazienti COVID e addetto al trasporto del sangue 7 /8 volte, maggiormente di mattina. Posso dire che trasportava pazienti OV perché era vestito con la tuta bianca. Non eravamo obbligati ad indossare tutti tale tuta ma solo quelli a contatto con pazienti OV in reparti
OV.
Vi erano due percorsi di emergenza: nel percorso OV gli addetti avevano la tuta bianca;
nel percorso no OV avevano solo la mascherina. L'autoparco interveniva dopo . se vi erano pazienti OV gli addetti indossavano la tuta bianca altrimenti no.
Vi erano più autombulanze anche in base al tipo di paziente.
Vedevo gli addetti all'autoparco e quindi anche il ricorrente quanto accedevo al lavoro e quando andavo via perché dovevo passare necessariamente per l'autoparco per andare sul mio posto di lavoro. Io ero turnista.
Sono un sindacalista ed il ricorrente è un mio associato. Il ricorrente si è lamentato con me perché non ha ricevuto il premio
OV. Non conosco i motivi per cui non l'abbia ricevuto.
Per accedere al mio reparto devo passare per l'autoparco. Non vedo l'autoparco direttamente dal mio reparto” (cfr. verbale di udienza del 14.04.2025)
3 Difatti, dalle dichiarazioni dei predetti testi, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, tenuto conto che gli stessi risultano indifferenti alle parti ed hanno reso una narrazione precisa lineare e non contraddittoria, è emerso che il ricorrente, operante quale unico infermiere nell'autoparco, nel periodo in contestazione, si era occupato di trasportare pazienti OV da un reparto ad un altro ovvero presso altri presidi ospedalieri.
I testi e hanno concordemente riferito che il ricorrente era l'unico infermiere presente Tes_1 Tes_2 nell'autoparco e che, nel periodo in contestazione era stato, dunque, impiegato nel trasporto di pazienti
OV atteso che, sull'autombulanza (che trasportava anche detti pazienti OV) necessariamente dovevano essere presenti l'autista, l'operatore socio sanitario e l'infermiere.
La deposizione di appare inattendibile in quanto – considerato che il ricorrente era Testimone_3
l'unico infermiere addetto all'autoparco e che necessariamente doveva essere presente sulle autombulanze insieme all'autista ed all'operatore – è inverosimile che egli non abbia svolto attività connesse all'emergenza OV. Peraltro, come emerso dalla istruttoria e dalla documentazione allegata, gli autisti addetti all'autoparco hanno ricevuto detta indennità.
Appaiono ininfluenti i registri autombulanza in atti per sconfessare quanto emerso dall'istruttoria atteso che gli stessi riguardano solo alcuni giorni ed alcune turnazioni e inoltre, in alcuni di essi, non sono nemmeno indicati i nominativi del personale di scorta. Inoltre, la stessa delibera n. 427 del 03.8.2020, individua l'autoparco quale settore destinato a ricevere il Premio OV.
Ne consegue che la resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente della somma di euro
1100,00, oltre interessi legali dalla data della maturazione del credito al soddisfo .
La domanda di risarcimento del danno morale va rigettata stante l'estrema genericità della stessa non avendo l'istante allegato e provato il pregiudizio concretamente subito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione tenuto conto della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)in accoglimento parziale del ricorso condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1100,00, per la causale indicata in parte motiva, oltre interessi legali dalla data della maturazione del credito al soddisfo
2)rigetta nel resto il ricorso
3) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,67 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Michela Izzo
Si comunichi.
4 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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