Art. 3.
L'abbuono, di cui all' art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959 e alla legge 26 giugno 1954, n. 456 , per gli spettacoli di prosa di opere originali di autore italiano, e' concesso fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze a favore del teatro, e comunque, non oltre il 31 dicembre 1955.
L'abbuono, di cui all' art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959 e alla legge 26 giugno 1954, n. 456 , per gli spettacoli di prosa di opere originali di autore italiano, e' concesso fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze a favore del teatro, e comunque, non oltre il 31 dicembre 1955.