CA
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 27/05/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
RG Nr. 143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Marina Vitulli Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 25 novembre 2024
Da
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ventura, Parte_1 C.F._1
C.F. pec: dall'avv. Elisa Amadeo, C.F._2 Email_1
C.F. , pec: e dall'avv. Silvia Ventura, C.F._3 Email_2
, fax di studio 055.7604095, pec: CodiceFiscale_4 Email_3
indirizzi cui inviare le comunicazioni e notificazioni, e presso lo studio dei primi due elettivamente domiciliata in Trieste, via Coroneo 17, come da delega in calce al presente atto.
- appellante in riassunzione -
Contro
(P.Iva ), avente sede legale in Roma, Via Barberini, 28, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Dott.ssa , rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Giovanni Lazzara Controparte_2 (C.F. PEC: – fax 06/3217536) e C.F._5 Email_4
con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Bruno Buozzi, 99, giusta procura speciale in calce alla presente memoria, su foglio separato;
- appellata in riassunzione -
Riassunzione causa a seguito di ordinanza n. 23275/2024 depositata il 28.08.2024, a seguito dell'intervenuta cassazione (in relazione ai motivi accolti) della sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 261/2018 (R.G. 287/2017).
In punto: accertamento rapporto di lavoro subordinato collaboratore fisso giornale e differenze retributive
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in riassunzione:
In via principale:
1) In parziale riforma - nella parte cioè non già riformata dalla sentenza n. 285/2018 di codesta Corte
- della sentenza n. 234/2017 Tribunale di Udine determinare la retribuzione spettante alla ricorrente quale compenso delle prestazioni rese, rapportando le medesime a quelle del redattore ordinario.
2) Determinare detta retribuzione in relazione alle caratteristiche della fattispecie in misura pienamente corrispondente a quella del redattore ordinario ovvero nella misura diversa che risulterà di giustizia pari ad una significativa percentuale di detta retribuzione, in ogni caso non inferiore al
70% della medesima.
3) Condannare parte resistente al pagamento della somma così determinata, nelle alternative misure sopra indicate a pag. 12 (€. 190.418,16 ovvero inferiore in ragione del parametro stabilito) o in altra misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, con accessori di legge.
4) Con vittoria di spese di tutti i gradi e fasi di giudizio (primo grado, appello, cassazione, riassunzione).
Per parte convenuta :
come in epigrafe della presente memoria rappresentata, domiciliata e difesa, ai Controparte_1
sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., richiamate tutte le eccezioni, deduzioni, difese e conclusioni rassegnate nei precedenti gradi di giudizio qui da intendersi integralmente trascritte, ribadite e confermate, chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione disattesa, voglia accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare inammissibile e/o ovvero rigettare l'appello proposto da , per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente Parte_1
atto.
In via istruttoria, ove l'Ecc.ma Corte di Appello adita ravvisi la necessità di procedere ad un conteggio delle eventuali differenze retributive maturate dalla Signora da gennaio 2007 a Parte_1 novembre 2015, sulla base del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione e non considerando tutti gli elementi della retribuzione previsti dal CCNLG per il collaboratore fisso (e, in specie l'indennità redazionale), si chiede sin d'ora che il CTU prenda in considerazione il compenso minimo previsto dalle tabelle allegate al contratto collettivo, adeguandolo sulla base delle caratteristiche del rapporto di collaborazione, tenuto conto delle argomentazioni sopra formulate circa l'importanza delle materie trattate, il tipo, la qualità e quantità delle collaborazioni ma senza considerare le seguenti voci della retribuzione a) festività nazionali ed infrasettimanali;
b) festività soppresse;
c) lavoro festivo, il tutto con rideterminazione del trattamento di fine rapporto.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio e di quello di cassazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ordinanza n. 23275/2024 pronunciata all'udienza del 9.07.2024 e pubblicata in forma telematica in data 28.08.2024 la Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso principale proposto da e sull'ulteriore ricorso proposto dal qualificato dalla Corte Parte_1 Controparte_1
come incidentale- avverso la sentenza n. 261/2018 della Corte di Appello di Trieste che, nell'accogliere parzialmente l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 234/17 del PT
tribunale di Udine aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado, ritenendo che il rapporto instauratosi di fatto a partire dal 2007 tra la e la società fosse qualificabile PT Controparte_1
come rapporto di lavoro dipendente ex art. 2 del Ccnl senza però alcun vantaggio patrimoniale CP_3
in favore della , annullava in parte la sentenza di appello, disponendo il rinvio a questa Corte PT per l'applicazione del principio di diritto ritenuto corretto e per la valutazione anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
I giudici di legittimità avevano cassato la sentenza di questa Corte in punto retribuzione sufficiente e proporzionata, ritenendo che il parametro di cui al contratto collettivo rappresentasse l'importo minimo dovuto al collaboratore, ma non impedisse a quest'ultimo di ottenere importi superiori in relazione alla effettività e intensità dell'impegno profuso nella testata.
In via pregiudiziale la Corte di legittimità rigettava il ricorso incidentale proposto dalla società il e volto ad ottenere il rigetto integrale delle pretese azionate, confermando che la Controparte_1
qualificazione del rapporto di lavoro dipendente della come operata dai giudici di merito ex PT
art. 2 Ccnl lavoro giornalistico, era corretta.
2. Con ricorso depositato in data 25 novembre 2024 la riassumeva la causa instando per la PT
condanna della società al pagamento delle differenze retributive già quantificate a seguito di consulenza contabile ammessa nel secondo grado. La società nel costituirsi in giudizio contestava le pretese della eccependo in Controparte_1 PT via preliminare l'inammissibilità delle conclusioni declinate nel giudizio di rinvio dalla . PT
3. Radicatosi il contraddittorio innanzi alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione, all'udienza del 27 febbraio 2025 il Collegio invitava le parti ad un componimento bonario della vicenda;
indi all'udienza del 7 maggio 2025, constatato che il tentativo di conciliazione aveva dato esito negativo, la causa era decisa come da separato dispositivo di cui era data lettura alle parti in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La pronuncia della Corte di Cassazione investe il contenzioso avviato in primo grado da PT
la quale, premesso di essere giornalista professionista dal 26.5.11, iscritta nell'elenco dei
[...]
pubblicisti dal 31.07.00, allegava di aver lavorato dal 2005 e soprattutto dal 2007 in modo continuativo per il sede di Udine- con funzioni di giornalista e attribuzione di settori Controparte_1
quali cronaca nera e giudiziaria del e con affidamento di uno o più servizi Controparte_4 CP_5
giornalieri relativi a questi ambiti al fine di coprire le necessità della redazione.
Rapporti formalmente qualificati di lavoro autonomo ma di fatto aventi i caratteri e natura di rapporto di lavoro giornalistico subordinato come redattore ovvero- domanda questa proposta in via subordinata- come collaboratore fisso ex art. 2 Ccnl .
4.1.Il giudice di Udine, a seguito di istruttoria orale, rigettava integralmente le domande della , PT ritenendo insussistenti i presupposti per l'inquadramento del rapporto di lavoro dipendente ex art. 1
e ex art. 2 del Ccnl , poiché la ricorrente non aveva provato il vincolo di dipendenza necessario anche ai fini dell'inquadramento come collaboratore fisso.
4.2.La Corte di Appello di Trieste su ricorso della , con la sentenza oggetto di successivo PT
annullamento in Cassazione, confermava il rigetto della pretesa di cui all'art. 1 , ma riteneva che l'attribuzione alla , con continuità, della cronaca giudiziaria e nera, nonché il sabato e la PT
domenica di altri settori ( in particolare lo sport), fossero elementi distintivi del rapporto di lavoro giornalistico ex art. 2 contratto collettivo lavoro giornalistico.
I giudici di secondo grado rigettavano ogni domanda di pagamento azionata dalla a titolo di PT
differenze retributive in ragione di quanto corrisposto medio tempore dalla società il CP_1 CP_1
4.3. I giudici di legittimità con l'ordinanza rescindente hanno confermato- rigettando integralmente il ricorso incidentale proposto dalla società la natura subordinata del rapporto ex Controparte_1
art. 2 Ccnl, annullando la sentenza della Corte di Appello n. 261/2018 nel punto in cui i giudici di merito avevano rigettato la domanda di pagamento senza considerare che gli importi fissati dal contratto per il numero di collaborazioni sono il minimo ( da 4 a 8 collaborazioni al mese) e che invece nel concreto, in ragione delle norme invocate dalla ( cfr. art.
2-36 Ccnl e 36 Cost.), PT
come interpretate dalla Corte di Cassazione in particolare nei precedenti di cui alle sentenze n.
26676/18 e 290/14, avrebbero dovuto valutare l' effettività e intensità dell'impegno profuso dal collaboratore. Secondo il Collegio di legittimità il collaboratore fisso ha diritto ex art. 2 comma quarto del Ccnl lavoro giornalistico applicabile ratione temporis, ad una retribuzione” collegata al numero di collaborazioni fornite, ossia al numero degli articoli redatti o rubriche tenute, nonché all'impegno di frequenza e alla natura e all'importanza delle materie trattate, ferma restando la soglia minima delle quattro-otto collaborazioni mensili”( cfr. ordinanza di annullamento in atti).
Secondo i giudici di legittimità pertanto la Corte di Appello di Trieste aveva errato nel non considerare l'effettività ed intensità dell'impegno profuso dal collaboratore al fine di determinare la retribuzione sufficiente e proporzionata ai sensi dell'art. 36 Cost.
5. La ha riassunto il giudizio, richiamando gli esiti dell'istruttoria di primo grado come PT valorizzati dai giudici di appello cassati, ed in particolare l'assiduità della propria presenza in redazione e l'importanza del settore di cronaca giudiziaria bianca e nera nell'ambito della cronaca locale udinese affidatole dalla redazione, nonché la provata prestazione durante il sabato e domenica con adibizione ad altri settori (in particolare lo sport); settori attribuiti in forma pressocchè in via esclusiva alla lavoratrice rispetto ad altri collaboratori gravitanti nella redazione nello stesso periodo temporale.
La evidenziava che le caratteristiche della prestazione erano state accertate in via definitiva;
PT
in ogni caso richiamava le allegazioni di fatto contenute nel ricorso originario.
Concludeva instando per il pagamento delle somme come determinate dalla consulenza già svolta in secondo grado ove erano stati quantificati, su richiesta della originaria appellante, gli importi dovuti come redattore ordinario detratto il percepito;
in via ulteriore, subordinata, richiamando precedenti di merito ottenuti dal difensore della in altre controversie, instava perché la Corte determinasse PT
l'importo mensile dovuto in misura proporzionale a quanto previsto dal Ccnl per il redattore ordinario.
Proporzione individuata dalla Corte in ragione delle emergenze istruttorie.
6. La Società in via preliminare eccepiva l'inammissibilità delle conclusioni della CP_1 riassumente in merito all'accertamento della retribuzione mensile perché difformi da quelle declinate in primo grado1 , rilevando che la natura chiusa del giudizio di rinvio non consentisse la formulazione di questa domanda nuova. In ogni caso ne contestava la fondatezza assumendo che, rispetto all'attività concretamente svolta dalla interessata, i compensi percepiti nel tempo ( che comunque erano stati superiori a quelli minimi contrattuali per quanto accertato dalla consulenza eseguita nel precedente grado di appello), erano adeguati, in quanto superiori al doppio di quanto previsto dal contratto collettivo per il collaboratore.
Evidenziava la società che questa Corte, valutando in concreto gli apporti della collaboratrice la quale non era tenuta ad una presenza giornaliera ed aveva operato senza esclusiva, in quanto aveva prestato
Con attività anche per AN, ufficio stampa e anche per TE 3 emittente televisiva, oltre a non essere l'unica adibita alla cronaca giudiziaria, come dichiarato dai testimoni e Tes_1 Tes_2
avrebbe dovuto rigettare la pretesa di pagamento poiché la era stata retribuita in modo PT adeguato. Eccepiva l'insufficienza delle allegazioni attoree ai fini dell'applicabilità di un parametro economico superiore considerato che l'interessata si era limitata ad indicare il numero dei pezzi scritti nel periodo di collaborazione, senza produrli fisicamente sì da consentire al giudice di apprezzarne la quantità e qualità.
In ogni caso assumeva che – richiamando giurisprudenza formatasi sul principio di cui all'art. 36
Cost. in punto retribuzione minima sufficiente -dal parametro base di confronto come retribuzione del redattore ordinario dovessero essere detratti gli importi previsti dal Ccnl a titolo di 13°, scatti di anzianità e 14°; invocava giurisprudenza di merito formatasi in altre Corte per limitare le pretese della riassumente ad un parametro retributivo non superiore al 50% del trattamento del redattore ordinario
( in tal senso richiamava ordinanza di Corte appello Roma del 27 febbraio 2012 in una causa del
Co Messaggero contro rg 1148/07).
In via ulteriore – qualora questa Corte avesse ritenuto di aderire alla richiesta della di PT
determinazione della retribuzione commisurata al 70% degli importi retributivi dovuti in favore del redattore ordinario, chiedeva che fossero eliminate dal computo le festività nazionali e infrasettimanali, il lavoro festivo;
e le festività soppresse rideterminando anche il trattamento di fine rapporto.
2) accertare in ogni caso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1.10.2005 ai sensi degli artt. 2 e 36 CCNL con applicazione del trattamento economico di cui all'art. 1, rapporto trasformatosi in rapporto di redattore ordinario ex art. 1 CCNL dal 26.11.2011, con attribuzione del trattamento economico spettante in base alle previsioni contrattuali applicabili, oppure in subordinare accertare la sussistenza dalla medesima data di un rapporto ex art. 2 CCNL con il medesimo trattamento economico, oppure altro diverso trattamento ritenuto coerente alle prestazioni svolte.
3) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata dal 26.11.2011 o dalla diversa data che risulterà di giustizia in qualità di redattore ordinario, con il relativo trattamento economico.
4) Ordinare alla convenuta di riammettere in servizio la ricorrente con ogni conseguenza retributiva e contributiva.
5) Condannare la società convenuta a ridefinire l'anzianità della ricorrente a seguito delle pronunce su 1), 2) 3).
6) Condannare la convenuta al pagamento delle retribuzioni conseguenti alle pronunce di cui sopra anche ex art. 36
Cost e/o artt. 1, 2 e 36 CCNL fino ad oggi maturate, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge.
7) Ordinarsi alla convenuta, previa se del caso chiamata in causa dell'ente previdenziale, di regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente per effetto delle pronunce di cui sopra”.
8) Con vittoria di spese, diritti e onorari 7. La domanda di pagamento di differenze retributive va accolta siccome fondata con i limiti di seguito indicati.
In via preliminare di rito va esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società convenuta cui la riassumente ha replicato invocando quanto previsto dall'art. 394 c.p.c. che all'ultimo comma consente alla parte di assumere conclusioni diverse ogni qual volta un tanto sia esigito dalla sentenza della Cassazione.
Trattasi di eccezione fondata alla luce del provvedimento decisorio della Corte di Cassazione il cui
Collegio, nell'esaminare i motivi di ricorso della ed in particolare il secondo con il quale la PT
aveva eccepito la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del principio di PT
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché in relazione agli artt. 132; 111 c.p.c., per non avere pronunciato sulla domanda di determinazione della retribuzione che avrebbe costituito il presupposto per la richiesta di condanna alle differenze retributive, aveva rigettato integralmente il secondo motivo accogliendo il primo relativo alla violazione del principio costituzionale di sufficienza a proporzionalità della retribuzione.
Nella sostanza a questo Collegio, il cui giudizio è vincolato ai sensi dell'art. 384 c.p.c., compete la valutazione se gli importi corrisposti nel tempo dalla società alla ( comunque superiori ai PT minimi contrattuali di cui all'art. 2 Ccnl), fossero adeguati in relazione alle prestazioni concretamente rese nel tempo dalla collaboratrice in favore del giornale, tenendo conto delle peculiarità del lavoro giornalistico e della figura del collaboratore fisso rispetto al redattore ordinario, ma non la quantificazione della retribuzione mensile negli importi determinati azionati dalla parte riassumente.
Pertanto le conclusioni attoree non possono essere valutate in quanto inammissibili alla luce del giudicato derivante dal rigetto del secondo motivo di ricorso per Cassazione.
8. In diritto come evidenziato dai giudici di legittimità che hanno richiamato il principio stabilito dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 26676/2018 secondo cui:” In materia di lavoro giornalistico, il collaboratore fisso ha diritto, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del contratto collettivo reso efficace
"erga omnes" dal d.P.R. n. 153 del 1961, ad una retribuzione proporzionata all'impegno di frequenza, alla natura ed importanza delle materie trattate nonchè al numero mensile delle collaborazioni, ferma restando la soglia minima di quattro od otto collaborazioni al mese;
rientra nei poteri di apprezzamento discrezionale del giudice di merito individuare un criterio logico per il compenso di un numero maggiore di collaborazioni, tenendo conto di tutti i parametri previsti dalla disposizione collettiva.”, la valutazione demandata a questo Collegio inerisce in concreto la qualità e quantità della prestazione che la sig.ra dal 2007 al 2015 ( periodo temporale limitato in giudizio dalla parte PT
riassumente) aveva reso in favore della testata giornalistica convenuta in giudizio.
9.Per quanto emerso in fase istruttoria ed allegato fin dal ricorso di primo grado dalla parte attrice, la quale collaboratrice autonoma, dal 2007 aveva intensificato la collaborazione occasionale con PT
il Gazzettino di Udine iniziata nel 2005, con un apporto continuativo e pressocchè quotidiano occupandosi dapprima della cronaca di alcuni Comuni dell'hinterland udinese e poi dello sport;
la collaborazione si era intensificata ulteriormente nel 2009 con l'attribuzione quasi esclusiva della cronaca nera e giudiziaria e anche bianca se necessario, con apporto quotidiano di 1 o 2 pezzi e disponibilità giornaliera per altri servizi in ragione delle necessità quotidiane della redazione ( cfr. punti da 4 a 10 del ricorso di primo grado), tanto da allegare un impegno totale, per articoli pubblicati, nel numero di oltre 12000, così ripartiti:” 17)Nel dettaglio, in base ai dati indicati dalla società il numero degli articoli risulta essere il seguente: Il Gazzettino: 190 per il periodo 2005-2006, 438 nel
2007, 807 nel 2008, 1.313 nel 2009, 1638 nel 2010 (per il mese di dicembre di cui manca il cedolino si produce copia degli articoli pubblicati, 132 in 44 fogli), 1763 nel 2011, 1750 nel 2012, 1706 nel
2013, 1693 nel 2014 e 824 a settembre 2015; per un totale di 12.122 pezzi.”.
9.1. Allegazioni che hanno trovato conferma nei documenti versati in atti: in particolare le e-mail e gli articoli scambiati con la redazione dimessi dalla parte ricorrente subb. Docc. 7,8,9,10,11 fascicolo di primo grado, dai cui emerge la richiesta giornaliera e la disponibilità della collaboratrice per settori principalmente di cronaca e sport relativi a Udine e provincia;
disponibilità che consisteva sia nel soddisfare ( riempendolo con le proprie righe) lo spazio che le era attribuito dalla redazione sulla pagina del giornale ( con indicazione da parte del capo della redazione del numero esatto delle righe richieste), sia nel rispetto dei tempi di chiusura della redazione al fine di consentire al giornale di andare in stampa.
La riassumente- contrariamente a quanto eccepito dalla parte convenuta- ha prodotto anche copia degli articoli pubblicati in alcuni periodi (molti risalenti al mese di dicembre 2010 e altri al mese di aprile 2014, dimessi sub. Docc. 19 e 20 parte riassumente fascicolo primo grado); pezzi che consentono di apprezzare non soltanto la quantità delle prestazioni svolte nel tempo dalla , ma PT
anche la qualità degli articoli pubblicati nei quali la professionista non si limitava a riferire la notizia in modo sintetico ma descriveva, a seconda dello spazio nella pagina, i fatti di cronaca giudiziaria e di cronaca bianca che le erano richiesti sistematicamente dalla redazione. Fatti che, nell'ambito della quotidianità della vita degli enti locali dell'hinterland udinese, assumevano particolare clamore e rilevanza pubblica, tanto che la cronaca locale riservava loro spazi significativi delle proprie pagine
( il numero di righe era sempre consistente per quanto si evince dalla produzione in atti).
La presenza continuativa e l'esclusività dell'adibizione al settore della cronaca rispetto agli altri collaboratori è stata confermata anche dai testimoni redattore ordinario in Udine- il quale ha Tes_3
riferito che la redazione per la cronaca giudiziaria e gli altri settori affidati alla faceva PT riferimento pressocchè esclusivo alla;
collaborazione di tipo esclusivo con impegno PT
sostanzialmente giornaliero.
Analogamente il componente della redazione dal 1992 al 2015, aveva riferito, CP_8
confermando le allegazioni attoree, in merito ai settori di cronaca giudiziaria, nera e bianca , compreso lo sport di cui lui era il principale responsabile ( nella specie Udinese calcio), nei quali la PT
operava in maniera fissa e quotidiana alle dipendenze del capo servizio.
Quanto poi alla collaborazione prestata per altre agenzie quali AN e TE 3 Veneto, i testimoni e avevano riferito che si trattava di ulteriori collaborazioni con terzi, previamente CP_8 Tes_2 autorizzate dal e che non incidevano sulla prevalenza e continuità dell'apporto CP_1
professionale da parte della nel giornale . PT CP_1
10. Le emergenze istruttorie descritte costituiscono elementi probatori valorizzabili da questo
Collegio al fine di ritenere provato che la collaborazione della , anche nell'ambito dell'art. 2 PT
Ccnl per quantità e qualità dell'apporto professionale dimostrato, andasse oltre il minimo CP_3
contrattuale delle 4 -8 collaborazioni mensili di cui agli artt.
2-36 Ccnl trattandosi di giornalista professionista e prima ancora pubblicista ( cfr. doc. 22 parte ricorrente in primo grado).
In particolare tenuto conto che la norma contrattuale di cui all'art. 2 cit. impone al giudice una valutazione della sufficienza degli importi economici corrisposti dal datore di lavoro che tenga conto anche della “natura e importanza delle materie trattate e il numero delle collaborazioni”, ritiene il
Collegio che la dimostrata prestazione giornaliera da parte della in un settore importante come PT la cronaca giudiziaria rispetto ad altre notizie di cronaca locale, l'attività svolta anche di sabato e domenica nel settore dello sport e la copertura ( per quanto emerge anche dagli articoli dimessi), di una pluralità di spazi all'interno di pagine diverse del giornale che sono significativi della disponibilità della a far fronte a tutte le necessità redazionali giornaliere anche in settori PT diversi, siano circostanze da cui desumere che l'impegno orario della fosse superiore a quello PT
ordinario di 36 ore.
Ulteriore elemento valorizzabile a tal fine è il numero degli articoli pubblicati di cui al punto 17 del ricorso di primo grado;
ne consegue che gli importi corrisposti nel tempo e commisurati esclusivamente al numero di pezzi e alle righe pubblicate ( cfr. docc. 5 e 6 parte convenuta), pur essendo superiori ai minimi retributivi fissati dal Ccnl ( cfr. doc. 22 parte convenuta in primo grado e esiti di consulenza contabile di secondo grado), tuttavia non siano rispettosi dell'impegno effettivo imposto dalla società alla propria dipendente.
11. Sotto il profilo della retribuzione commisurata alla quantità e qualità della prestazione questo
Collegio ritiene congruo adottare il parametro della retribuzione che è prevista dalle parti sociali per il redattore ( di prima nomina e poi ordinario), non nella sua integralità, come richiesto dalla parte riassumente, poiché la prestazione della non era totalmente inquadrabile come redattore PT
ordinario ( il rigetto della richiesta di qualificazione del rapporto ex art. 1 Ccnl giornalisti è passata in giudicato), ma in una misura ridotta e commisurata al 50%.
La durata del rapporto ( dal 2007 al 2015), l'intensità della prestazione come emergente dagli elementi valorizzati al precedente punto motivazionale, l' esclusività della attività svolta dalla per il PT
, sono elementi oggettivi che consentono di indicare come parametro corretto il 50% della CP_1
retribuzione ordinaria, senza decurtazioni per lavoro festivo e festività nazionali e infrasettimanali, ritenuto che la percentuale individuata dal Collegio va commisurata al trattamento minimo che competerebbe al giornalista che opera come redattore ( comprensivo anche di 13° e scatti di anzianità).
D'altra parte alla , come collaboratore autonomo, è sempre stata negata qualsiasi PT
maggiorazione collegata al lavoro festivo e domenicale , nonostante si trattasse di impegno maggiormente gravoso al pari dei giornalisti professionisti.
Pertanto il provato apporto della anche durante il week end e giorni festivi ( cfr. dep. PT
testimoniali e numero di articoli prodotti), impone al Collegio di tener conto anche di questi elementi retributivi come base di calcolo della retribuzione mensile, al fine di rispettare il principio costituzionale del compenso come strumento idoneo a garantire al lavoratore una esistenza libera e dignitosa ( cfr. art. 36 Cost.).
Ne consegue che le eccezioni sollevate in merito dalla parte convenuta vanno rigettate siccome infondate.
12.All'esito del giudizio di rinvio, in riforma della sentenza del tribunale di Udine, accertata in via
[.. definitiva la natura subordinata del rapporto di lavoro ex art. 2 Ccnl tra la e la società PT
, la datrice di lavoro va condannata al pagamento di una retribuzione mensile pari al 50% CP_1
di quanto previsto dal Ccnl per il redattore di prima nomina e ordinario, detratto quanto già corrisposto negli anni ( e pari per quanto emerso nella consulenza tecnica precedente a complessivi euro
124.089,64).
La soccombenza reciproca delle parti costituisce motivo per compensare le spese di lite di tutti i gradi nella misura di ½; la quota residua è posta a carico della società che è risultata perdente rispetto alla domanda azionata dalla in via subordinata. PT
La frazione a carico della società è calcolata in ragione del valore della domanda accolta e riassunta a seguito del ricorso della secondo i parametri previsti dal Dm 55/14 e ss. modificazioni per le PT
domande di valore indeterminabile prima fascia, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche controverse.
PER QUESTI MOTIVI
In applicazione del principio di diritto stabilito dalla Corte nella ordinanza n. 23275/2024 e in riforma della sentenza di primo grado, accerta il diritto di ad una retribuzione mensile pari al Parte_1
50% di quella spettante al redattore per il periodo dall'1.01.2007 al 30.12.15; determina detta retribuzione in ragione del trattamento normativo ed economico previsto dal CCNL
FNSI per il redattore di prima nomina e ordinario, detratto il percepito;
per l'effetto condanna la società convenuta a corrispondere alla quanto maturato anche in PT
termini di trattamento di fine rapporto;
Compensa le spese di lite di lite di tutti i gradi al 50% e condanna la società a corrispondere alla la quota residua che in detta frazione liquida, quanto al giudizio di primo grado in euro PT
5000,00, quanto al giudizio di appello cassato in euro 5000,00, quanto al giudizio di legittimità in euro 2800,00 e quanto al presente grado in euro 3473,00 oltre, per tutti i gradi, al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Trieste, 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Queste sono le conclusioni formulate nel ricorso di primo grado: “In via principale, accertare e dichiarare che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1.10.2005 o dalla diversa data che risulterà di giustizia ai sensi dell'art. 1 CCNL giornalisti dipendenti da imprese editrici di quotidiani o comunque un rapporto soggetto al regime normativo e retributivo previsto da tale norma in applicazione dell'art. 36 del contratto o in subordine dall'art. 2 del medesimo contratto, e ciò anche ex art. 36 Cost.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Marina Vitulli Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 25 novembre 2024
Da
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ventura, Parte_1 C.F._1
C.F. pec: dall'avv. Elisa Amadeo, C.F._2 Email_1
C.F. , pec: e dall'avv. Silvia Ventura, C.F._3 Email_2
, fax di studio 055.7604095, pec: CodiceFiscale_4 Email_3
indirizzi cui inviare le comunicazioni e notificazioni, e presso lo studio dei primi due elettivamente domiciliata in Trieste, via Coroneo 17, come da delega in calce al presente atto.
- appellante in riassunzione -
Contro
(P.Iva ), avente sede legale in Roma, Via Barberini, 28, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Dott.ssa , rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Giovanni Lazzara Controparte_2 (C.F. PEC: – fax 06/3217536) e C.F._5 Email_4
con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Bruno Buozzi, 99, giusta procura speciale in calce alla presente memoria, su foglio separato;
- appellata in riassunzione -
Riassunzione causa a seguito di ordinanza n. 23275/2024 depositata il 28.08.2024, a seguito dell'intervenuta cassazione (in relazione ai motivi accolti) della sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 261/2018 (R.G. 287/2017).
In punto: accertamento rapporto di lavoro subordinato collaboratore fisso giornale e differenze retributive
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in riassunzione:
In via principale:
1) In parziale riforma - nella parte cioè non già riformata dalla sentenza n. 285/2018 di codesta Corte
- della sentenza n. 234/2017 Tribunale di Udine determinare la retribuzione spettante alla ricorrente quale compenso delle prestazioni rese, rapportando le medesime a quelle del redattore ordinario.
2) Determinare detta retribuzione in relazione alle caratteristiche della fattispecie in misura pienamente corrispondente a quella del redattore ordinario ovvero nella misura diversa che risulterà di giustizia pari ad una significativa percentuale di detta retribuzione, in ogni caso non inferiore al
70% della medesima.
3) Condannare parte resistente al pagamento della somma così determinata, nelle alternative misure sopra indicate a pag. 12 (€. 190.418,16 ovvero inferiore in ragione del parametro stabilito) o in altra misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, con accessori di legge.
4) Con vittoria di spese di tutti i gradi e fasi di giudizio (primo grado, appello, cassazione, riassunzione).
Per parte convenuta :
come in epigrafe della presente memoria rappresentata, domiciliata e difesa, ai Controparte_1
sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., richiamate tutte le eccezioni, deduzioni, difese e conclusioni rassegnate nei precedenti gradi di giudizio qui da intendersi integralmente trascritte, ribadite e confermate, chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione disattesa, voglia accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare inammissibile e/o ovvero rigettare l'appello proposto da , per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente Parte_1
atto.
In via istruttoria, ove l'Ecc.ma Corte di Appello adita ravvisi la necessità di procedere ad un conteggio delle eventuali differenze retributive maturate dalla Signora da gennaio 2007 a Parte_1 novembre 2015, sulla base del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione e non considerando tutti gli elementi della retribuzione previsti dal CCNLG per il collaboratore fisso (e, in specie l'indennità redazionale), si chiede sin d'ora che il CTU prenda in considerazione il compenso minimo previsto dalle tabelle allegate al contratto collettivo, adeguandolo sulla base delle caratteristiche del rapporto di collaborazione, tenuto conto delle argomentazioni sopra formulate circa l'importanza delle materie trattate, il tipo, la qualità e quantità delle collaborazioni ma senza considerare le seguenti voci della retribuzione a) festività nazionali ed infrasettimanali;
b) festività soppresse;
c) lavoro festivo, il tutto con rideterminazione del trattamento di fine rapporto.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio e di quello di cassazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ordinanza n. 23275/2024 pronunciata all'udienza del 9.07.2024 e pubblicata in forma telematica in data 28.08.2024 la Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso principale proposto da e sull'ulteriore ricorso proposto dal qualificato dalla Corte Parte_1 Controparte_1
come incidentale- avverso la sentenza n. 261/2018 della Corte di Appello di Trieste che, nell'accogliere parzialmente l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 234/17 del PT
tribunale di Udine aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado, ritenendo che il rapporto instauratosi di fatto a partire dal 2007 tra la e la società fosse qualificabile PT Controparte_1
come rapporto di lavoro dipendente ex art. 2 del Ccnl senza però alcun vantaggio patrimoniale CP_3
in favore della , annullava in parte la sentenza di appello, disponendo il rinvio a questa Corte PT per l'applicazione del principio di diritto ritenuto corretto e per la valutazione anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
I giudici di legittimità avevano cassato la sentenza di questa Corte in punto retribuzione sufficiente e proporzionata, ritenendo che il parametro di cui al contratto collettivo rappresentasse l'importo minimo dovuto al collaboratore, ma non impedisse a quest'ultimo di ottenere importi superiori in relazione alla effettività e intensità dell'impegno profuso nella testata.
In via pregiudiziale la Corte di legittimità rigettava il ricorso incidentale proposto dalla società il e volto ad ottenere il rigetto integrale delle pretese azionate, confermando che la Controparte_1
qualificazione del rapporto di lavoro dipendente della come operata dai giudici di merito ex PT
art. 2 Ccnl lavoro giornalistico, era corretta.
2. Con ricorso depositato in data 25 novembre 2024 la riassumeva la causa instando per la PT
condanna della società al pagamento delle differenze retributive già quantificate a seguito di consulenza contabile ammessa nel secondo grado. La società nel costituirsi in giudizio contestava le pretese della eccependo in Controparte_1 PT via preliminare l'inammissibilità delle conclusioni declinate nel giudizio di rinvio dalla . PT
3. Radicatosi il contraddittorio innanzi alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione, all'udienza del 27 febbraio 2025 il Collegio invitava le parti ad un componimento bonario della vicenda;
indi all'udienza del 7 maggio 2025, constatato che il tentativo di conciliazione aveva dato esito negativo, la causa era decisa come da separato dispositivo di cui era data lettura alle parti in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La pronuncia della Corte di Cassazione investe il contenzioso avviato in primo grado da PT
la quale, premesso di essere giornalista professionista dal 26.5.11, iscritta nell'elenco dei
[...]
pubblicisti dal 31.07.00, allegava di aver lavorato dal 2005 e soprattutto dal 2007 in modo continuativo per il sede di Udine- con funzioni di giornalista e attribuzione di settori Controparte_1
quali cronaca nera e giudiziaria del e con affidamento di uno o più servizi Controparte_4 CP_5
giornalieri relativi a questi ambiti al fine di coprire le necessità della redazione.
Rapporti formalmente qualificati di lavoro autonomo ma di fatto aventi i caratteri e natura di rapporto di lavoro giornalistico subordinato come redattore ovvero- domanda questa proposta in via subordinata- come collaboratore fisso ex art. 2 Ccnl .
4.1.Il giudice di Udine, a seguito di istruttoria orale, rigettava integralmente le domande della , PT ritenendo insussistenti i presupposti per l'inquadramento del rapporto di lavoro dipendente ex art. 1
e ex art. 2 del Ccnl , poiché la ricorrente non aveva provato il vincolo di dipendenza necessario anche ai fini dell'inquadramento come collaboratore fisso.
4.2.La Corte di Appello di Trieste su ricorso della , con la sentenza oggetto di successivo PT
annullamento in Cassazione, confermava il rigetto della pretesa di cui all'art. 1 , ma riteneva che l'attribuzione alla , con continuità, della cronaca giudiziaria e nera, nonché il sabato e la PT
domenica di altri settori ( in particolare lo sport), fossero elementi distintivi del rapporto di lavoro giornalistico ex art. 2 contratto collettivo lavoro giornalistico.
I giudici di secondo grado rigettavano ogni domanda di pagamento azionata dalla a titolo di PT
differenze retributive in ragione di quanto corrisposto medio tempore dalla società il CP_1 CP_1
4.3. I giudici di legittimità con l'ordinanza rescindente hanno confermato- rigettando integralmente il ricorso incidentale proposto dalla società la natura subordinata del rapporto ex Controparte_1
art. 2 Ccnl, annullando la sentenza della Corte di Appello n. 261/2018 nel punto in cui i giudici di merito avevano rigettato la domanda di pagamento senza considerare che gli importi fissati dal contratto per il numero di collaborazioni sono il minimo ( da 4 a 8 collaborazioni al mese) e che invece nel concreto, in ragione delle norme invocate dalla ( cfr. art.
2-36 Ccnl e 36 Cost.), PT
come interpretate dalla Corte di Cassazione in particolare nei precedenti di cui alle sentenze n.
26676/18 e 290/14, avrebbero dovuto valutare l' effettività e intensità dell'impegno profuso dal collaboratore. Secondo il Collegio di legittimità il collaboratore fisso ha diritto ex art. 2 comma quarto del Ccnl lavoro giornalistico applicabile ratione temporis, ad una retribuzione” collegata al numero di collaborazioni fornite, ossia al numero degli articoli redatti o rubriche tenute, nonché all'impegno di frequenza e alla natura e all'importanza delle materie trattate, ferma restando la soglia minima delle quattro-otto collaborazioni mensili”( cfr. ordinanza di annullamento in atti).
Secondo i giudici di legittimità pertanto la Corte di Appello di Trieste aveva errato nel non considerare l'effettività ed intensità dell'impegno profuso dal collaboratore al fine di determinare la retribuzione sufficiente e proporzionata ai sensi dell'art. 36 Cost.
5. La ha riassunto il giudizio, richiamando gli esiti dell'istruttoria di primo grado come PT valorizzati dai giudici di appello cassati, ed in particolare l'assiduità della propria presenza in redazione e l'importanza del settore di cronaca giudiziaria bianca e nera nell'ambito della cronaca locale udinese affidatole dalla redazione, nonché la provata prestazione durante il sabato e domenica con adibizione ad altri settori (in particolare lo sport); settori attribuiti in forma pressocchè in via esclusiva alla lavoratrice rispetto ad altri collaboratori gravitanti nella redazione nello stesso periodo temporale.
La evidenziava che le caratteristiche della prestazione erano state accertate in via definitiva;
PT
in ogni caso richiamava le allegazioni di fatto contenute nel ricorso originario.
Concludeva instando per il pagamento delle somme come determinate dalla consulenza già svolta in secondo grado ove erano stati quantificati, su richiesta della originaria appellante, gli importi dovuti come redattore ordinario detratto il percepito;
in via ulteriore, subordinata, richiamando precedenti di merito ottenuti dal difensore della in altre controversie, instava perché la Corte determinasse PT
l'importo mensile dovuto in misura proporzionale a quanto previsto dal Ccnl per il redattore ordinario.
Proporzione individuata dalla Corte in ragione delle emergenze istruttorie.
6. La Società in via preliminare eccepiva l'inammissibilità delle conclusioni della CP_1 riassumente in merito all'accertamento della retribuzione mensile perché difformi da quelle declinate in primo grado1 , rilevando che la natura chiusa del giudizio di rinvio non consentisse la formulazione di questa domanda nuova. In ogni caso ne contestava la fondatezza assumendo che, rispetto all'attività concretamente svolta dalla interessata, i compensi percepiti nel tempo ( che comunque erano stati superiori a quelli minimi contrattuali per quanto accertato dalla consulenza eseguita nel precedente grado di appello), erano adeguati, in quanto superiori al doppio di quanto previsto dal contratto collettivo per il collaboratore.
Evidenziava la società che questa Corte, valutando in concreto gli apporti della collaboratrice la quale non era tenuta ad una presenza giornaliera ed aveva operato senza esclusiva, in quanto aveva prestato
Con attività anche per AN, ufficio stampa e anche per TE 3 emittente televisiva, oltre a non essere l'unica adibita alla cronaca giudiziaria, come dichiarato dai testimoni e Tes_1 Tes_2
avrebbe dovuto rigettare la pretesa di pagamento poiché la era stata retribuita in modo PT adeguato. Eccepiva l'insufficienza delle allegazioni attoree ai fini dell'applicabilità di un parametro economico superiore considerato che l'interessata si era limitata ad indicare il numero dei pezzi scritti nel periodo di collaborazione, senza produrli fisicamente sì da consentire al giudice di apprezzarne la quantità e qualità.
In ogni caso assumeva che – richiamando giurisprudenza formatasi sul principio di cui all'art. 36
Cost. in punto retribuzione minima sufficiente -dal parametro base di confronto come retribuzione del redattore ordinario dovessero essere detratti gli importi previsti dal Ccnl a titolo di 13°, scatti di anzianità e 14°; invocava giurisprudenza di merito formatasi in altre Corte per limitare le pretese della riassumente ad un parametro retributivo non superiore al 50% del trattamento del redattore ordinario
( in tal senso richiamava ordinanza di Corte appello Roma del 27 febbraio 2012 in una causa del
Co Messaggero contro rg 1148/07).
In via ulteriore – qualora questa Corte avesse ritenuto di aderire alla richiesta della di PT
determinazione della retribuzione commisurata al 70% degli importi retributivi dovuti in favore del redattore ordinario, chiedeva che fossero eliminate dal computo le festività nazionali e infrasettimanali, il lavoro festivo;
e le festività soppresse rideterminando anche il trattamento di fine rapporto.
2) accertare in ogni caso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1.10.2005 ai sensi degli artt. 2 e 36 CCNL con applicazione del trattamento economico di cui all'art. 1, rapporto trasformatosi in rapporto di redattore ordinario ex art. 1 CCNL dal 26.11.2011, con attribuzione del trattamento economico spettante in base alle previsioni contrattuali applicabili, oppure in subordinare accertare la sussistenza dalla medesima data di un rapporto ex art. 2 CCNL con il medesimo trattamento economico, oppure altro diverso trattamento ritenuto coerente alle prestazioni svolte.
3) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata dal 26.11.2011 o dalla diversa data che risulterà di giustizia in qualità di redattore ordinario, con il relativo trattamento economico.
4) Ordinare alla convenuta di riammettere in servizio la ricorrente con ogni conseguenza retributiva e contributiva.
5) Condannare la società convenuta a ridefinire l'anzianità della ricorrente a seguito delle pronunce su 1), 2) 3).
6) Condannare la convenuta al pagamento delle retribuzioni conseguenti alle pronunce di cui sopra anche ex art. 36
Cost e/o artt. 1, 2 e 36 CCNL fino ad oggi maturate, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge.
7) Ordinarsi alla convenuta, previa se del caso chiamata in causa dell'ente previdenziale, di regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente per effetto delle pronunce di cui sopra”.
8) Con vittoria di spese, diritti e onorari 7. La domanda di pagamento di differenze retributive va accolta siccome fondata con i limiti di seguito indicati.
In via preliminare di rito va esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società convenuta cui la riassumente ha replicato invocando quanto previsto dall'art. 394 c.p.c. che all'ultimo comma consente alla parte di assumere conclusioni diverse ogni qual volta un tanto sia esigito dalla sentenza della Cassazione.
Trattasi di eccezione fondata alla luce del provvedimento decisorio della Corte di Cassazione il cui
Collegio, nell'esaminare i motivi di ricorso della ed in particolare il secondo con il quale la PT
aveva eccepito la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del principio di PT
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché in relazione agli artt. 132; 111 c.p.c., per non avere pronunciato sulla domanda di determinazione della retribuzione che avrebbe costituito il presupposto per la richiesta di condanna alle differenze retributive, aveva rigettato integralmente il secondo motivo accogliendo il primo relativo alla violazione del principio costituzionale di sufficienza a proporzionalità della retribuzione.
Nella sostanza a questo Collegio, il cui giudizio è vincolato ai sensi dell'art. 384 c.p.c., compete la valutazione se gli importi corrisposti nel tempo dalla società alla ( comunque superiori ai PT minimi contrattuali di cui all'art. 2 Ccnl), fossero adeguati in relazione alle prestazioni concretamente rese nel tempo dalla collaboratrice in favore del giornale, tenendo conto delle peculiarità del lavoro giornalistico e della figura del collaboratore fisso rispetto al redattore ordinario, ma non la quantificazione della retribuzione mensile negli importi determinati azionati dalla parte riassumente.
Pertanto le conclusioni attoree non possono essere valutate in quanto inammissibili alla luce del giudicato derivante dal rigetto del secondo motivo di ricorso per Cassazione.
8. In diritto come evidenziato dai giudici di legittimità che hanno richiamato il principio stabilito dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 26676/2018 secondo cui:” In materia di lavoro giornalistico, il collaboratore fisso ha diritto, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del contratto collettivo reso efficace
"erga omnes" dal d.P.R. n. 153 del 1961, ad una retribuzione proporzionata all'impegno di frequenza, alla natura ed importanza delle materie trattate nonchè al numero mensile delle collaborazioni, ferma restando la soglia minima di quattro od otto collaborazioni al mese;
rientra nei poteri di apprezzamento discrezionale del giudice di merito individuare un criterio logico per il compenso di un numero maggiore di collaborazioni, tenendo conto di tutti i parametri previsti dalla disposizione collettiva.”, la valutazione demandata a questo Collegio inerisce in concreto la qualità e quantità della prestazione che la sig.ra dal 2007 al 2015 ( periodo temporale limitato in giudizio dalla parte PT
riassumente) aveva reso in favore della testata giornalistica convenuta in giudizio.
9.Per quanto emerso in fase istruttoria ed allegato fin dal ricorso di primo grado dalla parte attrice, la quale collaboratrice autonoma, dal 2007 aveva intensificato la collaborazione occasionale con PT
il Gazzettino di Udine iniziata nel 2005, con un apporto continuativo e pressocchè quotidiano occupandosi dapprima della cronaca di alcuni Comuni dell'hinterland udinese e poi dello sport;
la collaborazione si era intensificata ulteriormente nel 2009 con l'attribuzione quasi esclusiva della cronaca nera e giudiziaria e anche bianca se necessario, con apporto quotidiano di 1 o 2 pezzi e disponibilità giornaliera per altri servizi in ragione delle necessità quotidiane della redazione ( cfr. punti da 4 a 10 del ricorso di primo grado), tanto da allegare un impegno totale, per articoli pubblicati, nel numero di oltre 12000, così ripartiti:” 17)Nel dettaglio, in base ai dati indicati dalla società il numero degli articoli risulta essere il seguente: Il Gazzettino: 190 per il periodo 2005-2006, 438 nel
2007, 807 nel 2008, 1.313 nel 2009, 1638 nel 2010 (per il mese di dicembre di cui manca il cedolino si produce copia degli articoli pubblicati, 132 in 44 fogli), 1763 nel 2011, 1750 nel 2012, 1706 nel
2013, 1693 nel 2014 e 824 a settembre 2015; per un totale di 12.122 pezzi.”.
9.1. Allegazioni che hanno trovato conferma nei documenti versati in atti: in particolare le e-mail e gli articoli scambiati con la redazione dimessi dalla parte ricorrente subb. Docc. 7,8,9,10,11 fascicolo di primo grado, dai cui emerge la richiesta giornaliera e la disponibilità della collaboratrice per settori principalmente di cronaca e sport relativi a Udine e provincia;
disponibilità che consisteva sia nel soddisfare ( riempendolo con le proprie righe) lo spazio che le era attribuito dalla redazione sulla pagina del giornale ( con indicazione da parte del capo della redazione del numero esatto delle righe richieste), sia nel rispetto dei tempi di chiusura della redazione al fine di consentire al giornale di andare in stampa.
La riassumente- contrariamente a quanto eccepito dalla parte convenuta- ha prodotto anche copia degli articoli pubblicati in alcuni periodi (molti risalenti al mese di dicembre 2010 e altri al mese di aprile 2014, dimessi sub. Docc. 19 e 20 parte riassumente fascicolo primo grado); pezzi che consentono di apprezzare non soltanto la quantità delle prestazioni svolte nel tempo dalla , ma PT
anche la qualità degli articoli pubblicati nei quali la professionista non si limitava a riferire la notizia in modo sintetico ma descriveva, a seconda dello spazio nella pagina, i fatti di cronaca giudiziaria e di cronaca bianca che le erano richiesti sistematicamente dalla redazione. Fatti che, nell'ambito della quotidianità della vita degli enti locali dell'hinterland udinese, assumevano particolare clamore e rilevanza pubblica, tanto che la cronaca locale riservava loro spazi significativi delle proprie pagine
( il numero di righe era sempre consistente per quanto si evince dalla produzione in atti).
La presenza continuativa e l'esclusività dell'adibizione al settore della cronaca rispetto agli altri collaboratori è stata confermata anche dai testimoni redattore ordinario in Udine- il quale ha Tes_3
riferito che la redazione per la cronaca giudiziaria e gli altri settori affidati alla faceva PT riferimento pressocchè esclusivo alla;
collaborazione di tipo esclusivo con impegno PT
sostanzialmente giornaliero.
Analogamente il componente della redazione dal 1992 al 2015, aveva riferito, CP_8
confermando le allegazioni attoree, in merito ai settori di cronaca giudiziaria, nera e bianca , compreso lo sport di cui lui era il principale responsabile ( nella specie Udinese calcio), nei quali la PT
operava in maniera fissa e quotidiana alle dipendenze del capo servizio.
Quanto poi alla collaborazione prestata per altre agenzie quali AN e TE 3 Veneto, i testimoni e avevano riferito che si trattava di ulteriori collaborazioni con terzi, previamente CP_8 Tes_2 autorizzate dal e che non incidevano sulla prevalenza e continuità dell'apporto CP_1
professionale da parte della nel giornale . PT CP_1
10. Le emergenze istruttorie descritte costituiscono elementi probatori valorizzabili da questo
Collegio al fine di ritenere provato che la collaborazione della , anche nell'ambito dell'art. 2 PT
Ccnl per quantità e qualità dell'apporto professionale dimostrato, andasse oltre il minimo CP_3
contrattuale delle 4 -8 collaborazioni mensili di cui agli artt.
2-36 Ccnl trattandosi di giornalista professionista e prima ancora pubblicista ( cfr. doc. 22 parte ricorrente in primo grado).
In particolare tenuto conto che la norma contrattuale di cui all'art. 2 cit. impone al giudice una valutazione della sufficienza degli importi economici corrisposti dal datore di lavoro che tenga conto anche della “natura e importanza delle materie trattate e il numero delle collaborazioni”, ritiene il
Collegio che la dimostrata prestazione giornaliera da parte della in un settore importante come PT la cronaca giudiziaria rispetto ad altre notizie di cronaca locale, l'attività svolta anche di sabato e domenica nel settore dello sport e la copertura ( per quanto emerge anche dagli articoli dimessi), di una pluralità di spazi all'interno di pagine diverse del giornale che sono significativi della disponibilità della a far fronte a tutte le necessità redazionali giornaliere anche in settori PT diversi, siano circostanze da cui desumere che l'impegno orario della fosse superiore a quello PT
ordinario di 36 ore.
Ulteriore elemento valorizzabile a tal fine è il numero degli articoli pubblicati di cui al punto 17 del ricorso di primo grado;
ne consegue che gli importi corrisposti nel tempo e commisurati esclusivamente al numero di pezzi e alle righe pubblicate ( cfr. docc. 5 e 6 parte convenuta), pur essendo superiori ai minimi retributivi fissati dal Ccnl ( cfr. doc. 22 parte convenuta in primo grado e esiti di consulenza contabile di secondo grado), tuttavia non siano rispettosi dell'impegno effettivo imposto dalla società alla propria dipendente.
11. Sotto il profilo della retribuzione commisurata alla quantità e qualità della prestazione questo
Collegio ritiene congruo adottare il parametro della retribuzione che è prevista dalle parti sociali per il redattore ( di prima nomina e poi ordinario), non nella sua integralità, come richiesto dalla parte riassumente, poiché la prestazione della non era totalmente inquadrabile come redattore PT
ordinario ( il rigetto della richiesta di qualificazione del rapporto ex art. 1 Ccnl giornalisti è passata in giudicato), ma in una misura ridotta e commisurata al 50%.
La durata del rapporto ( dal 2007 al 2015), l'intensità della prestazione come emergente dagli elementi valorizzati al precedente punto motivazionale, l' esclusività della attività svolta dalla per il PT
, sono elementi oggettivi che consentono di indicare come parametro corretto il 50% della CP_1
retribuzione ordinaria, senza decurtazioni per lavoro festivo e festività nazionali e infrasettimanali, ritenuto che la percentuale individuata dal Collegio va commisurata al trattamento minimo che competerebbe al giornalista che opera come redattore ( comprensivo anche di 13° e scatti di anzianità).
D'altra parte alla , come collaboratore autonomo, è sempre stata negata qualsiasi PT
maggiorazione collegata al lavoro festivo e domenicale , nonostante si trattasse di impegno maggiormente gravoso al pari dei giornalisti professionisti.
Pertanto il provato apporto della anche durante il week end e giorni festivi ( cfr. dep. PT
testimoniali e numero di articoli prodotti), impone al Collegio di tener conto anche di questi elementi retributivi come base di calcolo della retribuzione mensile, al fine di rispettare il principio costituzionale del compenso come strumento idoneo a garantire al lavoratore una esistenza libera e dignitosa ( cfr. art. 36 Cost.).
Ne consegue che le eccezioni sollevate in merito dalla parte convenuta vanno rigettate siccome infondate.
12.All'esito del giudizio di rinvio, in riforma della sentenza del tribunale di Udine, accertata in via
[.. definitiva la natura subordinata del rapporto di lavoro ex art. 2 Ccnl tra la e la società PT
, la datrice di lavoro va condannata al pagamento di una retribuzione mensile pari al 50% CP_1
di quanto previsto dal Ccnl per il redattore di prima nomina e ordinario, detratto quanto già corrisposto negli anni ( e pari per quanto emerso nella consulenza tecnica precedente a complessivi euro
124.089,64).
La soccombenza reciproca delle parti costituisce motivo per compensare le spese di lite di tutti i gradi nella misura di ½; la quota residua è posta a carico della società che è risultata perdente rispetto alla domanda azionata dalla in via subordinata. PT
La frazione a carico della società è calcolata in ragione del valore della domanda accolta e riassunta a seguito del ricorso della secondo i parametri previsti dal Dm 55/14 e ss. modificazioni per le PT
domande di valore indeterminabile prima fascia, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche controverse.
PER QUESTI MOTIVI
In applicazione del principio di diritto stabilito dalla Corte nella ordinanza n. 23275/2024 e in riforma della sentenza di primo grado, accerta il diritto di ad una retribuzione mensile pari al Parte_1
50% di quella spettante al redattore per il periodo dall'1.01.2007 al 30.12.15; determina detta retribuzione in ragione del trattamento normativo ed economico previsto dal CCNL
FNSI per il redattore di prima nomina e ordinario, detratto il percepito;
per l'effetto condanna la società convenuta a corrispondere alla quanto maturato anche in PT
termini di trattamento di fine rapporto;
Compensa le spese di lite di lite di tutti i gradi al 50% e condanna la società a corrispondere alla la quota residua che in detta frazione liquida, quanto al giudizio di primo grado in euro PT
5000,00, quanto al giudizio di appello cassato in euro 5000,00, quanto al giudizio di legittimità in euro 2800,00 e quanto al presente grado in euro 3473,00 oltre, per tutti i gradi, al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Trieste, 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Queste sono le conclusioni formulate nel ricorso di primo grado: “In via principale, accertare e dichiarare che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1.10.2005 o dalla diversa data che risulterà di giustizia ai sensi dell'art. 1 CCNL giornalisti dipendenti da imprese editrici di quotidiani o comunque un rapporto soggetto al regime normativo e retributivo previsto da tale norma in applicazione dell'art. 36 del contratto o in subordine dall'art. 2 del medesimo contratto, e ciò anche ex art. 36 Cost.