TRIB
Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/05/2024, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 2185/2021 R.G.A.C., promossa da :
'elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Filippo Parte 1 (C.F.: C.F. 1
C.F. 2 ), dal quale è altresìCivinini n. 49, presso lo studio dell'avv. Gianluca Nigro (C.F.: rappresentato e difeso, in virtù di procura resa in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTORE -
Contro
(C.F.: C.F. 3 ) e CP 1 CP 2 (C.F.: Controparte 1
), elettivamente domiciliati in Roma, in P.zza di Priscilla, 4, presso lo studio dell'avv. C.F. 4
) del Foro di Roma, giusta procura rilasciata su foglio separatoC.F. 5 Massimo Bevere (C.F.:
e di cui alla "Comparsa di costituzione e risposta” del 6.10.2021;
- CONVENUTI -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto diritto di proprietà su bene immobile per effetto della maturata prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
Conclusioni
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità "cartolare", entrambe le parti processuali hanno provveduto a specificare le rispettive conclusioni come da verbale del 25.01.2024, facendo pervenire le richieste "Note scritte".
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, che i verbali di causa e successive note, per come predisposti dagli stessi contendenti.
Parte 1 nei confronti degli epigrafatiL'odierno giudizio origina dalla domanda, avanzata dal dott. convenuti, al fine di ottenere il riconoscimento dell'avvenuto acquisto, per effetto di usucapione, del diritto di proprietà sull' "area di terreno meglio descritta in citazione e rappresentata graficamente nella planimetria allegata sub doc. 1, evidenziata con sfondo di colore rosso e con le lettere AAB, facente parte allo stato, della maggiore estensione del bene censito nel catasto terreni del Comune di Satriano (CZ), al foglio 15, mappale
232"
Adduceva, infatti, al riguardo, parte deducente:
- di aver “iniziato a possedere uti dominus parte dell'appezzamento di terreno agricolo (castagneto da frutto) sito nel Comune di Satriano alla località "Abbadia", di proprietà dei sig.ri CP_1 e Parte 2
quali eredi del sig. Persona 1 che il “bene in esame...costituiva solo parte dell'area agricola censita nel catasto terreni del comune di
-
Satriano (CZ) al foglio 15, mappale 232, di ha 0.44.00";
- che la "porzione usucapita aveva invero un'estensione di ha 0.04.85, come potevasi evincere dall'allegato stralcio catastale;
confinava a sud con la Strada Provinciale 149, a nord con i mappali 524 e 223 del medesimo Parte_1 e Controparte 3 ) e a est con il foglio 15 e Comune (proprietà Persona 2 '
mappale 231 sempre del medesimo foglio e Comune (proprietà Persona 3 e Persona 4
che "al fine di una maggiore precisione, veniva allegata la planimetria riportante l'area oggetto
-
dell'avanzata domanda, evidenziata con sfondo di colore rosso e lettere AAB";
- che sul suddetto bene parte attrice aveva esercitato un possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, provvedendo, nel corso del tempo a "delimitarlo con una rete di recinzione e sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione", consentendogli, pertanto, di domandare l'acquisto del relativo diritto di proprietà per usucapione.
"All'uopo, infine, stante la necessità di provvedere al previo frazionamento catastale al fine di scorporare il bene dequo o dal resto dell'area censita nel catasto terreni del Comune di Satriano (CZ), al foglio 15, mappale
232, di ha 0.44.00, l'esponente si dichiarava fin dall'inizio disponibile, ove vi fosse l'accordo con la controparte sull'individuazione del tecnico da incaricare, a sostenere le spese per le suindicate operazioni catastali".
Alla luce di tali deduzioni, parte attrice concludeva quindi come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano le controparti, le quali decidevano di partecipare attivamente al giudizio solo per partecipare la loro “adesione alla domanda di controparte".
Ed infatti, “gli odierni convenuti, con la loro comparsa di costituzione confermavano la ricostruzione dei fatti per come operata dall'attore, chiedendo che il Tribunale, conformemente alla richiesta dello stesso, pronunciasse una sentenza che accertasse l'intervenuta usucapione in capo al sig. Pt 1 dell'area di che trattasi, naturalmente previa compensazione delle spese del giudizio".
La causa, istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, in rituale allegazione, in uno con l'espletamento di apposita Ctu finalizzata all'esecuzione del frazionamento catastale dell'area in oggetto, in modo da poter attribuire al bene preteso una specifica particella catastale, all'udienza del
25.01.2024, svoltasi in modalità, “figurata”, è stata dallo scrivente assunta in decisione, in data 12.02.2024
(momento in cui è stata emanata l'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.), all'esito del decorso dei termini ordinari, concessi per lo scambio degli atti defensionali conclusivi. La domanda di parte attrice risulta fondata e quindi può essere favorevolmente apprezzata.
Anzitutto, devesi rilevare che attraverso la disposta Ctu si è provveduto alla specifica individuazione catastale del bene de quo, estrapolandolo da quell'area di maggiore ampiezza che lo conteneva e sul quale l'odierno attore ha esercitato il possesso, pacifico, pubblico ed ininterrotto, uti dominus, per oltre un ventennio, necessario per potergli riconoscere l'avvenuto acquisto del relativo diritto di proprietà per maturata prescrizione acquisitiva.
La ricostruzione fattuale della situazione descritta in citazione, per come integrata, altresì, dagli esiti del suddetto accertamento tecnico d'ufficio, ha ricevuto piena conferma e riconoscimento dagli stessi evocati convenuti, i quali, hanno infatti deciso di partecipare al giudizio al solo scopo di riconoscere la fondatezza della promossa domanda.
Ciò che esonera questo Tribunale dalla ricerca di ulteriori prove al riguardo, potendo, allo stato, procedersi alla pronuncia di pieno accoglimento dell'avanzata pretesa di cui all'atto introduttivo del giudizio, apparendo equo e corretto, alla luce di quanto peraltro richiesto dagli stessi convenuti, disporre, vista l'adesione delle parti convenute alla promossa avversa domanda, la compensazione delle spese di lite tra gli odierni contendenti, fatta eccezione per quelle relative alla espletata Ctu che, per come già liquidate nelle more del giudizio, resteranno definitivamente a carico della stessa parte attrice che vi ha dato causa, in considerazione della necessità della stessa indagine tecnica al fine di una corretta individuazione catastale del bene controverso.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile come in epigrafe instaurata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda per come articolata e dedotta dalla parte attrice e, per l'effetto, dichiara che il sig. [...]
Pt 1 è divenuto proprietario esclusivo, per maturata usucapione ex art. 1158 del c.c., dell' "area di terreno censita, a seguito di frazionamento catastale eseguito dal Ctu in data 06.02.2023, nel catasto terreni del
Comune di Satriano (CZ), al foglio 15, p.lla 580, reddito dominicale 0,67 euro, reddito agrario 0,36 euro, qualità cast. Org 1, classe 1, superficie 430 mq";
- Ordina la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria dei RR.II. nonché la voltura presso 1' Organizzazione_2 (ora Organizzazione_3 ).
- dichiara le spese del giudizio integralmente compensate tra le parti processuali, ad eccezione di quelle afferenti alla svolta Ctu che, per come già liquidate nel corso del processo, resteranno definitivamente ad esclusivo carico dello stesso attore.
Così deciso in Catanzaro, il 13.05.2024
Il Giudice
(dott. Aleardo Zangari Del Prato)
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 2185/2021 R.G.A.C., promossa da :
'elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Filippo Parte 1 (C.F.: C.F. 1
C.F. 2 ), dal quale è altresìCivinini n. 49, presso lo studio dell'avv. Gianluca Nigro (C.F.: rappresentato e difeso, in virtù di procura resa in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTORE -
Contro
(C.F.: C.F. 3 ) e CP 1 CP 2 (C.F.: Controparte 1
), elettivamente domiciliati in Roma, in P.zza di Priscilla, 4, presso lo studio dell'avv. C.F. 4
) del Foro di Roma, giusta procura rilasciata su foglio separatoC.F. 5 Massimo Bevere (C.F.:
e di cui alla "Comparsa di costituzione e risposta” del 6.10.2021;
- CONVENUTI -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto diritto di proprietà su bene immobile per effetto della maturata prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
Conclusioni
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità "cartolare", entrambe le parti processuali hanno provveduto a specificare le rispettive conclusioni come da verbale del 25.01.2024, facendo pervenire le richieste "Note scritte".
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, che i verbali di causa e successive note, per come predisposti dagli stessi contendenti.
Parte 1 nei confronti degli epigrafatiL'odierno giudizio origina dalla domanda, avanzata dal dott. convenuti, al fine di ottenere il riconoscimento dell'avvenuto acquisto, per effetto di usucapione, del diritto di proprietà sull' "area di terreno meglio descritta in citazione e rappresentata graficamente nella planimetria allegata sub doc. 1, evidenziata con sfondo di colore rosso e con le lettere AAB, facente parte allo stato, della maggiore estensione del bene censito nel catasto terreni del Comune di Satriano (CZ), al foglio 15, mappale
232"
Adduceva, infatti, al riguardo, parte deducente:
- di aver “iniziato a possedere uti dominus parte dell'appezzamento di terreno agricolo (castagneto da frutto) sito nel Comune di Satriano alla località "Abbadia", di proprietà dei sig.ri CP_1 e Parte 2
quali eredi del sig. Persona 1 che il “bene in esame...costituiva solo parte dell'area agricola censita nel catasto terreni del comune di
-
Satriano (CZ) al foglio 15, mappale 232, di ha 0.44.00";
- che la "porzione usucapita aveva invero un'estensione di ha 0.04.85, come potevasi evincere dall'allegato stralcio catastale;
confinava a sud con la Strada Provinciale 149, a nord con i mappali 524 e 223 del medesimo Parte_1 e Controparte 3 ) e a est con il foglio 15 e Comune (proprietà Persona 2 '
mappale 231 sempre del medesimo foglio e Comune (proprietà Persona 3 e Persona 4
che "al fine di una maggiore precisione, veniva allegata la planimetria riportante l'area oggetto
-
dell'avanzata domanda, evidenziata con sfondo di colore rosso e lettere AAB";
- che sul suddetto bene parte attrice aveva esercitato un possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, provvedendo, nel corso del tempo a "delimitarlo con una rete di recinzione e sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione", consentendogli, pertanto, di domandare l'acquisto del relativo diritto di proprietà per usucapione.
"All'uopo, infine, stante la necessità di provvedere al previo frazionamento catastale al fine di scorporare il bene dequo o dal resto dell'area censita nel catasto terreni del Comune di Satriano (CZ), al foglio 15, mappale
232, di ha 0.44.00, l'esponente si dichiarava fin dall'inizio disponibile, ove vi fosse l'accordo con la controparte sull'individuazione del tecnico da incaricare, a sostenere le spese per le suindicate operazioni catastali".
Alla luce di tali deduzioni, parte attrice concludeva quindi come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano le controparti, le quali decidevano di partecipare attivamente al giudizio solo per partecipare la loro “adesione alla domanda di controparte".
Ed infatti, “gli odierni convenuti, con la loro comparsa di costituzione confermavano la ricostruzione dei fatti per come operata dall'attore, chiedendo che il Tribunale, conformemente alla richiesta dello stesso, pronunciasse una sentenza che accertasse l'intervenuta usucapione in capo al sig. Pt 1 dell'area di che trattasi, naturalmente previa compensazione delle spese del giudizio".
La causa, istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, in rituale allegazione, in uno con l'espletamento di apposita Ctu finalizzata all'esecuzione del frazionamento catastale dell'area in oggetto, in modo da poter attribuire al bene preteso una specifica particella catastale, all'udienza del
25.01.2024, svoltasi in modalità, “figurata”, è stata dallo scrivente assunta in decisione, in data 12.02.2024
(momento in cui è stata emanata l'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.), all'esito del decorso dei termini ordinari, concessi per lo scambio degli atti defensionali conclusivi. La domanda di parte attrice risulta fondata e quindi può essere favorevolmente apprezzata.
Anzitutto, devesi rilevare che attraverso la disposta Ctu si è provveduto alla specifica individuazione catastale del bene de quo, estrapolandolo da quell'area di maggiore ampiezza che lo conteneva e sul quale l'odierno attore ha esercitato il possesso, pacifico, pubblico ed ininterrotto, uti dominus, per oltre un ventennio, necessario per potergli riconoscere l'avvenuto acquisto del relativo diritto di proprietà per maturata prescrizione acquisitiva.
La ricostruzione fattuale della situazione descritta in citazione, per come integrata, altresì, dagli esiti del suddetto accertamento tecnico d'ufficio, ha ricevuto piena conferma e riconoscimento dagli stessi evocati convenuti, i quali, hanno infatti deciso di partecipare al giudizio al solo scopo di riconoscere la fondatezza della promossa domanda.
Ciò che esonera questo Tribunale dalla ricerca di ulteriori prove al riguardo, potendo, allo stato, procedersi alla pronuncia di pieno accoglimento dell'avanzata pretesa di cui all'atto introduttivo del giudizio, apparendo equo e corretto, alla luce di quanto peraltro richiesto dagli stessi convenuti, disporre, vista l'adesione delle parti convenute alla promossa avversa domanda, la compensazione delle spese di lite tra gli odierni contendenti, fatta eccezione per quelle relative alla espletata Ctu che, per come già liquidate nelle more del giudizio, resteranno definitivamente a carico della stessa parte attrice che vi ha dato causa, in considerazione della necessità della stessa indagine tecnica al fine di una corretta individuazione catastale del bene controverso.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile come in epigrafe instaurata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda per come articolata e dedotta dalla parte attrice e, per l'effetto, dichiara che il sig. [...]
Pt 1 è divenuto proprietario esclusivo, per maturata usucapione ex art. 1158 del c.c., dell' "area di terreno censita, a seguito di frazionamento catastale eseguito dal Ctu in data 06.02.2023, nel catasto terreni del
Comune di Satriano (CZ), al foglio 15, p.lla 580, reddito dominicale 0,67 euro, reddito agrario 0,36 euro, qualità cast. Org 1, classe 1, superficie 430 mq";
- Ordina la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria dei RR.II. nonché la voltura presso 1' Organizzazione_2 (ora Organizzazione_3 ).
- dichiara le spese del giudizio integralmente compensate tra le parti processuali, ad eccezione di quelle afferenti alla svolta Ctu che, per come già liquidate nel corso del processo, resteranno definitivamente ad esclusivo carico dello stesso attore.
Così deciso in Catanzaro, il 13.05.2024
Il Giudice
(dott. Aleardo Zangari Del Prato)