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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15192 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14362/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DI PIETRO Parte_1 C.F._1 UGO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CURRI ELISA, CP_1 C.F._2 con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/03/2025 chiedeva la pronuncia dello Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto il 19.6.2011 a Roma con , precisando CP_1 che dalla predetta unione era nato il figlio e che in data 16.8.2021 il Tribunale di Roma Per_1 aveva pronunciato la separazione personale delle parti e di aver vissuto da allora ininterrottamente separato dal coniuge;
il ricorrente chiedeva la revoca del mantenimento dovuto in favore della controparte e del figlio ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente. CP_1
, nel costituirsi in giudizio, contestava le richieste di controparte chiedendo la conferma
[...] degli obblighi di mantenimento da parte ricorrente.
All'udienza del 6.10.2025 il GD pronunciava i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 22 rimettendo la decisione al collegio sullo status. Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n.
2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta. Poiché la 2 causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, di ordine patrimoniale e non patrimoniale, connessi al divorzio, deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria per i necessari incombenti.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 19.6.2011 tra Parte_1
e ;
[...] CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto n.00736, parte 1 serie 03);
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 21/10/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI