Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2019, n. 4132
CASS
Sentenza 28 gennaio 2019

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Nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2019, n. 4132
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4132
    Data del deposito : 28 gennaio 2019

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