Sentenza 28 gennaio 2019
Massime • 1
Nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2019, n. 4132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4132 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2019 |
Testo completo
04132-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/10/2019 SENTENZA 2561 N. Composta dagli ill.mi sig.ri: MIRELLA CERVADORO - Presidente - PIERO MESSINI D'AGOSTINI REGISTRO GENERALE IGNAZIO PARDO - Rel. Consigliere N.42831/2018 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI GIUSEPPE SGADARI ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto da: AV ON nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 05/07/2018 della CORTE di APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Felicetta Marinelli che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 5 luglio 2018, la corte di appello di Milano, confermava la pronuncia emessa dal tribunale di Monza in data 22 giugno 2016 che aveva condannato AV NS alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di ricettazione di una carta postepay provento di furto in danno del titolare TT Fabio.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia avv.to Gandolfi, deducendo: -manifesta illogicità della sentenza in ordine alla ritenuta sussistenza in capo all'imputato dell'elemento psicologico del delitto di ricettazione relativamente alla consapevolezza dell'origine illecita della cosa, poiché, la ricostruzione fornita dall'imputato circa le modalità di rinvenimento della carta non poteva ritenersi inverosimile e comunque, dalle stesse modalità, non poteva 1 desumersi il dolo;
- motivazione illogica ed incongrua in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico di cui all'art. 648 cod.pen. in presenza di circostanze integranti l'ipotesi del reato impossibile poiché l'imputato non conoscendo il codice di sicurezza della carta non poteva trarre profitto dalla carta;
- erronea applicazione della legge penale in riferimento alla qualificazione del fatto come ricettazione anziché come appropriazione di cose smarrite ex art. 647 cod.pen., ipotesi ora depenalizzata, posto che la situazione giuridica tipica di chi si appropri di cose volontariamente abbandonate dal titolare va ricondotta alla suddetta ipotesi e non anche al reato per il quale era intervenuta condanna;
- erronea applicazione degli artt. 133 e 62 bis cod.pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Tutti i motivi di doglianza sono evidentemente reiterativi di questioni già devolute all'esame della corte di appello e da questa adeguatamente risolti sicchè il ricorso appare inammissibile. Quanto al primo motivo, la difesa ricorrente propone una valutazione alternativa di circostanze in fatto in ordine all'elemento psicologico del reato non deducibile nella presente sede e ciò a fronte di precise argomentazioni della corte di appello circa la non veridicità della tesi difensiva. E comunque, premesso che secondo l'interpretazione di questa corte l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Rv. 246324), anche a volere accreditare la tesi difensiva esposta dall'imputato, l'essersi impossessato per un lungo periodo di una carta postepay ancora in corso di validità intestata nominativamente ad altri, appare condotta posta in essere accettando pienamente il rischio della provenienza illecita del bene, non essendo ordinario rinvenire tali oggetti di pagamento abbandonati o per terra proprio perché destinati per funzione all'acquisto di beni e servizi.
2.2 Il secondo motivo è manifestamente non fondato;
il possesso di una carta postepay anche priva del codice numerico non determina un reato impossibile ex art. 648 cod.pen. poiché la fattispecie suddetta è consumata al momento della ricezione del bene con la consapevolezza della provenienza illecita sicché le circostanze di fatto verificatesi successivamente il primo impossessamento a fini di profitto, e relative alla non utilizzabilità dell'oggetto per assenza del codice PIN numerico, non rilevano nella struttura del reato che si è consumato in un momento anteriore.
2.3 In relazione al terzo motivo con il quale si deduce erronea qualificazione giuridica del fatto, dovendosi la condotta ricondurre all'ipotesi depenalizzata della appropriazione di cose smarrite, va ricordato che questa corte con un orientamento costante ha affermato che nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni o le carte di credito, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione 2 commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite (Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013, Rv. 257432). Difatti, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art.647 cod. pen. è richiesta la sussistenza di tre presupposti: che la cosa rinvenuta sia uscita dalla sfera di sorveglianza del detentore;
che sia impossibile per il legittimo detentore ricostruire sulla cosa il primitivo potere di fatto per ignoranza del luogo ove la stessa si trovi;
che siano assenti segni esteriori pubblicitari tali da consentire di identificare il legittimo possessore (Sez. 5, n. 11860 del 22/09/1998, Rv. 211920). E nel caso in esame invece i segni esteriori del bene ne attestavano a tutti l'appartenenza ad un preciso legittimo titolare. Pertanto, posto che il reato presupposto è sempre quello di furto, la successiva circolazione della carta mediante il trasferimento ad altri integra proprio l'ipotesi di ricettazione;
del resto ciò che rileva ai fini della qualificazione giuridica della condotta è la situazione psicologica dell'agente e non anche quella del titolare del bene che per ragioni diverse può momentaneamente non essere in grado di esercitare il potere di fatto sulla cosa. Ove, quindi, per le caratteristiche intrinseche dell'oggetto, sia individuabile il suo titolare, chi si appropri dello stesso commette il delitto di furto e non appropriazione di cosa smarrita, impossessandosi appunto di bene altrui e la successiva circolazione comporta la contestazione ai successivi possessori della fattispecie di ricettazione perché anche loro nella condizione psicologica di conoscere l'altruità della cosa e la sua origine illecita. La depenalizzazione della ipotesi di cui all'art. 647 cod.pen. non comporta, pertanto, alcun effetto. sotto il profilo della punibilità delle condotte di chi si appropri inizialmente ovvero di chi venga in possesso dopo il primo furto, di beni come le carte di credito, le carte postepay ovvero le tessere bancomat che rechino gli elementi identificativi della loro titolarità, poiché in tutti questi casi, essendo evidente l'appartenenza ad altri del mezzo di pagamento non vi è appropriazione di cose smarrite bensì sottrazione al titolare, in quel dato momento impedito dall'esercitare il controllo sulla cosa ed un potere di fatto sulla stessa, senza però avere mai rinunciato alla sua titolarità. Tale ricostruzione trova definitiva conferma, quanto al caso in esame, nella denuncia di furto da parte del titolare TT che proprio esclude la possibilità di ricostruire i fatti in termini riconducibili all'appropriazione di cosa smarrita, essendo la carta postepay stata sottratta al suo titolare contro la volontà dello stesso, sicchè AV avendola ricevuta dopo la consumazione del delitto presupposto, che non risulta avere confessato, ha proprio consumato la contestata fattispecie di ricettazione.
2.4 Infine, l'omessa concessione delle attenuanti generiche è giustificata da motivazione priva dei vizi denunciati avendo il giudice di appello fatto riferimento alla negativa personalità dell'imputato mentre la pena risulta determinata in misura prossima al minimo edittale ed in presenza di riferimenti agli indici dettati dall'art. 133 cod.pen.. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod. proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2.000,00. 3
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 18 ottobre 2019 IL CONSIGLIERE EST. ott, Ignazio Pardo IL PRESIDENTE DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE Dott. Mirella Cervadoro IL 3.1 GEN 2020 Il Cancelliere IL DIRETTORE Danssa Rosa prania Musumeci 4