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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 05/02/2026, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1848/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14419/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250029270928000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1414/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti sono assenti alle ore 10.55.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250029270928000 emessa da Agenzia Entrate NE ed a lui notificata in data 12.03.2025 a mezzo PEC avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di €.771,90 per omesso versamento della tassa automobilistica anno 2019, sanzioni ed interessi.
Ha eccepito la prescrizione della pretesa tributaria nonchè la nullità della notifica della cartella di pagamento impugnata in quanto inviata da indirizzo di posta elettronica non contenuto in pubblici registri.
Si è costituita la Regione Campania deducendo l'avvenuta notificazione dei prodromici avvisi di accertamento e quindi la infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, la Regione Campania ha documentato l'avvenuta emissione e notificazione di tre prodromici avvisi di accertamento, relativi alle tasse automobilistiche dovute dal contribuente per l'anno 2019 per effetto del possesso di tre autoveicoli.
I tre avvisi di accertamento (nn. 964000870403 – 964245599581 – 964298999600) risultano essere stati notificati per compiuta giacenza in data 11.8.2022, stante l'assenza del destinatario al momento del tentativo di notificazione presso il domicilio precedentemente eseguito;
al riguardo, mette conto evidenziare che gli avvisi di accertamento sono stati legittimamente notificato con la modalità semplificata prevista dall'art.
3- comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007, ovvero con spedizione diretta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, modalità per la quale non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale ordinario, che quindi non prevede l'inoltro di ulreriore raccomandata informativa. Infatti, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del
2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile;
cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n.
17598 del 28/07/2010, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Cass., Sez. 5, Ordinanza n.
10131 del 28/05/2020).
Pertanto, risulta dagli atti che gli avvisi di accertamento sono stati notificato nel termine di decadenza fissato dalla legge al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per cui doveva essere versato il tributo e tale notificazione ha interrotto la prescrizione, che successivamente non è maturata, atteso che la cartella impugnata è stata notificata a distanza di meno di tre anni dalla notificazione degli avvisi di accertamento.
Neppure fondata è l'eccezione di nullità di notificazione della cartella: la Corte di Cassazione, con ormai consolidato orientamento (Cass. 15979/2022; 6015/2023; 26682/2024) ritiene valida la notifica di una cartella di pagamento via pec anche se inviata da un indirizzo non presente nei pubblici registri, laddove - come nella fattispecie - l'atto sia chiaramente riconducibile al mittente ed il contribuente possa faciclmente verificarne l'autenticità.
Stante il rigetto del ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Regione Campania, che liquida in Euro 300,00.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14419/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250029270928000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1414/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti sono assenti alle ore 10.55.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250029270928000 emessa da Agenzia Entrate NE ed a lui notificata in data 12.03.2025 a mezzo PEC avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di €.771,90 per omesso versamento della tassa automobilistica anno 2019, sanzioni ed interessi.
Ha eccepito la prescrizione della pretesa tributaria nonchè la nullità della notifica della cartella di pagamento impugnata in quanto inviata da indirizzo di posta elettronica non contenuto in pubblici registri.
Si è costituita la Regione Campania deducendo l'avvenuta notificazione dei prodromici avvisi di accertamento e quindi la infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, la Regione Campania ha documentato l'avvenuta emissione e notificazione di tre prodromici avvisi di accertamento, relativi alle tasse automobilistiche dovute dal contribuente per l'anno 2019 per effetto del possesso di tre autoveicoli.
I tre avvisi di accertamento (nn. 964000870403 – 964245599581 – 964298999600) risultano essere stati notificati per compiuta giacenza in data 11.8.2022, stante l'assenza del destinatario al momento del tentativo di notificazione presso il domicilio precedentemente eseguito;
al riguardo, mette conto evidenziare che gli avvisi di accertamento sono stati legittimamente notificato con la modalità semplificata prevista dall'art.
3- comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007, ovvero con spedizione diretta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, modalità per la quale non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale ordinario, che quindi non prevede l'inoltro di ulreriore raccomandata informativa. Infatti, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del
2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile;
cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n.
17598 del 28/07/2010, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Cass., Sez. 5, Ordinanza n.
10131 del 28/05/2020).
Pertanto, risulta dagli atti che gli avvisi di accertamento sono stati notificato nel termine di decadenza fissato dalla legge al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per cui doveva essere versato il tributo e tale notificazione ha interrotto la prescrizione, che successivamente non è maturata, atteso che la cartella impugnata è stata notificata a distanza di meno di tre anni dalla notificazione degli avvisi di accertamento.
Neppure fondata è l'eccezione di nullità di notificazione della cartella: la Corte di Cassazione, con ormai consolidato orientamento (Cass. 15979/2022; 6015/2023; 26682/2024) ritiene valida la notifica di una cartella di pagamento via pec anche se inviata da un indirizzo non presente nei pubblici registri, laddove - come nella fattispecie - l'atto sia chiaramente riconducibile al mittente ed il contribuente possa faciclmente verificarne l'autenticità.
Stante il rigetto del ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Regione Campania, che liquida in Euro 300,00.